Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 30 giugno 2004, n. 187
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 110 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 13.220 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4714):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 18 febbraio 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 marzo 2004 con pareri delle commissioni I,
II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
parlamentare questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione il 17 marzo 2004 e
7 aprile 2004.
Esaminato in aula il 20 aprile 2004 e approvato il 22
aprile 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2913):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 29 aprile 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 12 e 18 maggio 2004.
Relazione scritta presentata il 19 maggio 2004 (atto n.
2913/A - relatore sen. Forlani).
Esaminato in aula ed approvato il 16 giugno 2004.
 
VERBALE DI RETTIFICA

dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, firmato a Valenza il 22 aprile 2002

IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, nella sua funzione di depositario dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, firmato a Valenza il 22 aprile 2002, in seguito denominato "accordo",
AVENDO CONSTATATO che il testo dell'accordo contiene alcuni errori materiali nella versione italiana,
AVENDO PORTATO A CONOSCENZA delle parti firmatarie dell'accordo tali errori nonche' la proposta di correzione,
AVENDO CONSTATATO che nessuna parte firmataria ha mosso obiezioni,
HA PROCEDUTO in data odierna alla correzione dell'errore in questione e ha redatto il presente verbale di rettifica con allegate le correzioni della versione italiana dell'accordo, copia del quale sara' trasmessa alle parti contraenti.

Il Segretario Generale/
Alto Rappresentante
ALLEGATO

VERBALE DI RETTIFICA

DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA
REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, DALL'ALTRA

(doc. 6786/02 del 12.4.2002)

Articolo 7 (Pagina CE/DZ/it 9) Anziche': "... della tariffa doganale libanese, ..." leggasi: "... della tariffa doganale algerina, ..." Articolo 21, paragrafo 2 (Pagina CE/DZ/it 19) Anziche': "2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si
tengono ..." leggasi: "2. Nell'ambito del Comitato di associazione si
tengono ..." Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), secondo comma (Pagina CE/DZ/it 24) Anziche': "Il Consiglio di associazione puo' adottare
qualsiasi ..." leggasi: "Il Comitato di associazione puo' adottare
qualsiasi ..."

Il testo che precede e' copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

Bruxelles
 
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA
REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in seguito denominati "Stati membri", e
LA COMUNITA' EUROPEA, in seguito denominata "Comunita'",
da una parte, e
LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata "Algeria",
dall'altra,
CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all'origine della vicinanza e dell'interdipendenza esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e l'Algeria;
CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e l'Algeria desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sulla solidarieta', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;
CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;
CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb;
DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunita' e dell'Algeria;
CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla comunanza degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo;
DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;
CONSAPEVOLI che il terrorismo e la criminalita' organizzata internazionale costituiscono una minaccia per la realizzazione degli obiettivi del partenariato e per la stabilita' nella regione;
TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire un sostegno costruttivo al processo di riforma e di adeguamento dell'economia algerina, nonche' allo sviluppo sociale del paese;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dall'Algeria a favore del libero scambio nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall'Uruguay Round;
DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale, audiovisivo e ambientale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano all'Algeria di essere vincolati come membri della Comunita', in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;
PERSUASI che il presente accordo costituisce un quadro propizio all'evoluzione di un partenariato basato sull'iniziativa privata, creando al tempo stesso un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e d'investimento, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti
che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in
tutti i settori giudicati pertinenti; - intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni
economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le
condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di
beni, di servizi e di capitali; - favorire i contatti umani, specie nell'ambito delle procedure
amministrative; - promuovere l'integrazione magrebina agevolando gli scambi e la
cooperazione nella regione, nonche' tra quest'ultima e la Comunita'
e i suoi Stati membri; - promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e
finanziario.
ARTICOLO 2
Le politiche interne e internazionali delle parti sono improntate al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
TITOLO I
DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 3
1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare vincoli duraturi di solidarieta' che contribuiscano alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.
2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore
comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle
questioni internazionali di comune interesse; b) consentire a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione
e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita'
nella regione euromediterranea; d) promuovere iniziative comuni.
ARTICOLO 4
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione.
ARTICOLO 5
Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare: a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di
associazione; b) a livello di alti funzionari dell'Algeria, da una parte, e della
Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici,
ad esempio tramite incontri periodici, consultazioni in occasione
di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti
diplomatici nei paesi terzi; d) all'occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad
intensificare tale dialogo e a renderlo piu' costruttivo.
TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
ARTICOLO 6
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Algeria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' qui di seguito specificate e ai sensi delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito denominati "GATT".
CAPITOLO 1
PRODOTTI INDUSTRIALI
ARTICOLO 7
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Algeria che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.
ARTICOLO 8
I prodotti originari dell'Algeria sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.
ARTICOLO 9
1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 2 sono aboliti sin dall'entrata in vigore dell'accordo.
2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi
residui vengono aboliti.
3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' diversi da quelli il cui elenco figura negli allegati 2 e 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
dazi e le tasse sono ridotti al 90% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
dazi e le tasse sono ridotti al 50% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
dazi e le tasse sono ridotti al 30% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; - dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
i dazi e le tasse sono ridotti al 10% del dazio di base; - dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
i dazi e le tasse sono ridotti al 5% del dazio di base; - dopo dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i
dazi residui vengono aboliti.
4. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prorogato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di cui all'articolo 6. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Algeria puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
5. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 18.
ARTICOLO 10
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
ARTICOLO 11
1. L'Algeria puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali.
Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' siano causa di gravi problemi sociali.
I dazi doganali all'importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all'articolo 6.
Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.
L'Algeria informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Algeria presenta al Comitato di associazione un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione ditali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Algeria a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all'articolo 6.
CAPITOLO 2 PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI DELLA PESCA E PRODOTTI AGRICOLI
TRASFORMATI
ARTICOLO 12
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Algeria che rientrano nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato 1.
ARTICOLO 13
La Comunita' e l'Algeria procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti.
ARTICOLO 14
1. Ai prodotti agricoli originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute.
2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.
3. Ai prodotti della pesca originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute.
4. Ai prodotti della pesca originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.
5. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5.
ARTICOLO 15
1. La Comunita' e l'Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le misure che la Comunita' e l'Algeria dovranno applicare dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e l'Algeria esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi reciproche, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.
ARTICOLO 16
1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunita' e l'Algeria possono modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo.
2. La parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
3. Qualora la Comunita' o l'Algeria, a norma del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4. L'altra parte contraente puo' chiedere l'avvio di consultazioni in seno al Consiglio di associazione sulla modifica del regime previsto dal presente accordo.
CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 17
1. La Comunita' e l'Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e tasse di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Negli scambi tra la Comunita' e l'Algeria non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione ne' altre misure di effetto equivalente.
3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra l'Algeria e la Comunita' sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
4. L'Algeria abolisce entro il 1 gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti elencati all'allegato 4. Il dazio viene ridotto uniformemente di 12 punti all'anno a decorrere dal 1 gennaio 2002.
Qualora l'Algeria si fosse impegnata, a titolo della sua adesione all'OMC, ad abolire il dazio supplementare provvisorio entro tempi piu' brevi, si applicherebbe questo termine anticipato.
ARTICOLO 18
1. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 14 corrisponde all'aliquota effettivamente applicata nei confronti della Comunita' il 1 gennaio 2002.
2. Qualora l'Algeria dovesse aderire all'OMC, i dazi applicabili alle importazioni tra le parti equivarrebbero all'aliquota consolidata in sede di OMC o a un'aliquota inferiore, effettivamente applicata, in vigore al momento dell'adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga ornnes successiva all'adesione all'OMC, si applichera' il dazio ridotto.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta dopo la conclusione dei negoziati.
4. Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il 1 gennaio 2002.
ARTICOLO 19
I prodotti originari dell'Algeria non beneficiano, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto Comunitario alle isole Canarie.
ARTICOLO 20
1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
ARTICOLO 21
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico transfrontaliero, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e dell'Algeria menzionati nel presente accordo.
ARTICOLO 22
Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna, nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.
ARTICOLO 23
Si applica tra le parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
Se una parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, puo' adottare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
ARTICOLO 24
1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Ciascuna parte informa immediatamente il Comitato di associazione di tutte le disposizioni che adotta o intende adottare per l'applicazione di una misura di salvaguardia. Ciascuna parte trasmette in particolare al Comitato di associazione, immediatamente o con almeno una settimana di anticipo, una comunicazione scritta ad hoc contenente tutte le informazioni pertinenti:
- sull'apertura di un'inchiesta di salvaguardia;
- sulle risultanze definitive dell'inchiesta.
Oltre alla spiegazione della procedura in base a cui si svolgera' l'inchiesta, si deve indicare il calendario delle udienze e delle altre occasioni in cui le parti potranno esporre il loro punto di vista in proposito. Ciascuna parte trasmette inoltre al Comitato di associazione una comunicazione scritta contenente tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie, che deve pervenire al Comitato almeno una settimana prima dell'applicazione delle misure stesse.
3. Al momento di notificare le risultanze definitive dell'inchiesta e prima di applicare misure di salvaguardia a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia, la parte che intende applicare misure di questo genere si rivolge al Comitato di associazione per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
4. Le parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si perviene tra le parti ad una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende adottare dette misure e' autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
5. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure, la cui portata e' limitata a quanto necessario per ovviare alle difficolta' insorte, preservano il livello o il margine preferenziali concessi a norma del presente accordo.
6. La parte che intende adottare misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all'altra parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi, per le importazioni da quest'ultima, sostanzialmente equivalente agli effetti commerciali sfavorevoli per l'altra parte a decorrere dalla data di applicazione delle misure. L'offerta deve essere fatta prima dell'adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente alla notifica e alla consultazione del Comitato di associazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Qualora l'offerta non sia giudicata soddisfacente dalla parte nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia, le parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
7. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte di cui e' originario il prodotto nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia puo' adottare misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.
ARTICOLO 25
Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti:
i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale
la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative, dazi
doganali all'esportazione oppure misure o tasse di effetto equi-
valente o ii) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di un pro-
dotto essenziale per la parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficolta' per la parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi piu' il mantenimento in vigore.
ARTICOLO 26
1. Nel caso in cui la Comunita' o l'Algeria assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficolta' di cui all'articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra parte.
Nei casi specificati agli articoli 22 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera c) del presente articolo, il piu' rapidamente possibile, la Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, forniscono al Comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.
2. L'applicazione del paragrafo 1, secondo comma e' soggetta alle seguenti disposizioni: a) Per quanto riguarda l'articolo 22, la parte esportatrice
dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorita'
della parte importatrice aprono l'inchiesta. Qualora non si sia
posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 o
non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta
giorni successivi alla notifica della questione, la parte
importatrice puo' adottare le misure adeguate. b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficolta' generate dalla
situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un
esame del Comitato di associazione.
Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate. c) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento
immediato rendano impossibile un'informazione o un esame
preventivo, la Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, possono
applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli
articoli 22 e 25, le misure di salvaguardia strettamente
necessarie per far fronte alla situazione, informandone
immediatamente l'altra Parte.
ARTICOLO 27
Il presente accordo non osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
ARTICOLO 28 La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione
amministrativa sono definiti nel protocollo n. 6.
ARTICOLO 29
Per classificare le merci importate nella Comunita' e in Algeria si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale algerina.
TITOLO III
SCAMBI DI SERVIZI
ARTICOLO 30
Impegni reciproci
1. La Comunita' europea e i suoi Stati membri estendono all'Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell'articolo II.1 dell'accordo generale sugli scambi di servizi, in seguito denominato "GATS".
2. La Comunita' europea e i suoi Stati membri concedono ai fornitori di servizi algerini un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi, conformemente all'elenco di impegni specifici della Comunita' europea e dei suoi Stati membri allegato al GATS.
3. Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi da una delle parti in virtu' di un accordo del tipo definito all'articolo V del GATS, ne' alle misure adottate in applicazione ditale accordo ne' agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco di esenzioni dal trattamento della nazione piu' favorita allegato dalla Comunita' europea e dai suoi Stati membri al GATS.
4. L'Algeria concede ai fornitori di servizi della Comunita' europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di quelli indicati agli articoli 31-33.
ARTICOLO 31
Prestazione transfrontaliera di servizi
L'Algeria concede ai prestatori Comunitari di servizi forniti sul suo territorio con mezzi diversi da una presenza commerciale o dalla presenza delle persone fisiche di cui agli articoli 32 e 33 un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' di paesi terzi.
ARTICOLO 32
Presenza commerciale 1. a) L'Algeria concede per lo stabilimento delle societa' Comunita-
rie un trattamento non meno favorevole di quello riservato al-
le societa' di paesi terzi. b) L'Algeria concede, per l'attivita' delle filiali e consociate
di Societa' Comunitarie stabilite sul suo territorio conforme-
mente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevo-
le, per quanto riguarda la loro attivita', di quello concesso
alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consocia-
te e filiali algerine di societa' di un paese terzo.
2. Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle societa', filiali e consociate stabilite in Algeria all'entrata in vigore del presente accordo nonche' alle societa', filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.
ARTICOLO 33
Presenza temporanea di persone fisiche
1. Una societa' Comunitaria o una societa' algerina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Algeria o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere temporaneamente da una delle sue filiali o consociate, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri e dell'Algeria, purche' si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da queste societa' e dalle loro filiali o consociate. I permessi di soggiorno e di lavoro di queste persone coprono unicamente la durata del contratto.
2. Per personale chiave delle summenzionate imprese, in seguito denominate "societa'", si intendono le "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi della lettera c), purche' la societa' sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno 12 mesi prima di questo trasferimento. Si tratta di persone appartenenti alle categorie seguenti: a) quadri superiori di una societa' che svolgono prevalentemente
mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale
del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o
dei loro equivalenti, in particolare coloro che: - dirigono la societa' oppure un dipartimento o una sottodivisione
della stessa; - controllano e coordinano l'attivita' degli altri membri del
personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche; - procedono all'assunzione o al licenziamento di personale o
raccomandano l'adozione di misure nei suoi confronti in virtu' dei
poteri loro conferiti; b) dipendenti di una societa' in possesso di conoscenze particolari
indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le
tecnologie o la gestione della societa'. Dalla valutazione di tali
competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente
necessarie per la societa', un alto livello di qualifica
concernente un tipo di lavoro o di attivita' che richieda una
preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo
professionale; c) per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una
persona fisica che lavora presso una societa' sul territorio di
una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell'ambito di
attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra parte; la
societa' in questione deve avere la sede principale sul territorio
di una parte e il trasferimento deve avvenire verso una societa'
(filiale, consociata) di questa societa' che svolge effettivamente
attivita' economiche simili sul territorio dell'altra parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nei territori rispettivi dell'Algeria e della Comunita' di cittadini degli Stati membri o dell'Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che svolgono mansioni di quadri superiori ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una societa' algerina o una societa' Comunitaria rispettivamente nella Comunita' o in Algeria, a condizione che: - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non
forniscano servizi, e che; - non esistano altri rappresentanti, uffici, consociate o filiali
della societa' in uno Stato membro della Comunita' o in Algeria.
ARTICOLO 34
Trasporti
1. Le disposizioni degli articoli 30-33 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e terrestre e al cabotaggio marittimo nazionale, fatti salvi i paragrafi 2-6 del presente articolo.
2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che comportano una tratta marittima, comprese le attivita' intermodali, ciascuna parte autorizza le societa' dell'altra parte ad aprire e a gestire filiali o consociate sul suo territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle consociate e filiali di societa' di paesi terzi. Dette attivita' comprendono, ma non sono limitate a: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto
marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con
i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti
servizi siano gestiti o offerti direttamente dal fornitore stesso
o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha
concluso accordi commerciali permanenti; b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la
rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e dei
servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di
qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, stradale e
ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali
o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle
merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra
l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di
dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie
in materia di telecomunicazioni); e) la conclusione di accordi commerciali con un partner locale, che
preveda in particolare la partecipazione al capitale azionario
della societa' e l'assunzione del personale locale o straniero,
fatte salve le disposizioni del presente accordo; f) la rappresentanza delle societa', l'organizzazione degli scali e,
se necessario, la ripresa del carico.
3. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico internazionale su base commerciale. Si applicano tuttavia le legislazioni di ciascuna delle parti per quanto riguarda i privilegi e i diritti della bandiera nazionale in materia di cabotaggio nazionale, salvataggio, rimorchio e pilotaggio.
Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti per l'una o l'altra parte del presente accordo dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, di importanza capitale nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.
4. In applicazione dei principi del paragrafo 3, le parti: a) evitano di introdurre nei futuri accordi bilaterali con paesi
terzi clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse
secche e liquide e al traffico normale, tranne per i casi
eccezionali in cui le societa' di navigazione di una qualsiasi
delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la
possibilita' di partecipare al traffico normale destinato al paese
terzo interessato e proveniente da esso; b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente
accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli
amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere
effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di
servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
5. Ciascuna parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi destinate al trasporto di merci, di passeggeri o di entrambi che battono bandiera dell'altra parte e sono gestite da cittadini o societa' dell'altra parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, alle infrastrutture e ai servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per la riscossione dei relativi diritti e tasse, per l'utilizzazione delle infrastrutture doganali, per l'assegnazione degli ormeggi e per l'uso delle infrastrutture di trasbordo.
6. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e della prestazione di servizi nei trasporti aerei, stradali, ferroviari e fluviali possono essere oggetto, all'occorrenza, di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 35
Normativa interna
1. Le disposizioni del titolo III non impediscono alle parti di adottare tutte le misure necessarie onde evitare che ci si avvalga del presente accordo per eludere la normativa sull'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
2. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico. di pubblica sicurezza o di pubblica sanita'. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una o dell'altra parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
3. Le disposizioni del presente titolo non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.
4. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di adottare misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Se non rispettano le disposizioni del presente accordo, le suddette misure non vanno utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dello stesso.
5. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.
6. Ai fini della circolazione delle persone fisiche che prestano un servizio, nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ammissione, soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e prestazione di servizi, purche' non le applichino in modo tale da annullare o da ridurre i vantaggi che una delle parti trae da disposizioni specifiche del presente accordo. Le disposizioni in questione lasciano impregiudicata l'applicazione del paragrafo 2.
ARTICOLO 36
Definizioni Ai fini del presente accordo: a) per "prestatore di servizi" si intende qualsiasi persona fisica o
giuridica che fornisce un servizio proveniente dal territorio di
una parte e destinato a un consumatore dell'altra parte grazie a
una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio dell'altra
parte e alla presenza di persone fisiche di una parte nel
territorio dell'altra; b) per "societa' Comunitaria" o "societa' algerina" si intende una
societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o
dell'Algeria che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale
o il principale centro degli affari sui territorio della Comunita'
o dell'Algeria.
Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell'Algeria che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunita' o dell'Algeria viene considerata una societa' Comunitaria o algerina se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Algeria; c) per "consociata" di una societa' si intende una societa'
effettivamente controllata dalla prima; d) per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale
senza personalita' giuridica, apparentemente permanente, come
l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle
infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto,
fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico
con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese,
non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo'
concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce
l'estensione; e) per "stabilimento", si intende la facolta' delle societa'
Comunitarie o algerine definite alla lettera b) di accedere ad
attivita' economiche mediante l'apertura di consociate o di
filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunita'; f) per "attivita'" si intendono quelle economiche; g) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita'
di tipo industriale e commerciale e le libere professioni; h) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino dell'Algeria" si
intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la
cittadinanza di uno degli Stati membri o dell'Algeria.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comportano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente titolo i cittadini degli Stati membri o dell'Algeria stabiliti al di fuori della Comunita' e dell'Algeria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o dell'Algeria e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Algeria, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Algeria conformemente alle rispettive legislazioni.
ARTICOLO 37
Disposizioni generali
1. Le parti evitano di adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento e di attivita' delle loro societa' piu' restrittive di quelle in vigore il giorno che precede la firma del presente accordo.
2. Le arti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perche' diventino un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell'articolo V del GATS. Nel formulare le raccomandazioni il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento della nazione piu' favorita e degli obblighi di ciascuna parte nell'ambito del GATS, in particolare del suo articolo V.
Il Consiglio di associazione tiene conto altresi' dei progressi fatti nel ravvicinare le legislazioni delle parti applicabili alle attivita' in questione. L'obiettivo di cui sopra e' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
TITOLO IV
PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
CAPITOLO 1
PAGAMENTI CORRENTI E CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
ARTICOLO 38
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti relativi ad operazioni correnti in moneta liberamente convertibile.
ARTICOLO 39
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per societa' costituite ai sensi della legislazione vigente, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
2. Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e l'Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione.
ARTICOLO 40
Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o l'Algeria abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione ditali misure.
CAPITOLO 2
CONCORRENZA E ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE
ARTICOLO 41
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e l'Algeria: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni
di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il
gioco della concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una
posizione dominante: - nell'intero territorio della Comunita', o in una sua parte
sostanziale, - nell'intero territorio dell'Algeria, o in una sua parte
sostanziale.
2. Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell'applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalita' di cui all'allegato 5 del presente accordo.
3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra parte, la Comunita' o l'Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
ARTICOLO 42
Gli Stati membri e l'Algeria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Algeria rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
ARTICOLO 43
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato ne' mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunita' e l'Algeria in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.
ARTICOLO 44
1. Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 6 e' esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
ARTICOLO 45
Le parti si impegnano a adottare le misure necessarie per tutelare i dati personali onde eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di questi dati tra di esse.
ARTICOLO 46
1. Le parti decidono di puntare alla liberalizzazione reciproca e progressiva degli appalti pubblici.
2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1.
TITOLO V
COOPERAZIONE ECONOMICA
ARTICOLO 47
Obiettivi
1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo.
2. La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Algeria.
3. La cooperazione economica rientra negli obiettivi definiti dalla dichiarazione di Barcellona.
ARTICOLO 48
Ambito di applicazione
1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attivita' con difficolta' interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia algerina in generale e degli scambi tra l'Algeria e la Comunita' in particolare.
2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunita' e dell'Algeria, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro, e lo sviluppo degli scambi tra le parti, promuovendo in particolare la diversificazione delle esportazioni algerine.
3. La cooperazione contribuisce all'integrazione economica intramagrebina attraverso qualsiasi misura atta a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione.
4. Nell'attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si attribuisce la massima importanza alla tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici.
5. Le parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione economica ad altri settori.
ARTICOLO 49
Strumenti e modalita' La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti su tutti gli
aspetti della politica macroeconomica; b) scambi periodici di informazioni e azioni di comunicazione; c) consulenze, trasmissione di esperienze e attivita' di formazione; d) iniziative congiunte; e) assistenza tecnica, amministrativa e normativa; f) sostegno al partenariato e agli investimenti diretti degli
operatori, specialmente quelli del settore privato, e ai programmi
di privatizzazione.
ARTICOLO 50
Cooperazione regionale
Affinche' il presente accordo contribuisca pienamente alla realizzazione del partenariato euromediterraneo e all'integrazione magrebina, le parti sostengono tutte le iniziative che abbiano un impatto regionale o coinvolgano altri paesi terzi riguardanti in particolare: a) l'integrazione economica; b) lo sviluppo delle infrastrutture economiche; c) l'ambiente; d) la ricerca scientifica e tecnologica; e) l'istruzione, l'insegnamento e la formazione; f) le questioni culturali; g) le questioni doganali; h) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e di
politiche comuni o armonizzati.
ARTICOLO 51
Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica La cooperazione si prefigge di: a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita'
scientifiche delle parti, in particolare attraverso: - l'accesso dell'Algeria ai programmi comunitari di ricerca e
sviluppo tecnologico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in
vigore relative alla partecipazione dei paesi terzi a questi
programmi; - la partecipazione dell'Algeria alle reti di cooperazione
decentrata; - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca; b) consolidare la capacita' di ricerca dell'Algeria; c) incentivare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove
tecnologie e la divulgazione del know-how, i progetti di ricerca e
di sviluppo tecnologico e la valorizzazione dei risultati della
ricerca scientifica e tecnica; d) favorire tutte le iniziative finalizzate alle sinergie a impatto
regionale.
ARTICOLO 52
Ambiente
1. La cooperazione si prefigge la lotta contro il degrado dell'ambiente, il controllo dell'inquinamento e l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile, garantire la qualita' dell'ambiente e tutelare la salute delle persone.
2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti: - questioni connesse alla desertificazione; - gestione razionale delle risorse idriche; - salinizzazione; - impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e dell'acqua; - uso ottimale dell'energia e dei trasporti; - impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli
stabilimenti industriali in particolare; - gestione dei rifiuti, in particolare di quelli tossici; - gestione integrata delle zone sensibili; - controllo e prevenzione dell'inquinamento urbano, industriale e
marino; - uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio
ambientale, compresi i sistemi d'informazione e gli studi
sull'impatto ambientale; - assistenza tecnica, specie per la salvaguardia della biodiversita'.
ARTICOLO 53
Cooperazione industriale Si promuoveranno in particolare: a) le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei
partenariati industriali in Algeria; b) la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti,
anche tramite l'accesso dell'Algeria alle reti comunitarie di
ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione
decentrata; c) l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale
pubblico e privato dell'Algeria (compresa l'industria
agroalimentare); d) lo sviluppo delle piccole e medie imprese; e) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa
privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla
produzione destinata ai mercati locali e di esportazione; f) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale
dell'Algeria attraverso politiche piu' valide in materia di
innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico; g) la ristrutturazione del settore industriale e il programma di
adeguamento, per migliorare la competitivita' dei prodotti in
previsione della zona di libero scambio; h) lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini.
ARTICOLO 54
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione mira a creare un clima favorevole ai flussi d'investimento, in particolare: a) istituendo procedure armonizzate e semplificate, meccanismi di
coinvestimento (specie tra le piccole e medie imprese) e
dispositivi volti a individuare le possibilita' d'investimento e a
fornire informazioni in merito; b) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del
caso attraverso la conclusione, tra gli Stati membri e l'Algeria,
di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi
contro la doppia imposizione; c) fornendo assistenza tecnica alle azioni volte a promuovere e a
garantire gli investimenti nazionali e stranieri.
ARTICOLO 55
Normalizzazione e valutazione della conformita'
La cooperazione intende ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformita'. Si cerchera' in particolare di: - favorire l'uso delle norme europee e delle procedure/tecniche di
valutazione della conformita'; - potenziare gli organismi algerini competenti in materia di
valutazione della conformita' e di metrologia e contribuire a
creare i presupposti necessari per negoziare, a termine, accordi di
reciproco riconoscimento in questi settori; - promuovere la cooperazione per la gestione della qualita'; - fornire assistenza alle strutture algerine competenti in materia di
normalizzazione, qualita' e proprieta' intellettuale, industriale e
commerciale.
ARTICOLO 56
Ravvicinamento delle legislazioni
Si collaborera' per ravvicinare le legislazioni dell'Algeria e della Comunita' nei settori contemplati dal presente accordo.
ARTICOLO 57
Servizi finanziari
La cooperazione mira a potenziare e a migliorare i servizi finanziari.
Si prevedono in particolare: - scambi di informazioni sulle normative e sulle prassi finanziarie
nonche' azioni di formazione, specie per quanto riguarda la
creazione di piccole e medie imprese; - un sostegno alla riforma dei sistemi bancario e finanziario
dell'Algeria, compreso lo sviluppo della borsa valori.
ARTICOLO 58
Agricoltura e pesca
La cooperazione intende modernizzare e ristrutturare, a seconda delle necessita', i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca.
Si promuoveranno in particolare: - le politiche volte a sviluppare e a diversificare la produzione; - la sicurezza alimentare; - lo sviluppo rurale integrato, in particolare il miglioramento dei
servizi di base e lo sviluppo delle attivita' economiche connesse; - le pratiche rispettose dell'ambiente nel settore dell'agricoltura e
della pesca; - la valutazione e la gestione razionale delle risorse naturali; - i contatti spontanei tra le imprese, i gruppi e le organizzazioni
professionali e interprofessionali che rappresentano i settori
dell'agricoltura, della pesca e dell'industria agroalimentare; - l'assistenza e la formazione tecniche; - l'armonizzazione delle norme e dei controlli fitosanitari e
veterinari; - la cooperazione tra le regioni rurali e gli scambi di
esperienze/competenze in materia di sviluppo rurale; - la privatizzazione; - la valutazione e la gestione razionale delle risorse ittiche; - i programmi di ricerca.
ARTICOLO 59
Trasporti Le parti collaborano al fine di: - sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei trasporti; - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci; - definire e applicare norme operative paragonabili a quelle in
vigore nella Comunita'. La cooperazione riguarda in particolare: - il trasporto stradale, compresa la progressiva agevolazione delle
condizioni di transito; - la gestione delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti e i
contatti tra gli organismi nazionali competenti; - la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di
comunicazione transeuropee di comune interesse e alle strade di
interesse regionale, nonche' dei dispositivi di ausilio alla
navigazione; - l'ammodernamento delle attrezzature tecniche conformemente alle
norme comunitarie applicabili al trasporto stradale e ferroviario,
al trasporto multimodale, alla containerizzazione e al trasbordo; - l'assistenza tecnica e la formazione
ARTICOLO 60
Telecomunicazioni e Societa' dell'informazione La cooperazione in questo settore prevede in particolare: - un dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione,
comprese le politiche in materia di telecomunicazioni; - scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in
merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove
di conformita' e alla certificazione per le tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni; - la diffusione delle tecnologie piu' sofisticate in materia di
informazione e di telecomunicazioni, anche via satellite, dei
servizi e delle tecnologie dell'informazione; - la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca e di
sviluppo tecnologico o industriale relativi alle nuove tecnologie
dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla
societa' dell'informazione; - la possibilita' per gli organismi algerini di partecipare a
progetti pilota e a programmi europei secondo le modalita'
specifiche gia' stabilite; - l'interconnessione e l'interoperativita' fra le reti e i servizi
telematici della Comunita' e dell'Algeria; - l'assistenza tecnica per la pianificazione e la gestione dello
spettro delle frequenze radioelettriche ai fini di un uso
coordinato ed efficace delle radiocomunicazioni nella regione
euromediterranea.
ARTICOLO 61
Energia e miniere
La cooperazione nei settori energetico e minerario si prefigge i seguenti obiettivi: a) adeguamento istituzionale, legislativo e normativo per
disciplinare le attivita' in questi settori e promuovere gli
investimenti; b) adeguamento tecnico e tecnologico per preparare le imprese del
settore energetico e minerario a soddisfare le esigenze
dell'economia di mercato e ad affrontare la concorrenza; c) sviluppo dei partenariati tra imprese algerine ed europee per i
servizi di sfruttamento, produzione, trasformazione e
distribuzione nei settori dell'energia e delle miniere. La cooperazione verte pertanto sui seguenti aspetti principali: - adeguamento del quadro istituzionale, legislativo e normativo che
disciplina le attivita' dei settori energetico e minerario alle
regole dell'economia di mercato mediante un'assistenza tecnica,
amministrativa e normativa; - sostegno alla ristrutturazione delle imprese pubbliche nei settori
energetico e minerario; - sviluppo del partenariato a fini di:
- prospezione, produzione e trasformazione degli idrocarburi
- produzione dell'elettricita'
- distribuzione dei prodotti petroliferi
- fornitura di attrezzature e di servizi riguardanti i prodotti
energetici
- sfruttamento e trasformazione del potenziale minerario - sviluppo del transito di gas, petrolio ed elettricita'; - sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche
e per la loro interconnessione con le reti della Comunita' europea; - creazione di banche dati nei settori dell'energia e delle miniere; - sostegno e promozione degli investimenti privati nei settori
dell'energia e delle miniere; - ambiente e sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica; - promozione dei trasferimenti tecnologici nei settori dell'energia e
delle miniere.
ARTICOLO 62
Turismo e artigianato La cooperazione in questo settore mira prevalentemente a: - intensificare gli scambi di informazioni sui flussi e sulle
politiche riguardanti il turismo, il termalismo e l'artigianato; - intensificare le azioni di formazione per quanto riguarda la
gestione alberghiera, le altre professioni inerenti al turismo e
l'artigianato; - favorire gli scambi di esperienze per uno sviluppo equilibrato e
sostenibile del turismo; - promuovere il turismo giovanile; - aiutare l'Algeria a sfruttare appieno il suo potenziale turistico,
termale e artigianale nonche' a migliorare l'immagine dei suoi
prodotti turistici; - sostenere la privatizzazione.
ARTICOLO 63
Cooperazione nel settore doganale
1. La cooperazione nel settore, finalizzata al rispetto del regime del libero scambio, riguarda in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali; b) l'introduzione di un documento amministrativo unico analogo a
quello comunitario e la possibilita' di collegare i regimi di
transito della Comunita' e dell'Algeria. Sara' fornita all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria.
2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorita' amministrative delle parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 7.
ARTICOLO 64
Cooperazione nel settore statistico
Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore e' l'armonizzazione delle metodologie utilizzate dalle parti per garantire la comparabilita' e l'utilizzazione delle statistiche riguardanti, fra l'altro, il commercio estero, le finanze pubbliche e la bilancia dei pagamenti, la demografia, le migrazioni, i trasporti e le comunicazioni, nonche', piu' in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo. Sara' fornita all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria.
ARTICOLO 65
Cooperazione per la tutela dei consumatori
1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori.
2. La cooperazione in questo settore vertera' sui seguenti aspetti principali: a) scambi di informazioni sulle attivita' legislative e sull'operato
degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano
gli interessi dei consumatori; b) organizzazione di seminari e di corsi di formazione; c) creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui
prodotti pericolosi, cioe' quelli che comportano un rischio per la
salute e la sicurezza dei consumatori; d) migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle
caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti; e) riforme istituzionali; f) assistenza tecnica; g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove
comparative e assistenza per l'organizzazione e l'entrata in
funzione di un sistema d'informazione decentrato ad uso dei
consumatori; h) contributo all'organizzazione e all'entrata in funzione di un
sistema di allarme da integrare nella rete europea.
ARTICOLO 66
Considerate le specificita' dell'economia algerina, le parti definiscono le modalita' e i mezzi di attuazione della cooperazione economica di cui al presente titolo onde sostenere il processo di modernizzazione dell'economia di questo paese e agevolare l'instaurazione della zona di libero scambio.
Si istituira', a norma dell'articolo 98 del presente accordo, un dispositivo che consenta di individuare e di valutare il fabbisogno e di definire le modalita' di attuazione della cooperazione economica.
Le parti decideranno le iniziative prioritarie nell'ambito del dispositivo suddetto.
TITOLO VI
COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE
CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI
ARTICOLO 67
1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalita' algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' rispetto ai propri cittadini.
2. Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un'attivita' professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.
3. L'Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
ARTICOLO 68
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalita' algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.
L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia, di reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennita' in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.
La presente disposizione, tuttavia, non puo' avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 42 del trattato CEE, se non alle condizioni stabilite all'articolo 70 del presente accordo.
2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternita', nonche' delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunita'
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilita' e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonche' di invalidita', in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.
5. L'Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
ARTICOLO 69
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano legalmente nel territorio del paese ospite.
ARTICOLO 70
1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 68.
2. Il Consiglio di associazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 71
Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 70 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano l'Algeria e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime piu' favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri.
CAPITOLO 2
DIALOGO NEL SETTORE SOCIALE
ARTICOLO 72
1. Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.
2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini dell'Algeria e della Comunita' che risiedono legalmente negli Stati ospiti.
3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle persone
a loro carico; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle
persone la cui situazione eirregolare rispetto alla legislazione
in materia di soggiorno e di stabilimento in vigore nello Stato
ospite; d) alle azioni e ai programmi volti a promuovere la parita' di
trattamento tra cittadini dell'Algeria e della Comunita', la
conoscenza delle reciproche culture e civilta', lo sviluppo della
tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.
ARTICOLO 73
Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalita' di quelli previsti al titolo I del presente accordo, che puo' anche essere utilizzato come quadro di riferimento.
CAPITOLO 3
AZIONI DI COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE
ARTICOLO 74
1. Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorita' al rispetto dei diritti sociali fondamentali.
2. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.
In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a: a) migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e
sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione; b) reinserire le persone rimpatriate perche' in situazione irregolare
secondo la legislazione dello Stato interessato; c) incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese
in Algeria ad opera, di lavoratori algerini legalmente occupati
nella Comunita'; d) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico
e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi di
comunicazione, nell'ambito della politica algerina in questo
settore; e) sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di
tutela della madre e del bambino; f) migliorare il regime previdenziale e sanitario; g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di
gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati
membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e
favorire la tolleranza; h) migliorare le condizioni di vita nelle zone piu' povere; i) promuovere il dialogo socioprofessionale; j) promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo in ambito
socioprofessionale; k) contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto
riguarda le case popolari; l) attenuare le ripercussioni negative dell'adeguamento delle
strutture economiche e sociali; m) migliorare il sistema di formazione professionale.
ARTICOLO 75
Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.
ARTICOLO 76
Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli 1-3.
CAPITOLO 4
COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA E DI ISTRUZIONE
ARTICOLO 77
Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale.
Si puntera' pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture.
Si sosterranno in particolare le attivita' congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani.
La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori: - traduzioni letterarie; - conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e
culturali; - formazione degli operatori culturali; - scambi di artisti e di opere d'arte; - organizzazione di manifestazioni culturali; - sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle
manifestazioni culturali importanti; - cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la
formazione e le coproduzioni; - diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico
e scientifico.
ARTICOLO 78
La cooperazione in materia di istruzione e formazione ha lo scopo di: a) contribuire a migliorare il sistema scolastico e la formazione,
compresa la formazione professionale; b) agevolare in particolare l'accesso della popolazione femminile
all'istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori,
e alla formazione professionale; c) migliorare le competenze dei quadri del settore pubblico e
privato; d) favorire i contatti tra organismi specializzati delle parti
affinche' mettano in comune l'esperienza e i mezzi di cui
dispongono.
TITOLO VII
COOPERAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 79
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Algeria una cooperazione finanziaria da attuare secondo modalita' adeguate e con le risorse finanziarie richieste.
Una volta entrato in vigore il presente accordo, le modalita' in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti piu' adatti.
Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione puo' riguardare i seguenti aspetti: - agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento
dell'economia, compreso lo sviluppo rurale; - ammodernamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici
di posti di lavoro; - adeguamento alle ripercussioni sull'economia algerina della
progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in
particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei
settori economici interessati, in particolare l'industria; - accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.
ARTICOLO 80
Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei volti a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione, e in stretto coordinamento con gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunita' e l'Algeria individueranno gli strumenti piu' adeguati per sostenere le politiche di sviluppo e la liberalizzazione dell'economia algerina.
ARTICOLO 81
Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguiranno con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e l'Algeria nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.
TITOLO VIII
COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
ARTICOLO 82
Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto
Nell'ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione del diritto e il funzionamento dell'apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto.
In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell'altra parte.
Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalita'.
ARTICOLO 83
Circolazione delle persone
Nell'intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformita' delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalita' per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all'attuazione del presente accordo. Il Comitato di associazione esaminera' periodicamente l'applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 84
Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione
clandestina;
riammissione
1. Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che consenta di scambiare informazioni sui flussi di immigrazione clandestina e decidono di collaborare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine: - l'Algeria, da una parte, e ciascuno Stato membro della Comunita',
dall'altra, accettano di riammettere i loro cittadini presenti
illegalmente nel territorio dell'altra parte previo espletamento
delle necessarie procedure di identificazione; - l'Algeria e gli Stati membri della Comunita' forniscono ai loro
cittadini gli opportuni documenti d'identita'.
2. Per agevolare la circolazione e il soggiorno dei rispettivi cittadini in regola, le parti decidono di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l'immigrazione clandestina e accordi di riammissione. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprenderanno anche disposizioni per la riammissione di cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti. All'occorrenza, le parti definiscono le modalita' pratiche di applicazione degli accordi nel loro ambito o mediante protocolli ad hoc.
3. Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, compresa l'individuazione dei documenti falsi.
ARTICOLO 85
Cooperazione giuridica e giudiziaria
1. Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un'importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre cooperazioni di cui al presente accordo.
2. All'occorrenza, nell'ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi nei settori pertinenti.
3. La cooperazione giudiziaria civile riguardera' in particolare: - il miglioramento dell'assistenza reciproca per risolvere i
contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare; - gli scambi di esperienze in materia di gestione e il miglioramento
dell'amministrazione della giustizia civile. 4. La cooperazione giudiziaria penale mirera' a: - rafforzare i dispositivi esistenti in materia di assistenza
reciproca o di estradizione; - lo sviluppo degli scambi, specie per quanto riguarda gli aspetti
pratici di questa cooperazione, la tutela dei diritti e delle
liberta' individuali, la lotta contro la criminalita' organizzata e
il miglioramento dell'efficienza della giustizia penale. 5. Si organizzeranno in questo ambito cicli di formazione specifici.
ARTICOLO 86
Prevenzione e lotta contro la criminalita' organizzata
1. Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalita' organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalita' informatica; traffico di beni culturali.
Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate.
2. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartira' la necessaria formazione e si migliorera' l'efficienza delle autorita' e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalita', nonche' di definire misure di prevenzione.
ARTICOLO 87
Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco
1. Le parti riconoscono la necessita' di collaborare con impegno per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'istituzione e all'applicazione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro paragonabili a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali attivi nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
3. La cooperazione prevede: a) la formazione degli agenti dei servizi incaricati della
prevenzione, dell'individuazione e della lotta contro il
riciclaggio del denaro nonche' degli esponenti del settore
giudiziario; b) un opportuno sostegno per la creazione di istituzioni
specializzate in materia e per il potenziamento di quelle gia'
esistenti;
ARTICOLO 88
Lotta contro il razzismo e la xenofobia
Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l'origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l'istruzione, l'occupazione, la formazione e l'alloggio.
Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione.
In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l'accessibilita' delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette.
Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalita'.
ARTICOLO 89
Lotta contro la droga e la tossicomania 1. La cooperazione intende: a) rendere piu' efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e
a combattere la coltivazione, la produzione, l'offerta, il consumo
e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) eliminare il consumo illecito di questi prodotti.
2. Le parti definiscono congiuntamente, in conformita' delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.
Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell'Algeria e con gli organi competenti della Comunita' e dei suoi Stati membri.
3. La cooperazione consiste in particolare: a) nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie
e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti; b) nell'attuazione di progetti di prevenzione, d'informazione, di
formazione e di ricerca epidemiologica; c) nella definizione di norme relative alla prevenzione
dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze
essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di
sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunita'
e dagli organi internazionali competenti; d) nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta
contro il traffico illecito di stupefacenti 4. Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.
ARTICOLO 90
Lotta contro il terrorismo
Le parti decidono di collaborare, in conformita' delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo: - nell'ambito dell'applicazione integrale della risoluzione 1373 del
Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti; - mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle
loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e
nazionale; - attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta
contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.
ARTICOLO 91
Lotta contro la corruzione
1. Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali: - adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di
corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di
privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali
internazionali; - prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali
relative ad atti di corruzione.
2. Si fornira' inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalita'.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
ARTICOLO 92
E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
ARTICOLO 93
1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo algerino, dall'altra.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo algerino, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.
ARTICOLO 94
Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi ivi specificati.
Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.
ARTICOLO 95
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.
ARTICOLO 96
1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti dell'Algeria, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato di associazione si riunisce nella Comunita' o in Algeria.
ARTICOLO 97
Il Comitato di associazione e' abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.
Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
ARTICOLO 98
Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione del presente accordo.
ARTICOLO 99
Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari dell'Algeria, nonche' tra il Comitato economico e sociale della Comunita' e la controparte algerina.
ARTICOLO 100
1. Ciascuna delle parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle parti e' tenuta a adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
ARTICOLO 101
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria per prevenire la divulgazione di informazioni
contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o
materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione
indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure
non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non
destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi
disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine
pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni
internazionali che possano sfociare in una guerra oppure ai fini
del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale.
ARTICOLO 102
Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dall'Algeria nei confronti della Comunita' non
puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i
loro cittadini o le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dell'Algeria non
puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa'
dell'Algeria.
ARTICOLO 103 Nessuna disposizione del presente accordo avra' l'effetto: - di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti
nell'ambito di qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui
rispetto detta parte sia tenuta; - di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle
parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o
l'evasione fiscale; - di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni
pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non
si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto
riguarda la loro residenza.
ARTICOLO 104
1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' adottare misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede
ARTICOLO 105
I protocolli 1-7 e gli allegati 1-6 costituiscono parte integrante del presente accordo.
ARTICOLO 106
Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono, da una parte, la Comunita', o gli Stati membri, o la Comunita' e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, e l'Algeria, dall'altra.
ARTICOLO 107
L'accordo e' concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data ditale notifica.
ARTICOLO 108
Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell'Algeria, dall'altra.
ARTICOLO 109
Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sara' depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
ARTICOLO 110
1. Il presente accordo e' approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
2. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare e l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976. Fatto a Valenza, addi' ventidue aprile duemiladue. Per la Repubblica italiana Per la Comunita' europea
ALLEGATO 1 ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI CONTEMPLATI DAI CAPITOLI 25-97 DEL SISTEMA ARMONIZZATO, DI CUI AGLI
ARTICOLI 7 E 14 Codice SA 2905.43 (mannitolo) Codice SA 2905.44 (sorbitolo) Codice SA 2905.45 (glicerolo) Voce SA 3301 (oli essenziali) Codice SA 3302.10 (sostanze odorifere) Voci SA da 3501 a 3505 (sostanze albuminoidi, amidi modifica-
ti, colle) Codice SA 3809.10 (agenti d'apprettatura o di finitura) Voce SA 3823 (alcoli grassi industriali, oli acidi
di raffinazione, alcoli grassi indu-
striali) Codice SA 3824.60 (sorbitolo, diverso da quello della vo-
ce 29.05.44) Voci SA da 4101 a 4103 (cuoio e pelli) Voce SA 4301 (pelli da pellicceria gregge) Voci SA da 5001 a 5003 (seta greggia e cascami di seta) Voci SA da 5101 a 5103 (lana e peli di animali) Voci SA da 5201 a 5203 (cotone greggio, cascami di cotone e
cotone cardato o pettinato) Voce SA 5301 (lino greggio) Voce SA 5302 (canapa greggia)
ALLEGATO 2
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ====================================================================
Codice SA ==================================================================== 25010010 25223000 26209900 28011000 28209000 28323000 28419000 -------------------------------------------------------------------- 25010090 25231000 26211000 28012000 28211000 28331100 28421000 -------------------------------------------------------------------- 25020000 25232100 26219000 28013000 28212000 28331900 28429010 -------------------------------------------------------------------- 25030000 25232900 27060000 28020000 28220000 28332100 28429090 -------------------------------------------------------------------- 25041000 25233000 27071010 28030000 28230000 28332200 28431000 -------------------------------------------------------------------- 25049000 25239000 27071090 28041000 28241000 28332300 28432100 -------------------------------------------------------------------- 25051000 25240000 27072010 28042100 28242000 28332400 28432900 -------------------------------------------------------------------- 25059000 25251000 27072090 28042900 28249000 28332500 28433000 -------------------------------------------------------------------- 25061000 25252000 27073010 28043000 28251000 28332600 28439000 -------------------------------------------------------------------- 25062100 25253000 27073090 28044000 28252000 28332700 28441000 -------------------------------------------------------------------- 25062900 25261000 27074000 28045000 28253000 28332900 28442000 -------------------------------------------------------------------- 25070010 25262000 27075000 28046100 28254000 28333000 28443000 -------------------------------------------------------------------- 25070020 25281000 27076000 28046900 28255000 28334000 28444000 -------------------------------------------------------------------- 25081000 25289000 27079100 28047000 28256000 28341000 28445000 -------------------------------------------------------------------- 25082000 25291000 27079910 28048000 28257000 28342100 28451000 -------------------------------------------------------------------- 25083000 25292100 27079920 28049000 28258000 28342910 28459000 -------------------------------------------------------------------- 25084010 25292200 27079930 28051100 28259000 28342990 28461000 -------------------------------------------------------------------- 25084090 25293000 27079940 28051200 28261100 28351000 28469000 -------------------------------------------------------------------- 25085000 25301000 27079990 28051900 28261200 28352200 28470000 -------------------------------------------------------------------- 25086000 25302000 27081000 28053000 28261900 28352300 28480000 -------------------------------------------------------------------- 25087000 25309000 27082000 28054000 28262000 28352400 28491000 -------------------------------------------------------------------- 25090000 26011100 27090010 28061000 28263000 28352500 28492000 -------------------------------------------------------------------- 25101000 26011200 27101121 28062000 28269000 28352600 28499000 -------------------------------------------------------------------- 25102000 26012000 27101122 28070000 28271000 28352900 28500000 -------------------------------------------------------------------- 25111000 26020000 27101123 28080010 28272000 28353100 28510010 -------------------------------------------------------------------- 25112000 26030000 27101124 28080020 28273100 28353900 28510090 -------------------------------------------------------------------- 25120010 26040000 27101125 28091000 28273200 28361000 29011000 -------------------------------------------------------------------- 25120090 26050000 27101129 28092000 28273300 28362000 29012100 -------------------------------------------------------------------- 25131100 26060000 27101941 28100000 28273400 28363000 29012200 -------------------------------------------------------------------- 25131900 26070000 27101942 28111100 28273500 28364000 29012300 -------------------------------------------------------------------- 25132000 26080000 27101943 28111900 28273600 28365000 29012400 -------------------------------------------------------------------- 25140000 26090000 27101944 28112100 28273910 28366000 29012900 -------------------------------------------------------------------- 25151100 26100000 27101945 28112200 28273990 28367000 29021100 -------------------------------------------------------------------- 25151200 26110000 27101946 28112300 28274100 28369100 29021900 -------------------------------------------------------------------- 25152010 26121000 27101947 28112900 28274900 28369200 29022000 -------------------------------------------------------------------- 25152020 26122000 27101949 28121000 28275100 28369900 29023000 -------------------------------------------------------------------- 25161100 26131000 27111220 28129000 28275900 28371100 29024100 -------------------------------------------------------------------- 25161200 26139000 27111320 28131000 28276000 28371900 29024200 -------------------------------------------------------------------- 25162100 26140000 27111420 28139000 28281000 28372000 29024300 -------------------------------------------------------------------- 25162200 26151000 27111920 28141000 28289010 28380000 29024400 -------------------------------------------------------------------- 25169000 26159000 27112920 28142000 28289020 28391100 29025000 -------------------------------------------------------------------- 25171000 26161000 27121020 28151100 28289090 28391900 29026000 -------------------------------------------------------------------- 25172000 26169010 27122020 28151200 28291100 28392000 29027000 -------------------------------------------------------------------- 25173000 26169090 27129020 28152010 28291900 28399000 29029000 -------------------------------------------------------------------- 25174100 26171000 27129040 28152020 28299010 28401100 29031100 -------------------------------------------------------------------- 25174900 26179000 27129090 28153000 28299020 28401900 29031200 -------------------------------------------------------------------- 25181000 26180000 27131120 28161000 28299030 28402000 29031300 -------------------------------------------------------------------- 25182000 26190000 27131220 28164000 28301000 28403000 29031400 -------------------------------------------------------------------- 25183000 26201100 27132020 28170010 28302000 28411000 29031500 -------------------------------------------------------------------- 25191000 26201900 27139020 28170020 28303000 28412000 29031900 -------------------------------------------------------------------- 25199000 26202100 27141020 28181000 28309010 28413000 29032100 -------------------------------------------------------------------- 25201000 26202900 27141040 28182000 28309090 28415000 29032200 -------------------------------------------------------------------- 25202000 26203000 27149020 28183000 28311000 28416100 29032300 -------------------------------------------------------------------- 25210000 26204000 27150020 28191000 28319000 28416900 29032900 -------------------------------------------------------------------- 25221000 26206000 27150040 28199000 28321000 28417000 29033000 -------------------------------------------------------------------- 25222000 26209100 27150090 28201000 28322000 28418000 29034100 -------------------------------------------------------------------- 29034200 29089090 29153400 29212100 29310010 29372200 31055100 -------------------------------------------------------------------- 29034300 29091100 29153500 29212200 29310020 29372300 31055900 -------------------------------------------------------------------- 29034400 29091900 29153900 29212900 29310090 29372900 31056000 -------------------------------------------------------------------- 29034500 29092000 29154000 29213000 29321100 29373100 31059010 -------------------------------------------------------------------- 29034600 29093000 29155000 29214100 29321200 29373900 31059090 -------------------------------------------------------------------- 29034700 29094100 29156000 29214200 29321300 29374000 32011000 -------------------------------------------------------------------- 29034900 29094200 29157000 29214300 29321900 29375000 32012000 -------------------------------------------------------------------- 29035100 29094300 29159000 29214400 29322100 29379000 32019000 -------------------------------------------------------------------- 29035900 29094400 29161100 29214500 29322900 29381000 32021000 -------------------------------------------------------------------- 29036100 29094900 29161200 29214600 29329100 29389000 32029000 -------------------------------------------------------------------- 29036210 29095000 29161300 29214900 29329200 29391100 32030000 -------------------------------------------------------------------- 29036220 29096000 29161400 29215100 29329300 29391900 32041100 -------------------------------------------------------------------- 29036900 29101000 29161500 29215900 29329400 29392100 32041200 -------------------------------------------------------------------- 29041000 29102000 29161900 29221100 29329500 29392900 32041300 -------------------------------------------------------------------- 29042010 29103000 29162000 29221200 29329900 29393000 32041400 -------------------------------------------------------------------- 29042020 29109000 29163100 29221300 29331100 29394100 32041500 -------------------------------------------------------------------- 29042090 29110000 29163200 29221400 29331900 29394200 32041600 -------------------------------------------------------------------- 29049000 29121100 29163400 29221900 29332100 29394300 32041700 -------------------------------------------------------------------- 29051100 29121200 29163500 29222100 29332900 29394900 32041900 -------------------------------------------------------------------- 29051200 29121300 29163900 29222200 29333100 29395100 32042000 -------------------------------------------------------------------- 29051300 29121900 29171100 29222900 29333200 29395900 32049000 -------------------------------------------------------------------- 29051400 29122100 29171200 29223000 29333300 29396100 32050010 -------------------------------------------------------------------- 29051500 29122900 29171300 29223100 29333900 29396200 32050020 -------------------------------------------------------------------- 29051600 29123000 29171400 29223900 29334100 29396300 32061100 -------------------------------------------------------------------- 29051700 29124100 29171900 29224100 29334900 29396900 32061900 -------------------------------------------------------------------- 29051900 29124200 29172000 29224200 29335200 29399100 32062000 -------------------------------------------------------------------- 29052200 29124900 29173100 29224300 29335300 29399900 32063000 -------------------------------------------------------------------- 29052900 29125000 29173200 29224400 29335400 29400000 32064100 -------------------------------------------------------------------- 29053100 29126000 29173300 29224900 29335500 30022000 32064200 -------------------------------------------------------------------- 29053200 29130000 29173400 29225000 29335900 31021000 32064300 -------------------------------------------------------------------- 29053900 29141100 29173500 29231000 29336100 31022100 32064900 -------------------------------------------------------------------- 29054100 29141200 29173600 29232000 29336900 31022900 32065000 -------------------------------------------------------------------- 29054200 29141300 29173700 29239000 29337100 31023000 32071000 -------------------------------------------------------------------- 29054900 29141900 29173900 29241100 29337200 31024000 32072000 -------------------------------------------------------------------- 29055100 29142100 29181100 29241900 29337900 31025000 32073000 -------------------------------------------------------------------- 29055900 29142200 29181200 29242100 29339100 31026000 32074000 -------------------------------------------------------------------- 29061100 29142300 29181300 29242300 29339900 31027000 32100050 -------------------------------------------------------------------- 29061200 29142900 29181400 29242400 29341000 31028000 32110000 -------------------------------------------------------------------- 29061300 29143100 29181500 29242900 29342000 31029010 32121000 -------------------------------------------------------------------- 29061400 29143900 29181600 29251100 29343000 31029020 32129010 -------------------------------------------------------------------- 29061900 29144000 29181900 29251200 29349100 31029090 32129020 -------------------------------------------------------------------- 29062100 29145000 29182100 29251900 29349900 31031000 32141010 -------------------------------------------------------------------- 29062900 29146100 29182200 29252000 29350000 31032000 32141020 -------------------------------------------------------------------- 29071100 29146900 29182300 29261000 29361000 31039000 32141030 -------------------------------------------------------------------- 29071200 29147000 29182910 29262000 29362100 31041000 32149000 -------------------------------------------------------------------- 29071300 29151100 29182990 29263000 29362200 31042000 32151100 -------------------------------------------------------------------- 29071400 29151200 29183000 29269000 29362300 31043000 32151900 -------------------------------------------------------------------- 29071500 29151300 29189000 29270000 29362600 31049000 32159000 -------------------------------------------------------------------- 29071900 29152100 29190000 29280000 29362700 31051000 33029000 -------------------------------------------------------------------- 29072100 29152200 29201000 29291000 29362800 31052000 34031110 -------------------------------------------------------------------- 29072200 29152300 29209010 29299000 29362900 31053000 34031910 -------------------------------------------------------------------- 29072300 29152400 29209020 29301000 29369000 31054000 34041000 -------------------------------------------------------------------- 29072900 29152900 29209090 29302000 29371100 31055100 34042000 -------------------------------------------------------------------- 29081000 29153100 29211100 29303000 29371200 31052000 34049000 -------------------------------------------------------------------- 29082000 29153200 29211200 29304000 29371900 31053000 34070020 -------------------------------------------------------------------- 29089010 29153300 29211900 29309000 29372100 31054000 34070030 -------------------------------------------------------------------- 36010000 38070010 39022000 39153000 40012910 40081100 44081010 -------------------------------------------------------------------- 36020010 38070020 39023000 39159000 40012990 40081900 44081020 -------------------------------------------------------------------- 36020020 38070090 39029000 39161000 40013010 40082100 44081090 -------------------------------------------------------------------- 36020030 38081090 39031100 39162000 40013090 40082900 44083110 -------------------------------------------------------------------- 36020040 38082090 39031900 39171000 40021110 40091100 44083120 -------------------------------------------------------------------- 36020090 38083090 39032000 39172100 40021120 40091200 44083190 -------------------------------------------------------------------- 36030010 38084090 39033000 39172200 40021190 40092100 44083910 -------------------------------------------------------------------- 36030020 38089090 39039000 39172300 40021910 40092200 44083920 -------------------------------------------------------------------- 36030030 38099100 39041000 39172900 40021920 40093100 44083990 -------------------------------------------------------------------- 36030090 38099200 39042100 39173100 40021990 40093200 44089010 -------------------------------------------------------------------- 37011000 38099300 39042200 39173200 40022010 40094100 44089020 -------------------------------------------------------------------- 37012000 38101000 39043000 39173300 40022020 40094200 44089090 -------------------------------------------------------------------- 37013000 38109000 39044000 39173900 40022090 40141000 44091000 -------------------------------------------------------------------- 37019100 38111100 39045000 39174000 40023110 41041100 44092000 -------------------------------------------------------------------- 37019900 38111900 39046100 39181000 40023120 41041900 44102100 -------------------------------------------------------------------- 37021000 38112100 39046900 39189000 40023190 41051000 44102900 -------------------------------------------------------------------- 37022000 38112900 39049000 39191000 40023910 41053000 44103100 -------------------------------------------------------------------- 37023100 38119000 39051200 39199000 40023920 41062100 44103200 -------------------------------------------------------------------- 37023200 38121000 39051900 39201010 40023990 41062200 44103300 -------------------------------------------------------------------- 37023900 38122000 39052100 39201090 40024110 41063100 44103900 -------------------------------------------------------------------- 37024100 38123000 39052900 39202010 40024120 41063200 44109000 -------------------------------------------------------------------- 37024200 38130000 39053000 39202090 40024190 41064000 44111100 -------------------------------------------------------------------- 37024300 38140000 39059100 39203010 40024910 41069100 44111900 -------------------------------------------------------------------- 37024400 38151100 39059900 39203090 40024920 41069200 44112100 -------------------------------------------------------------------- 37025100 38151200 39061000 39204300 40024990 41071100 44112900 -------------------------------------------------------------------- 37025200 38151900 39069000 39204900 40025110 41071200 44113100 -------------------------------------------------------------------- 37025300 38159000 39071000 39205100 40025120 41071900 44113900 -------------------------------------------------------------------- 37025400 38160000 39072000 39205900 40025190 41079100 44119100 -------------------------------------------------------------------- 37025500 38170000 39073000 39206100 40025910 41079200 44119900 -------------------------------------------------------------------- 37025600 38180000 39074000 39206200 40025920 41079900 44121300 -------------------------------------------------------------------- 37029100 38200000 39075010 39206300 40025990 41120000 44121400 -------------------------------------------------------------------- 37029300 38210000 39075090 39206900 40026010 41131000 44121900 -------------------------------------------------------------------- 37029400 38220000 39076000 39207110 40026020 41132000 44122200 -------------------------------------------------------------------- 37029500 38241000 39079100 39207119 40026090 41133000 44122300 -------------------------------------------------------------------- 37031000 38242000 39079900 39207190 40027010 41139000 44122900 -------------------------------------------------------------------- 37032000 38243000 39081000 39207199 40027020 41141000 44129200 -------------------------------------------------------------------- 37039000 38244000 39089000 39207200 40027090 41142000 44129300 -------------------------------------------------------------------- 37061000 38245000 39091000 39207300 40028010 41151000 44129900 -------------------------------------------------------------------- 37069000 38247100 39092000 39207900 40028020 41152000 44130000 -------------------------------------------------------------------- 37071000 38247900 39093000 39209100 40028090 44031000 45011000 -------------------------------------------------------------------- 37079000 38249000 39094000 39209200 40029110 44032000 45019000 -------------------------------------------------------------------- 38011000 38251000 39095000 39209300 40029120 44034100 45020010 -------------------------------------------------------------------- 38012000 38252000 39100000 39209400 40029190 44034900 45020090 -------------------------------------------------------------------- 38013000 38253000 39111000 39209910 40029910 44039100 47010000 -------------------------------------------------------------------- 38019000 38254100 39119000 39209990 40029920 44039200 47020000 -------------------------------------------------------------------- 38021000 38254900 39121100 39211100 40029990 44039900 47031100 -------------------------------------------------------------------- 38029000 38255000 39121200 39211200 40030000 44041000 47031900 -------------------------------------------------------------------- 38030000 38256100 39122000 39211400 40040000 44042000 47032100 -------------------------------------------------------------------- 38040000 38256900 39123100 39211910 40051000 44050000 47032900 -------------------------------------------------------------------- 38051000 38259000 39123900 39211920 40052000 44061000 47041100 -------------------------------------------------------------------- 38052000 39011000 39129000 39219000 40059110 44069000 47041900 -------------------------------------------------------------------- 38059000 39012000 39131000 40011010 40059120 44071000 47042100 -------------------------------------------------------------------- 38061000 39013000 39139000 40011020 40059900 44072400 47042900 -------------------------------------------------------------------- 38062000 39019000 39140000 40011090 40061000 44072500 47050000 -------------------------------------------------------------------- 38063000 39021010 39151000 40012100 40069000 44079200 47061000 -------------------------------------------------------------------- 38069000 39021090 39152000 40012200 40070000 44079900 47062000 -------------------------------------------------------------------- 47069100 48103100 52054100 54024300 55096900 68062000 70072900 -------------------------------------------------------------------- 47069200 48103200 52054200 54024900 55099100 68069000 70080000 -------------------------------------------------------------------- 47069300 48103900 52054300 54025100 55099200 68080000 70101010 -------------------------------------------------------------------- 47071000 48109100 52054400 54025200 55099900 68091100 70101090 -------------------------------------------------------------------- 47072000 48109900 52054600 54025900 55101100 68091900 70102000 -------------------------------------------------------------------- 47073000 48111000 52054700 54026100 55101200 68099000 70109010 -------------------------------------------------------------------- 47079000 48114100 52054800 54026200 55102000 68101100 70109091 -------------------------------------------------------------------- 48010000 48114900 52061100 54026900 55103000 68101900 70109092 -------------------------------------------------------------------- 48021000 48115190 52061200 54031000 55109000 68109100 70109099 -------------------------------------------------------------------- 48022000 48115910 52061300 54032000 55111000 68109900 70111000 -------------------------------------------------------------------- 48023000 48115990 52061400 54033100 55112000 68111000 70112000 -------------------------------------------------------------------- 48024000 48116010 52061500 54033200 55113000 68112000 70119000 -------------------------------------------------------------------- 48025400 48116090 52062100 54033300 56031100 68113000 70191100 -------------------------------------------------------------------- 48025500 48119000 52062200 54033900 56031200 68119000 70191200 -------------------------------------------------------------------- 48025700 48120000 52062300 54034100 56031300 68131000 70191900 -------------------------------------------------------------------- 48025900 48184010 52062400 54034200 56031400 68139000 70193100 -------------------------------------------------------------------- 48026100 48192020 52062500 54034900 56039100 68141000 70193200 -------------------------------------------------------------------- 48026900 48221000 52063100 54041000 56039200 68149000 70193910 -------------------------------------------------------------------- 48041100 48229000 52063200 54049000 56039300 68151000 70194000 -------------------------------------------------------------------- 48041900 48231200 52063300 54050000 56039400 68152000 70195100 -------------------------------------------------------------------- 48042100 48231900 52063400 54061000 56041000 68159100 70195200 -------------------------------------------------------------------- 48042900 48232000 52063500 54062000 56042000 68159900 70195900 -------------------------------------------------------------------- 48043100 50040000 52064100 55011000 56049000 69010000 70199000 -------------------------------------------------------------------- 48043900 50050000 52064200 55012000 56050000 69021000 70200020 -------------------------------------------------------------------- 48044100 50060000 52064300 55013000 56060000 69022000 70200030 -------------------------------------------------------------------- 48044200 51040000 52064400 55019000 59021000 69029000 71021010 -------------------------------------------------------------------- 48044900 51051000 52064500 55020000 59022000 69031000 71022100 -------------------------------------------------------------------- 48045100 51052100 53031000 55031000 59029000 69032000 71022900 -------------------------------------------------------------------- 48045200 51052900 53039000 55032000 59080000 69039000 71031010 -------------------------------------------------------------------- 48045900 51054000 53041000 55033000 59090000 69041000 71039110 -------------------------------------------------------------------- 48051100 51061000 53049000 55034000 59100000 69049000 71039910 -------------------------------------------------------------------- 48051200 51062000 53051100 55039000 59111000 69051000 71041010 -------------------------------------------------------------------- 48051900 51071000 53051900 55041000 59112000 69059000 71042010 -------------------------------------------------------------------- 48052400 51072000 53052100 55049000 59113100 69060000 71049010 -------------------------------------------------------------------- 48052500 51081000 53052900 55051000 59113200 70010000 71051000 -------------------------------------------------------------------- 48053000 51082000 53059010 55052000 59114000 70021000 71059000 -------------------------------------------------------------------- 48054000 51100000 53059090 55061000 59119010 70022000 71061000 -------------------------------------------------------------------- 48059100 52041100 53061010 55062000 59119020 70023100 71069100 -------------------------------------------------------------------- 48059200 52041900 53062010 55063000 59119090 70023200 71069210 -------------------------------------------------------------------- 48059300 52051100 53071000 55069000 64061010 70023900 71069220 -------------------------------------------------------------------- 48061000 52051200 53072000 55070000 64061020 70031200 71069290 -------------------------------------------------------------------- 48062000 52051300 53081000 55081010 64061030 70031900 71070010 -------------------------------------------------------------------- 48063000 52051400 53082010 55082010 64061040 70032000 71070020 -------------------------------------------------------------------- 48064000 52051500 53089010 55091100 64061090 70033000 71082000 -------------------------------------------------------------------- 48070000 52052100 53089030 55091200 64062010 70042000 71101100 -------------------------------------------------------------------- 48081000 52052200 53089090 55092100 64062020 70049000 71101910 -------------------------------------------------------------------- 48082000 52052300 54011010 55092200 64069100 70051000 71101920 -------------------------------------------------------------------- 48083000 52052400 54012010 55093100 64069910 70052100 71101990 -------------------------------------------------------------------- 48089000 52052600 54021000 55093200 64069920 70052900 71102100 -------------------------------------------------------------------- 48091000 52052700 54022000 55094200 64069930 70053000 71102910 -------------------------------------------------------------------- 48092000 52052800 54023100 55095100 64069940 70060000 71102990 -------------------------------------------------------------------- 48099000 52053100 54023200 55095200 64069950 70071110 71103100 -------------------------------------------------------------------- 48101300 52053200 54023300 55095300 64069960 70071190 71103910 -------------------------------------------------------------------- 48101900 52053300 54023900 55095900 64069990 70071900 71103990 -------------------------------------------------------------------- 48102100 52053400 54024100 55096100 66020010 70072110 71104100 -------------------------------------------------------------------- 48102900 52053500 54024200 55096200 68061000 70072190 71104910 -------------------------------------------------------------------- 71104990 72091800 72179000 72286000 74012000 75051100 79011200 -------------------------------------------------------------------- 71110000 72092500 72181000 72287000 74020000 75051200 79012000 -------------------------------------------------------------------- 71123000 72092600 72189100 72288010 74031100 75052100 79020000 -------------------------------------------------------------------- 72011000 72092700 72189900 72288020 74031200 75052200 79031000 -------------------------------------------------------------------- 72012000 72092800 72191100 72291000 74031300 75061000 79039000 -------------------------------------------------------------------- 72015000 72099000 72191200 72292000 74031900 75062000 79040000 -------------------------------------------------------------------- 72021100 72101100 72191300 72299000 74032100 75071100 79050000 -------------------------------------------------------------------- 72021900 72101200 72191400 73011000 74032200 75071200 79060000 -------------------------------------------------------------------- 72022100 72102000 72192100 73012000 74032300 75072000 79070000 -------------------------------------------------------------------- 72022900 72105000 72192200 73030000 74032900 75089010 80011000 -------------------------------------------------------------------- 72023000 72106100 72192300 73041000 74040000 76011000 80012000 -------------------------------------------------------------------- 72024100 72106900 72192400 73043190 74050000 76012000 80020000 -------------------------------------------------------------------- 72024900 72107000 72193100 73043990 74061000 76020000 80030000 -------------------------------------------------------------------- 72025000 72109000 72193200 73044190 74062000 76031000 80040000 -------------------------------------------------------------------- 72026000 72111300 72193300 73044990 74071000 76032000 80050000 -------------------------------------------------------------------- 72027000 72111400 72193400 73045190 74072100 76041000 80060000 -------------------------------------------------------------------- 72028000 72111900 72193500 73045990 74072200 76042100 80070020 -------------------------------------------------------------------- 72029100 72112300 72199000 73049090 74072900 76042900 81011000 -------------------------------------------------------------------- 72029200 72112900 72201100 73053910 74081100 76051100 81019400 -------------------------------------------------------------------- 72029300 72119000 72201200 73053990 74081900 76051900 81019500 -------------------------------------------------------------------- 72029900 72121000 72202000 73059010 74082100 76052100 81019600 -------------------------------------------------------------------- 72031000 72122000 72209000 73059090 74082200 76052900 81019700 -------------------------------------------------------------------- 72039000 72123000 72210000 73064000 74082900 76061100 81019900 -------------------------------------------------------------------- 72041000 72124000 72221100 73065000 74091100 76061200 81021000 -------------------------------------------------------------------- 72042100 72125000 72221900 73066000 74091900 76069100 81029400 -------------------------------------------------------------------- 72042900 72126000 72222000 73069000 74092100 76069200 81029500 -------------------------------------------------------------------- 72043000 72131000 72223000 73071190 74092900 76071110 81029600 -------------------------------------------------------------------- 72044100 72132000 72224000 73071900 74093100 76071190 81029700 -------------------------------------------------------------------- 72044900 72139100 72230000 73072390 74093900 76071910 81029900 -------------------------------------------------------------------- 72045000 72139900 72241000 73072900 74094000 76071990 81032000 -------------------------------------------------------------------- 72051000 72141000 72249000 73079100 74099000 76072010 81033000 -------------------------------------------------------------------- 72052100 72142000 72251100 73079200 74101100 76072090 81039000 -------------------------------------------------------------------- 72052900 72143000 72251900 73081000 74101200 76081000 81041100 -------------------------------------------------------------------- 72061000 72149100 72252000 73082000 74102100 76082000 81041900 -------------------------------------------------------------------- 72069000 72149900 72253000 73084000 74102200 76090000 81042000 -------------------------------------------------------------------- 72071100 72151000 72254000 73089000 74111000 76109000 81043000 -------------------------------------------------------------------- 72071200 72155000 72255000 73121000 74112100 76110000 81049000 -------------------------------------------------------------------- 72071900 72159000 72259100 73129000 74112200 76121000 81052000 -------------------------------------------------------------------- 72072000 72161010 72259200 73130000 74112900 76129000 81053000 -------------------------------------------------------------------- 72081000 72161020 72259900 73170010 74121000 76130000 81059000 -------------------------------------------------------------------- 72082500 72161030 72261100 73170020 74122000 76141000 81060020 -------------------------------------------------------------------- 72082600 72162100 72261900 73170030 74130000 76149000 81060030 -------------------------------------------------------------------- 72082700 72162200 72262000 73170090 74142000 76169940 81060090 -------------------------------------------------------------------- 72083600 72163100 72269100 73181100 74149000 78011000 81072000 -------------------------------------------------------------------- 72083700 72163200 72269200 73181200 74151000 78019100 81073000 -------------------------------------------------------------------- 72083800 72163300 72269300 73181300 74152100 78019900 81079000 -------------------------------------------------------------------- 72083900 72164000 72269400 73181400 74152900 78020000 81082000 -------------------------------------------------------------------- 72084000 72165010 72269900 73181500 74153300 78030000 81083000 -------------------------------------------------------------------- 72085100 72165090 72271000 73181600 74153900 78041100 81089000 -------------------------------------------------------------------- 72085200 72166100 72272000 73181900 74160000 78041900 81092000 -------------------------------------------------------------------- 72085300 72166900 72279000 73182100 75011000 78042000 81093000 -------------------------------------------------------------------- 72085400 72169100 72281000 73182200 75012000 78050000 81099000 -------------------------------------------------------------------- 72089000 72169900 72282000 73182300 75021000 78060010 81101000 -------------------------------------------------------------------- 72091500 72171000 72283000 73182400 75022000 78060020 81102000 -------------------------------------------------------------------- 72091600 72172000 72284000 73182900 75030000 78060090 81109000 -------------------------------------------------------------------- 72091700 72173000 72285000 74011000 75040000 79011100 81110020 -------------------------------------------------------------------- 81110030 81124030 83119000 88031000 89051000 90213100 93063010 -------------------------------------------------------------------- 81110090 81124090 84212910 88032000 89052000 90213900 93069010 -------------------------------------------------------------------- 81121200 81125100 84693010 88033000 89059000 90214000 93069090 -------------------------------------------------------------------- 81121300 81125200 87100000 88039000 89061000 90215000 97011000 -------------------------------------------------------------------- 81121900 81125900 87131000 88040000 89069000 90219010 97019000 -------------------------------------------------------------------- 81122100 81129200 87139000 88051000 89071000 90219090 97020000 -------------------------------------------------------------------- 81122200 81129900 87142000 88052100 89079000 93011100 97030000 -------------------------------------------------------------------- 81122900 81130010 88021100 88052900 89080000 93011900 97040000 -------------------------------------------------------------------- 81123020 81130090 88021200 89011000 90012000 93012000 97050000 -------------------------------------------------------------------- 81123030 83111000 88023000 89013000 90189030 93020000 97060000 -------------------------------------------------------------------- 81123090 83112000 88024000 89019000 90189050 93051000 -------------------------------------------------------------------- 81124020 83113000 88026000 89040000 90212900 93059100 --------------------------------------------------------------------



(1) Se la dichiarazione su fattura e' compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non e compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integramente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore e' tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".



 

ALLEGATO 3
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 ====================================================================
Codice SA ==================================================================== 27011100 30033900 40103900 60054400 73072200 84073200 84137029 -------------------------------------------------------------------- 27011200 30034000 40111010 60059000 73072310 84073300 84137031 -------------------------------------------------------------------- 27011900 30039000 40111090 60061000 73079300 84073400 84137039 -------------------------------------------------------------------- 27012000 30041000 40112010 60062100 73079900 84079000 84137040 -------------------------------------------------------------------- 27021000 30042000 40112020 60062200 73101000 84081000 84137051 -------------------------------------------------------------------- 27022000 30043100 40112090 60062300 73102100 84082010 84137052 -------------------------------------------------------------------- 27030000 30043200 40113000 60062400 73102900 84082090 84137059 -------------------------------------------------------------------- 27040010 30043900 40114000 60063100 73110010 84089000 84137061 -------------------------------------------------------------------- 27040020 30044000 40115000 60063200 73110020 84091000 84137062 -------------------------------------------------------------------- 27050000 30045010 40116100 60063300 73110090 84099110 84137063 -------------------------------------------------------------------- 27090090 30045090 40116200 60063400 73201000 84099190 84137069 -------------------------------------------------------------------- 27101938 30049000 40116300 60064100 73202000 84099900 84137070 -------------------------------------------------------------------- 27111100 30051000 40116900 60064200 73209000 84101100 84137090 -------------------------------------------------------------------- 27111410 30059000 40119200 60064300 82071300 84101200 84138100 -------------------------------------------------------------------- 27111910 30061000 40119300 60064400 82071910 84101300 84138200 -------------------------------------------------------------------- 27112100 30062000 40119400 60069000 82071990 84109000 84139100 -------------------------------------------------------------------- 27112910 30063000 40119900 63051000 82072000 84111100 84139200 -------------------------------------------------------------------- 27121010 30064000 40121100 63052000 82073000 84111200 84141000 -------------------------------------------------------------------- 27122010 30065000 40121200 63053200 82074000 84112100 84142000 -------------------------------------------------------------------- 27129010 30066000 40121300 63053300 82075000 84112200 84143000 -------------------------------------------------------------------- 27129030 30067000 40121900 63053900 82076000 84118100 84144000 -------------------------------------------------------------------- 27129050 30068000 40131010 63059000 82077000 84118200 84151020 -------------------------------------------------------------------- 27131110 34021100 40131020 70151000 82078000 84119100 84158110 -------------------------------------------------------------------- 27131210 34021200 40131090 70171000 82079000 84119900 84158210 -------------------------------------------------------------------- 27132010 34021300 40132000 70172000 82081000 84121000 84158310 -------------------------------------------------------------------- 27139010 34021900 40139000 70179000 82082000 84122100 84161000 -------------------------------------------------------------------- 27141010 34031120 40149010 73021000 82083000 84122900 84162000 -------------------------------------------------------------------- 27141030 34031920 40149090 73023000 82084000 84123100 84163000 -------------------------------------------------------------------- 27149010 34039100 40151100 73024000 82089000 84123900 84169000 -------------------------------------------------------------------- 27160000 34039900 40151910 73029000 84011000 84128000 84171000 -------------------------------------------------------------------- 29362400 37040010 56081110 73042100 84012000 84129000 84172000 -------------------------------------------------------------------- 29362500 37040090 56081190 73042900 84013000 84131110 84178000 -------------------------------------------------------------------- 29411000 37051000 56089010 73043110 84014000 84131190 84179000 -------------------------------------------------------------------- 29412000 37052000 56089020 73043910 84021100 84131910 84191110 -------------------------------------------------------------------- 29413000 37059000 60034000 73044110 84021200 84131990 84192000 -------------------------------------------------------------------- 29414000 39269010 60039000 73044910 84021900 84132000 84193100 -------------------------------------------------------------------- 29415000 39269020 60044000 73045110 84022000 84133000 84193200 -------------------------------------------------------------------- 29419000 39269030 60049000 73045910 84029000 84134000 84193900 -------------------------------------------------------------------- 29420000 39269040 60051000 73049010 84041010 84135000 84194000 -------------------------------------------------------------------- 30011000 39269090 60052100 73051100 84042000 84136000 84195000 -------------------------------------------------------------------- 30012000 40101100 60052200 73051200 84049000 84137011 84196000 -------------------------------------------------------------------- 30019010 40101200 60052300 73051900 84051000 84137012 84198112 -------------------------------------------------------------------- 30019090 40101300 60052400 73052000 84059000 84137013 84199020 -------------------------------------------------------------------- 30021000 40101900 60053100 73053110 84061000 84137014 84201000 -------------------------------------------------------------------- 30022000 40103100 60053200 73053190 84068100 84137015 84209100 -------------------------------------------------------------------- 30023000 40103200 60053300 73061000 84068200 84137016 84209900 -------------------------------------------------------------------- 30029000 40103300 60053400 73062000 84069000 84137017 84211100 -------------------------------------------------------------------- 30031000 40103400 60054100 73063000 84071000 84137021 84211200 -------------------------------------------------------------------- 30032000 40103500 60054200 73071110 84072900 84137022 84211910 -------------------------------------------------------------------- 30033100 40103600 60054300 73072100 84073100 84137023 84211990 -------------------------------------------------------------------- 84212100 84279090 84335900 84434000 84539000 84623900 84729010 -------------------------------------------------------------------- 84212200 84281000 84336010 84435100 84541000 84624100 84733000 -------------------------------------------------------------------- 84212990 84282000 84336090 84435900 84542000 84624900 84741000 -------------------------------------------------------------------- 84213900 84283100 84339000 84436000 84543000 84629100 84742000 -------------------------------------------------------------------- 84219100 84283200 84341000 84439000 84549000 84629900 84743100 -------------------------------------------------------------------- 84219900 84283300 84342000 84440000 84551000 84631000 84743200 -------------------------------------------------------------------- 84221120 84283900 84349000 84451100 84552100 84632000 84743900 -------------------------------------------------------------------- 84221900 84284000 84351000 84451200 84552200 84633000 84748000 -------------------------------------------------------------------- 84222000 84285000 84359000 84451300 84553000 84639000 84749000 -------------------------------------------------------------------- 84223000 84286000 84361000 84451900 84559000 84641000 84751000 -------------------------------------------------------------------- 84224000 84289010 84362100 84452000 84561000 84642000 84752100 -------------------------------------------------------------------- 84229090 84289090 84362900 84453000 84562000 84649000 84752900 -------------------------------------------------------------------- 84232000 84291100 84368000 84454000 84563000 84651000 84759000 -------------------------------------------------------------------- 84233000 84291900 84369100 84459000 84569100 84659100 84771000 -------------------------------------------------------------------- 84238200 84292000 84369900 84461000 84569900 84659200 84772000 -------------------------------------------------------------------- 84238900 84293000 84371000 84462100 84571000 84659300 84773000 -------------------------------------------------------------------- 84242000 04294000 84378000 84462900 84572000 84659400 84774000 -------------------------------------------------------------------- 84243000 84295100 84379000 84463000 84573000 84659500 84775100 -------------------------------------------------------------------- 84248100 84295200 84381000 84471100 84581100 84659600 84775900 -------------------------------------------------------------------- 84248900 84295900 84382000 84471200 84581900 84659900 84778000 -------------------------------------------------------------------- 84249000 84301000 84383000 84472000 84589100 84661000 84779000 -------------------------------------------------------------------- 84251100 84302000 84384000 84479000 84589900 84662000 84781000 -------------------------------------------------------------------- 84251900 84303100 84385000 84481100 84591000 84663000 84789000 -------------------------------------------------------------------- 84252000 84303900 84386000 84481900 84592100 84669100 84791000 -------------------------------------------------------------------- 84253100 84304100 84388000 84482000 84592900 84669200 84792000 -------------------------------------------------------------------- 84253900 84304900 84389000 84483100 84593100 84669300 84793000 -------------------------------------------------------------------- 84254100 84305000 84391000 84483200 84593900 84669400 84794000 -------------------------------------------------------------------- 84254200 84306100 84392000 84483300 84594000 84671100 84795000 -------------------------------------------------------------------- 84254900 84306900 84393000 84483900 84595100 84671900 84796000 -------------------------------------------------------------------- 84261100 84311000 84399100 84484100 84595900 84672100 84798100 -------------------------------------------------------------------- 84261200 84312000 84399900 84484200 84596100 84672200 84798200 -------------------------------------------------------------------- 84261900 84313100 84401000 84484900 84596900 84672900 84798900 -------------------------------------------------------------------- 84262000 84313900 84409000 84485100 84597000 84678100 84799000 -------------------------------------------------------------------- 84263000 84314100 84411000 84485900 84601100 84678900 84801000 -------------------------------------------------------------------- 84264110 84314200 84412000 84490000 84601900 84679100 84802000 -------------------------------------------------------------------- 84264190 84314300 84413000 84501120 84602100 84679200 84803000 -------------------------------------------------------------------- 84264900 84314900 84414000 84501220 84602900 84679900 84804100 -------------------------------------------------------------------- 84269100 84321000 84418000 84501912 84603100 84681000 84804900 -------------------------------------------------------------------- 84269900 84322100 84419000 84501992 84603900 84682000 84805000 -------------------------------------------------------------------- 84271010 84322900 84421000 84502000 84604000 84688000 84806000 -------------------------------------------------------------------- 84271020 84323000 84422000 84509090 84609000 84689000 84807100 -------------------------------------------------------------------- 84271030 84324000 84423000 84511000 84612010 84711000 84807900 -------------------------------------------------------------------- 84271040 84328000 84424000 84512900 84612020 84713000 84811030 -------------------------------------------------------------------- 84272010 84329000 84425000 84514000 84613000 84714100 84812000 -------------------------------------------------------------------- 84272020 84332000 84431100 84515000 84614000 84714900 84813000 -------------------------------------------------------------------- 84272030 84333000 84431200 84518000 84619000 84715000 84814000 -------------------------------------------------------------------- 84272040 84334000 84431900 84519090 84621000 84716000 84821000 -------------------------------------------------------------------- 84272050 84335100 84432100 84531000 84622100 84717000 84822000 -------------------------------------------------------------------- 84272060 84335200 84432900 84532000 84622900 84718000 84823000 -------------------------------------------------------------------- 84279010 84335300 84433000 84538000 84623100 84719000 84824000 -------------------------------------------------------------------- 84825000 85045000 85339000 85462000 87032330 87088000 90172000 -------------------------------------------------------------------- 84828000 85049000 85340000 85469000 87032410 87089100 90173000 -------------------------------------------------------------------- 84829100 85051100 85402000 85471000 87032430 87089200 90178000 -------------------------------------------------------------------- 84829900 85051900 85404000 85472000 87033110 87089310 90179000 -------------------------------------------------------------------- 84831000 85052010 85405000 85479000 87033110 87089390 90181100 -------------------------------------------------------------------- 84832000 85052020 85406000 86011000 87033130 87089400 90181200 -------------------------------------------------------------------- 84833000 85053000 85407100 86012000 87033210 87089910 90181300 -------------------------------------------------------------------- 84834000 85059010 85407200 86021000 87033230 87089920 90181400 -------------------------------------------------------------------- 84835000 85059090 85407900 86029000 87033310 87089990 90181900 -------------------------------------------------------------------- 84836000 85079000 85408100 86031000 87033330 87091900 90182000 -------------------------------------------------------------------- 84839000 85121000 85408900 86039000 87041010 87099000 90183200 -------------------------------------------------------------------- 84841000 85122000 85409100 86040000 87041090 87162000 90183990 -------------------------------------------------------------------- 84842000 85123000 85409900 86050000 87042110 87163100 90184100 -------------------------------------------------------------------- 84849000 85124000 85411000 86061000 87042120 87163900 90184910 -------------------------------------------------------------------- 84851000 85143000 85412100 86062000 87042130 87164000 90184990 -------------------------------------------------------------------- 84859000 85144000 85412900 86063000 87042190 89020010 90185000 -------------------------------------------------------------------- 85011000 85149000 85413000 86069100 87042210 89020090 90189020 -------------------------------------------------------------------- 85013100 85151100 85414000 86069200 87042220 90011000 90189040 -------------------------------------------------------------------- 85013200 85151900 85415000 86069900 87042290 90013000 90189090 -------------------------------------------------------------------- 85013300 85152100 85416000 86071100 87042310 90015000 90191000 -------------------------------------------------------------------- 85013400 85152900 85419000 86071200 87042390 90019000 90192000 -------------------------------------------------------------------- 85014000 85153100 85421000 86071900 87043110 90021100 90200000 -------------------------------------------------------------------- 85015100 85153900 85422100 86072100 87043120 90071910 90212190 -------------------------------------------------------------------- 85015200 85158000 85426000 86072900 87043190 90101000 90221200 -------------------------------------------------------------------- 85015300 85159000 85427000 86073000 87043210 90104100 90221300 -------------------------------------------------------------------- 85016110 85171990 85429000 86079100 87043290 90104200 90221400 -------------------------------------------------------------------- 85016120 85172100 85431100 86079900 87049000 90104900 90221900 -------------------------------------------------------------------- 85016200 85172200 85432000 86080010 87051000 90105000 90222100 -------------------------------------------------------------------- 85016300 85173010 85433000 86080020 87052000 90106000 90222900 -------------------------------------------------------------------- 85016400 85173020 85434000 86080050 87053000 90109000 90223000 -------------------------------------------------------------------- 85021100 85173030 85438100 86090000 87054000 90111000 90229000 -------------------------------------------------------------------- 85021200 85175000 85438900 87011010 87059010 90112000 90230000 -------------------------------------------------------------------- 85021300 85178000 85439000 87011090 87059090 90118000 90241000 -------------------------------------------------------------------- 85022010 85179000 85441110 87012010 87060010 90119000 90248000 -------------------------------------------------------------------- 85022090 85309000 85441190 87012090 87060020 90121000 90249000 -------------------------------------------------------------------- 85023100 85321000 85441910 87013010 87060030 90129000 90251100 -------------------------------------------------------------------- 85023900 85322100 85441990 87013020 87060090 90131000 90251900 -------------------------------------------------------------------- 85024000 85322200 85442000 87013090 87071000 90132000 90258000 -------------------------------------------------------------------- 85030000 85322300 85443000 87019010 87079010 90138010 90259000 -------------------------------------------------------------------- 85041010 85322400 85444100 87019020 87079090 90141000 90261000 -------------------------------------------------------------------- 85041090 85322500 85444900 87019030 87081000 90142000 90262000 -------------------------------------------------------------------- 85042100 85322900 85445100 87019090 87082100 90148000 90268000 -------------------------------------------------------------------- 85042210 85323000 85445900 87021010 87082900 90149000 90269000 -------------------------------------------------------------------- 85042220 85329000 85446000 87029010 87083100 90151000 90271000 -------------------------------------------------------------------- 85042300 85331000 85447000 87032110 87083910 90152000 90272000 -------------------------------------------------------------------- 85043100 85332100 85451100 87032210 87083990 90153000 90273000 -------------------------------------------------------------------- 85043200 85332900 85451900 87032230 87084000 90154000 90274000 -------------------------------------------------------------------- 85043300 85333100 85452000 87032310 87085000 90158000 90275000 -------------------------------------------------------------------- 85043400 85333900 85459000 87032310 87086000 90159000 90278000 -------------------------------------------------------------------- 85044000 85334000 85461000 87032320 87087000 90171000 90279000 -------------------------------------------------------------------- 90281000 90292000 90304000 90312000 90321000 91011100 95089000 -------------------------------------------------------------------- 90282010 90299000 90308200 90313000 90322000 91091100 95422900 -------------------------------------------------------------------- 90282020 90301000 90308300 90314100 90328100 91122090 96139000 -------------------------------------------------------------------- 90283000 90302000 90308900 90314900 90328900 91129010 -------------------------------------------------------------------- 90289000 90303100 90309000 90318000 90329000 93061000 -------------------------------------------------------------------- 90291000 90303900 90311000 90319000 90330000 95044000 --------------------------------------------------------------------
ALLEGATO 4
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 4 ================================================================
Voce tariffaria
(Tariffa doganale algerina) ================================================================ 0401.1000 1103.1120 2009.7000 4814.2000 6104.3100 6110.2000 ---------------------------------------------------------------- 0401.2010 1105.1000 2009.8090 4817.1000 6104.3200 6110.3000 ---------------------------------------------------------------- 0401.2020 1105.2000 2009.9000 4818.1000 6104.3300 6110.9000 ---------------------------------------------------------------- 0401.3010 1512.1900 2102.1000 4818.3000 6104.3900 6111.1000 ---------------------------------------------------------------- 0401.3020 1517.1000 2102.2000 4818.4020 6104.4100 6111.2000 ---------------------------------------------------------------- 0403.1000 1604.1300 2102.3000 4820.2000 6104.4200 6111.3000 ---------------------------------------------------------------- 0405.1000 1604.1400 2103.3090 5407.1000 6104.4300 6111.9000 ---------------------------------------------------------------- 0406.2000 1604.1600 2103.9010 5702.9200 6104.4400 6112.1100 ---------------------------------------------------------------- 0406.3000 1704.1000 2103.9090 5703.1000 6104.4900 6112.1200 ---------------------------------------------------------------- 0406.4000 1806.3100 2104.1000 5703.2000 6104.5100 6112.1900 ---------------------------------------------------------------- 0406.9090 1806.3200 2104.2000 5805.0000 6104.5200 6112.3100 ---------------------------------------------------------------- 0407.0020 1806.9000 2106.9090 6101.1000 6104.5300 6112.3900 ---------------------------------------------------------------- 0409.0000 1901.2000 2201.1000 6101.2000 6104.5900 6112.4100 ---------------------------------------------------------------- 0701.9000 1902.1900 2201.9000 6101.3000 6104.6100 6112.4900 ---------------------------------------------------------------- 0703.2000 1902.2000 2202.1000 6101.9000 6104.6200 6115.1100 ---------------------------------------------------------------- 0710.1000 1902.3000 2202.9000 6102.1000 6104.6300 6115.1200 ---------------------------------------------------------------- 0710.2100 1902.4000 2203.0000 6102.2000 6104.6900 6115.1900 ---------------------------------------------------------------- 0710.2200 1905.3100 2204.1000 6102.3000 6105.1000 6115.2000 ---------------------------------------------------------------- 0710.2900 1905.3900 2204.2100 6102.9010 6105.2000 6115.9100 ---------------------------------------------------------------- 0710.3000 1905.4010 2204.2900 6102.9090 6105.9000 6115.9200 ---------------------------------------------------------------- 0710.4000 1905.4090 2204.3000 6103.1100 6106.1000 6115.9300 ---------------------------------------------------------------- 0710.8000 1905.9090 2209.0000 6103.1200 6106.2000 6115.9900 ---------------------------------------------------------------- 0710.9000 2001.1000 2828.9030 6103.1900 6106.9000 6201.1100 ---------------------------------------------------------------- 0711.2000 2001.9010 3303.0010 6103.2100 6107.1100 6201.1200 ---------------------------------------------------------------- 0711.3000 2001.9020 3303.0020 6103.2200 6107.1200 6201.1300 ---------------------------------------------------------------- 0711.4000 2001.9090 3303.0030 6103.2300 6107.1900 6201.1900 ---------------------------------------------------------------- 0712.9010 2002.9010 3303.0040 6103.2900 6107.2100 6202.1100 ---------------------------------------------------------------- 0712.9090 2002.9020 3304.1000 6103.3100 6107.2200 6202.1200 ---------------------------------------------------------------- 0801.1100 2005.2000 3305.9000 6103.3200 6107.2900 6202.1300 ---------------------------------------------------------------- 0801.1900 2005.4000 3307.1000 6103.3300 6108.1100 6202.1900 ---------------------------------------------------------------- 0801.2100 2005.5100 3307.2000 6103.3900 6108.1900 6203.1100 ---------------------------------------------------------------- 0801.2200 2005.5900 3307.3000 6103.4100 6108.2100 6203.1200 ---------------------------------------------------------------- 0802.1200 2005.9000 3307.9000 6103.4200 6108.2200 6203.1900 ---------------------------------------------------------------- 0802.3100 2006.0000 3401.1100 6103.4300 6108.2900 6203.2100 ---------------------------------------------------------------- 0802.3200 2007.1000 3401.1990 6103.4900 6108.3100 6203.2200 ---------------------------------------------------------------- 0806.1000 2007.9100 3402.2000 6104.1100 6108.3200 6203.2300 ---------------------------------------------------------------- 0806.2000 2007.9900 3605.0000 6104.1200 6108.3910 6203.2900 ---------------------------------------------------------------- 0808.1000 2009.1900 3923.2100 6104.1300 6108.3990 6203.3100 ---------------------------------------------------------------- 0808.2000 2009.2000 3923.2900 6104.1900 6109.1000 6203.3200 ---------------------------------------------------------------- 0812.9000 2009.3000 3925.9000 6104.2100 6109.9000 6203.3300 ---------------------------------------------------------------- 0813.1000 2009.4000 3926.1000 6104.2200 6110.1100 6203.3900 ---------------------------------------------------------------- 0813.2000 2009.5000 4802.5600 6104.2300 6110.1200 6203.4100 ---------------------------------------------------------------- 1101.0000 2009.6000 4802.6200 6104.2900 6110.1900 6203.4200 ---------------------------------------------------------------- 6203.4300 6212.1000 7318.1600 8528.1390 ---------------------------------------------------------------- 6203.4900 6212.2000 7318.1900 8528.2190 ---------------------------------------------------------------- 6204.1100 6213.9000 7318.2100 8529.1060 ---------------------------------------------------------------- 6204.1200 6214.1000 7318.2200 8529.1070 ---------------------------------------------------------------- 6204.1300 6214.9000 7318.2300 8533.1000 ---------------------------------------------------------------- 6204.1900 6215.9000 7318.2900 8536.5010 ---------------------------------------------------------------- 6204.2100 6301.2000 7321.1119 8536.5090 ---------------------------------------------------------------- 6204.2200 6301.3000 7322.1100 8536.6190 ---------------------------------------------------------------- 6204.2300 6301.4000 7322.1900 8536.6910 ---------------------------------------------------------------- 6204.2900 6301.9000 7323.9100 8536.6990 ---------------------------------------------------------------- 6204.3100 6302.2100 7323.9200 8536.9020 ---------------------------------------------------------------- 6204.3200 6302.2200 7323.9300 8539.2200 ---------------------------------------------------------------- 6204.3300 6302.2900 7323.9400 8543.8900 ---------------------------------------------------------------- 6204.3900 6304.1900 7323.9900 8711.1090 ---------------------------------------------------------------- 6204.4100 6304.9900 7324.1000 9001.4000 ---------------------------------------------------------------- 6204.4200 6309.0000 7615.1900 9006.5200 ---------------------------------------------------------------- 6204.4300 6401.1000 8414.5110 9006.5300 ---------------------------------------------------------------- 6204.4400 6401.9900 8415.1090 9028.2010 ---------------------------------------------------------------- 6204.5100 6402.1900 8415.8190 9401.6100 ---------------------------------------------------------------- 6204.5200 6402.2000 8418.1019 9401.6900 ---------------------------------------------------------------- 6204.5300 6402.3000 8418.2119 9401.7100 ---------------------------------------------------------------- 6204.5900 6402.9900 8418.2219 9401.7900 ---------------------------------------------------------------- 6204.6100 6403.1900 8418.2919 9403.5000 ---------------------------------------------------------------- 6204.6200 6403.2000 8418.3000 9403.6000 ---------------------------------------------------------------- 6204.6300 6403.4000 8419.1190 9403.8000 ---------------------------------------------------------------- 6204.6900 6403.5100 8419.8119 9404.1000 ---------------------------------------------------------------- 6205.1000 6403.5900 8422.1190 9404.2900 ---------------------------------------------------------------- 6205.2000 6403.9100 8405.1190 9405.1000 ---------------------------------------------------------------- 6205.3000 6403.9900 8450.1290 9405.4000 ---------------------------------------------------------------- 6205.9000 6404.1100 8450.1919 9405.9100 ---------------------------------------------------------------- 6206.1000 6404.1900 8450.1999 9405.9900 ---------------------------------------------------------------- 6206.2000 6404.2000 8452.1090 9606.2100 ---------------------------------------------------------------- 6206.3000 6405.1000 8481.8010 9606.2200 ---------------------------------------------------------------- 6206.4000 6405.2000 8481.9000 9606.2900 ---------------------------------------------------------------- 6206.9000 6405.9000 8501.4000 9607.1100 ---------------------------------------------------------------- 6207.1100 6908.1000 8501.5100 9607.1900 ---------------------------------------------------------------- 6207.1900 6908.9000 8504.1010 9608.1000 ---------------------------------------------------------------- 6207.2100 6911.1000 8506.1000 9608.9900 ---------------------------------------------------------------- 6207.2200 6911.9000 8507.1000 9609.1000 ---------------------------------------------------------------- 6207.2900 7003.1200 8509.4000 9617.0000 ---------------------------------------------------------------- 6207.9100 7007.1110 8516.1000 ---------------------------------------------------------------- 6208.1100 7007.2110 8516.3100 ---------------------------------------------------------------- 6208.1900 7013.1000 8516.4000 ---------------------------------------------------------------- 6208.2100 7013.2900 8516.7100 ---------------------------------------------------------------- 6208.2200 7013.3200 8517.1100 ---------------------------------------------------------------- 6208.2900 7013.3900 8517.1990 ---------------------------------------------------------------- 6211.1100 7020.0010 8527.1300 ---------------------------------------------------------------- 6211.1200 7318.1100 8527.2100 ---------------------------------------------------------------- 6211.3210 7318.1200 8527.3130 ---------------------------------------------------------------- 6211.3900 7318.1500 8528.1290 ----------------------------------------------------------------
ALLEGATO 5
Modalita' di applicazione dell'articolo 41
Capitolo I
Disposizioni generali Obiettivi
Alle pratiche incompatibili con l'articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e b) del presente accordo si applica la legislazione pertinente, onde evitare ripercussioni negative sul commercio, sullo sviluppo economico e sugli interessi rilevanti dell'altra parte.
Le competenze delle autorita' di concorrenza delle parti per risolvere questi casi derivano dalle norme in vigore delle rispettive legislazioni, anche nei casi in cui tali norme sono applicate a imprese situate al di fuori dei rispettivi territori le cui attivita' hanno un effetto su tali territori.
Le disposizioni del presente allegato intendono promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti nell'applicazione delle rispettive norme di concorrenza onde evitare che eventuali restrizioni di concorrenza compromettano o annullino i vantaggi che dovrebbe comportare la liberalizzazione graduale degli scambi tra le Comunita' europee e l'Algeria. 2. Definizioni In tale contesto, valgono le seguenti definizioni: a) "norme di concorrenza":
i) per la Comunita' europea ("la Comunita'"), gli articoli 81 e 82
del trattato CE, il regolamento CEE n. 4064/89 e il diritto de-
rivato pertinente adottato dalla Comunita';
ii) per l'Algeria: l'ordinanza n. 95-06 del 23 Chaâbane 1415 del 25
gennaio 1995 sulla concorrenza e le relative disposizioni di
applicazione; iii) qualsiasi eventuale modifica o abrogazione delle disposizioni
suddette; b) "autorita' di concorrenza":
i) per la Comunita': la Commissione delle Comunita' europee nel-
l'esercizio delle competenze che le conferiscono le norme di
concorrenza della Comunita', e ii) per l'Algeria: il Consiglio della Concorrenza;. c) "misure di applicazione": qualsiasi atto di esecuzione delle norme
di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti
dall'autorita' di concorrenza di una parte, dal quale possano
risultare sanzioni o misure correttive; d) "atti anticoncorrenziali" e "comportamenti e pratiche restrittivi
della concorrenza", i comportamenti e le operazioni non
autorizzati dalle norme di concorrenza di una parte, passibili di
sanzioni o di misure correttive.
Capitolo II
Cooperazione e coordinamento
3. Notifica
3.1 L'autorita' di concorrenza di una parte notifica all'autorita' di concorrenza dell'altra parte le misure di applicazione adottate qualora: a) la parte all'origine della notifica ritenga che tali misure
presentino un interesse per le misure di applicazione dell'altra
parte; b) tali misure possano avere un'incidenza considerevole su interessi
rilevanti dell'altra parte; c) riguardino restrizioni della concorrenza che potrebbero avere
effetti diretti e rilevanti sul territorio dell'altra parte; d) riguardino atti anticoncorrenziali compiuti prevalentemente nel
territorio dell'altra parte; e e) vietino un'azione o la subordinino a determinate condizioni nel
territorio dell'altra parte.
3.2 Per quanto possibile, e a condizione che questa disposizione non sia contraria alle norme di concorrenza delle parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini in corso, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all'autorita' di concorrenza destinataria di esprimere il suo parere. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall'altra autorita' di concorrenza al momento di adottare le decisioni.
3.3 Le notifiche di cui al paragrafo 3.1 del presente capitolo devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione in funzione degli interessi dell'altra parte
3.4 Le parti si impegnano a procedere prima possibile alle notifiche suddette, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono.
4. Scambi di informazioni e riservatezza
4.1 Le parti si scambiano informazioni atte a facilitare l'efficace applicazione delle rispettive norme di concorrenza e a promuovere una migliore comprensione dei rispettivi quadri giuridici.
4.2 Lo scambio di informazioni e' soggetto alle norme di riservatezza vigenti ai sensi delle rispettive legislazioni delle parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le parti, non possono essere fornite senza l'esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorita' di concorrenza rispetta, nella misura del possibile, la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall'altra autorita' ai sensi delle presenti norme e respinge, per quanto possibile, ogni richiesta di comunicazione ditali informazioni presentata da un terzo senza l'autorizzazione dell'autorita' di concorrenza che le ha fornite. ~
5. Coordinamento delle misure di applicazione
5.1 Ciascuna autorita' di concorrenza puo' notificare la propria disponibilita' a coordinare le misure di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle autorita' di concorrenza di prendere decisioni autonome.
5.2 Nel determinare il grado di coordinamento, le autorita' di concorrenza tengono conto: a) dei risultati che il coordinamento potrebbe dare; b) delle informazioni supplementari necessarie; c) della riduzione dei costi per le autorita' di concorrenza e per
gli operatori economici coinvolti; d) dei termini applicabili nell'ambito delle rispettive legislazioni.
6. Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una parte nel territorio dell'altra parte
6.1 Qualora un'autorita' di concorrenza ritenga che una o piu' imprese situate sul territorio di una delle parti compia(no) o abbia(no) compiuto atti anticoncorrenziali, a prescindere dall'origine, che ledono considerevolmente interessi rilevanti della parte che rappresenta, puo' chiedere l'avvio di consultazioni all'autorita' di concorrenza dell'altra parte, senza che cio' pregiudichi un'eventuale azione svolta nell'ambito delle sue norme di concorrenza e la sua piena liberta' quanto alla decisione finale. L'autorita' di concorrenza interpellata puo' adottare le misure correnive del caso a norma della legislazione in vigore.
6.2 Nell'attuare misure di applicazione, ciascuna parte prende in considerazione, nei limiti del possibile e in conformita' della sua legislazione, gli interessi rilevanti dell'altra parte. Qualora un'autorita' di concorrenza ritenga che una misura di applicazione adottata dall'autorita' di concorrenza dell'altra parte ai sensi delle sue norme di concorrenza leda interessi rilevanti della parte che rappresenta, comunica il suo punto di vista sulla questione, o chiede consultazioni, all'altra autorita' di concorrenza. Quest'ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena liberta' quanto alla decisione finale, esamina con la dovuta attenzione le osservazioni dell'autorita' di concorrenza richiedente, in particolare, gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze e di conseguire gli obiettivi della misura di applicazione
7. Cooperazione tecnica
7.1. Compatibilmente con le risorse di cui dispongono, le parti si prestano reciproca assistenza tecnica per avvalersi delle rispettive esperienze e per rafforzare l'attuazione delle loro norme e politiche di concorrenza.
7.2. La cooperazione comprende le seguenti attivita': a) formazione dei funzionari per consentire loro di acquisire
un'esperienza pratica; b) seminari, destinati prevalentemente ai funzionari; c) studi sulle norme e sulle politiche di concorrenza al fine di
favorirne lo sviluppo. 8. Modifica e aggiornamento delle norme
Il Comitato di associazione puo' modificare le presenti modalita' di applicazione.
ALLEGATO 6
PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE
Entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Algeria e le Comunita' europee e/o i loro Stati membri aderiscono, se non l'hanno gia' fatto, alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano: - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), denominata "convenzione
di Roma"; - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito
di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977,
modificato nel 1980), denominato "trattato di Budapest"; - accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale
attinenti al commercio (Marrakesh, 15 aprile 1994), tenendo conto
del periodo transitorio per i paesi in via di sviluppo di cui
all'articolo 65 dell'accordo; - protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale
dei marchi (Madrid 1989), denominato "protocollo all'accordo di
Madrid"; - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); - trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); - trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori
di registrazioni sonore (Ginevra, 1996).
2. Le parti continuano a garantire l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e
dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977), in
appresso denominato "accordo di Nizza"; - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington
1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale (Atto di Stoccolma del 1967 - Unione di Parigi),
denominata "convenzione di Parigi"; - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), denominata
"convenzione di Berna"; - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi
(Atto di Stoccolma del 1969 - Unione di Madrid), denominato
"accordo di Madrid".
Nel frattempo, le parti contraenti ribadiscono l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette. Il Comitato di associazione puo' decidere di estendere l'applicazione del presente punto ad altre convenzioni multilaterali in questo campo
3. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Algeria e la Comunita' europea e/o i suoi Stati membri aderiscono, se non l'hanno gia' fatto, alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (atto di Ginevra 1991), denominata "UPOV", e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano.
L'adesione a questa convenzione puo' essere sostituita, con l'accordo di entrambe le parti, dall'applicazione di un sistema sui generis, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali. PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA
COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'ALGERIA
ARTICOLO 1
1. I prodotti elencati nell'allegato 1 del presente protocollo, originari dell'Algeria, sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato.
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, a seconda dei prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi nella colonna a).
Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna b).
Per i quantitativi importati oltre i contingenti, si applicano integralmente i dazi della tariffa doganale comune.
4. Per altri prodotti esentati dai dazi doganali vengono stabiliti quantitativi di riferimento indicati nella colonna c).
Qualora in un dato anno di riferimento le importazioni di un prodotto superino il quantitativo di riferimento fissato, la Comunita' puo' assoggettare il prodotto per l'anno di riferimento successivo, basandosi sul suo bilancio annuale degli scambi, a un contingente tariffario comunitario equivalente al quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune viene applicato integralmente ai quantitativi importati al di la' del contingente.
ARTICOLO 2
Nel primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore dei presente accordo.
ARTICOLO 3
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, a norma del paragrafo 1, e': a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi ad valorem; o b) pari o inferiore a 1 euro per ogni singolo importo in Eur nel caso
di dazi specifici.
ARTICOLO 4
1. I vini di uve fresche originari dell'Algeria che recano la menzione di vini a denominazione di origine controllata devono essere corredati di un certificato indicante l'origine, conformemente al modello dell'allegato 2 del presente protocollo, o del documento V I 1 o V I 2 compilato a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1).
2. Conformemente alla legislazione algerina, i vini di cui al paragrafo 1 recano le seguenti denominazioni: Aïn Bessem-Bouira, Medea, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ARTICOLO 1
Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o
trasformazione, compreso il montaggio o le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima,
componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del
prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche
se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in
un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato ai sensi
dell'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII
dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
(accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica
pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in
Algeria - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima
lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il
valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di
eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate
al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al
momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo
verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in
Algeria; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti
materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo
franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali
utilizzati non originari del paese in cui sono ottenuti i
prodotti; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici
a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il
sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle
merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o
"SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un
prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti
contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero
accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro
invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale
documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
ARTICOLO 2
Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi
dell'articolo 6; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati
materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a
condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita'
di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo
7.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Algeria: a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi dell'articolo
6; b) i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono incorporati materiali
non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che
detti materiali siano stati oggetto in Algeria di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7.
ARTICOLO 3
Cumulo bilaterale dell'origine
1. I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Algeria si considerano materiali originari dell'Algeria. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1.
2. I materiali originari dell'Algeria incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1.
ARTICOLO 4
Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunita' e questi paesi sono considerati originari della Comunita', a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunita' e questi paesi sono considerati originari dell'Algeria, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunita' e la Tunisia e tra l'Algeria e la Tunisia sono disciplinati da norme di origine identiche.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari del Marocco si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunita' e il Marocco e tra l'Algeria e il Marocco sono disciplinati da norme di origine identiche.
ARTICOLO 5
Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunita' se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunita'.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunita', oppure, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria.
3. I prodotti originari ottenuti in uno o piu' Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 o nella Comunita' sono considerati prodotti originari dello Stato in questione o della Comunita', dove e' avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di la' di quelle contemplate dall'articolo 8.
ARTICOLO 6
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Algeria: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo
marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal
mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' o
dell'Algeria, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina,
esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano
servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i
pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o
essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere
ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori
delle loro acque territoriali, purche' la Comunita' o l'Algeria
abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o
sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui
alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della
Comunita' o in Algeria, b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o
dell'Algeria, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di
Stati membri della Comunita' o dell'Algeria, o ad una societa' la
cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il
dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di
amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali
consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o
dell'Algeria e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di
persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del
capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di
detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati
membri della Comunita' o dell'Algeria; e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini
di Stati membri della Comunita' o dell'Algeria.
ARTICOLO 7
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica
del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento
di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative
al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.
ARTICOLO 8
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come
tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio
(ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione,
immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita,
selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la
composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura,
riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione
di confezioni;
ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette,
borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone,
su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi-
zionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni
distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando
uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni
fissate nel presente protocollo per poter essere considerati
originari della Comunita' o dell'Algeria; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un
prodotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere da a) a
f); h) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Algeria su quel prodotto.
ARTICOLO 9
Unita' da prendere in considerazione
1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di
articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in
un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere
in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra
loro identici, classificati nella medesima voce del sistema
armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente
protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, ai sensi della regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
ARTICOLO 10
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
ARTICOLO 11
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
ARTICOLO 12
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella
composizione finale dello stesso.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
ARTICOLO 13
Principio della territorialita'
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5.
2. Le merci originarie esportate dalla Comunita' o dall'Algeria verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state
esportate; b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a
quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro
permanenza nel paese in questione o nel corso dell' esportazione.
ARTICOLO 14
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e l'Algeria o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o dell'Algeria.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese
esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di
transito contenente:
i) una descrizione esatta dei prodotti,
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il
nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta
delle merci nel paese di transito; oppure, e) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
ARTICOLO 15
Esposizioni
1. I prodotti originari diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Algeria beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o
dall'Algeria nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario
nella Comunita' o in Algeria; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o
subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati
all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti
non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione
all'esposizione stessa.
2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata ai sensi delle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
ARTICOLO 16 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine ai sensi delle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Algeria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo I si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Algeria ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 10, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 11, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Algeria puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformita' delle seguenti disposizioni: a) ai prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato
viene applicato un dazio doganale del 5% oppure, se inferiore, il
dazio in vigore in Algeria; b) ai prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato viene
applicato un dazio doganale del 10% oppure, se inferiore, il dazio
in vigore in Algeria.
Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo.
TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE
ARTICOLO 17
Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originari della Comunita' importati in Algeria e i prodotti originari dell'Algeria importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura
nell'allegato III oppure b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una
dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV,
rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di
consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in seguito
denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in
questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne
l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
ARTICOLO 18
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci
EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulano di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III del presente protocollo. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' o dell'Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
ARTICOLO 19
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci
EUR.1
1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di
errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
se b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che
un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' stato
rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi
tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta.
3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
IT "RILASCIATO A POSTERIORI"
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
ARTICOLO 20
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione delle merci
EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
IT "DUPLICATO"
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
ARTICOLO 21
Rilascio dei certificati EUR.1 sulla base di una prova dell'origine
rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Algeria, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Algeria. I certificati EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
ARTICOLO 22
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in
uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore
totale non superi i 6.000 EUR.
2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite nel suddetto allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione non piu' tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
ARTICOLO 23
Esportatore autorizzato
1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
ARTICOLO 24
Validita' della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo i possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
ARTICOLO 25
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione secondo le procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
ARTICOLO 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali deI paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
ARTICOLO 27
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originai, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
ARTICOLO 28
Dichiarazione del fornitore e scheda di informazione
1. Allorche' viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in uno o piu' paesi di cui all'articolo 5 senza avere acquisito carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci a norma del presente articolo. L'esportatore dello Stato di provenienza deve inserire la dichiarazione suddetta, il cui modello figura all'allegato V, nella fattura commerciale relativa ai prodotti in questione o allegarla a tale fattura.
2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda di informazione di cui al paragrafo 3, il cui modello figura nell'allegato VII del presente protocollo, per controllare l'autenticita' delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni supplementari.
3. La scheda di informazione sui prodotti utilizzati viene fornita su richiesta dell'esportatore dei prodotti in questione, nel caso di cui al paragrafo 2 o su iniziativa dell'esportatore stesso, dall'ufficio doganale competente dello Stato in cui sono stati esportati i prodotti. La scheda viene redatta in due copie, una delle quali viene consegnata al richiedente che provvede a trasmetterla all'esportatore dei prodotti definitivamente ottenuti o all'ufficio doganale che richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per i prodotti in questione. La seconda copia viene conservata per almeno tre anni dall'ufficio doganale che l'ha rilasciata.
ARTICOLO 29
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal
fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per
esempio nella sua contabilita' interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali
utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Algeria,
dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto
interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui
sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Algeria,
rilasciati o compilati nella Comunita' o in Algeria, dove tali
documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni su
fattura comprovanti il carattere originario dei materiali
utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Algeria ai
sensi del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui
agli articoli 4 e 5, in conformita' di norme d'origine identiche
alle norme del presente protocollo; e) dichiarazioni del fornitore e schede di informazione da cui
risultino la lavorazione o la trasformazione subita dai materiali
utilizzati per la fabbricazione delle merci in questione,
compilate nei paesi di cui all'articolo 4 ai sensi delle
disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 30
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti
giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulano di richiesta di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
ARTICOLO 31
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
ARTICOLO 32
Importi espressi in euro
1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunita', dell'Algeria o degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunita' europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunita' europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
4. Un paese puo' arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non puo' differire di piu' del 5% dal risultato della conversione. Un paese puo' lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale puo' restare invariato se la conversione da' luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunita' o dell'Algeria. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 33
Assistenza reciproca
1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea e dell'Algeria si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunita' europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e l'Algeria si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
ARTICOLO 34
Controllo delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore, nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita', dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio. non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
7. Il controllo a posteriori delle schede di informazione di cui all'articolo 28 viene effettuato nei casi di cui al paragrafo 1 secondo metodi analoghi a quelli specificati ai paragrafi 2-6.
ARTICOLO 35
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 34 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di cooperazione doganale.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
ARTICOLO 36
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
ARTICOLO 37
Zone franche
1. La Comunita' e l'Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o dell'Algeria importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
TITOLO VII
CEUTA E MELILLA
ARTICOLO 38
Applicazione del protocollo
1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari dell'Algeria importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Algeria riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 39.
ARTICOLO 39
Condizioni particolari
1. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si
utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
condizione che:
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasforma-
zioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7, oppure
ii) tali prodotti siano originari dell'Algeria o della Comunita',
purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni su-
periori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo
8; 2) prodotti originari dell'Algeria: a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria; b) i prodotti ottenuti in Algeria nella cui fabbricazione si
utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
condizione che:
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasforma-
zioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7, oppure
ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comu-
nita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati ogget-
to di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o
trasformazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Algeria" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 40
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione puo' decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo su richiesta di una delle parti o del Comitato di cooperazione doganale.
ARTICOLO 41
Comitato di cooperazione doganale
1. E' istituito un Comitato di cooperazione responsabile della cooperazione amministrativa necessaria per un'applicazione corretta e uniforme del presente protocollo e di tutti gli altri compiti che gli potranno essere affidati nel settore doganale.
2. Il Comitato e' composto di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' europee competenti per le questioni doganali, da una parte, e di esperti doganali dell'Algeria, dall'altra.
ARTICOLO 42
Applicazione del protocollo
La Comunita' e l'Algeria adottano le misure necessarie all'attuazione del presente protocollo secondo le rispettive competenze.
ARTICOLO 43
Intese con il Marocco e la Tunisia
Le parti contraenti adottano le disposizioni necessarie per concludere intese con il Marocco e la Tunisia che consentano l'applicazione del presente protocollo. Esse si informano reciprocamente delle misure adottate a tal fine.
ARTICOLO 44
Merci in transito o in deposito
Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunita' o dell'Algeria oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
PROTOCOLLO N. 6
ALLEGATO I
Note introduttive all'elenco dell'allegato II Nota 1:
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del protocollo.
Nota 2:
2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex"; cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2.2 Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3 Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.
Nota 3:
3.1 Le disposizioni dell'articolo 7 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunita' o in Algeria.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.
Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunita'. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'.
3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali. Ovviamente, cio' non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
Ad esempio:
La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.
3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).
Ad esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.
Ad esempio:
Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se e' previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non e' possibile utilizzare "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra.
3.6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. E' ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.
Nota 4:
4.1 Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
4.3 Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
Nota 5:
5.1 Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana: - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di
poliestere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di
poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati
metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di
un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di
materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di
larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con
adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605. Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted' fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi.
Ad esempio:
Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si puo' quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10% del peso del materiale tessile del tappeto. Percio', il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purche' siano rispettati i limiti di peso.
5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati.
5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro e' del 30%.
Nota 6:
6.1 Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a pie' di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Ad esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli 50-63, ne' l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.
6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.
Nota 7:
7.1 I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto
spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura,
terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione.
7.2 I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
1; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura,
terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con
impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo
dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un
processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento
all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno
partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una
pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250
o C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati
trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di
oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo
scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio
l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione
atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese
le perdite, meno di 30% a 300 o C, secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli
combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta
frequenza; p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina,
dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina
contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712,
disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
 

PROTOCOLLO N. 6
ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO
TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. E'
pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo. ==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione alla
delle merci quale devono essere sottoposti i
materiali non originari per otte-
nere il carattere di prodotti
originari ====================================================================
(1) (2) (3) o (4) -------------------------------------------------------------------- capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali
del capitolo 1 de-
vono essere inte-
ramente ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 2 Carni e fratta- Fabbricazione in
glie commestibili cui tutti i mate-
riali dei capitoli
1 e 2 utilizzati
sono interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 3 Pesci e crostacei, Fabbricazione in
molluschi e altri cui tutti i mate-
invertebrati ac- riali del capitolo
quatici 3 utilizzati sono
interamente otte-
nuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 4 Latte e derivati Fabbricazione in
del latte: uova cui tutti i mate-
di volatili; riali del capitolo
miele naturale; 4 utilizzati sono
prodotti comme- interamente otte-
stibili di origine nuti;
animale, non nomi-
nati ne' compresi
altrove, esclusi: 0403 Latticello, latte Fabbricazione in
e crema coagulati, cui:
iogurt, chefir e - tutti i materiali
altri tipi di del capitolo 4 uti-
latte e creme lizzati sono inte-
fermentati o aci- ramente ottenuti,
dificati, anche
concentrati o con - tutti i succhi di
aggiunta di zuc- frutta (esclusi i
cheri o di altri succhi di ananasso,
dolcificanti o di limetta e di pom-
con aggiunta di pelmo) della voce
aromatizzanti, di 2009 utilizzati
frutta o cacao sono originati, e
- il valore di tut-
ti i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non superi il
30 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 5 Altri prodotti di Fabbricazione in
origine animale, cui tutti i mate-
non nominati ne riali del capitolo
compresi altrove, 5 utilizzati sono
esclusi: interamente ottenuti ex 0502 Setole di maiale Pulitura, disinfe-
o di cinghiale, zione, cernita e
preparate raddrizzamento di
setole di maiale o
di cinghiale -------------------------------------------------------------------- capitolo 6 Piante vive e Fabbricazione in
prodotti della cui:
floricoltura
- tutti i materiali
del capitolo 6 uti-
lizzati sono inte-
ramente ottenuti, e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non superi il
50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 7 Ortaggi o legumi, Fabbricazione in
piante, radici e cui tutti i mate-
tuberi mangerecci riali del capitolo
7 utilizzati sono
interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 8 Frutta commesti- Fabbricazione in
bili; scorze di cui:
agrumi o di meloni
- tutti i frutti
utilizzati sono
interamente otte-
nuti, e
- il valore di tut-
ti i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non superi il
30 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 9 Caffe', te', mate Fabbricazione in
e spezie, esclusi: cui tutti i mate-
riali del capitolo
9 utilizzati sono
interamente ottenuti 0901 Caffe', anche tor- Fabbricazione a par-
refatto o decaf- tire da materiali di
feinizzato; bucce qualsiasi voce
e pellicole di
caffe'; succedanei
del caffe' conte-
nenti caffe' in
qualsiasi propor-
zione 0902 Te', anche aroma- Fabbricazione a par-
tizzato tire da materiali di
qualsiasi voce ex 0910 Miscugli di spezie Fabbricazione a par-
tire da materiali
qualsiasi voce -------------------------------------------------------------------- capitolo 10 Cereali Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali del capitolo
10 utilizzati sono
interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 11 Prodotti della Fabbricazione in
macinazione; ma- cui tutti i cere-
lto; amidi e fe- ali, ortaggi, le-
cole; inulina; gumi, radici e tu-
glutine di frumen- beri della voce 0714
to, esclusi o la frutta utiliz-
zati sono intera-
mente ottenuti ex 1106 Farine, semolini Essiccazione e ma-
e polveri dei le- cinazione di legumi
gumi da granella della voce 0708
secchi della voce
0713, sgranati -------------------------------------------------------------------- capitolo 12 Semi e frutti ole- Fabbricazione in
osi, semi, sementi cui tutti i mate-
e frutti diversi; riali del capitolo
piante industriali 12 utilizzati sono
o medicinali; pa- interamente ottenuti
glie e foraggi -------------------------------------------------------------------- 1301 Gomma lacca; gom- Fabbricazione in cui
me, resine, gommo- il valore di tutti i
resine e oleore- materiali della voce
sine (per esempio: 1301 utilizzati non
balsami), naturali superi il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 1302 Succhi ed estratti
vegetali; sostanze
poetiche, pectinati
e pectati; agar-
agar ed altre mu-
cillagini ed
ispessenti deri-
vati da vegetali,
anche modificati:
- mucillagini ed Fabbricazione a par-
ispessenti deri- tire da mucillagini
vati da vegetali, ed ispessenti non
modificati modificati
- altri Fabbricazione in cui
il valore di tutti i
materiali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 14 Materie da intrec- Fabbricazione in cui
cio ed altri pro- tutti i materiali del
dotti di origine capitolo 14 utiliz-
vegetale, non no- zati sono interamente
minati ne' com- ottenuti
presi altrove -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 15 Grassi e oli ani- Fabbricazione a par-
mali o vegetali; tire da materiali di
prodotti della qualsiasi voce, e-
loro scissione; sclusi quelli della
grassi alimentari stessa voce del pro-
lavorati; cere di dotto
origine animale o
vegetale, esclusi: 1501 Grassi di maiale
(compreso lo
Strutto) e grassi
di volatili, di-
versi da quelli
delle voci 0209
o 1503:
- grassi di ossa Fabbricazione a par-
o grassi di ca- tire da materiali di
scami qualsiasi voce, e-
sclusi quelli delle
voci 0203, 0206 o
0207 oppure da ossa
della voce 0506
- altri Fabbricazione a par-
tire da carni o frat-
taglie commestibili
di animali della spe-
cie suina delle voci
0203 o 0206, oppure
da carni e fratta-
glie commestibili di
pollame della voce
0207 1502 Grassi di animali
delle specie bo-
vina, ovina o ca-
prina, diversi da
quelli della voce
1503:
- grassi di ossa Fabbricazione a par-
o grassi di ca- tire da materiali di
scami qualsiasi voce, e-
sclusi quelli delle
voci 0201, 0202, 0204
o 0206 oppure da os-
sa della voce 0506
- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali del
capitolo 2 utilizzati
sono interamente ot-
tenuti 1504 Grassi ed oli e
loro frazioni, di
pesci o di mammi-
feri marini, anche
raffinati, ma non
modificati chimi-
camente:
- frazioni solide Fabbricazione a par-
tire da materiali di
qualsiasi voce, com-
presi gli altri ma-
teriali della voce
1504
- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali
dei capitoli 2 e 3
utilizzati sono in-
teramente ottenuti ex 1505 Lanolina raffinata Fabbricazione a par-
tire dal grasso di
lana greggio (untu-
me) della voce 1505 1506 Altri grassi e oli
animali e loro fra-
zioni, anche raf-
finati, ma non mo-
dificati chimica-
mente:
- frazioni solide Fabbricazione a par-
tire da materiali di
qualsiasi voce, com-
presi gli altri mate-
riali della voce 1506
- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali del
capitolo 2 utilizzati
sono interamente ot-
tenuti da 1507 a Oli vegetali e 1515 loro frazioni:
- oli di soia, di Fabbricazione a par-
arachide, di pal- tire da materiali di
ma, di cocco (di qualsiasi voce, e-
copra), di palmi- sclusi quelli della
sti o di babassu', stessa voce del pro-
di tung (di abra- dotto
sin), di oleococca
e di oiticica,
cera di mirica e
cera del Giappone,
frazioni di olio
di jojoba e oli
destinati ad usi
tecnici o indu-
striali diversi
dalla fabbrica-
zione di prodotti
per l'alimentazione
umana
- frazioni solide, Fabbricazione a par-
escluse quelle tire da altri mate-
dell'olio di jo- riali delle voci da
joba 1507 a 1515
- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali
vegetali utilizzati
sono interamente
ottenuti 1516 Grassi e oli ani- Fabbricazione in cui:
mali o vegetali e
loro frazioni, - tutti i materiali
parzialmente o to- del capitolo 2 uti-
talmente idroge- lizzati sono intera-
nati interesteri- mente ottenuti e
ficati riesteri-
ficati o elaidi- - tutti i materiali
nizzati, anche vegetali utilizzati
raffinati, ma sono interamente ot-
non altrimenti tenuti. Tuttavia,
preparati possono essere uti-
lizzati materiali
delle voci 1507,
1508, 1511 e 1513 1517 Margarina; miscele Fabbricazione in cui:
o preparazioni
alimentari di - tutti i materiali
grassi o di oli dei capitoli 2 e 4
animali o vegetali utilizzati sono in-
o di frazioni di teramente ottenuti, e
differenti grassi
o oli di questo - tutti i materiali
capitolo, diversi vegetali utilizzati
dai grassi e dagli sono interamente ot-
oli alimentari e tenuti. Tuttavia,
le loro frazioni possono essere uti-
della voce 1516 lizzati materiali
delle voci 1507,
1508, 1511 e 1513 -------------------------------------------------------------------- capitolo 16 Preparazioni di Fabbricazione:
carne, di pesci
o di crostacei, - a partire da animali
di molluschi o di del capitolo 1, e/o
altri invertebrati
acquatici - in cui tutti i mate-
riali del capitolo 3
utilizzati sono inte-
ramente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 17 Zuccheri e pro- Fabbricazione a par-
dotti a base di tire da materiali di
zuccheri, esclusi: qualsiasi voce, e-
sclusi quelli della
stessa voce del pro-
dotto ex 1701 Zuccheri di canna Fabbricazione in cui
o di barbabietola il valore di tutti i
e saccarosio chi- materiali del capi-
micamente puro, tolo 17 utilizzati
allo stato solido, non superi il 30% del
con aggiunta di prezzo franco fab-
aromatizzanti o brica del prodotto
di coloranti 1702 Altri zuccheri,
compresi il lat-
tosio, il malto-
sio, il glucosio
e il fruttosio
(levulosio) chi-
micamente puri,
allo stato solido;
sciroppi di zuc-
cheri senza ag-
giunta di aroma-
tizzanti o di co-
loranti; succeda-
nei del miele,
anche mescolati
con miele natura-
le; zuccheri e
melassi caramel-
lati:
- maltosio o frut- Fabbricazione a par-
tosio chimicamente tire da materiali di
puri qualsiasi voce, com-
presi gli altri ma-
teriali della voce
1702
- altri zuccheri, Fabbricazione in cui
allo stato solido, il valore di tutti i
con aggiunta di materiali del capi-
aromatizzanti o tolo 17 utilizzati
di coloranti non superi il 30 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali
utilizzati sono ori-
ginari ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in cui
dall'estrazione o il valore di tutti i
dalla raffinazione materiali del capi-
dello zucchero, tolo 17 utilizzati
senza aggiunta di non superi il 30 %
aromatizzanti o del prezzo franco
di coloranti fabbrica del prodotto 1704 Prodotti a base Fabbricazione:
di zuccheri non
contenenti cacao - a partire da mate-
(compreso il cioc- riali di qualsiasi
colato bianco) voce, esclusi quelli
della stessa voce
del prodotto, e
- in cui il valore
di tutti i materiali
del capitolo 17 uti-
lizzati non superi
il 30 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto capitolo 18 Cacao e sue pre- Fabbricazione:
parazioni
- a partire da ma-
teriali di qual-
siasi voce, esclusi
quelli della stessa
voce del prodotto, e
- in cui il valore
di tutti i materiali
del capitolo 17 uti-
lizzati non superi
il 30 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto;
preparazioni ali-
mentari di farine,
semole, semolini,
amidi, fecole o
estratti di malto,
non contenenti
cacao o contenenti
meno di 40 %, in
peso, di cacao
calcolato su una
base completamente
sgrassata, non no-
minate ne' compre-
se altrove; prepa-
razioni alimentari
di prodotti delle
voci da 0401 a
0404, non conte-
nenti cacao o con-
tenenti meno di
5 %, in peso, di
cacao calcolato
su una base com-
pletamente sgras-
sata, non nominate
ne' comprese al-
trove:
- estratti di Fabbricazione a par-
malto tire da cereali del
capitolo 10
- altri Fabbricazione
- a partire da ma-
teriali di qual-
siasi voce, esclu-
si quelli della
stessa voce del
prodotto, e
- in cui il valore
di tutti i mate-
riali del capitolo
17 utilizzati non
superi il 30 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 1902 Paste alimentari,
anche corte o far-
cite (di carne o
di altre sostanze)
oppure altrimenti
preparate, quali
spaghetti, macche-
roni, tagliatelle,
lasagne, gnocchi,
ravioli, cannel-
loni; cuscus, an-
che preparato:
- contenenti, in Fabbricazione in cui
peso, 20 % o meno tutti i cereali e i
di carne, di frat- loro derivati utiliz-
taglie, di pesce, zati (esclusi il
di crostacei o frumento duro e i
di molluschi suoi derivati) sono
interamente ottenuti
- contenenti, in Fabbricazione in cui:
peso, piu' di 20%
di carne, di frat- - tutti i cereali e
taglie, di pesce, i loro derivati uti-
di crostacei o di lizzati (esclusi il
molluschi frumento duro e i
suoi derivati) sono
interamente otte-
nuti, e
- tutti i materiali
dei capitoli 2 e 3
utilizzati sono in-
teramente ottenuti 1903 Tapioca e suoi Fabbricazione a par-
succedanei prepa- tire da materiali di
rati a partire da qualsiasi voce, e-
fecola, in forma sclusa la fecola di
di fiocchi, grumi, patate della voce
granelli perlacei, 1108
scarti di setac-
ciature o forme
simili 1904 Prodotti a base Fabbricazione:
di cereali otte-
nuti per soffia- - a partire da mate-
tura o tostatura riali di qualsiasi
(per esempio, voce, esclusi quelli
"corn flakes") della voce 1806,
cereali (diversi
dal granturco) in - in cui tutti i ce-
grani o in forma reali e la farina
di fiocchi oppure (esclusi il frumento
di altri grani la- duro e del granturco
vorati (escluse Zea indurata e i
le farine, le se- loro derivati) uti-
mole e i semoli- lizzati sono intera-
ni), precotti o mente ottenuti, e
altrimenti pre-
parati, non nomi- - in cui il valore
nati ne' compresi di tutti i materiali
altrove del capitolo 17 uti-
lizzati non superi
il 30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto 1905 Prodotti della Fabbricazione a par-
panetteria, della tire da materiali di
pasticceria o del- qualsiasi voce, e-
la biscotteria, sclusi quelli del
anche con aggiun- capitolo 11
ta di cacao; ostie,
capsule vuote dei
tipi utilizzati
per medicamenti,
ostie per sigilli,
paste in sfoglie
essiccate di fari-
na, di amido o di
fecola e prodotti
simili -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 20 Preparazioni di Fabbricazione in cui
ortaggi o di le- tutti gli ortaggi, i
gumi, di frutta legumi e la frutta
o di altre parti utilizzati sono
di piante, esclusi interamente ottenuti ex 2001 Ignami, patate Fabbricazione a par-
dolci e parti com- tire da materiali di
mestibili simili qualsiasi voce, e-
di piante aventi sclusi quelli della
tenore, in peso, stessa voce del
di amido o di fe- prodotto
cola uguale o su-
periore a 5 %,
preparati o con-
servati nell'aceto
o nell'acido ace-
tico ex 2004 e Patate sotto forma Fabbricazione a par- ex 2005 di farine, semo- tire da materiali
lini o fiocchi, di qualsiasi voce,
preparate o con- esclusi quelli della
servare ma non stessa voce del
nell'aceto o acido prodotto
acetico 2006 Ortaggi e legumi, Fabbricazione in cui
frutta, scorze di il valore di tutti i
frutta ed altre materiali del capi-
parti di piante, tolo 17 utilizzati
cotte negli zuc- non superi il 30 %
cheri o candite del prezzo franco
(sgocciolate, fabbrica del pro-
diacciate o cri- dotto
stallizzate) 2007 Confetture, gela- Fabbricazione:
tine, marmellate,
puree e paste di - a partire da
frutta, ottenute materiali di qual-
mediante cottura, siasi voce, esclusi
anche con aggiunta quelli della stessa
di zuccheri o di voce del prodotto, e
altri dolcificanti
- in cui il valore
di tutti i materiali
del capitolo 17 uti-
lizzati non superi
il 30 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto ex 2008 - Frutta a guscio, Fabbricazione in cui
senza aggiunta di il valore di tutti
zuccheri o di al- la frutta a guscio
cole e semi oleosi ori-
ginari delle voci
0801, 0802 e da 1202
a 1207 utilizzati
superi il 60 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- Burro di ara- Fabbricazione a par-
chidi; miscugli a tire da materiali
base di cereali; di qualsiasi voce,
cuori di palma; esclusi quelli della
granturco stessa voce del
prodotto
- altre, escluse Fabbricazione:
le frutta (com-
prese le frutta - a partire da mate-
a guscio), cotte riali di qualsiasi
ma non in acqua voce, esclusi quelli
o al vapore, sen- della stessa voce
za aggiunta di del prodotto, e
zuccheri, congelate
- in cui il valore
di tutti i materiali
del capitolo 17 uti-
lizzati non superi
il 30 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto 2009 Succhi di frutta Fabbricazione:
(compresi i mosti
di uva) o di or- - a partire da mate-
taggi e legumi, riali di qualsiasi
non fermentati, voce, esclusi quelli
senza aggiunta di della stessa voce
alcole, anche ad- del prodotto, e
dizionati di zuc-
cheri o di altri - in cui il valore
dolcificanti di tutti i materiali
del capitolo 17 uti-
lizzati non superi
il 30 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 21 Preparazioni ali- Fabbricazione a par-
mentari diverse, tire da materiali di
esclusi: qualsiasi voce, e-
sclusi quelli della
stessa voce del pro-
dotto 2101 Estratti, essenze Fabbricazione:
e concentrati di
caffe', di te' o - a partire da mate-
di mate e prepa- riali di qualsiasi
razioni a base di voce, esclusi quelli
questi prodotti o della stessa voce
a base di caffe', del prodotto, e
te' o mate; cico-
ria torrefatta ed - in cui tutta la
altri succedanei cicoria utilizzata
torrefatti del e' interamente ot-
caffe' e loro tenuta
estratti, essenze
e concentrati 2103 Preparazioni per
salse e salse pre-
parate; condimenti
composti; farina di
senapa e senapa
preparata:
- preparazioni per Fabbricazione a par-
salse e salse pre- tire da materiali
parate; condimenti composti di qual-
siasi voce, esclusi
quelli della stessa
voce del prodotto.
Tuttavia, la farina
di senapa o la se-
napa preparata pos-
sono essere utiliz-
zate
- farina di sena- Fabbricazione a par-
pa e senapa pre- tire da materiali di
parata qualsiasi voce ex 2104 Preparazioni per Fabbricazione a par-
zuppe, minestre o tire da materiali di
brodi; zuppe, mi- qualsiasi voce, e-
nestre o brodi, sclusi gli ortaggi o
preparati legumi preparati o
conservati delle
voci da 2002 a 2005 2106 Preparazioni ali- Fabbricazione:
mentari non nomi-
nate ne' comprese - a partire da mate-
altrove riali di qualsiasi
voce, esclusi quel-
li della stessa
voce del prodotto,
e
- in cui il valore
di tutti i materia-
li del capitolo 17
utilizzati non su-
peri il 30 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 22 Bevande, liquidi Fabbricazione:
alcolici e aceti,
esclusi: - a partire da ma-
teriali di qual-
siasi voce, esclusi
quelli della stessa
voce del prodotto, e
- in cui tutti l'uva
o i materiali deri-
vati dall'uva uti-
lizzati sono inte-
ramente ottenuti 2202 Acque, comprese Fabbricazione:
le acque minerali
e le acque gas- - a partire da ma-
sate,con aggiunta teriali di qualsiasi
di zucchero o di voce, esclusi quelli
altri dolcificanti della stessa voce
o di aromatizzan- del prodotto,
ti, ed altre be-
vande non alcoli- - in cui il valore
che, esclusi i di tutti i mate-
succhi di frutta riali del capitolo
o di ortaggi del- 17 utilizzati non
la voce 2009 superi il 30 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- in cui tutti i
succhi di frutta
utilizzati (esclu-
si i succhi di ana-
nasso, di limetta e
di pompelmo) sono
originari 2207 Alcole etilico Fabbricazione:
non denaturato
con titolo alco- - a partire da mate-
lometrico volumi- riali di qualsiasi
co uguale o supe- voce, esclusi quelli
riore a 80% vol; delle voci 2207 o
alcole etilico ed 2208, e
acquaviti, dena-
turati, di qual- - in cui tutti l'uva
siasi titolo o i materiali deri-
vati dall'uva uti-
lizzati sono inte-
ramente ottenuti o
in cui, se tutti gli
altri materiali uti-
lizzati sono gia'
originari, l'arak
puo' essere utiliz-
zato in proporzione
non superiore al 5%
in volume 2208 Alcole etilico Fabbricazione:
non denaturato,
con titolo alco- - a partire da mate-
lometrico volumico riali di qualsiasi
inferiore a 80 % voce, esclusi quelli
vol; acquaviti, delle voci 2207 o
liquori ed altre 2208, e
bevande contenente
alcole di distil- - in cui tutti l'uva
lazione o i materiali deri-
vati dall'uva uti-
lizzati sono intera-
mente ottenuti o in
cui, se tutti gli
altri materiali uti-
lizzati sono gia'
originari, l'arak
puo' essere utiliz-
zato in proporzione
non superiore al 5%
in volume -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 23 Residui e cascami Fabbricazione a par-
delle industrie tire da materiali di
alimentati; ali- qualsiasi voce, e-
menti preparati sclusi quelli della
per gli animali, stessa voce del
esclusi: prodotto ex 2301 Farine di balene; Fabbricazione in cui
farine, polveri e tutti i materiali dei
agglomerati in capitoli 2 e 3 uti-
forma di pellets, lizzati sono intera-
di pesci o di cro- ramente ottenuti
stacei, di mollu-
schi o di altri
invertebrati ac-
quatici, non adatti
all'alimentazione
umana ex 2303 Residui della fab- Fabbricazione in cui
bricazione degli tutto il granturco
amidi di granturco utilizzato e' inte-
(escluse le acque ramente ottenuto
di macerazione
concentrate), aven-
te tenore di pro-
teine, calcolato
sulla sostanza
secca, superiore
al 40 % in peso ex 2306 Panelli e altri Fabbricazione in cui
residui solidi tutti le olive uti-
dell'estrazione lizzate sono intera-
dell'olio d'oli- mente ottenute
va, aventi tenore,
in peso, di olio
d'oliva superiore
a 3 % 2309 Preparazioni dei Fabbricazione in cui:
tipi utilizzati
per l'alimenta- - tutti i cereali,
zione degli ani- lo zucchero, i me-
mali lassi, le carni e
il latte utiliz-
zati sono origi-
nari, e
- tutti i materiali
del capitolo 3 uti-
lizzati sono intera-
mente ottenuti ex capitolo 24 Tabacchi e succe- Fabbricazione in cui
danei del tabacco tutti i materiali
lavorati, esclusi: del capitolo 24 uti-
lizzati sono intera-
mente ottenuti 2402 Sigari (compresi Fabbricazione in cui
i sigari spunta- almeno il 70 % in
ti), sigaretti e peso del tabacco non
sigarette, di ta- lavorato o dei ca-
bacco o di succe- scami di tabacco del-
danei del tabacco la voce 2401 utiliz-
zati sono originari ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui
almeno il 70 % in
peso del tabacco non
lavorato o dei ca-
scami del tabacco
della voce 2401 uti-
lizzati sono originari -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 25 Sale; zolfo; ter- Fabbricazione a par-
re e pietre; ges- tire da materiali di
si, calce e ce- qualsiasi voce, esclu-
menti, esclusi: si quelli della stes-
sa voce del prodotto ex 2504 Grafite naturale Arricchimento del
cristallina, ar- contenuto di car-
ricchita di car- bonio, purificazione
bonio, purificata e frantumazione del-
e frantumata la grafite cristal-
lina greggia ex 2515 Marmi semplice- Segamento, o altra
mente segati o operazione di ta-
altrimenti ta- glio, di marmi (an-
gliati in blocchi che precedentemente
o in lastre di segati) di spessore
forma quadrata o superiore a 25 cm
rettangolare, di
spessore uguale o
inferiore a 25 cm ex 2516 Granito, porfido, Segamento, o altra
basalto, arenaria operazione di ta-
ed altre pietre glio, di pietre (an-
da taglio o da che precedentemente
costruzione, sem- segale) di spessore
plicemente segati superiore a 25 cm
o altrimenti ta-
gliati, in blocchi
o in lastre di
forma quadrata o
rettangolare, di
spessore uguale o
inferiore a 25 cm ex 2518 Dolomite calcinata Calcinazione della
dolomite non cal-
cinata ex 2519 Carbonato di ma- Fabbricazione a par-
gnesio naturale tire da materiali di
(magnesite), maci- qualsiasi voce, e-
nato, riposto in sclusi quelli della
recipienti erme- stessa voce del pro-
tici e ossido di dotto. Tuttavia, il
magnesio, anche carbonato di magne-
puro, diverso sio naturale (magne-
dalla magnesia site) puo' essere
fusa elettrica- utilizzato
mente o dalla ma-
gnesia calcinata
a morte (sinteriz-
zata) ex 2520 Gessi specialmen- Fabbricazione in cui
te preparati per il valore di tutti i
l'odontoiatria materiali utilizzati
non superi il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 2524 Fibre di amianto Fabbricazione a par-
tire da minerale di
amianto (concentrato
di asbesto) ex 2525 Mica in polvere Triturazione della
mica o dei residui
di mica ex 2530 Terre coloranti, Calcinazione o tri-
calcinate o pol- turazione di terre
verizzate coloranti -------------------------------------------------------------------- capitolo 26 Minerali, scorie Fabbricazione a par-
ceneri tire da materiali di
qualsiasi voce, e-
sclusi quelli della
stessa voce del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 27 Combustibili mi- Fabbricazione a par-
nerali, oli mine- tire da materiali di
rali e prodotti qualsiasi voce, e-
della loro di- sclusi quelli della
stillazione; so- stessa voce del pro-
stanze bitumi- dotto
nose; cere mine-
rali, esclusi: ex 2707 Oli in cui i co- Operazioni di raffi-
stituenti aroma- nazione e/o uno o
tici superano, in diversi trattamenti
peso, i costituen- specifici (I trat-
ti non aromatici, tamenti specifici
trattandosi di sono esposti nelle
prodotti analoghi note introduttive
agli oli di mine- 7.1 e 7.3)
rali provenienti
dalla distilla- o
zione dei catrami
di carbon fossile Altre operazioni in
ottenuti ad alta cui tutti i materia-
temperatura di- li utilizzati sono
stillanti piu' classificati in una
del 65 % del loro voce diversa da
volume fino a 250 quella del prodotto.
gradi C (comprese Tuttavia, materiali
le miscele di della stessa voce
benzine e di ben- del prodotto possono
zolo), destinati essere utilizzati a
ad essere utiliz- condizione che il
zati come carbu- loro valore totale
ranti o come com- non superi il 50 %
bustibili del prezzo franco
fabbrica del prodotto ex 2709 Oli greggi di mi- Distillazione piro-
nerali bituminosi genica dei minerali
bituminosi 2710 Oli di petrolio o Operazioni di raffi-
di minerali bitu- nazione e/o uno o
minosi, diversi diversi trattamenti
dagli oli greggi; specifici (i tratta-
preparazioni non menti specifici sono
nominate ne' com- esposti nella nota
prese altrove, introduttiva 7.2)
contenenti, in
peso, 70% o piu' o
di oli di petro-
lio e di minerali Altre operazioni in
bituminosi e del- cui tutti i materia-
le quali tali oli li utilizzati sono
costituiscono il classificati in una
componente base; voce diversa da quel-
residui di oli la del prodotto.
Tuttavia, materiali
della stessa voce
del prodotto possono
essere utilizzati a
condizione che il
loro valore totale
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto 2711 Gas di petrolio Operazioni di raffi-
ed altri idrocar- nazione e/o uno o
buri gassosi diversi trattamenti
specifici (I trat-
tamenti specifici
sono esposti nella
nota introduttiva
7.2.)
o
Altre operazioni
in cui tutti i
materiali utiliz-
zati sono classi-
ficati in una vo-
ce diversa da
quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali della
stessa voce del
prodotto possono
essere utilizzati
a condizione che
il loro valore
totale non supe-
ri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 2712 Vaselina; paraf- Operazioni di raf-
fina, cera di pe- finazione e/o uno
trolio microcri- o diversi tratta-
stallina, "slack menti specifici (
wax", ozocerite, I trattamenti spe-)
cera di lignite, cifici sono esposti
cera di torba, nella nota intro-
altre cere mine- duttiva 7.2.)
rali e prodotti
simili ottenuti o
per sintesi o con
altri procedimen- Altre operazioni in
ti, anche colorati cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diver-
sa da quella del
prodotto. Tuttavia,
materiali della
stessa voce del
prodotto possono
essere utilizzati
a condizione che
il loro valore to-
tale non superi il
50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 2713 Coke di petrolio, Operazioni di raf-
bitume di petro- finazione e/o uno
lio ed altri re- o diversi tratta-
sidui degli oli menti specifici
di petrolio o di (I trattamenti spe-
minerali bitumi- cifici sono espo-
nosi sti nelle note in-
produttive 7.1 e
7.3.
o
Altre operazioni
in cui tutti i
materiali utiliz-
zati sono classi-
ficati in una vo-
ce differente da
quella del prodot-
to. Tuttavia, ma-
teriali della stes-
sa voce del pro-
dotto possono es-
sere utilizzati a
condizione che il
loro valore totale
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 2714 Bitumi ed asfal- Operazioni di raf-
ti, naturali; finazione e/o uno
scisti e sabbie o diversi tratta-
bituntinosi; menti specifici
asfalsiti e roc- (I trattamenti
ce asfaltiche specifici sono
esposti nelle)
note introduttive
7.1 e 7.3.)
o
Altre operazioni
in cui tutti i
materiali uti-
lizzati sono clas-
sificati in una
voce diversa da
quella del prodot-
to. Tuttavia, ma-
teriali della stes-
sa voce del pro-
dotto possono es-
sere utilizzati a
condizione che il
loro valore totale
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 2715 Miscele bitumi- Operazioni di raf-
nose a base di finazione e/o uno
asfalto o di bi- o diversi tratta-
tume naturali, menti specifici
di bitume di pe- (I trattamenti spe-
trolio, di catra- cifici sono esposti
me minerale o di nelle note intro-
pece di catrame duttive 7.1 e 7.3.)
minerale (per
esempio: mastici o
bituminosi, "cut-
backs") Altre operazioni
in cui tutti i ma-
teriali utilizzati
sono classificati
in una voce diver-
sa da quella del
prodotto. Tuttavia,
materiali della
stessa voce del
prodotto possono
essere utilizzati
a condizione che
il loro valore to-
tale non superi il
50 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 28 Prodotti chimici Fabbricazione a Fabbricazione in
inorganici; com- partire da mate- cui il valore di
posti inorganici riali di qualsia- tutti i materia-
od organici di si voce, esclusi li utilizzati
metalli preziosi, quelli della non superi il
di elementi radio- stessa voce del 40% del prezzo
attivi, di metal- prodotto. Tutta- franco fabbrica
li delle terre via, materiali del prodotto
rare o di isotopi, della stessa voce
esclusi: del prodotto pos-
sono essere uti-
lizzati a condi-
zione che il loro
valore totale non
superi il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 2805 "Mischmetall" Fabbricazione per
trattamento termi-
co o elettrolitico
in cui il valore
di tutti i mate-
riali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto ex 2811 Triossido di zolfo Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da dios- cui il valore di
sido di zolfo tutti i materia-
li utilizzati
non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto ex 2833 Solfato di allu- Fabbricazione in
minio cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da tetra- cui il valore di
borato bisodico tutti i materia-
pentaidrato li utilizzati
non superi il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 29 Prodotti chimici Fabbricazione a Fabbricazione in
organici, esclusi: partire da mate- cui il valore di
riali di qual- tutti i materia-
siasi voce, li utilizzati
esclusi quelli non superi il
della stessa vo- 40 % del prezzo
ce del prodotto. franco fabbrica
Tuttavia, mate- del prodotto
riali della stes-
sa voce del pro-
dotto possono es-
sere utilizzati a
condizione che il
loro valore totale
non superi il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto ex 2901 Idrocarburi aci- Operazioni di raf-
clici utilizzati finazione e/o uno
come carburanti o o diversi tratta-
come combustibili menti specifici (I
trattamenti speci-
fici sono esposti
nelle note intro-
duttive 7.1 e 7.3.)
o
Altre operazioni
in cui tutti i ma-
teriali utilizzati
sono classificati
in una voce diffe-
rente da quella
del prodotto. Tut-
tavia, materiali
della stessa voce
del prodotto pos-
sono essere uti-
lizzati a condi-
zione che il loro
valore totale non
superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto ex 2902 Cicloparaffinici Operazioni di raf-
e cicloolefinici finazione e/o uno
(diversi dall'azu- o diversi tratta-
lene), benzene, menti specifici (I
toluene e xileni, trattamenti speci-
destinati ad es- fici sono esposti
sere utilizzati nelle note intro-
come carburanti duttile 7.1 e 7.3.)
o come combusti-
bili o
Altre operazioni
in cui tutti i ma-
teriali utilizzati
sono classificati
in una voce diffe-
rente da quella
del prodotto. Tut-
tavia, materiali
della stessa voce
del prodotto pos-
sono essere uti-
lizzati a condi-
zione che il loro
valore totale non
superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto ex 2905 Alcolati metallici Fabbricazione a Fabbricazione in
di questa voce e partire da mate- cui il valore di
di etanolo riali di qual- tutti i materia-
siasi voce, com- li utilizzati
presi gli altri non superi il
materiali della 40 % del prezzo
voce 2905. Tutta- franco fabbrica
via, gli alcola- del prodotto
ti metallici di
questa voce pos-
sono essere uti-
lizzati a condi-
zione che il lo-
ro valore totale
non superi il 20%
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 2915 Acidi monocarbos- Fabbricazione a Fabbricazione in
silici aciclici partire da mate- cui il valore di
saturi e loro riali di qualsia- tutti i materia-
anidridi, aloge- si voce. Tutta- li utilizzati
nuri, perossidi e via, il valore non superi il
perossiacidi; lo- di tutti i mate- 40 % del prezzo
ro derivati alo- riali delle voci franco fabbrica
genati, solfora- 2915 e 2916 uti- del prodotto
ti, nitrati o lizzati non deve
nitrosi eccedere il 20%
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto ex 2932 - Eteri interni Fabbricazione a Fabbricazione in
e loro derivati partire da mate- cui il valore di
alogenati, solfo- riali di qual- tutti i materia-
nati, nitrati o siasi voce. Tut- li utilizzati
nitrosi tavia, il valore non superi il
di tutti i mate- 40% del prezzo
riali della voce franco fabbrica
2909 utilizzati del prodotto
non deve eccedere
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
- Acetali ciclici Fabbricazione a Fabbricazione in
ed emiacetali in- partire da mate- cui il valore di
terni; loro deri- riali di qualsia- tutti i materia-
vati alogenati, si voce li utilizzati
solfonati, nitrati non superi il
o nitrosi 40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 2933 Composti eterici- Fabbricazione a Fabbricazione in
clici con uno o partire da mate- cui il valore di
piu' eternatomi riali di qual- tutti i materia-
di solo azoto siasi voce. Tut- li utilizzati
tavia, il valore non superi il
ditutti i mate- 40 % del prezzo
riali delle voci franco fabbrica
2932 e 2933 uti- del prodotto
lizzati non deve
eccedere il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 2934 Acidi nucleici e Fabbricazione a Fabbricazione in
loro sali, di co- partire da mate- cui il valore di
stituzione chimi- riali di qual- tutti i materia-
ca definita o no; siasi voce. Tut- li utilizzati
altri composti tavia, il valore non superi il
eterociclici di tutti i mate- 40 % del prezzo
riali delle voci franco fabbrica
2932, 2933 e 2934 del prodotto
utilizzati non
deve eccedere il
20 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto ex 2939 Concentrati di Fabbricazione in
paglia di papa- cui il valore di
vero contenenti, tutti i materia-
in peso, 50% o li utilizzati
piu' di alcaloidi non superi il 50%
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 30 Prodotti farma- Fabbricazione a
ceutici, esclusi: partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali della
stessa voce del
prodotto possono
essere utilizzati
a condizione che
il loro valore
totale non superi
il 20 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 3002 Sangue umano; san-
gue animale prepa-
rato per usi tera-
peutici, profilat-
tici o diagnostici;
sieri specifici,
altre frazioni del
sangue, prodotti
immunologici modi-
ficati, anche ot-
tenuti mediante
procedimenti bio-
tecnologici; vac-
cini, tossine, col-
ture di microorga-
nismi (esclusi i
lieviti) e prodotti
simili:
- Prodotti compo- Fabbricazione a
sti da due o piu' partire da mate-
elementi mesco- riali di qual-
lati per uso tera- siasi voce, com-
peutico o profi- presi gli altri
lattico oppure da materiali della
prodotti non me- voce 3002. Tutta-
scolati per la via, materiali
stessa utilizza- corrispondenti
zione, presentati alla presente de-
sotto forma di do- scrizione possono
si o condizionati essere utilizzati
per la vendita a condizione che
al minuto il loro valore
totale non superi
il 20 % del prez-
zo franco fabbrica
del prodotto
- altri:
-- Sangue umano Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, compre-
si gli altri ma-
teriali della vo-
ce 3002. Tuttavia,
materiali corri-
spondenti alla
presente descri-
zione possono es-
sere utilizzati a
condizione che il
loro valore totale
non superi il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto
-- Sangue animale Fabbricazione a
preparato per usi partire da mate-
terapeutici o pro- riali di qual-
filattici siasi voce, com-
presi gli altri
materiali della
voce 3002. Tut-
tavia, materiali
corrispondenti
alla presente de-
scrizione possono
essere utilizzati
a condizione che
il loro valore
totale non superi
il 20 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
-- Frazioni di Fabbricazione a
sangue diverse da partire da mate-
antisieri, emo- riali di qual-
globina, globu- siasi voce, com-
line del sangue presi gli altri
e siero-globuline materiali della
voce 3002. Tutta-
via, materiali
corrispondenti
alla presente de-
scrizione possono
essere utilizzati
a condizione che
il loro valore to-
tale non superi il
20 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
-- Emoglobina, Fabbricazione a
globuline del partire da mate-
sangue e siero- riali di qual-
globuline siasi voce, com-
presi gli altri
materiali della
voce 3002. Tut-
tavia, materiali
corrispondenti
alla presente de-
scrizione possono
essere utilizzati
a condizione che
il loro valore
totale non superi
il 20 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qual-
siasi voce, com-
presi gli altri
materiali della
voce 3002. Tut-
tavia, materiali
corrispondenti
alla presente de-
scrizione possono
essere utilizzati
a condizione che
il loro valore
totale non superi
il 20 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 3003 e 3004 Medicamenti
(esclusi i pro-
dotti delle voci
3002, 3005 o
3006):
- ottenuti a par- Fabbricazione a
tire da amicacina partire da mate-
della voce 2941 riali di qual-
siasi voce, esclu-
si quelli della
stessa voce del
prodotto. Tutta-
via, materiali
delle voci 3003
o 3004 possono
essere utilizzati
a condizione che
il loro valore
totale non superi
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione:
- a partire da ma-
teriali di qual-
siasi voce, esclu-
si quelli della
stessa voce del
prodotto. Tuttavia,
materiali delle
voci 3003 o 3004
possono essere
utilizzati a con-
dizione che il
loro valore totale
non superi il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto, e
- in cui il valore
di tutti i materia-
li utilizzati non
superi il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 3006 Rifiuti farmaceu-
tici elencati nel-
la nota 4 k) di
questo capitolo -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 31 Concimi; esclusi: Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da mate- cui il valore di
riali di qual- tutti i materia-
siasi voce, li utilizzati
esclusi quelli non superi il
della stessa vo- 40 % del prezzo
ce del prodotto. franco fabbrica
Tuttavia, mate- del prodotto
riali della stes-
sa voce del pro-
dotto possono es-
sere utilizzati
a condizione che
il loro valore
totale non superi
il 20 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto ex 3105 Concimi minerali Fabbricazione: Fabbricazione in
o chimici conte- cui il valore di
nenti due o tre - a partire da tutti i materia-
degli elementi materiali di li utilizzati
fertilizzanti: qualsiasi voce, non superi il
azoto, fosforo e esclusi quelli 40% del prezzo
potassio; altri della stessa vo- franco fabbrica
concimi; prodotti ce del prodotto. del prodotto
di questo capi- Tuttavia, mate-
tolo presentati riali della
sia in tavolette stessa voce del
o forme simili, prodotto possono
sia in imballaggi essere utilizzati
di un peso lordo a condizione che
inferiore o ugua- il loro valore
le a 10 kg, esclu- totale non superi
si i seguenti il 20% del prezzo
prodotti: franco fabbrica
del prodotto, e
- nitrato di sodio
- in cui il valore
- calciocianam- di tutti i materiali
mide utilizzati non superi
il 50% del prezzo
- solfato di po- franco fabbrica
tassio del prodotto
- solfato di ma-
gnesio e di po-
tassio -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 32 Estratti per con- Fabbricazione a Fabbricazione in
cia o per tinta; partire da mate- cui il valore di
tannini e loro riali di qualsia- tutti i materia-
derivati; pigmen- si voce, esclu- li utilizzati
ti ed altre so- si quelli della non superi il
stanze coloranti; stessa voce del 40% del prezzo
pitture e vernici, prodotto. Tutta- franco fabbrica
mastici; inchio- via, materiali del prodotto
stri, esclusi: della stessa vo-
ce del prodotto
possono essere
utilizzati a con-
dizione che il
loro valore to-
tale non superi
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto ex 3201 Tannini e loro Fabbricazione a Fabbricazione in
sali, eteri, partire da cui il valore di
esteri e altri estratti per tutti i materia-
derivati concia di origine li utilizzati
vegetale non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a Fabbricazione in
preparazioni a partire da mate- cui il valore di
base di lacche riali di qualsia- tutti i materia-
coloranti, previ- si voce, esclu- li utilizzati
ste nella nota 3 si quelli delle non superi il
di questo capito- voci 3203, 3204 40% del prezzo
lo (La nota 3 del e 3205. Tuttavia, franco fabbrica
capitolo 32 pre- materiali della del prodotto
cisa che si trat- voce 3205 pos-
ta di preparazioni sono essere uti-
del tipo utiliz- lizzati a condi-
zato per colorare zione che il lo-
qualsiasi mate- ro valore totale
riale, o di pre- non superi il 20 %
parazioni utiliz- del prezzo franco
zate quali ingre- fabbrica del pro-
dienti nella fab- dotto
bricazione di co-
loranti, purche'
non siano classi-
ficate in un'altra
voce del capito-
lo 22.) -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 33 Oli essenziali e Fabbricazione a Fabbricazione in
resinoidi; pro- partire da mate- cui il valore di
dotti per profu- riali di qualsia- tutti i materia-
meria o per to- si voce, esclusi li utilizzati
letta preparati e quelli della non superi il
preparazioni co- stessa voce del 40% del prezzo
smetiche, esclusi: prodotto. Tutta- franco fabbrica
via, materiali del prodotto
della stessa voce
del prodotto pos-
sono essere uti-
lizzati a condi-
zione che il loro
valore totale non
superi il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 3301 Oli essenziali Fabbricazione a Fabbricazione in
(deterpenati o partire da mate- cui il valore di
no) compresi riali di qualsia- tutti i materia-
quelli detti si voce, compresi li utilizzati
"concreti" o "as- materiali di un non deve ecce-
soluti"; resino- "gruppo" (Per dere il 40% del
idi; oleoresine "gruppo" si in- prezzo franco
d'estrazione; so- tende una parte fabbrica del
luzioni concen- della descrizio- prodotto
trate di oli es- ne della voce se-
senziali nei gras- parata dal resto
si, negli oli fis- da un punto e vir-
si, nelle cere o gola.) diverso di
nei prodotti ana- questa stessa vo-
loghi, ottenute ce. Tuttavia, ma-
per "enfleurage" teriali dello
o macerazione; stesso gruppo del
sottoprodotti prodotto possono
terpenici resi- essere utilizzati
duali della de- a condizione che
terpenazione de- il loro valore to-
gli oli essenza- tale non superi il
li; acque distil- 20% del prezzo
late aromatiche e franco fabbrica
soluzioni acquose del prodotto
di oli essenziali -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 34 Saponi, agenti Fabbricazione a Fabbricazione in
organici di su- partire da mate- cui il valore di
perficie, prepa- riali di qualsia- tutti i materia-
razioni per li- si voce, esclusi li utilizzati
scivie, prepara- quelli della non superi il
zioni lubrifican- stessa voce del 40% del prezzo
ti, cere artifi- prodotto. Tutta- franco fabbrica
ciali, cere pre- via, materiali del prodotto
parate, prodotti della stessa vo-
per pulire e lu- ce del prodotto
cidare, candele possono essere
e prodotti simili, utilizzati a con-
paste per modelli; dizione che il
"cere per l'odon- loro valore totale
toiatria" e compo- non superi il 20 %
sizioni per l'o- del prezzo franco
dontoiatria a base fabbrica del pro-
di gesso, esclusi: dotto ex 3403 Preparazioni lu- Operazioni di raf-
brificanti conte- finazione e/o uno
nenti meno del o diversi tratta-
70 % in peso di menti specifici (I
oli di petrolio o trattamenti speci-
di minerali bitu- fici sono esposti
minosi nelle note intro-
duttive 7.1 e 7.3.)
o
Altre operazioni
in cui tutti i
materiali utiliz-
zati devono essere
classificati in
una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali della
stessa voce del
prodotto possono
essere utilizzati
a condizione che
il loro valore to-
tale non superi il
50 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 3404 Cere artificiali
e cere preparate:
- a base di pa- Fabbricazione a
raffine, di cere partire da mate-
di petrolio o di riali di qualsia-
minerali bitumi- si voce, esclusi
nosi, di residui quelli della stes-
paraffinici sa voce del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali della
stessa voce del
prodotto possono
essere utilizzati
a condizione che
il loro valore
totale non superi
il 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da mate- cui il valore di
riali di qualsia- tutti i materia-
si voce, esclusi: li utilizzati
non superi il
- gli oli idro- 40 % del prezzo
genati aventi il franco fabbrica
carattere delle del prodotto
cere della voce
1516,
- gli acidi gras-
si non definiti
chimicamente o
gli alcoli grassi
industriali della
voce 3823, e
- i materiali del-
la voce 3404
Tuttavia, questi
materiali possono
essere utilizzati
a condizione che
il loro valore
totale non superi
il 20 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 35 Sostanze albumi- Fabbricazione a Fabbricazione in
noidi; prodotti a partire da mate- cui il valore di
base di amidi o riali di qualsia- tutti i materia-
di fecole modifi- si voce, esclusi li utilizzati
cati; colle; en- quelli della non superi il
zimi, esclusi: stessa voce del 40 % del prezzo
prodotto. Tutta- franco fabbrica
via, materiali del prodotto
della stessa vo-
ce del prodotto
possono essere
utilizzati a con-
dizione che il
loro valore to-
tale non superi
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 3505 Destrina ed altri
amidi e fecole mo-
dificati (per esem-
pio: amidi e feco-
le, pregelatinizzati
od esterificati);
colle a base di
amidi o di fecole,
di destrina o di
altri amidi o fe-
cole modificati:
- eteri ed esteri Fabbricazione a Fabbricazione in
di amidi o di fe- partire da mate- cui il valore di
cole riali di qual- tutti i materia-
siasi voce, com- li utilizzati
presi gli altri non superi il
materiali della 40 % del prezzo
voce 3505 franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da mate- cui il valore di
riali di qualsia- tutti i materia-
si voce, esclusi li utilizzati
quelli della vo- non superi il
ce 1108 40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto ex 3507 Enzimi preparati Fabbricazione in
non nominati ne' cui il valore di
compresi altrove tutti i materiali
utilizzati non
superi il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 36 Polveri ed esplo- Fabbricazione a Fabbricazione in
sivi; articoli pi- partire da mate- cui il valore di
rotecnici; fiammi- riali di qualsia- tutti i materia-
feri; leghe piro- si voce, esclusi li utilizzati
foriche, sostanze quelli della non superi il
infiammabili stessa voce del 40% del prezzo
prodotto. Tutta- franco fabbrica
via, materiali del prodotto
della stessa vo-
ce del prodotto
possono essere
utilizzati a con-
dizione che il
loro valore tota-
le non superi il
20 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 37 Prodotti per la Fabbricazione a Fabbricazione in
fotografia o per partire da mate- cui il valore di
la cinematografia, riali di qualsia- tutti i materia-
esclusi: si voce, esclusi li utilizzati
quelli della non superi il
stessa voce del 40 % del prezzo
prodotto. Tutta- franco fabbrica
via, materiali del prodotto
della stessa vo-
ce del prodotto
possono essere
utilizzati a con-
dizione che il
loro valore to-
tale non superi
il 20 % del prez-
zo franco fabbrica
del prodotto 3701 Lastre e pellicole
fotografiche piane,
sensibilizzate,
non impressionate,
di materie diverse
dalla carta, dal
cartone o dai tes-
sili; pellicole
fotografiche pia-
ne a sviluppo e
stampa istanta-
nei, sensibiliz-
zate, non impres-
sionate, anche in
caricatori:
- pellicole a co- Fabbricazione a Fabbricazione in
lori per apparec- partire da mate- cui il valore di
chi fotografici a riali di qualsia- tutti i materia-
sviluppo istanta- si voce, esclusi li utilizzati
neo, in caricatori quelli delle vo- non superi il
ci 3701 e 3202. 40 % del prezzo
Tuttavia, mate- franco fabbrica
riali della voce del prodotto
3702 possono es-
sere utilizzati
a condizione che
il loro valore
totale non superi
il 30 % del prez-
zo franco fabbri-
ca del prodotto
- altri Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da mate- cui il valore di
riali di qualsia- tutti i materia-
si voce, esclusi li utilizzati
quelli delle vo- non superi il
ci 3701 e 3702. 40% del prezzo
Tuttavia, mate- franco fabbrica
riali delle voci del prodotto
3701 e 3702 pos-
sono estere uti-
lizzati a condi-
zione che il loro
valore totale non
superi il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 3702 Pellicole foto- Fabbricazione a Fabbricazione in
grafiche sensibi- partire da mate- cui il valore di
lizzale, non im- riali di qualsia- tutti i materia-
pressionate, in si voce, esclusi li utilizzati
rotoli, di mate- quelli delle vo- non superi il
rie diverse dalla ci 3701 o 3702 40 % del prezzo
carta, dal cartone franco fabbrica
o dai tessili; pel- del prodotto
licole fotografi-
che a sviluppo e
a stampa istanta-
nei, in rotoli,
sensibilizzate,
non impressionate 3704 Lastre, pellicole, Fabbricazione a Fabbricazione in
carte, cartoni e partire da mate- cui il valore di
tessili, fotogra- riali di qualsia- tutti i materia-
fici, impressio- si voce, esclusi li utilizzati
nati ma non svi- quelli delle vo- non superi il
luppati ci da 3701 a 3704 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 38 Prodotti vari Fabbricazione a Fabbricazione in
delle industrie partire da mate- cui il valore di
chimiche, esclusi: riali di qualsia- tutti i materia-
si voce, esclusi li utilizzati
quelli della non superi il
stessa voce del 40 % del prezzo
prodotto. Tutta- franco fabbrica
via, materiali del prodotto
della stessa voce
del prodotto pos-
sono essere uti-
lizzati a condi-
zione che il loro
valore totale non
superi il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 3801 - Grafite colloi- Fabbricazione in
dale in sospen- cui il valore di
sione nell'olio tutti i materiali
e grafite semi- utilizzati non su-
colloidale; pasta peri il 50 % del
di carbonio per prezzo franco fab-
elettrodi brica del prodotto
- Grafite in for- Fabbricazione in Fabbricazione in
ma di pasta, co- cui il valore di cui il valore di
stituite da una tutti i materiali tutti i materia-
miscela di piu' della voce 3403 li utilizzati
del 30 %, in peso, utilizzati non non superi il
di grafite, e di superi il 20 % 40 % del prezzo
oli minerali del prezzo fran- franco fabbrica
co fabbrica del del prodotto
prodotto ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di Fabbricazione in
tallol greggio cui il valore di
tutti i materia-
li utilizzati
non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto ex 3805 Essenza di tre- Depurazione con- Fabbricazione in
mentina al solfa- sistente nella cui il valore di
to, depurata distillazione o tutti i materia-
nella raffina- li utilizzati
zione dell'essen- non superi il
za di trementina 40 % del prezzo
al solfato, greg- franco fabbrica
gia del prodotto ex 3806 "Gomme-esteri" Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da acidi cui il valore di
resinici tutti i materia-
li utilizzati
non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto ex 3807 Pece nera (pece Distillazione del Fabbricazione in
di catrame vege- catrame di legno cui il valore di
tale) tutti i materia-
li utilizzati
non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 3808 Insetticidi, ro- Fabbricazione in
denticidi, fungi- cui il valore di
cidi, erbicidi, tutti i materiali
inibitori di ger- utilizzati non su-
minazione e rego- peri il 50 % del
latori di cresci- prezzo franco fab-
ta per piante, brica del prodotto
disinfettanti e
prodotti simili
presentati in for-
me o in imballaggi
per la vendita al
minuto oppure allo
stato di prepara-
zioni o in forma
di oggetti quali
nastri, stoppini
e candele solfo-
rati e carte mo-
schicide 3809 Agenti d'appret- Fabbricazione in
tatura o di fini- cui il valore di
tura, acceleranti tutti i materiali
di tintura o di utilizzati non su-
fissaggio di ma- peri il 50 % del
terie coloranti prezzo franco fab-
e altri prodotti brica del prodotto
e preparazioni
(per esempio: boz-
zime preparate e
preparazioni per
la mordenzatura),
dei tipi utiliz-
zati nelle indu-
strie tessili,
della carta, del
cuoio o in indu-
strie simili, non
nominati ne' com-
presi altrove 3810 Preparazioni per Fabbricazione in
il decapaggio dei cui il valore di
metalli; prepara- tutti i materiali
zioni disossidan- utilizzati non su-
ti per saldare o peri il 50 % del
brasare ed altre prezzo franco fab-
preparazioni ausi- brica del prodotto
liarie per la sal-
datura o la brasa-
tura dei metalli;
paste e polveri
per saldare o bra-
sare, composte di
metallo e di altri
prodotti; prepara-
zioni dei tipi uti-
lizzati per il ri-
vestimento o il ri-
empimento di elet-
trodi o di bacchet-
te per saldatura 3811 Preparazioni anti-
detonanti, inibi-
tori di ossidazio-
ne, additivi pep-
tizzanti, prepara-
zioni per miglio-
rare la viscosi-
ta', additivi con-
tro la corrosione
ed altri additivi
preparati, per oli
minerali (compresa
la benzina) o per
altri liquidi ado-
perati per gli
stessi scopi degli
oli minerali:
- additivi prepa- Fabbricazione in
rati per oli lu- cui il valore di
brificanti, con- tutti i materiali
tenenti oli di della voce 3811
petrolio o di mi- utilizzati non su-
nerali bituminosi peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
superi il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 3812 Preparaziorri det- Fabbricazione in
te "acceleratiti cui il valore di
di vulcanizzazio- tutti i materiali
ne"; plastificanti utilizzati non su-
composti per gomma peri il 50 % del
o materie plasti- prezzo franco fab-
che, non nominati brica del prodotto
ne' compresi al-
trove; preparazio-
ni antiossidanti
ed altri stabiliz-
zanti composti per
gomma o materie
plastiche 3813 Preparazioni e Fabbricazione in
cariche per appa- cui il valore di
recchi estintori; tutti i materiali
granate e bombe utilizzati non su-
estintrici peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 3814 Solventi e diluen- Fabbricazione in
ti organici compo- cui il valore di
sti, non nominati tutti i materiali
ne' compresi al- utilizzati non su-
trove; prepara- peri il 50 % del
zioni per toglie- prezzo franco fab-
re pitture o ver- brica del prodotto
nici 3818 Elementi chimici Fabbricazione in
drogati per esse- cui il valore di
re utilizzati in tutti i materiali
elettronica, in utilizzati non su-
forma di dischi, peri il 50 % del
piastrine o forme prezzo franco fab-
analoghe, compo- brica del prodotto
sti chimici dro-
gati per essere
utilizzati in
elettronica 3819 Liquidi per freni Fabbricazione in
idraulici ed altri cui il valore di
liquidi preparati tutti i materiali
per trasmissioni utilizzati non su-
idrauliche, non peri il 50 % del
contenenti o con- prezzo franco fab-
tenenti meno di brica del prodotto
70 %, in peso, di
oli di petrolio o
di minerali bitu-
minosi 3820 Preparazioni an- Fabbricazione in
ti gelo e liquidi cui il valore di
preparati per lo tutti i materiali
sbrinamento utilizzati non su-
peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 3822 Reattivi per dia- Fabbricazione in
gnostica o da la- cui il valore di
boratorio su qual- tutti i materiali
siasi supporto e utilizzati non su-
reattivi per dia- peri il 50 % del
gnostica o da la- prezzo franco fab-
boratorio prepa- brica del prodotto
rati, anche pre-
sentati su suppor-
to, diversi da
quelli delle voci
3002 o 3006; mate-
riali di riferimen-
to certificati 3823 Acidi grassi mono-
carbossilici indu-
striali: oli acidi
di raffinazione;
alcoli grassi in-
dustriali:
- acidi grassi mo- Fabbricazione a
nocarbossilici partire da mate-
industriali; oli riali di qualsia-
acidi di raffina- si voce, esclusi
zione quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto
- alcoli grassi Fabbricazione a
industriali partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, compresi
gli altri materia-
li della voce 3823 3824 Leganti preparati
per forme o per
anime da fonderia;
prodotti chimici e
preparazioni delle
industrie chimiche
o delle industrie
connesse (comprese
quelle costituite
da miscele di pro-
dotti naturali),
non nominati ne'
compresi altrove:
- i seguenti pro- Fabbricazione a Fabbricazione in
dotti della pre- partire da mate- cui il valore di
sente voce: riali di qualsia- tutti i materia-
si voce, esclusi li utilizzati
- leganti prepa- quelli della non superi il
rati per forme o stessa voce del 40 % del prezzo
per anime da fon- prodotto. Tutta- franco fabbrica
deria, a partire via, materiali del prodotto
da prodotti resi- della stessa voce
nosi naturali del prodotto pos-
sono essere uti-
-- acidi nafte- lizzati a condi-
nici, loro sali zione che il loro
insolubili in ac- valore totale non
qua e loro esteri superi il 20 % del
prezzo franco fab-
-- sorbitolo di- brica del prodotto
verso da quello
della voce 2905
-- solfonati di
petrolio, esclusi
i solfonati di pe-
trolio di metalli
alcalini, d'ammonio
o d'etanolammine;
acidi solfonici di
oli minerali bitu-
minosi, tiofenici,
e loro sali
-- scambiatori di
ioni
- composizioni as-
sorbenti per com-
pletare il vuoto
nei tubi o nelle
valvole elettriche
-- ossidi di ferro
alcalinizzati per
la depurazione dei
gas
-- acque ammonia-
cali e masse de-
puranti esaurite
provenienti dalla
depurazione del
gas illuminante
- acidi solfonaf-
tenici e loro sa-
li insolubili in
acqua e loro esteri
-- oli di flemma
e di Dippel
-- miscele di sali
aventi differenti
anioni
-- paste da copia-
tura a base gela-
tinosa, anche su
supporto di carta
o di tessuto
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 3901 a 3915 Materie plastiche
in forme primarie;
cascami, ritagli e
rottami di plasti-
ca esclusi i pro-
dotti delle voci
ex 3907 e 3912 per
i quali la relati-
va regola e' speci-
ficata in appresso:
- prodotti addi- Fabbricazione in Fabbricazione in
zionali omopoli- cui: cui il valore di
merizzati nei tutti i materia-
quali la parte di li utilizzati
un monomero rap- - il valore di non, superi il
presenta oltre il tutti i materia- 25 % del prezzo
99 %, in peso, li utilizzati franco fabbrica
del tenore tota- non superi il del prodotto
le del polimero 50 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti i
materiali del ca-
pitolo 39 utiliz-
zati non superi
il 20 % del prez-
zo franco fabbrica
del prodotto (Nel
caso di prodotti
composti di mate-
riali delle voci
da 3901 a 3906,
da un lato e da
3907 a 3911, dal-
l'altro, la re-
strizione riguar-
da solo il gruppo
di materiali pre-
dominante, per pe-
so, nel prodotto.)
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui il valore di cui il valore di
tutti i materiali tutti i materia-
del capitolo 39 li utilizzati
utilizzati non non superi il
superi il 20 % 25 % del prezzo
del prezzo fran- franco fabbrica
co fabbrica del del prodotto
prodotto (Nel
caso di prodotti
composti di mate-
riali delle voci
da 3901 a 3906,
da un lato e da
3907 a 3911, dal-
l'altro, la re-
strizione riguar-
da solo il gruppo
di materiali pre-
dominante, per pe-
so, nel prodotto.) ex 3907 - Copolimeri, ot- Fabbricazione a
tenuti da policar- partire da mate-
bonati e copoli- riali di qualsia-
meri acrilonitri- si voce, esclusi
le-butadiene- quelli della stes-
stirene (ABS) sa voce del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali della
stessa voce del
prodotto possono
essere utilizzati
a condizione che
il loro valore
totale non superi
il 50 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto (Nel
caso di prodotti
composti di mate-
riali delle voci
da 3901 a 3906,
da un lato e da
3907 a 3911, dal-
l'altro, la re-
strizione riguar-
da solo il gruppo
di materiali pre-
dominante, per pe-
so, nel prodotto.)
- Poliestere Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
del capitolo 39
utilizzati non su-
peri il 20 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
e/o fabbricazione
a partire da poli-
carbonato di tetra-
bromo (bisfenolo A) 3912 Cellulosa e suoi Fabbricazione in
derivati chimici, cui il valore di
non nominati ne' tutti i materiali
compresi altrove, della stessa voce
in forme primarie del prodotto uti-
lizzati non superi
il 20 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto da 3916 a 3921 Semilavorati e
lavori di pla-
stica, esclusi
quelli delle
voci ex 3916, ex
3917, ex 3920 e
ex 3921, per i
quali le relative
regole sono spe-
cificate in ap-
presso:
- prodotti piat- Fabbricazione in Fabbricazione in
ti, non solamente cui il valore di cui il valore di
lavorati in su- tutti i materia- tutti i materia-
perficie o ta- li del capitolo li utilizzati
gliati in forma 39 utilizzati non superi il
diversa da quella non superi il 25 % del prezzo
quadrata o rettan- 50% del prezzo franco fabbrica
golare; altri franco fabbrica del prodotto
prodotti, non del prodotto
semplicemente la-
vorati in super-
ficie
- altri:
-- prodotti addi- Fabbricazione in Fabbricazione in
zionali omopoli- cui: cui il valore di
merizzati nei qua- tutti i materia
li la parte di un - il valore di li utilizzati
monomero rappre- tutti i materia- non superi il
senta oltre il li utilizzati 25 % del prezzo
99 %, in peso, non superi il franco fabbrica
del tenore tota- 50 % del prezzo del prodotto
le del polimero franco fabbrica
del prodotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti
i materiali del
capitolo 39 uti-
lizzati non su-
peri il 20 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(Nel caso di pro-
dotti composti di
materiali delle
voci da 3901 a
3906, da un lato
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la re-
strizione riguar-
da solo il gruppo
di materiali pre-
dominante, per pe-
so, nel prodotto.)
-- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui il valore di cui il valore di
tutti i materiali tutti i materia-
del capitolo 39 li utilizzati
utilizzati non non superi il
superi il 20 % 25 % del prezzo
del prezzo franco franco fabbrica
fabbrica del pro- del prodotto
dotto (Nel caso
di prodotti com-
posti di materia-
li delle voci da
3901 a 3906, da
un lato e da 3907
a 3911, dall'al-
tro, la restri-
zione riguarda
solo il gruppo
di materiali pre-
dominante, per pe-
so, nel prodotto.) ex 3916 e Profilati e tubi Fabbricazione in Fabbricazione in ex 3917 cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di li utilizzati
tutti i materiali non superi il
utilizzati non 25 % del prezzo
superi il 50 % franco fabbrica
del prezzo franco del prodotto
fabbrica del pro-
dotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti i
materiali della
stessa voce del
prodotto utiliz-
zati non superi
il 20 % del prez-
zo franco fabbrica
del prodotto ex 3920 - Fogli e pelli- Fabbricazione a Fabbricazione in
cole di ionomeri partire da un sa- cui il valore di
le parziale di tutti i materia-
termoplastica, li utilizzati
che e' un copo- non superi il
limero d'etilene 25 % del prezzo
e dell'acido me- franco fabbrica
tacrilico par- del prodotto
zialmente neu-
tralizzato con
ioni metallici,
principalmente di
zinco e sodio
- Fogli di cel- Fabbricazione in
lulosa rigenerata, cui il valore di
di poliammidi o tutti i materiali
di polietilene della stessa voce
del prodotto uti-
lizzati non superi
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto ex 3921 Fogli di plasti- Fabbricazione a Fabbricazione in
ca, metallizzati partire da fogli cui il valore di
di poliestere al- tutti i materia-
tamente traspa- li utilizzati
renti di spessore non superi il
inferiore a 23 25 % del prezzo
micron (Sono con- franco fabbrica
siderati altamen- del prodotto
te trasparenti i
fogli il cui as-
sorbimento ottico
- misurato secondo
l'ASTM-D 1003-16
dal trasmissometro
di Gardner (fat-
tore di opacita')
- e' inferiore al
2 %.) da 3922 a 3926 Articoli di pla- Fabbricazione in
stica cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
superi il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 40 Gomma e lavori di Fabbricazione a
gomma, esclusi: partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto ex 4001 Lastre "crepe" di Laminazione di fo-
gomma per suole gli "crepe" di
gomma naturale 4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in
non vulcanizzata, cui il valore di
in forme primarie tutti i materia-
o in lastre, fogli li utilizzati,
o nastri esclusa la gomma
naturale, non su-
peri il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 4012 Pneumatici rige-
nerati o usati di
gomma; gomme piene
o semipiene, bat-
tistrada per pne-
umatici e protet-
tori ("flaps"), di
gomma
- pneumatici, gom- Rigenerazione di
me piene o semi- pneumatici usati
piene, rigenerate, o di gomme piene
di gomma o semipiene usate
- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli delle voci
4011 e 4012 ex 4017 Lavori di gomma Fabbricazione a
indurita partire da gomma
indurita -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 41 Pelli (diverse da Fabbricazione a
quelle per pel- partire da mate-
licceria) e cuoio, riali di qualsia-
esclusi: si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto ex 4102 Pelli gregge di Slanatura di pel-
ovini, senza vello li di ovini da 4104 a 4106 Cuoi e pelli de- Riconciatura di
pilate e pelli cuoio e pelli pre-
di animali senza conciati
peli conciato, o
in crosta, anche o
spaccati, ma non
altrimenti pre- Fabbricazione a
parati partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto 4107, 4112 e Cuoi preparati Fabbricazione a 4113 dopo la concia o partire da mate-
dopo l'essicca- riali di qualsia-
zione e cuoi e si voce, esclusi
pelli pergamena- quelli delle voci
ti, depilati, e da 4104 a 4113
cuoi preparati
dopo la concia e
cuoi e pelli per-
gamenati, di ani-
mali senza peli,
anche spaccati,
diversi da quelli
della voce 4114 ex 4114 Cuoi e pelli, ver- Fabbricazione a
niciati o laccati; partire da cuoio
cuoi e pelli, me- e pelli delle vo-
tallizzati ci da 4104 a 4106,
a condizione che
il loro valore to-
tale non superi il
50 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 42 Lavori di cuoio o Fabbricazione a
di pelli; oggetti partire da mate-
di selleria e fi- riali di qualsia-
nimenti; oggetti si voce, esclusi
da viaggio, borse, quelli della stes-
borsette e simili sa voce del pro-
contenitori; la- dotto
vori di budella -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 43 Pelli da pellic- Fabbricazione a
ceria e loro la- partire da mate-
vori; pellicce riali di qualsia-
artificiali, si voce, esclusi
esclusi: quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto ex 4302 Pelli da pellic-
ceria conciate o
preparate, riunite:
- tavole, croci e Imbianchimento o
manufatti simili tintura, oltre al
taglio ed alla
confezione di pel-
li da pellicceria
conciate o prepa-
rate
- altri Fabbricazione a
partire da pelli
da pellicceria
conciate o prepa-
rate, non cucite 4303 Indumenti, acces- Fabbricazione a
sori di abbiglia- partire da pelli
mento ed altri og- da pellicceria
getti di pelli da conciate o prepa-
pellicceria rate, non cucite,
della voce 4302 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 44 Legno, carbone di Fabbricazione a
legna e lavori di partire da mate-
legno, esclusi: riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto ex 4403 Legno semplice- Fabbricazione a
mente squadrato partire da legno
grezzo, anche
scortecciato o
semplicemente
sgrossato ex 4407 Legno segato o Piallatura, levi-
tagliato per il gatura o incolla-
lungo, tranciato tura con giunture
o sfogliato, di testa
piallato, leviga-
to o incollato
con giunture di
testa, di spes-
sore superiore a
6 mm ex 4408 Fogli da impia- Assemblatura in
lacciatura (com- parallelo, pial-
presi quelli ot- latura, leviga-
tenuti mediante tura o incolla-
tranciatura di tura con giunture
legno stratifica- di testa
to) e fogli per
compensati, di
spessore infe-
riore o uguale a
6 mm, assemblati
in parallelo, ed
altro legno sega-
to per il lungo,
tranciato o sfo-
gliato, di spes-
sore inferiore o
uguale a 6 mm,
piallati, leviga-
ti o incollati con
giunture di testa ex 4409 Legno, profilato,
lungo uno o piu'
orli o superfici,
anche piallato,
levigato o incol-
lato con giunture
di testa:
- levigato o in- Levigatura o in-
collato con giun- collatura con
ture di testa giunture di testa
- liste e modana- Fabbricazione di
ture liste o modanature da ex 4410 Liste e modanatu- Fabbricazione di a ex 4413 re, per cornici, liste o modanature
per la decorazio-
ne interna di co-
struzioni, per im-
pianti elettrici,
e simili ex 4415 Casse, cassette, Fabbricazione a
gabbie, cilindri partire da tavole
ed imballaggi si- non tagliate per
mili, di legno un uso determinato ex 4416 Fusti, botti, ti- Fabbricazione a
ni, mastelli ed partire da legname
altri lavori da da bottaio, segato
bottaio, e loro sulle due facce
parti, di legno principali, ma non
altrimenti lavorato ex 4418 - Lavori di fale- Fabbricazione a
gnameria e lavori partire da mate-
di carpenteria per riali di qualsia-
costruzioni, di si voce, esclusi
legno quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto. Tuttavia,
possono essere
utilizzati pannel-
li cellulari o
tavole di coper-
tura ("shingles"
e "shakes") di
legno
- Liste e modana- Fabbricazione di
ture liste e modanature ex 4421 Legno preparato Fabbricazione a
per fiammiferi; partire da legno
zeppe di legno di qualsiasi voce,
per calzature escluso il legno
in fuscelli del-
la voce 4409 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 45 Sughero e lavori Fabbricazione a
di sughero, partire da mate-
esclusi: riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto 4503 Lavori in sughero Fabbricazione a
naturale partire da sughero
naturale della vo-
ce 4501 -------------------------------------------------------------------- capitolo 46 Lavori di intrec- Fabbricazione a
cio, da panieraio partire da mate-
o da stuoiaio riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 47 Paste di legno o Fabbricazione a
di altre materie partire da mate-
fibrose cellulo- riali di qualsia-
siche; carta o si voce, esclusi
cartone da rici- quelli della stes-
clare (avanzi o sa voce del pro-
rifiuti) dotto -------------------------------------------------------------------- ex tapitolo 48 Carta e cartone; Fabbricazione a
lavori di pasta partire da mate-
di cellulosa, di riali di qualsia-
carta o di carto- si voce, esclusi
ne, esclusi: quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto ex 4811 Carta e cartoni Fabbricazione a
semplicemente ri- partire da mate-
gati, lineati o riali per la fab-
quadrettati bricazione della
carta del capitolo
47 4816 Carta carbone, Fabbricazione a
carta detta "au- partire da mate-
tocopiante" e al- riali per la fab-
tra carta per ri- bricazione della
produzione di co- carta del capi-
pie (diverse da tolo 47
quelle della voce
4809), matrici
complete per du-
plicatori e lastre
offset, di carta,
anche condizionate
in scatole 4817 Buste, biglietti Fabbricazione:
postali, cartoline
postali non illu- - a partire da ma-
strate e carton- teriali di qual-
cini per corri- siasi voce, esclu-
spondenza, di si quelli della
carta o di carto- stessa voce del
ne, scatole, in- prodotto, e
volucri a busta e
simili, di carta - in cui il valore
o di cartone, con- di tutti i mate-
tenenti un assor- riali utilizzati
timento di prodot- non superi il 50 %
ti cartotecnici del prezzo franco
per corrisponden- fabbrica del pro-
za dotto ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a
partire da mate-
riali per la fab-
bricazione della
carta del capitolo
47 ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione:
sacchetti, cartoc-
ci ed altri imbal- - a partire da ma-
laggi di carta, di teriali di qual-
cartone, di ovatta siasi voce, esclu-
di cellulosa o di si quelli della
strati di fibre di stessa voce del
cellulosa prodotto, e
- in cui il valore
di tutti i mate-
riali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto ex 4820 Blocchi di carta Fabbricazione in
da lettere cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 4823 Altra carta, al- Fabbricazione a
tro cartone, al- partire da mate-
tra ovatta di cel- riali per la fab-
lulosa e altri bricazione della
strati di fibre carta del capitolo
di cellulosa, ta- 47
gliati a misura -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 49 Prodotti dell'edi- Fabbricazione a
toria, della stam- partire da mate-
pa o delle altre riali di qualsia-
industrie grafi- si voce, esclusi
che; testi mano- quelli della stes-
scritti o datti- sa voce del pro-
loscritti e piani, dotto
esclusi: 4909 Cartoline postali Fabbricazione a
stampate o illu- partire da mate-
strate; cartoline riali di qualsia-
stampate con au- si voce, esclusi
guri o comunica- quelli delle voci
zioni personali, 4909 e 4911
anche illustrate,
con o senza busta,
guarnizioni od ap-
plicazioni 4910 Calendari di ogni
genere, stampati,
compresi i bloc-
chi di calendari
da sfogliare:
- calendari del Fabbricazione:
genere "perpe-
tuo", o muniti di - a partire da ma-
blocchi di fogli teriali di qual-
sostituibili, siasi voce, esclu-
montati su sup- si quelli della
porti di materia stessa voce del
diversa dalla prodotto, e
carta o dal car-
tone - in cui il valore
di tutti i mate-
riali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto
- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli delle voci
4909 e 4911 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 50 Seta, esclusi: Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto ex 5003 Cascami di seta Cardatura o pet-
(compresi i boz- tinatura dei ca-
zoli non atti al- scami di seta
la trattura, i ca-
scami di filatura
e gli sfilaccia-
ti), cardati o
pettinati
 
da 5004 a Filati di seta e Fabbricazione a ex 5006 filati di cascami partire da (Per le
di seta condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costitui-
ti da materie tes-
sili miste, cfr.
la nota introdut-
tiva 5.):
- seta greggia o
cascarni di seta
cardati, pettina-
ti o altrimenti
preparati per la
filatura,
- altre fibre na-
turali, non carda-
te, ne' pettinate,
ne altrimenti pre-
parate per la fi-
latura,
- materiali chimi-
ci o paste tessili,
o
- materiali per la
fabbricazione della
carta 5007 Tessuti di seta
o di cascami di
seta:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (Per le
condizioni specia-
li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la no-
ta introduttiva 5.)
- altri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni specia-
li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la no-
ta introduttiva 5.)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali di-
scontinae, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altri-
menti preparate
per la filatura
- materiali chi-
mici o paste tes-
sili, o
- carta
o
Stampa accompagna-
ta da almeno due
delle operazioni
preparatorie o di
finissaggio (quali
purga, sbianca,
mercerizzo, termo-
fissaggio, solle-
vamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impar-
tire stabilita'
dimensionale, fi-
niasaggio antipie-
ga, decatissaggio,
impregnazione su-
perficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), a condizio-
ne che il valore
dei tessili non
stampati utiliz-
zati non superi il
47,5 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 51 Lana, peli fini o Fabbricazione a
grossolani, filati partire da mate-
e tessuti di cri- riali di qualsia-
ne, esclusi: si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto da 5106 a 5110 Filati di lana, Fabbricazione a
di peli fini o partire da (Per le
grossolani o di condizioni specia-
crine li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la nota
introduttiva 5.):
- seta greggia o
cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti pre-
parati per la fi-
latura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne al-
trimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimi-
ci o paste tessi-
li, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta da 5111 a 5113 Tessuti di lana,
di peli fini o
grossolani o di
crine:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (Per le
condizioni specia-
li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la no-
ta introduttiva 5.)
- altri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni specia-
li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la no-
ta introduttiva 5.):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali di-
scontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altri-
menti preparate
per la filatura,
- materiali chimi-
ci o paste tessili,
o
- carta
o
Stampa accompagna-
ta da almeno due
delle operazioni
preparatorie o di
finissaggio (qua-
li purga, sbianca,
mercerizzo, termo-
fissaggio, solle-
vamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impar-
tire stabilita'
dimensionale, fi-
nissaggio antipie-
ga, decatissaggio,
impregnazione su-
perficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), a condizio-
ne che il valore
dei tessili non
stampati utilizza-
ti non superi il
47,5 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 52 Cotone, esclusi: Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto da 5204 a 5207 Filati di cotone Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni specia-
li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la no-
ta introduttiva 5.):
- seta greggia o
cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti pre-
parati per la fi-
latura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne' al-
trimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimi-
ci o paste tessi-
li, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta da 5208 a 5212 Tessuti di cotone:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (Per le
condizioni specia-
li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la no-
ta introduttiva 5.)
- altri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni specia-
li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la no-
ta introduttiva 5.)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali di-
scontinue, non car-
date, ne pettinate
ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimi-
ci o paste tessili,
o
- carta
o
Stampa accompagna-
ta da almeno due
delle operazioni
preparatorie o di
finissaggio (qua-
li purga, sbianca,
mercerizzo, termo-
fissaggio, solle-
vamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impar-
tire stabilita'
dimensionale, fi-
nissaggio antipie-
ga, decatissaggio,
impregnazione su-
perficiale, rammen-
do e slappolatu-
ra), a condizione
che il valore dei
tessili non stam-
pati utilizzati non
superi il 47,5 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 53 Altre fibre tes- Fabbricazione a
sili vegetali; partire da mate-
filati di carta riali di qualsia-
e tessuti di fi- si voce, esclusi
lati di carta, quelli della stes-
esclusi: sa voce del pro-
dotto da 5306 a 5308 Filati di altre Fabbricazione a
fibre tessili partire da (Per
vegetali; filati le condizioni
di carta speciali relative
a prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- seta greggia o
cascami di seta
cardati, pettina-
ti o altrimenti
preparati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti pre-
parate per la
filatura,
- materiali chi-
mici o paste tes-
sili, o
- materiali per la
fabbricazione del-
la carta da 5309 a 5311 Tessuti di altre
fibre tessili ve-
getali; tessuti
di filati di
carta:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (Per le
condizioni specie-
li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la no-
ta insroduttiva 5.)
- altri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni specie-
li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la no-
ta insroduttiva 5.):
- filati di cocco,
- filati di sta,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali di-
scontinue, non car-
date, ne' pettina-
te ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimi-
ci o paste tessili,
- carta
o
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie o di finis-
saggio (quali pur-
ga, sbianca, mer-
cerizzo, termofis-
saggio, solleva-
mento del pelo, ca-
landratura, trat-
tamento per impar-
tire stabilita'
dimensionale, fi-
nissaggio antipie-
ga, decatissaggio,
impregnazione su-
perficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), a condizio-
ne che il valore
dei tessili non
stampati utiliz-
zati non superi
il 47,5 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5401 a 5406 Filati, monofila- Fabbricazione a
menti e fili di partire da (Per le
filamenti sinte- condizioni specie-
tici o artificiali li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la no-
ta introduttiva
5.):
- seta greggia o
cascami di seta
cardati, pettina-
ti o altrimenti
preparati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne' al-
trimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimi-
ci o paste tessi-
li, o
- materiali per la
fabbricazione del-
la carta 5407 e 5408 Tessuti di filati
di filamenti sin-
tetici o artici-
ciali:
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (Per le
condizioni specie-
li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la nota
introduttiva 5.):
- altri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni specie-
li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la nota
instoduttiva 5.):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali dis-
continue, non car-
date, ne' pettina-
te ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimi-
ci o paste tessili,
o
- carta
o
Stampa accompagna-
ta da almeno due
delle operazioni
preparatorie o di
finissaggio (qua-
li purga, sbianca,
mercerizzo, termo-
fissaggio, solle-
vamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impar-
tire stabilita'
dimensionale, fi-
nissaggio antipie-
ga, decatissaggio,
impregnazione su-
perficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), a condizio-
ne che il valore
dei tessili non
stampati utiliz-
zati non superi il
47,5 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5501 a 5507 Fibre sintetiche Fabbricazione a
o artificiali partire da mate-
in fiocco riali chimici o
paste tessili da 5508 a 5511 Filati e filati Fabbricazione a
per cucire partire da (Per
le condizioni
speciali relative
a prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- seta greggia o
cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti pre-
parati per la fi-
latura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti pre-
parate per la fi-
latura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta da 5512 a 5516 Tessuti di fibre
sintetiche o arti-
ficiali in fiocco
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (Per le
condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- altri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali di-
scontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altri-
menti preparate
per la filatura,
- materiali chimi-
ci o paste tessi-
li, o
- carta
o
Stampa accompagna-
ta da almeno due
delle operazioni
preparatorie o di
finissaggio (qua-
li purga, sbianca,
mercerizzo, termo-
fissaggio, solle-
vamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impar-
tire stabilita'
dimensionale, fi-
nissaggio antipie-
ga, decatissaggio,
impregnazione su-
perficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), a condizio-
ne che il valore
dei tessili non
stampati utilizza-
ti non superi il
47,5 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 56 Ovatte, feltri e Fabbricazione a
stoffe non tes- partire da (Per le
sute; filati condizioni spe-
speciali; spago, ciali relative a
corde e funi; ma- prodotti costi-
nufatti di cor- tuiti da materie
deria, esclusi: tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- fibre naturali,
- filati di cocco,
- materiali chimi-
ci o paste tessili,
- materiali per la
fabbricazione della
carta 5602 Feltri, anche im-
pregnati, spal-
mati, ricoperti o
stratificati:
- feltri all'ago Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- fibre naturali,
o
- materiali chimi-
ci o paste tessili
Tuttavia:
- il filato di po-
lipropilene della
voce 5402,
- le fibre di po-
lipropilene delle
voci 5503 o 5506,
o
- i fasci di fibre
di polipropilene
della voce 5501,
nei quali la de-
nominazione di un
singolo filamento
o di una singola
fibra e' comunque
inferiore a 9 de-
citex, possono es-
sere utilizzati a
condizione che il
loro valore totale
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto
- altri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- fibre naturali,
- fiocco artifi-
ciale ottenuto a
partire dalla ca-
seina, o
- materiali chimi-
ci o paste tessili 5604 Fili e corde di
gomma, ricoperti
di materie tes-
sili; filati tes-
sili, lamelle o
forme simili del-
le voci 5404 o
5405, impregnati,
spalmati, rico-
perti o rivestiti
di gomma o di ma-
teria plastica:
- fili e corde di Fabbricazione a
gomma, ricoperti partire da fili o
di materie tessili corde di gomma
non ricoperti di
materie tessili
- altri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne' al-
trimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimi-
ci o paste tessili,
o
- materiali per la
fabbricazione della
carta 5605 Filati metallici Fabbricazione a
e filati metal- partire da (Per
lizzati, anche le condizioni spe-
spiralati (vergo- ciali relative a
linati), costi- prodotti costi-
tuiti da filati tuiti da materie
tessili, lamelle tessili miste,
o forme simili cfr. la nota in-
delle voci 5404 troduttiva 5.):
o 5405, combina-
ti con metallo in - fibre naturali,
forma di fili, di
lamelle o di pol- - fibre sintetiche
veri, oppure ri- o artificiali di-
coperti di metallo scontinue, non car-
date, ne' pettina-
te, ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimi-
ci o paste tessili
o
- materiali per la
fabbricazione della
carta 5606 Filati spiralati Fabbricazione a
(vergolinati) la- partire da (Per le
melle o forme si- condizioni spe-
mili delle voci ciali relative a
5404 o 5405 rive- prodotti costi-
stite (spiralate), tuiti da materie
diversi da quelle tessili miste,
della voce 5605 cfr. la nota in-
e dai filati di troduttiva 5.):
crine rivestiti
(spiralati): fi- - fibre naturali,
lati di ciniglia,
filati detti" a - fibre sintetiche
catenella" o artificiali di-
scontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' al-
trimenti prepara-
te per la filatura,
- materiali chimi-
ci o paste tessili,
o
- materiali per la
fabbricazione della
carta -------------------------------------------------------------------- capitolo 57 Tappeti ed altri
rivestimenti del
suolo di materie
tessili:
- di feltro al- Fabbricazione a
l'ago partire da (Per le
condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- fibre naturali,
o
- materiali chimi-
ci o paste tessili
Tuttavia:
- i filati di po-
lipropilene della
voce 5402,
- le fibre di po-
lipropilene delle
voci 5503 e 5506,
o
- i fasci di fibra
di polipropilene
della voce 5501,
nei quali la de-
nominazione di un
singolo filamento
o di una singola
fibra e' comunque
inferiore a 9 de-
citex, possono es-
sere utilizzati a
condizione che il
loro valore totale
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto
Il tessuto di iuta
puo' essere uti-
lizzato come sup-
porto
- di altri feltri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne' al-
trimenti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
- altri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- filati di cocco
o di iuta,
- filati di fila-
menti sintetici o
artificiali,
- fibre naturali,
o
- fibre sintetiche
o artificiali di-
scontinue non car-
date, ne' pettina-
te, ne' altrimenti
preparate per la
filatura
Il tessuto di iuta
puo' essere uti-
lizzato come sup-
porto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 58 Tessuti speciali;
superfici tessili
"tufted"; pizzi;
arazzi; passama-
neria; ricami,
esclusi:
- elastici, co- Fabbricazione a
stituiti da fili partire da filati
tessili associati semplici (Per le
a fili di gomma condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- altri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- fibre naturali,
- fibre sinteti-
che o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimi-
ci o paste tessili
o
Stampa accompagna-
ta da almeno due
delle operazioni
preparatorie o di
finissaggio (qua-
li purga, sbianca,
mercerizzo, termo-
fissaggio, solle-
vamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impar-
tire stabilita'
dimensionale, fi-
nissaggio anti-
piega, decatis-
saggio, impregna-
zione superficia-
le, rammendo e
slappolatura), a
condizione che il
valore dei tessuti
non stampati uti-
lizzati non supe-
ri il 47,5 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 5805 Arazzi tessuti a Fabbricazione a
mano (tipo Gobe- partire da mate-
lins, Fiandra, riali di qualsia-
Aubusson, Beau- si voce, esclusi
vais e simili) ed quelli della stes-
arazzi fatti al- sa voce del pro-
l'ago (per esem- dotto
pio a piccolo
punto, a punto
a croce), anche
confezionati 5610 Ricami in pezza, Fabbricazione:
in strisce o in
motivi - a partire da
materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli
della stessa voce
del prodotto, e
- in cui il valo-
re di tutti i ma-
teriali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- 5901 Tessuti spalmati Fabbricazione a
di colla o di so- partire da filati
stanze amidacee,
dei tipi utiliz-
zati in legato-
ria, per carto-
naggi, nella fab-
bricazione di
astucci o per usi
simili; tele per
decalco e traspa-
renti per il di-
segno; tele pre-
parate per la
pittura; bugrane
e tessuti simili
rigidi dei tipi
utilizzati per
cappelleria 5902 Nappe a trama per
pneumatici otte-
nute da filati ad
alta tenacita' di
nylon o di altre
poliammidi, di
poliesteri o di
rayon viscosa:
- contenenti, in Fabbricazione a
peso, non piu' partire da filati
del 90 % di ma-
terie tessili
- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali chimici o
paste tessili 5903 Tessuti impregna- Fabbricazione a
ti, spalmati o partire da filati
ricoperti di ma-
teria plastica o o
stratificati con
materia plastica, Stampa accompagna-
diversi da quelli ta da almeno due
della voce 5902 delle operazioni
preparatorie o di
finissaggio (quali
purga, sbianca,
mercerizzo, ter-
mofissaggio, sol-
levamento del pe-
lo, calandratura,
trattamento per
impartire stabi-
lita' dimensiona-
le, finissaggio
antipiega, deca-
tissaggio, impre-
gnazione superfi-
ciale, rammendo e
slappolatura), a
condizione che il
valore dei tessuti
non stampati uti-
lizzati non supe-
ri il 47,5 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 5904 Linoleum, anche Fabbricazione a
tagliati; rive- partire da filati
stimenti del suo- (Per le
lo costituiti da condizioni spe-
una spalmatura o ciali relative a
da una ricoper- prodotti costi-
tura applicata su tuiti da materie
un supporto tes- tessili miste,
sile, anche ta- cfr. la nota in-
gliati troduttiva 5.): 5905 Rivestimenti mu-
rali di materie
tessili:
- impregnati, Fabbricazione a
spalmati, rico- partire da filati
perti o strati-
ficati con gomma,
materie plastiche
o altre materie
- altri Fabbricazione a
partire da (Per
le condizioni
speciali relative
a prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali di-
scontinue, non car-
date, ne' pettina-
te, ne' altrimenti
preparate per la
filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
o
Stampa accompagna-
ta da almeno due
delle operazioni
preparatorie di
finissaggio (qua-
li purga, sbianca,
mercerizzo, termo-
fissaggio, solle-
vamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impar-
tire stabilita'
dimensionale, fi-
nissaggio antipie-
ga, decatissaggio,
impregnazione su-
perficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), a condizio-
ne che il valore
dei tessuti non
stampati utiliz-
zati non superi il
47,5 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 5906 Tessuti gommati,
diversi da quelli
della voce 5902:
- tessuti a maglia Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali di-
scontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimi-
ci o paste tessili
- altri tessuti Fabbricazione a
di filati sinte- partire da mate-
tici contenenti, riali chimici
in peso, piu' del
90% di materie
tessili
- altri Fabbricazione a
partire da filati 5907 Altri tessuti im- Fabbricazione a
pregnati, spalma- partire da filati
ti o ricoperti;
tele dipinte per o
scenari di tea- Stampa accompagna-
tri, per sfondi ta da almeno due
di studi o per delle operazioni
usi simili preparatorie o di
finissaggio (qua-
li purga, sbianca,
mercerizzo, termo-
fissaggio, solle-
vamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impar-
tire stabilita'
dimensionale, fi-
nissaggio antipie-
ga, decatissaggio,
impregnazione su-
perficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), a condizio-
ne che il valore
dei tessuti non
stampati stiliz-
zati non superi
il 47,5 %, del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 5908 Lucignoli tessu-
ti, intrecciati
o a maglia, di
materie tessili,
per lampade, for-
nelli, accendini,
candele o simili;
reticelle ad in-
candescenza e
stoffe tubolari a
maglia occorrenti
per la loro fab-
bricazione, anche
impregnate:
- reticelle ad in- Fabbricazione a
candescenza, im- partire da stoffe
pregnate tubolari a maglia
- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto da 5909 a 5911 Manufatti tessi-
li per usi indu-
striali:
- dischi e corone Fabbricazione a
per lucidare, di- partire da filati
versi da quelli o da cascami di
di feltro della tessuti o da strac-
voce 5911 ci della voce 6310
- tessuti feltra- Fabbricazione a
ti o non, dei tipi partire da (Per le
comunemente uti- condizioni spe-
lizzati nelle mac- ciali relative a
chine per cartie- prodotti costi-
re o per altri usi tuiti da materie
tecnici, anche im- tessili miste,
pregnati o spal- cfr. la nota in-
mati, tubolari o troduttiva 5.):
senza fine, a ca-
tene e/o a trame - filati di cocco,
semplici o multi-
ple, o a tessitura - i materiali se-
piana, a catene guenti:
e/o a trame mul-
tiple della voce - filati di poli-
5911 tetrafluoroetile-
ne (L'uso di que-
sto prodotto e'
limitato alla fab-
bricazione di tes-
suti del tipo uti-
lizzato nelle mac-
chine per cartiere.
-- filati di poli-
ammide, ritorti e
spalmati, impre-
gnati o coperti di
resina fenolica,
-- filati di poli-
ammide aromatica
ottenuta per poli-
condensazione di
metafenilendiam-
mina e di acido
isoftalico,
-- monofilati di
politetrafluoroe-
tilene (L'uso di
questo prodotto e'
limitato alla fab-
bricazione di tes-
suti del tipo uti-
lizzato nelle mac-
chine per cartiere.),
-- filati di fibre
tessili sintetiche
in poli(p-fenilen-
tereftalammide),
-- filati di fibre
di vetro, spalmati
di resina fenolica
e spiralati di fi-
lati acrilici
(L'uso di questo
prodotto e' limi-
tato alla fabbri-
cazione di tessu-
ti del tipo uti-
lizzato nelle mac-
chine per cartiere)
-- monofilamenti
di copoliestere di
un poliestere, di
una resina di aci-
do tereftalico, di
1,4-cicloesandi-
etanolo e di acido
isoftalico,
-- fibre naturali,
-- fibre sinteti-
che o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimi-
ci o paste tessili
- altri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni specie-
li relative a pro-
dotti costituiti
da materie tessili
miste, cfr. la no-
ta introduttiva 5):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali, dis-
continue, non car-
date, ne' pettina-
te, ne' altrimenti
preparate per la
filatura, o
- materiali chimi-
ci o paste tessili -------------------------------------------------------------------- capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a
partire da (Per
le condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costitui-
ti da materie tes-
sili miste, cfr.
la nota introdut-
tiva 5):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali, di-
scontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimi-
ci o paste tessili -------------------------------------------------------------------- capitolo 61 Indumenti ed ac-
cessori di abbi-
gliamento, a ma-
glia:
- ottenuti riu- Fabbricazione a
nendo mediante partire da filati
cucitura, o al- (Per le condizioni
trimenti confe- speciali relative
zionati, due o a prodotti costi-
piu' parti di tuiti da materie
stoffa a maglia, tessili miste,
tagliate o realiz- cfr. la nota in-
zate direttamente troduttiva 5)
nella forma voluta (Cfr. la nota in-
troduttiva 6)
- altri Fabbricazione a
partire da (Per
le condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costitui-
ti da materie tes-
sili miste, cfr.
la nota introdut-
tiva 5):
- fibre naturali,
- fibre sinteti-
che o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimi-
ci o paste tessili -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 62 Indumenti ed ac- Fabbricazione a
cessori di abbi- partire da filati
gliamento, diversi (Per le condizioni
da quelli a ma- speciali relative
glia, esclusi: a prodotti costi-
tuiti da materie
tessili miste, cfr.
la nota introdut-
tiva 5): (Cfr. la)
nota introdutti-
va 6). ex 6202, ex Indumenti per Fabbricazione a 6204, ex 6206, donna,ragazza e partire da filati ex 6209 e ex bambini piccoli (Cfr. la nota in- 6211 (bebes) ed altri produttiva 6).
accessori per ve-
stiario, confe- o
zionati per bam-
bini piccoli (be- Fabbricazione a
bes), ricamati partire da tessu-
ti non ricamati, a
condizione che il
loro valore non
superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(Cfr. la nota in
produttiva 6). ex 6210 e Equipaggiamenti Fabbricazione a ex 6216 ignifughi in tes- partire da filati
suto ricoperto di (Cfr. la nota in-
un foglio di po- produttiva 6).
liestere, allumi-
nizzato o
Fabbricazione a
partire da tessu-
ti non spalmati,
a condizione che
il loro valore non
superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(Cfr. la nota in-
produttiva 6). 6213 e 6214 Fazzoletti da na-
so o da taschino;
scialli, sciarpe,
foulards, fazzo-
letti da collo,
sciarpette, man-
tiglie, veli e
velette e manu-
fatti simili:
- ricamati Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(Per le condizio-
ni speciali rela-
tive a prodotti
costituiti da ma-
terie tessili mi-
ste, cfr. la nota
introduttiva 5)
(Cfr. la nota in-
toduttiva 6).
o
Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati, a
condizione che il
loro valore non
superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(Cfr. la nota in-
troduttiva 6).
- altri Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(Per le condizio-
ni speciali rela-
tive a prodotti
costituiti da ma-
terie tessili mi-
ste, cfr. la nota
introduttiva 5)
(Cfr. la nota in-
troduttiva 6).
o
Confezione seguita
da una stampa ac-
compagnata da al-
meno due delle
operazioni prepa-
ratorie o di fi-
nissaggio (quali
purga, sbianca,
mercerizzo, ter-
mofissaggio, sol-
levamento del pe-
lo, calandratura,
trattamento per
impartire stabi-
lita' dimensiona-
le, finissaggio
antipiega, deca-
tissaggio, impre-
gnazione superfi-
ciale, rammendo e
slappolatura), a
condizione che il
valore di tutti i
merci non stampate
delle voci 6213 e
6214 utilizzate non
superi il 47,5 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 6217 Altri accessori
di abbigliamento
confezionati; par-
ti di indumenti
ed accessori di
abbigliamento, di-
versi da quelli
della voce 6212
- ricamati Fabbricazione a
partire da filati
(Cfr. la nota in-
troduttiva 6).
o
Fabbricazione a
partire da tessu-
ti non ricamati,
a condizione che
il loro valore non
superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(Cfr. la nota in-
troduttiva 6).
- equipaggiamenti Fabbricazione a
ignifughi in tes- partire da filati
suto ricoperto di (Cfr. la nota in-
un foglio di po- troduttiva 6).
liestere allumi-
nizzato o
Fabbricazione a
partire da tessu-
ti non spalmati,
a condizione che
il loro valore non
superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(Cfr. la nota in-
troduttiva 6).
- tessuti di rin- Fabbricazione:
forzo per collet-
ti e polsini, ta- - a partire da ma-
gliati teriali di qual-
siasi voce, esclu-
si quelli della
stessa voce del
prodotto, e
- in cui il valo-
re di tutti i ma-
teriali utilizzati
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto
- altri Fabbricazione a
partire da filati
(Cfr. la nota in-
troduttiva 6). -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 63 Altri manufatti Fabbricazione a
tessili confe- partire da mate-
zionati; assor- riali di qualsia-
timenti, oggetti si voce, esclusi
da rigattiere e quelli della stes-
stracci, esclusi: sa voce del pro-
dotto da 6301 a 6304 Coperte; bianche-
ria da letto, ecc.;
tende, tendine,
ecc.; altri manu-
fatti per l'arre-
damento:
- in feltro, non Fabbricazione a
tessuti partire da (Per
le condizioni spe-
ciali relative a
prodotti costitui-
ti da materie tes-
sili miste, cfr.
la nota introdut-
tiva 5):
- fibre naturali,
o
- materiali chimi-
ci o paste tessili
- altri:
-- ricamati Fabbricazione da
filati semplici,
grezzi (Per gli
articoli a maglia,
non elastici ne'
gommati, ottenuti
cucendo o assem-
blando pezze di
tessuto a maglia
(tagliate o lavo-
rate a maglia di-
rettamente nella
forma voluta),
cfr. la nota in-
troduttiva 6.)
(Cfr. la nota in-
produttiva 6).
o
Fabbricazione a
partire da tessu-
ti non ricamati
(ad esclusione di
quelli a maglia e
ad uncinetto), a
condizione che il
valore del tessuto
non ricamato uti-
lizzato non superi
il 40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
-- altri Fabbricazione a
partire da filati
semplici, grezzi
(Cfr. la nota in-
troduttiva 6).
(Per gli articoli
a maglia, non ela-
stici ne' gommati,
ottenuti cucendo o
assemblando pezze
di tessuto a ma-
glia (tagliate o
lavorate a maglia
direttamente nel-
la forma voluta),
cfr. la nota in-
troduttiva 6.) 6305 Sacchi e sacchet- Fabbricazione a
ti da imballaggio partire da (Per
le condizioni
speciali relati-
ve a prodotti co-
stituiti da mate-
rie tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5.):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali, di-
scontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimi-
ci o paste tessili 6306 Copertoni e tende
per l'esterno;
tende; vele per
imbarcazioni, per
tavole a vela o
carri a vela; og-
getti per cam-
peggio:
- non tessuti Fabbricazione a
partire da (Per
le condizioni
speciali relati-
ve a prodotti co-
stituiti da mate-
rie tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5).
(Cfr. la nota in-
produttiva 6).
- fibre naturali,
o
- materiali chimi-
ci o paste tessili
- altri Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(Per le condizioni
speciali relati-
ve a prodotti co-
stituiti da mate-
rie tessili miste,
cfr. la nota in-
troduttiva 5).
(Cfr. la nota in-
produttiva 6). 6307 Altri manufatti Fabbricazione in
confezionati, cui il valore di
compresi i model- tutti i materia-
li di vestiti li utilizzati non
superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 6308 Assortimenti co- Ciascun articolo
stituiti da pezzi incorporato nel-
di tessuto e di l'assortimento
filati, anche con deve rispettare
accessori, per la le regole appli-
confezione di tap- cabili qualora non
peti, di arazzi, fosse presentato
di tovaglie o di in assortimento.
tovaglioli rica- Tuttavia, articoli
mati, o di manu- non originari pos-
fatti tessili si- sono essere incor-
mili, in imballag- porati, a condi-
gi per la vendita zione che il loro
al minuto valore totale non
superi il 15 % del
prezzo franco fab-
brica dell'assor-
timento -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 64 Calzature, ghette Fabbricazione a
ed oggetti simili; partire da mate-
parti di questi riali di qualsia-
oggetti, esclusi: si voce, escluse
le calzature in-
complete formate
da tomaie fissate
alle suole prima-
rie o ad altre par-
ti inferiori del-
la voce 6406 6406 Parti di calzatu- Fabbricazione a
re (comprese le partire da mate-
tomaie fissate a riali di qualsia-
suole diverse dal- si voce, esclusi
le suole esterne); quelli della stes-
suole interne amo- sa voce del pro-
vibili, pallonet- dotto
ti ed oggetti si-
mili amovibili;
ghette, gambali
ed oggetti simi-
li, e loro parti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 65 Cappelli, copri- Fabbricazione a
capo ed altre ac- partire da mate-
conciature, loro riali di qualsia-
parti, esclusi: si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto 6503 Cappelli, copri- Fabbricazione a
capo ed altre ac- partire da filati
conciature, di o da fibre tessili
feltro, fabbri- (Cfr. la nota in-
cati con le cam- produttiva 6).
pane o con i di-
schi o piatti del-
la voce 6501, an-
che guarniti 6505 Cappelli, copri- Fabbricazione a
capo ed altre ac- partire da filati
conciature a ma- o da fibre tessili
glia, o confezio- (Cfr. la nota in-
nati con pizzi, produttiva 6).
feltro o altri
prodotti tessili,
in pezzi (ma non
in strisce), an-
che guarniti; re-
tine per capelli
di qualsiasi mate-
ria, anche guarnite -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 66 Ombrelli (da piog- Fabbricazione a
gia o da sole), partire da mate-
ombrelloni, ba- riali di qualsia-
stoni, bastoni- si voce, esclusi
sedile, fruste, quelli della stes-
frustini e loro sa voce del pro-
parti, esclusi: dotto 6601 Ombrelli (da piog- Fabbricazione in
gia o da sole), cui il valore di
ombrelloni (com- tutti i materiali
presi gli ombrel- utilizzati non su-
li-bastoni, gli peri il 50 % del
ombrelloni da prezzo franco fab-
giardino e simili) brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 67 Piume e calugine Fabbricazione a
preparate e og- partire da mate-
getti di piume e riali di qualsia-
di calugine; fio- si voce, esclusi
ri artificiali; quelli della stes-
lavori di capelli sa voce del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 68 Lavori di pietre, Fabbricazione a
gesso, cemento, partire da mate-
amianto, mica o riali di qualsia-
materie simili, si voce, esclusi
esclusi: quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto ex 6803 Lavori di ardesia Fabbricazione a
naturale o agglo- partire dall'ar-
merata lavorata desia ex 6812 Lavori di amian- Fabbricazione a
to; lavori di mi- partire da mate-
scele a base di riali di qualsia-
amianto o a base si voce
di amianto e car-
bonato di magnesio ex 6814 Lavori di mica, Fabbricazione a
compresa la mica partire da mica
agglomerata o ri- lavorata (compre-
costituita, anche sa la mica agglo-
su supporto di merata o ricosti-
carta, di cartone tuita)
o di altri mate-
riali -------------------------------------------------------------------- capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 70 Vetro e lavori di Fabbricazione a
vetro, esclusi: partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto ex 7093, ex Vetro con strati Fabbricazione a 7004 e non riflettenti partire da mate- e ex 7005 riali della voce
7001 7006 Vetro delle voci
7003, 7004 o 7005,
curvato, smussato,
inciso, forato,
smaltato o altri-
menti lavorato,
ma non incorni-
ciato ne' combi-
nato con altre
materie:
- lastre di vetro Fabbricazione a
(substrati), ri- partire da lastre
coperte da uno di vetro della vo-
strato di metallo ce 7006
dielettrico, (sub-
strati) semicon-
duttrici secondo
gli standard del
SEMII (SEMII -
Semiconductor
Equipment and Ma-
Terials Institute
Incorporated)
- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali della voce
7001 7007 Vetro di sicurez- Fabbricazione a
za, costituito da partire da mate-
vetri temperati o riali della voce
formati da fogli 7001
aderenti fra loro 7008 Vetri isolanti a Fabbricazione a
pareti multiple partire da mate-
riali della voce
7001 7009 Specchi di vetro, Fabbricazione a
anche incornicia- partite da mate-
ti, compresi gli riali della voce
specchi retrovi- 7001
sivi 7010 Damigiane, bot- Fabbricazione a
tiglie, boccette, partire da mate-
barattoli, vasi, riali di qualsia-
imballaggi tubo- si voce, esclusi
lari, ampolle ed quelli della stes-
altri recipienti sa voce del pro-
per il trasporto dotto
o l'imballaggio,
di vetro; barat- o
toli per conser-
ve, di vetro; Sfaccettatura di
tappi, coperchi oggetti di vetro,
e altri disposi- a condizione che
tivi di chiusura, il valore totale
di vetro dell'oggetto di
vetro non sfaccet-
tato non superi il
50 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 7013 Oggetti di vetro Fabbricazione a
per la tavola, la partire da mate-
cucina, la tolet- riali di qualsia-
ta, l'ufficio, la si voce, esclusi
decorazione degli quelli della stes-
appartamenti o sa voce del pro-
per usi simili, dotto
diversi dagli og-
getti delle voci o
7010 o 7018
Sfaccettatura di
oggetti di vetro,
a condizione che
il valore totale
dell'oggetto di
vetro non sfaccet-
tato non superi il
50 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
o
Decorazione a mano
(ad esclusione del-
la stampa serigra-
fica) di oggetti
di vetro soffiato
a mano, a condi-
zione che il valo-
re totale dell'og-
getto di vetro sof-
fiato a mano non
superi il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 7019 Lavori di fibre Fabbricazione a
di vetro, diversi partire da:
dai filati
- stoppini greggi,
filati accoppiati
in parallelo senza
torsione (roving),
e
- lana di vetro -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 71 Perle fini o col- Fabbricazione a
tivate, pietre partire da mate-
preziose(gemme), riali di qualsia-
pietre semipre- si voce, esclusi
ziose (fini) o quelli della stes-
simili, metalli sa voce del pro-
preziosi, metalli dotto
placcati o rico-
perti di metalli
preziosi e lavori
di queste materie;
minuterie di fan-
tasia; monete,
esclusi: ex 7101 Perle fini o col- Fabbricazione in
tivate, assortite cui il valore di
e infilate tempo- tutti i materia-
raneamente per co- li utilizzati non
modita' di tra- superi il 50 % del
sporto prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 7102, ex Pietre preziose Fabbricazione a 7103 ex 7104 (gemme), semipre- partire da pietre
ziose e (fini), preziose (gemme),
naturali, sinte- o semipreziose (fi-
tiche o ricosti- ni), non lavorate
tuite, lavorate 7106, 7108 e Metalli preziosi: 7110
- greggi Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli delle voci
7106,7108 o 7110
o
Separazione elet-
trolitica, termica
o chimica di me-
talli preziosi
delle voci 7106,
7108 o 7110
o
Fabbricazione di
leghe di metalli
preziosi delle vo-
7106, 7108 o 7110
tra di loro o con
metalli comuni
- semilavorati o Fabbricazione a
in polvere partire da metal-
li preziosi greggi ex 7107 ex Metalli comuni Fabbricazione a 7109 e ex 7111 ricoperti di me- partire da metal-
talli preziosi, li comuni rico-
semilavorati perti di metalli
preziosi, greggi 7116 Lavori di perle Fabbricazione in
fini o coltiva- cui il valore di
te, di pietre tutti i materiali
preziose (gemme), utilizzati non su-
di pietre semi- peri il 50 % del
preziose (fini) o prezzo franco fab-
di pietre sinte- brica del prodotto
tiche o ricosti-
tuite 7117 Minuterie di Fabbricazione a
fantasia partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto
o
Fabbricazione a
partire da parti
in metalli comu-
ni, non placcati
o ricoperti di
metalli preziosi,
a condizione che
il valore di tut-
ti i materiali
utilizzati non su-
peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 72 Ghisa, ferro e Fabbricazione a
acciaio, esclusi: partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto 7207 Semiprodotti di Fabbricazione a
ferro o di acciai partire da mate-
non legati riali delle voci
7201, 7202, 7203,
7204 e 7205 da 7208 a 7216 Prodotti laminati Fabbricazione a
piatti, vergella partire da lin-
o bordione, bar- gotti o altre for-
re, profilati di me primarie della
ferro o di acciai voce 7206
non legati 7217 Fili di ferro o Fabbricazione a
di acciai non partire da semi-
legati prodotti della
voce 7207 ex 7218, da Semiprodotti, pro- Fabbricazione a 7219 a 7222 dotti laminati partire da lin-
piatti, barre, gotti o altre for-
profilati di ac- me primarie della
ciai inossidabili voce 7218 7223 Fili di acciai Fabbricazione a
inossidabili partire da semi-
prodotti della
voce 7218 ex 7224, da Semiprodotti, pro- Fabbricazione a 7225 a 7228 dotti laminati partire da lin-
piatti e vergel- gotti o altre for-
la o bordione, me primarie delle
barre e profilati voci 7206, 7218 o
in altri acciai 7224
legati, barre fo-
rate per la per-
forazione, di ac-
ciai legati o non
legati 7229 Fili di altri ac- Fabbricazione a
ciai legati partire da semi-
prodotti della
voce 7224 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 73 Lavori di ghisa, Fabbricazione a
ferro o acciaio, partire da mate-
esclusi: riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto ex 7301 Palancole Fabbricazione a
partire da mate-
riali della voce
7206 7302 Elementi per la Fabbricazione a
costruzione di partire da mate-
strade ferrate, riali della voce
di ghisa, di fer- 7206
ro o di acciaio,
rotaie, controro-
taie e rotaie a
cremagliera, aghi,
cuori, tiranti per
aghi ed altri ele-
menti per incroci
o scambi, traver-
se, stecche (gana-
sce), cuscinetti,
cunei, piastre di
appoggio, piastre
di fissaggio, pia-
stre e barre di
scartamento ed al-
tri pezzi special-
mente costruiti
per la posa, la
congiunzione o il
fissaggio delle
rotaie 7304, 7305 e Tubi e profilati Fabbricazione a 7306 cavi, di ferro o partire da mate-
di acciaio riali delle voci
7206, 7207, 7218
o 7224 ex 7307 Accessori per tu- Tornitura, trapa-
bi di acciai inos- natura, alesatura,
sidabili(ISO n. filettatura, sba-
X5CrNiMo 1712), vatura e sabbia-
composti di piu' tura di abbozzi
parti fucinati, a con-
dizione che il lo-
ro valore non su-
peri il 35 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 7308 Costruzioni e par- Fabbricazione a
ti di costruzioni partire da mate-
(per esempio: pon- riali di qualsia-
ti ed elementi di si voce, esclusi
ponti, porte di quelli della stes-
cariche o chiuse, sa voce del pro-
torri, piloni, pi- dotto. Tuttavia,
lastri, colonne, i profilati otte-
ossature, impal- nuti per saldatura
cature, tettoie, della voce 7301
porte e finestre non possono essere
e loro intelaia- utilizzati
ture, stipiti e
soglie, serran-
de di chiusura,
balaustrate) di
ghisa, ferro o
acciaio, escluse
le costruzioni
prefabbricate
della voce 9406;
lamiere, barre,
profilati, tubi e
simili, di ghisa,
ferro o acciaio
predisposti per
essere utilizzati
nelle costruzioni ex 7315 Catene antisdruc- Fabbricazione in
ciolevoli cui il valore di
tutti i materiali
della voce 7315
utilizzati non su-
peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex capitolo 74 Rame e lavori di Fabbricazione:
rame, esclusi:
- a partire da ma-
teriali di qual-
siasi voce, esclu-
si quelli della
stessa voce del
prodotto, e
- in cui il valore
di tutti i mate-
riali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 7401 Metalline cupri- Fabbricazione a
fere, rame da ce- partire da mate-
mentazione (pre- riali di qualsia-
cipitato di rame) si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto 7402 Rame non raffina- Fabbricazione a
to; anodi di rame partire da mate-
per affinazione riali di qualsia
elettrolitica si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto 7403 Rame raffinato e
leghe di rame,
greggio:
- rame raffinato Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto
- leghe di rame e Fabbricazione a
rame raffinato partire da rame
contenente altri raffinato, grezzo,
elementi o da cascami e
rottami di rame 7404 Cascami ed avanzi Fabbricazione a
di rame partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto 7405 Leghe madri di Fabbricazione a
rame partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 75 Nichel e lavori di Fabbricazione:
nichel, esclusi:
- a partire da
materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli
della stessa voce
del prodotto, e
- in cui il valore
di tutti i mate-
riali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto da 7501 a 7503 Metalline di ni- Fabbricazione a
chel, "sinters" di partire da mate-
ossidi di nichel riali di qualsia-
ed altri prodotti si voce, esclusi
intermedi della quelli della stes-
metallurgia del sa voce del pro-
nichel; nichel dotto
greggio cascami
ed avanzi di
nichel -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 76 Alluminio e lavo- Fabbricazione:
ri di alluminio,
esclusi: - a partire da ma-
teriali di qual-
siasi voce, esclu-
si quelli della
stessa voce del
prodotto, e
- in cui il valore
di tutti i materia-
li utilizzati non
superi il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 7601 Alluminio greggio Fabbricazione:
- a partire da ma-
teriali di qual-
siasi voce, esclu-
si quelli della
stessa voce del
prodotto, e
- in cui il valore
di tutti i materia-
li utilizzati non
superi il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
o
Fabbricazione tra-
mite trattamento
termico o elettro-
litico a partire
da alluminio non
legato o cascami
e rottami di al-
luminio 7602 Cascanti ed avanzi Fabbricazione a
di alluminio partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto ex 7616 Lavori di allumi- Fabbricazione:
nio diversi dalle
tele metalliche - a partire da ma-
(comprese le tele teriali di qual-
continue o senza siasi voce, esclusi
fine) reti e gri- quelli della stes-
glie, di fili di sa voce del pro-
alluminio e lamie- dotto. Tuttavia,
re o nastri spie- le tele metalli-
gati di alluminio che (comprese le
tele continue o
senza fine), le
reti e le griglie,
di fili di allumi-
nio e le lamiere o
nastri spiegati di
alluminio possono
essere utilizzati,
e
- in cui il valore
di tutti i mate-
riali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 77 Riservato a un
eventuale uso
futuro nel sis-
tema armonizzato -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 78 Piombo e lavori Fabbricazione:
di piombo, esclu-
si: - a partire da ma-
teriali di qual-
siasi voce, esclu-
si quelli della
stessa voce del
prodotto, e
- in cui il valore
di tutti i mate-
riali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 7801 Piombo greggio:
- piombo raffinato Fabbricazione a
partire da piombo
d'opera
- altro Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto. Tuttavia,
i cascami e i rot-
tami di piombo
della voce 7802
non possono esse-
re utilizzati 7802 Cascami ed avanzi Fabbricazione a
di piombo partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 79 Zinco e lavori di Fabbricazione:
zinco, esclusi:
- a partire da ma-
teriali di qual-
siasi voce, esclu-
si quelli della
stessa voce del
prodotto e
- in cui il valore
di tutti i materia-
li utilizzati non
superi il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 7901 Zinco greggio Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto. Tuttavia,
i cascami e i
rottami di zinco
della voce 7902
non possono esse-
re utilizzati -------------------------------------------------------------------- 7902 Cascami ed avan- Fabbricazione a
zi di zinco partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto ex capitolo 80 Stagno e lavori Fabbricazione:
di stagno, esclusi:
- a partire da ma-
teriali di qual-
siasi voce, esclu-
si quelli della
stessa voce del
prodotto, e
- in cui il valore
di tutti i mate-
riali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 8001 Stagno greggio Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto. Tuttavia,
i materiali della
voce 8002 non pos-
sono essere uti-
lizzati 8002 e 8007 Cascami ed avanzi Fabbricazione a
di stagno; altri partire da mate-
lavori di stagno riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 81 Altri metalli co-
muni; cermet; la-
vori di queste ma-
terie:
- altri metalli Fabbricazione in
comuni, lavorati; cui il valore di
lavori di queste tutti i materia-
materie li della stessa
voce del prodotto
utilizzati non su-
peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 82 Utensili e uten- Fabbricazione a
sileria; oggetti partire da mate-
di coltelleria e riali di qualsia-
posateria da ta- si voce, esclusi
vola, di metalli quelli della stes-
comuni; parti di sa voce del pro-
questi oggetti di dotto
metalli comuni,
esclusi: 8206 Utensili compresi Fabbricazione a
in almeno due del- partire da mate-
le voci da 8202 a riali di qualsia-
8205, condizionati si voce, esclusi
in assortimenti quelli delle voci
per la vendita al da 8202 a 8205.
Minuto Tuttavia, utensili
delle voci da 8202
a 8205 possono es-
sere incorporati,
a condizione che
il loro valore to-
tale non superi il
15 % del prezzo
franco fabbrica
dell'assortimento 8207 Utensili inter- Fabbricazione:
cambiabili per
utensileria a ma- - a partire da ma-
no, anche mecca- teriali di qual-
nica o per macchi- siasi voce, esclusi
ne utensili (per quelli della stes-
esempio: per im- sa voce del pro-
butire, stampare, dotto, e
punzonare, ma-
schiare, filet- - in cui il valore
tare, forare, ale- di tutti i mate-
sare, scanalare, riali utilizzati
fresare, tornire, non superi il 40 %
avvitare) com- del prezzo franco
prese le filiere fabbrica del pro-
per trafilare o dotto
estrudere i metal-
li, nonche' gli
utensili di per-
forazione o di
sondaggio 8208 Coltelli e lame Fabbricazione:
trancianti per
macchine o appa- - a partire da ma-
recchi meccanici teriali di qual-
siasi voce, esclu-
si quelli della
stessa voce del
prodotto, e
- in cui il valore
di tutti i materia-
li utilizzati non
superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 8211 Coltelli (diversi Fabbricazione a
da quelli della partire da mate-
voce 8208), a lama riali di qualsia-
tranciante o den- si voce, esclusi
tate, compresi i quelli della stes-
roncoli chiudibili sa voce del pro-
dotto. Tuttavia,
le lame di coltel-
lo ed i manici di
metalli comuni
possono essere
utilizzati 8214 Altri oggetti di Fabbricazione a
coltelleria (per partire da mate-
esempio: tosatri- riali di qualsia-
ci, fenditoi, col- si voce, esclusi
tellacci, scuri quelli della stes-
da macellaio o da sa voce del pro-
cucina e taglia- dotto. Tuttavia,
carte); utensili i manici di metal-
ed assortimenti li comuni possono
di utensili per essere utilizzati
manicure o pedi-
cure (comprese le
lime da unghie) 8215 Cucchiai, for- Fabbricazione a
chette, mestoli, partire da mate-
schiumarole, pa- riali di qualsia-
lette da torta, si voce, esclusi
coltelli speciali quelli della stes-
da pesce o da bur- sa voce del pro-
ro, pinze da zuc- dotto. Tuttavia,
chero e oggetti i manici di metal-
simili li comuni possono
essere utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 83 Lavori diversi di Fabbricazione a
metalli comuni partire da mate-
esclusi: riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto ex 8302 Altre guarnizio- Fabbricazione a
ni, ferramenta ed partire da mate-
oggetti simili riali di qualsia-
per edifici, e si voce, esclusi
congegni di chiu- quelli della stes-
sura automatica sa voce del pro-
per porte dotto. Tuttavia,
gli altri materia-
li della voce 8302
possono essere
utilizzati a con-
dizione che il lo-
ro valore totale
non superi il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto ex 8306 Statuette ed al- Fabbricazione a
tri oggetti di partire da mate-
ornamento per in- riali di qualsia-
terni, di metalli si voce, esclusi
comuni quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto. Tuttavia,
gli altri materia-
li della voce 8306
possono essere uti-
lizzati a condi-
zione che il loro
valore totale non
superi il 30 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 84 Reattori nuclea- Fabbricazione: Fabbricazione in
ri, caldaie, mac- cui il valore di
chine, apparecchi - a partire da tutti i materia-
e congegni mecca- materiali di li utilizzati
nici; parti di qualsiasi voce, non superi il
queste macchine esclusi quelli 30 % del prezzo
o apparecchi, della stessa vo- franco fabbrica
esclusi ce del prodotto, del prodotto
e
- in cui il valo-
re di tutti i
materiali utiliz-
zati non superi
il 40 % del prez-
zo franco fabbrica
del prodotto ex 8401 Elementi combu- Fabbricazione a Fabbricazione in
stibili per reat- partire da mate- cui il valore di
tori nucleari riali di qualsia- tutti i materia-
si voce, esclu- li utilizzati
si quelli della non superi il
stessa voce del 30 % del prezzo
prodotto (Questa franco fabbrica
regola e' appli- del prodotto
cabile fino al
31.12.2005.) 8402 Caldaie a vapore Fabbricazione: Fabbricazione in
(generatori di cui il valore di
vapore), diverse - a partire da tutti i materia-
dalle caldaie per materiali di li utilizzati
il riscaldamento qualsiasi voce, non superi il
centrale costruite esclusi quelli 25 % del prezzo
per produrre con- della stessa vo- franco fabbrica
temporaneamente ce del prodotto, del prodotto
acqua calda e va- e
pore a bassa pres-
sione; caldaie in cui il valore
dette "ad acqua di tutti i mate-
surriscaldata" riali utilizzati
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 8403 e ex 8404 Caldaie per il ri- Fabbricazione a Fabbricazione in
scaldamento cen- partire da mate- cui il valore di
trale, diverse da riali di qualsia- tutti i materia-
quelle della voce si voce, esclusi li utilizzati
8402 e apparecchi quelli delle voci non superi il
ausiliari per cal- 8403 e 8404 40 % del prezzo
daie per il ri- franco fabbrica
scaldamento del prodotto 8406 Turbine a vapore Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 8407 Motori a pistone Fabbricazione in
alternativo o ro- cui il valore di
tativo, con accen- tutti i materia-
sione a scintilla li utilizzali non
(motori a scoppio) superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 8408 Motori a pistone, Fabbricazione in
con accensione per cui il valore di
compressione (mo- tutti i materia-
tori diesel o se- li utilizzati non
midiesel) superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 8409 Parti riconosci- Fabbricazione in
bili come desti- cui il valore di
nate, esclusiva- tutti i materia-
mente o principal- li utilizzati non
mente, ai motori superi il 40 % del
delle voci 8407 o prezzo franco fab-
8408 brica del prodotto 8411 Turboreattori, Fabbricazione: Fabbricazione in
turbopropulsori cui il valore di
e altre turbine - a partire da tutti i materia-
a gas materiali di li utilizzati
qualsiasi voce, non superi il
esclusi quelli 25 % del prezzo
della stessa vo- franco fabbrica
ce del prodotto, del prodotto
e
- in cui il valo-
re di tutti i ma-
teriali utilizza-
ti non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8412 Altri motori e Fabbricazione in
macchine motrici cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 8413 Pompe volumetri- Fabbricazione: Fabbricazione in
che rotative cui il valore di
- a partire da tutti i materia-
materiali di li utilizzati
qualsiasi voce non superi il
esclusi quelli 25 % del prezzo
della stessa vo- franco fabbrica
ce, del prodotto, del prodotto
e
- in cui il valo-
re di tutti i ma-
teriali utilizzati
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto ex 8414 Ventilatori e si- Fabbricazione: Fabbricazione in
mili, per usi in- cui il valore di
dustriali - a partire da tutti i materia
materiali di li utilizzati
qualsiasi voce, non superi il
esclusi quelli 25 % del prezzo
della stessa vo- franco fabbrica
ce del prodotto, del prodotto
e
- in cui il va-
lore di tutti i
materiali utiliz-
zati non superi
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8415 Macchine ed appa- Fabbricazione in
recchi per il con- cui il valore di
dizionamento del- tutti i materia-
l'aria, compren- li utilizzati non
denti un ventila- superi il 40 % del
tore a motore e prezzo franco fab-
dei dispositivi brica del prodotto
atti a modifica-
re la temperatura
e l'umidita', com-
presi quelli nei
quali il grado
idrometrico non
e' regolabile se-
paratamente 8418 Frigoriferi, con- Fabbricazione: Fabbricazione in
gelalori-conser- cui il valore di
vatori ed altro - a partire da tutti i materia-
materiale, altre materiali di li utilizzati
macchine ed appa- qualsiasi voce, non superi il
recchi per la pro- esclusi quelli 25 % del prezzo
duzione del fred- della stessa vo- franco fabbrica
do, con attrezza- ce del prodotto, del prodotto
tura elettrica o
di altre specie; - in cui il valo-
pompe di calore re di tutti i ma-
diverse dalle mac- teriali utilizzati
chine ed apparec- non superi il 40 %
chi per il condi- del prezzo franco
azionamento del- fabbrica del pro-
l'aria della vo- dotto, e
ce 8415
- in cui il valore
di tutti i mate-
riali non origina-
ri utilizzati non
superi il valore
di tutti i mate-
riali originari
utilizzati ex 8419 Macchine per Fabbricazione in Fabbricazione in
l'industria del cui: cui il valore di
legno, della pa- tutti i materia-
sta per carta, - il valore di li utilizzati
della carta e tutti i materiali non superi il
del cartone utilizzati non 30 % del prezzo
superi il 40% del franco fabbrica
prezzo franco del prodotto
fabbrica del
prodotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti i
materiali della
stessa voce del
prodotto utiliz-
zati non superi
il 25 % del prez-
zo franco fabbri-
ca del prodotto 8420 Calandre e lami- Fabbricazione in Fabbricazione in
natoi, diversi da cui: cui il valore di
quelli per i me- tutti i materia-
talli o per il ve- - il valore di li utilizzati
tro, e cilindri tutti i mate- non superi il
per dette macchine riali utilizzati 30 % del prezzo
non superi il franco fabbrica
40 % del prezzo del prodotto
franco fabbrica
del prodotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti i
materiali della
stessa voce del
prodotto utiliz-
zati non superi
il 25 % del prez-
zo franco fabbri-
ca del prodotto
 
8423 Apparecchi e stru- Fabbricazione: Fabbricazione in
menti per pesare, cui il valore di
comprese le ba- - a partire da tutti i materia-
sculle e le bilan- materiali di li utilizzati
ce per verificare qualsiasi voce, non superi il
i pezzi fabbrica- esclusi quelli 25 % del prezzo
ti, ma escluse le della stessa vo- franco fabbrica
bilance sensibili ce del prodotto, del prodotto
ad un peso di 5 e
cg o meno; pesi
per qualsiasi bi- - in cui il va-
lancia lore di tutti i
materiali utiliz-
zati non superi
il 40 % del prez-
zo franco fabbri-
ca del prodotto da 8425 a 8428 Macchine ed appa- Fabbricazione in Fabbricazione in
recchi di solle- cui: cui il valore di
levamento, di mo- tutti i materia-
vimentazione, di - il valore di li utilizzati
carico o di sca- tutti i materiali non superi il
rico utilizzati non 30 % del prezzo
superi il 40 % franco fabbrica
del prezzo franco del prodotto
fabbrica del pro-
dotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti i
materiali della
voce 8431 utiliz-
zati non superi
il 10% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8429 Apripista (bul-
ldozers, angledo-
zers), livella-
trici, ruspe, spia-
natrici, pale mec-
caniche, escavato-
ri, caricatori e
caricatrici-spala-
trici, compattato-
ri e rulli compres-
sori, semoventi:
- rulli compres- Fabbricazione in
sori cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di li utilizzati
tutti i materiali non superi il
utilizzati non 30 % del prezzo
superi il 40 % franco fabbrica
del prezzo franco del prodotto
fabbrica del pro-
dotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti i
materiali della
voce 8431 utiliz-
zati non superi
il 10% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8430 Altre macchine ed Fabbricazione in Fabbricazione in
apparecchi per lo cui: cui il valore di
sterramento, il tutti i materia-
livellamento, lo - il valore di li utilizzati
spianamento, la tutti i materiali non superi il
escavazione, per utilizzati non 30 % del prezzo
rendere compatto superi il 40 % franco fabbrica
il terreno, l'e- del prezzo fran- del prodotto
strazione o la co fabbrica del
perforazione del- prodotto, e
la terra, dei
minerali o dei - entro il predet-
minerali metal- to limite, il va-
liferi, battipali lore di tutti i
e macchine per materiali della
l'estrazione dei voce 8431 utiliz-
pali, spazzaneve zati non superi
il 10 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto ex 8431 Parti riconosci- Fabbricazione in
bili come desti- cui il valore di
nate esclusiva- tutti i materia-
mente o princi- li utilizzati non
palmente, ai rul- superi il 40 % del
li compressori prezzo franco fab-
brica del prodotto 8439 Macchine ed appa- Fabbricazione in Fabbricazione in
recchi per la fab- cui: cui il valore di
bricazione della tutti i materia-
pasta di materie - il valore di li utilizzati
fibrose cellulo- tutti i materiali non superi il
siche o per la utilizzati non 30 % del prezzo
fabbricazione o superi il 40 % franco fabbrica
la finitura del- del prezzo fran- del prodotto
la carta o del co fabbrica del
cartone prodotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti i
materiali della
stessa voce del
prodotto utiliz-
zati non superi
il 25 % del prez-
zo franco fabbri-
ca del prodotto 8441 Altre macchine ed Fabbricazione in Fabbricazione in
apparecchi per la cui: cui il valore di
lavorazione della tutti i materia
pasta per carta - il valore di li utilizzati
della carta o del tutti i materia- non superi il
cartone, comprese li utilizzati 30 % del prezzo
le tagliatrici di non superi il franco fabbrica
ogni tipo 40 % del prezzo del prodotto
franco fabbrica
del prodotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti
i materiali della
stessa voce del
prodotto utiliz-
zati non superi
il 25 % del prez-
zo franco fabbrica
del prodotto da 8444 a 8447 Macchine per l'in- Fabbricazione in
dustria tessile cui il valore di
delle voci da tutti i materiali
8444a 8447 utilizzati non
superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 8448 Macchine ed appa- Fabbricazione in
recchi ausiliari cui il valore di
per le macchine tutti i materiali
delle voci 8444 utilizzati non
e 8445 superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 8452 Macchine per cu-
cire, escluse le
macchine per cu-
cire i fogli del-
la voce 8440; mo-
bili, supporti e
coperchi costruiti
appositamente per
macchine per cuci-
re; aghi per mac-
chine per cucire:
- macchine per cu- Fabbricazione in
cire unicamente cui:
con punto annodato
la cui testa pesa - il valore di
al massimo 16 kg tutti i materiali
senza motore o 17 utilizzati non
kg con il motore superi il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
- il valore di tut-
ti i materiali non
originari utilizza-
ti per il montaggio
della testa (senza
motore) non deve
eccedere il valore
di tutti i mate-
riali originari
utilizzati, e
- il meccanismo
di tensione del
filo, il mecca-
nismo dell'unci-
netto ed il mec-
canismo zig-zag
sono originari
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto da 8456 a 8466 Macchine utensili, Fabbricazione in
apparecchi (loro cui il valore di
parti di ricambio tutti i materia-
ed accessori) del- li utilizzati non
le voci da 8456 superi il 40 % del
a 8466 prezzo franco fab-
brica del prodotto da 8469 a 8472 Macchine per uf- Fabbricazione in
ficio (ad esempio, cui il valore di
macchine da scri- tutti i materia-
vere, macchine li utilizzati non
calcolatrici, mac- superi il 40 % del
chine automatiche prezzo franco fab-
per l'elaborazione brica del prodotto
di dati, duplica-
tori, cucitrici
meccaniche) 8480 Staffe per fonde- Fabbricazione in
ria; piastre di cui il valore di
fondo per forme; tutti i materia-
modelli per forme; li utilizzati non
forme per i metal- superi il 50 % del
li (diversi dalle prezzo franco fab-
lingotterie), i brica del prodotto
carburi metallici,
il vetro, le mate-
rie minerali, la
gomma o le materie
plastiche 8482 Cuscinetti a ro- Fabbricazione: Fabbricazione in
tolamento, a sfe- cui il valore di
re, a cilindri, a - a partire da tutti i materia-
rulli o ad aghi materiali di li utilizzati
(a rullini) qualsiasi voce, non superi il
esclusi quelli 25 % del prezzo
della stessa franco fabbrica
voce del pro- del prodotto
dotto, e
- in cui il va-
lore di tutti i
materiali utiliz-
zati non superi
il 40 % del prez-
zo franco fabbri-
ca del prodotto 8484 Guarnizioni metal- Fabbricazione in
loplastiche; serie cui il valore di
o assortimenti di tutti i materia-
guarnizioni di li utilizzati non
composizione di- superi il 40 % del
versa, presentati prezzo franco fab-
in involucri, bu- brica del prodotto
ste o imballaggi
simili; giunti di
tenuta stagna mec-
canici 8485 Parti di macchine Fabbricazione in
o di apparecchi cui il valore di
non nominate ne tutti i materia-
comprese altrove li utilizzati non
in questo capito- superi il 40 % del
lo, non aventi prezzo franco fab-
congiunzioni elet- brica del prodotto
triche, parti iso-
late elettricamen-
te, avvolgimenti,
contatti o altre
caratteristiche
elettriche -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 85 Macchine elettri- Fabbricazione: Fabbricazione in
che, apparecchi e cui il valore di
materiale elet- - a partire da tutti i materia-
trico e loro par- materiali di li utilizzati
ti; apparecchi qualsiasi voce, non superi il
per la registra- esclusi quelli 30 % del prezzo
zione o la ri- della stessa vo- franco fabbrica
produzione del ce del prodotto, del prodotto
suono, apparec- e
chi perla regi-
strazione o la - in cui il valo-
riproduzione del- re di tutti i ma-
le immagini e del teriali utilizzati
suono per la te- non superi il 40 %
levisione, e par- del prezzo franco
ti ed accessori fabbrica del pro-
di questi apparec- dotto
chi, esclusi; 8501 Motori e genera- Fabbricazione in Fabbricazione in
tori elettrici, cui: cui il valore di
esclusi i gruppi tutti i materia-
elettrogeni - il valore di li utilizzati
tutti i materiali non superi il
utilizzati non 30 % del prezzo
superi il 40 % franco fabbrica
del prezzo fran- del prodotto
co fabbrica del
prodotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti i
materiali della
voce 8503 utiliz-
zati non superi
il 10% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8502 Gruppi elettro- Fabbricazione in Fabbricazione in
geni e converti- cui: cui il valore di
tori rotanti elet- tutti i materia-
trici - il valore di li utilizzati
tutti i mate- non superi il
riali utilizzati 30 % del prezzo
non superi il franco fabbrica
40 % del prezzo del prodotto
franco fabbrica
del prodotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti i
materiali delle
voci 8501 e 8503
utilizzati non
superi il 10 %
del prezzo fran-
co fabbrica del
prodotto ex 8504 Unita' di alimen- Fabbricazione in
tazione elettrica cui il valore di
del tipo utiliz- tutti i materia-
zato con le mac- li utilizzati non
chine automatiche superi il 40 % del
per l'elaborazione prezzo franco fab-
dell'informazione brica del prodotto ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione in Fabbricazione in
supporti; alto- cui: cui il valore di
parlanti, anche tutti i materia-
montati nelle lo- - il valore di li utilizzati
ro casse acusti- tutti i materia- non superi il
che: amplifica- li utilizzati non 25 % del prezzo
tori elettrici ad superi il 40 % franco fabbrica
audiofrequenza: del prezzo franco del prodotto
apparecchi elet- fabbrica del pro-
trici di ampliai- dotto, e
cazione del suono
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati 8519 Giradischi, elet- Fabbricazione in Fabbricazione in
trofoni, lettori cui: cui il valore di
di cassette ed tutti i materia-
altri apparecchi - il valore di li utilizzati
per la riprodu- tutti i materia- non superi il
zione del suono li utilizzati non 30 % del prezzo
senza disposi- superi il 40 % franco fabbrica
tivo incorporato del prezzo franco del prodotto
per la registra- fabbrica del pro-
zione del suono dotto, e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati 8520 Magnetofoni ed Fabbricazione in Fabbricazione in
altri apparecchi cui: cui il valore di
per la registra- tutti i materia-
zione del suono, - il valore di li utilizzati
anche con dispo- tutti i materia- non superi il
sitivo incorpo- li utilizzati 30 % del prezzo
rato per la ri- non superi il franco fabbrica
produzione del 40 % del prezzo del prodotto
suono franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati 8521 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in
la videoregistra- cui: cui il valore di
zione o la video- tutti i materia-
riproduzione, an- - il valore di li utilizzati
che incorporanti tutti i materia- non superi il
un ricevitore di li utilizzati 30 % del prezzo
segnali videofo- non superi il franco fabbrica
nici 40 % del prezzo del prodotto
franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati 8522 Parti ed acces- Fabbricazione in
sori riconosci- cui il valore di
bili come desti- tutti i materia-
nati, esclusiva- li utilizzati del
mente o princi- non superi il 40 %
palmente, agli prezzo franco fab-
apparecchi delle brica del prodotto
voci da 8519 a
8521 8523 Supporti prepa- Fabbricazione in
rati per la regi- cui il valore di
strazione del tutti i materiali
suono o per simi- utilizzati non
li registrazioni, superi il 40 %
ma non registrati, del prezzo fran-
diversi dai pro- co fabbrica del
dotti del capi- prodotto
tolo 37 8524 Dischi, nastri
ed altri supporti
per la registra-
zione del suono o
per simili regi-
strazioni, regi-
strati, comprese
le matrici e le
forme galvaniche
per la fabbrica-
zione di dischi,
esclusi i prodot-
ti del capitolo 37:
- matrici e forme Fabbricazione in
galvaniche per la cui il valore di
fabbricazione di tutti i materia-
dischi li utilizzati non
superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di li utilizzati
tutti i materia- non superi il
li utilizzati 30% del prezzo
non superi il franco fabbrica
40 % franco del del prodotto
prezzo fabbrica
del prodotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti i
materiali della
voce 8523 utiliz-
zati non superi
il 10 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8525 Apparecchi tra- Fabbricazione in Fabbricazione in
smittenti per la cui: cui il valore di
radiotelefonia, tutti i materia-
la radiotelegra- - il valore di li utilizzati
fia, la radiodif- tutti i materia- non superi il
fusione o la te- li utilizzati 25 % del prezzo
levisione, anche non superi il franco fabbrica
muniti di un ap- 40 % del prezzo del prodotto
parecchio rice- franco fabbrica
vente o di un ap- del prodotto, e
parecchio per la
registrazione o - il valore di
la riproduzione tutti i materia-
del suono; tele- li non originari
camere; videoap- utilizzati non
parecchi per la superi il valore
presa di immagini di tutti i mate-
fisse e altri "ca- riali originari
mescopes"; appa- utilizzati
recchi fotografici
numerici 8526 Apparecchi di ra- Fabbricazione in Fabbricazione in
diorilevamento e cui: cui il valore di
di radioscanda- tutti i materia-
glio (radar), ap- - il valore di li utilizzati
parecchi di ra- tutti i materia non superi il
dionavigazione ed li utilizzati non 25 % del prezzo
apparecchi di ra- superi il 40 % franco fabbrica
diotelecomando del prezzo fran- del prodotto
co fabbrica del
prodotto, e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati 8527 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in
venti per la ra- cui: cui il valore di
diotelefonia, la tutti i materia-
radiotelegrafia - il valore di li utilizzati
o la radiodiffu- tutti i materia- non superi il
sione, anche com- li utilizzati 25 % del prezzo
binati, in uno non superi il franco fabbrica
stesso involucro, 40 % del prezzo del prodotto
con un apparec- franco fabbrica
chio per la regi- del prodotto, e
strazione o la
riproduzione del - il valore di
suono o con un ap- tutti i materiali
parecchio di oro- non originari uti-
logeria lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati 8528 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in
venti per la te- cui: cui il valore di
levisione, anche tutti i materia-
incorporanti un - il valore di li utilizzati
apparecchio rice- tutti i materia- non superi il
vente per la ra- li utilizzati 25 % del prezzo
diodiffusione o non superi il franco fabbrica
la registrazione 40 % del prezzo del prodotto
o la riproduzio- franco fabbrica
ne del suono o di del prodotto, e
immagini; televi-
sori a circuito - il valore di
chiuso (videomo- tutti i materia-
nitor e video- li non originari
proiettori) utilizzati non
superi il valore
di tutti i mate-
riali originari
utilizzati 8529 Parti riconosci-
bili come desti-
nate esclusiva-
mente o princi-
palmente agli ap-
parecchi delle
voci da 8525 a
8528:
- riconoscibili Fabbricazione in
come destinate cui il valore di
esclusivamente o tutti i materia-
principalmente li utilizzati
agli apparecchi non superi il
per la registra- 40 % del prezzo
zione o la ripro- franco fabbrica
duzione videofo- del prodotto
nici
- altre Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di li utilizzati
tutti i materia- non superi il
li utilizzati 25 % del prezzo
non superi il franco fabbrica
40 % del prezzo del prodotto
franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati 8535 e 8536 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in
l'interruzione, il cui: cui il valore di
sezionamento, la tutti i materia-
protezione, la - il valore di li utilizzati
diramazione, tutti i materia- non superi il
l'allacciamento li utilizzati 30 % del prezzo
o il collegamento non superi il franco fabbrica
dei circuiti elet- 40 % del prezzo del prodotto
trici franco fabbrica
del prodotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti i
materiali della
voce 8538 utiliz-
zati non superi il
10 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8537 Quadri, pannelli, Fabbricazione in Fabbricazione in
mensole, banchi, cui: cui il valore di
armadi ed altri tutti i materia-
supporti provvi- - il valore di li utilizzati
sti di vari appa- tutti i materia- non superi il
recchi delle voci li utilizzati non 30 % del prezzo
8535 o 8536 per superi il 40 % franco fabbrica
il comando o la del prezzo franco del prodotto
distribuzione fabbrica del pro-
elettrica, anche dotto, e
incorporanti stru-
menti o apparec- - entro il predet-
chi del capitolo to limite, il va-
90, e apparecchi lore di tutti i
di comando nume- materiali della
rico, diversi da- voce 8538 utiliz-
gli apparecchi di zati non superi
commutazione del- il 10 % del prez-
la voce 8517 zo franco fabbri-
ca del prodotto ex 8541 Diodi, transisto- Fabbricazione: Fabbricazione in
ri e simili di- cui il valore di
spositivi a semi- - a partire da tutti i materia-
conduttore, esclu- materiali di li utilizzati
si i dischi (wa- qualsiasi voce, non superi il
fers) non ancora esclusi quelli 25 % del prezzo
tagliati in micro- della stessa vo- franco fabbrica
placchette ce del prodotto, del prodotto
e
- in cui il va-
lore di tutti i
materiali utiliz-
zati non superi
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8542 Circuiti integra-
ti e microassie-
maggi elettronici:
- circuiti inte- Fabbricazione in Fabbricazione in
grati monolitici cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di li utilizzati
tutti i materia- non superi il
li utilizzati non 25 % del prezzo
superi il 40 % franco fabbrica
del prezzo franco del prodotto
fabbrica del pro-
dotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti
i materiali delle
voci 8541 e 8542
utilizzati non
superi il 10 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto
o
Operazione di
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di li utilizzati
tutti i materia- non superi il
li utilizzati 25 % del prezzo
non superi il franco fabbrica
40% del prezzo del prodotto
franco fabbrica
del prodotto, e
- entro il pre-
detto limite, il
valore di tutti
i materiali delle
voci 8541 e 8542
utilizzati non
superi il 10 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 8544 Fili, cavi (com- Fabbricazione in
presi i cavi coas- cui il valore di
siali), ed altri tutti i materia-
conduttori isolati li utilizzati non
per l'elettricita' superi il 40 % del
(anche laccati od prezzo franco fab-
ossidati anodica- brica del prodotto
mente), muniti o
meno di pezzi di
congiunzione; cavi
di fibre ottiche,
costituiti di fi-
bre rivestite in-
dividualmente an-
che dotati di con-
duttori elettrici
o muniti di pezzi
di congiunzione 8545 Elettrodi di car- Fabbricazione in
bone, spazzole di cui il valore di
carbone, carboni tutti i materia-
per lampade o per li utilizzati non
pile ed altri og- superi il 40 % del
getti di grafite prezzo franco fab-
o di altro carbo- brica del prodotto
nio,con o senza
metallo, per usi
elettrici 8546 Isolatori per Fabbricazione in
l'elettricita', di cui il valore di
qualsiasi materia tutti i materia-
li utilizzati non
superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 8547 Pezzi isolanti Fabbricazione in
interamente di cui il valore di
materie isolanti tutti i materia-
o con semplici li utilizzati non
parti metalliche superi il 40 % del
di congiunzione prezzo franco fab-
(per esempio: brica del prodotto
boccole a vite)
annegate nella
massa, per mac-
chine, apparec-
chi o impianti
elettrici, diver-
si dagli isolato-
ri della voce
8546: tubi iso-
lanti e loro rac-
cordi, di metalli
comuni, isolati
internamente 8548 Cascanti ed avan- Fabbricazione in
zi di pile, di cui il valore di
batterie di pile tutti i materia-
e di accumulatori li utilizzati non
elettrici: pile e superi il 40 % del
batterie di pile prezzo franco fab-
elettriche fuori brica del prodotto
uso e accumulato-
ri elettrici fuo-
ri uso; parti elet-
triche di macchine
o di apparecchi,
non nominate ne'
comprese altrove
in questo capitolo -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 86 Veicoli e mate- Fabbricazione in
riale per strade cui il valore di
ferrate o simili tutti i materia-
e loro parti, ap- li utilizzati non
parecchi mecca- superi il 40 % del
nici (compresi prezzo franco fab-
quelli elettro- brica del prodotto
meccanici) di se-
gnalazione per
vie di comunica-
zione, esclusi; 8608 Materiale fisso Fabbricazione: Fabbricazione in
per strade fer- cui il valore di
rate o simili; - a partire da tutti i materia-
apparecchi mecca- materiali di li utilizzati
nici (compresi qualsiasi voce, non superi il
quelli elettro- esclusi quelli 30 % del prezzo
meccanici) di se- della stessa vo- franco fabbrica
gnalazione, di si- ce del prodotto, del prodotto
curezza, di con- e
trollo o di coman-
do per strade fer- - in cui il va-
rate o simili, lore di tutti i
reti stradali o materiali utiliz-
fluviali, aree di zati non superi il
parcheggio, in- 40 % del prezzo
stallazioni por- franco fabbrica del
tuali o aerodro- prodotto
mi; loro parti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 87 Vetture automo- Fabbricazione in
bili, trattori, cui il valore di
velocipedi, moto- tutti i materia-
cicli ed altri li utilizzati non
veicoli terre- superi il 40 % del
stri, loro par- prezzo franco fab-
ti ed accessori, brica del prodotto
esclusi: 8709 Autocarrelli non Fabbricazione: Fabbricazione in
muniti di un di- cui il valore di
spositivo di sol- - a partire da tutti i materia-
levamento, dei materiali di li utilizzati
tipi utilizzati qualsiasi voce, non superi il
negli stabilimen- esclusi quelli 30 % del prezzo
ti, nei depositi, della stessa voce franco fabbrica
nei porti o negli del prodotto, e del prodotto
aeroporti, per il
trasporto di merci - in cui il va-
su brevi distanze; lore di tutti i
carrelli-trattori materiali utiliz-
dei tipi utiliz- zati non superi
zati nelle sta- il 40 % del prez-
zioni; loro parti zo franco fabbri-
ca del prodotto 8710 Carri da combat- Fabbricazione: Fabbricazione in
timento e auto- cui il valore di
blinde, anche ar- - a partire da tutti i materia
mati; loro parti materiali di li utilizzati
qualsiasi voce, non superi il
esclusi quelli 30 % del prezzo
della stessa vo- franco fabbrica
ce del prodotto, del prodotto
e
- in cui il valo-
re di tutti i ma-
teriali utilizzati
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 8711 Motocicli (com-
presi i ciclomo-
tori) e veloci-
pedi con motore
ausiliario, anche
con carrozzini
laterali: carroz-
zini laterali
("side car"):
- con motore a pi-
stone alternativo
di cilindrata:
- inferiore o Fabbricazione in Fabbricazione in
uguale a 50 cm3 cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di li utilizzati
tutti i materia- non superi il
li utilizzati non 20 % del prezzo
superi il 40 % franco fabbrica
del prezzo fran- del prodotto
co fabbrica del
prodotto, e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati
-- superiore a Fabbricazione in Fabbricazione in
50 cm3 cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di li utilizzati
tutti i materia- non superi il
li utilizzati 25 % del prezzo
non superi il franco fabbrica
40 % del prezzo del prodotto
franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di li utilizzati
tutti i materia- non superi il
li utilizzati 30 % del prezzo
non superi il franco fabbrica
40 % del prezzo del prodotto
franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a Fabbricazione in
cuscinetti a sfere partire da mate- cui il valore di
riali di qualsia- tutti i materia-
si voce, esclusi li utilizzati
quelli della vo- non superi il
ce 8714 30 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8715 Carrozzine, pas- Fabbricazione: Fabbricazione in
seggini e veicoli cui il valore di
simili per il tra- tutti i materia-
sporto dei bambe- - a partire da li utilizzati
ni, e loro parti materiali di non superi il
qualsiasi voce, 30 % del prezzo
esclusi quelli franco fabbrica
della stessa vo- del prodotto
ce del prodotto,
e
- in cui il va-
lore di tutti i
materiali utiliz-
zati non superi
il 40 % del prez-
zo franco fabbri-
ca del prodotto 8716 Rimorchi e semi- Fabbricazione: Fabbricazione in
rimorchi per cui il valore di
qualsiasi veico- tutti i materia-
lo; altri veico- - a partire da li utilizzati
li non automo- materiali di non superi il
bili: loro parti qualsiasi voce, 30 % del prezzo
esclusi quelli franco fabbrica
della stessa vo- del prodotto
ce del prodotto,
e
- in cui il va-
lore di tutti i
materiali utiliz-
zati non deve ec-
cedere il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 88 Navigazione aerea Fabbricazione a Fabbricazione in
o spaziale, esclu- partire da mate- cui il valore di
si: riali di qualsia- tutti i materia-
si voce, esclusi li utilizzati
quelli della non superi il
stessa voce del 40 % del prezzo
prodotto franco fabbrica
del prodotto ex 8804 Rotochutes Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da mate- cui il valore di
riali di qualsia- tutti i materia-
si voce, compresi li utilizzati
gli altri mate- non superi il
riali della voce 40 % del prezzo
8804 franco fabbrica
del prodotto 8805 Apparecchi e di- Fabbricazione a Fabbricazione in
spositivi per il partire da mate- cui il valore di
lancio di veicoli riali di qualsia- tutti i materia-
aerei: apparecchi si voce, esclusi li utilizzati
e dispositivi per quelli della non superi il
l'appontaggio di stessa voce del 30 % del prezzo
veicoli aerei e prodotto franco fabbrica
apparecchi e di- del prodotto
spositivi simili;
apparecchi al suo-
lo di allenamento
al volo; loro parti capitolo 89 Navigazione marit- Fabbricazione a Fabbricazione in
tima o fluviale partire da mate- cui il valore di
riali di qualsia- tutti i materia-
si voce, esclusi li utilizzati
quelli della non superi il
stessa voce del 40 % del prezzo
prodotto. Tutta- franco fabbrica
via, gli scafi del prodotto
della voce 8906
non possono es-
sere utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 90 Strumenti ed ap- Fabbricazione: Fabbricazione in
parecchi di otti- cui il valore di
ca, per fotogra- - a partire da tutti i materia-
fia e per cinema- materiali di li utilizzati
tografia, di mi- qualsiasi voce non superi il
sura, di control- esclusi quelli 30 % del prezzo
lo o di precisio- della stessa vo- franco fabbrica
ne; strumenti ed ce del prodotto, del prodotto
apparecchi me- e
dico-chirurgici;
parti ed acces- - in cui il va-
sori di questi lore di tutti i
strumenti o appa- materiali utiliz-
recchi, esclusi: zati non superi
il 40 % del prez-
zo franco fabbri-
ca del prodotto 9001 Fibre ottiche e Fabbricazione in
fasci di fibre cui il valore di
ottiche; cavi di tutti i materiali
fibre ottiche di- utilizzati non su-
versi da quelli peri il 40 % del
della voce 8544; prezzo franco fab-
materie polariz- brica del prodotto
zanti in fogli o
in lastre; lenti
(comprese le len-
ti oftalmiche a
contatto), prismi,
specchi ed altri
elementi di otti-
ca, di qualsiasi
materia, non mon-
tati, diversi da
quelli di vetro
non lavorato otti-
camente 9002 Lenti, prismi, Fabbricazione in
specchi ed altri cui il valore di
elementi di otti- tutti i materiali
ca di qualsiasi utilizzati non su-
materia, montati, peri il 40 % del
per strumenti o prezzo franco fab-
apparecchi, diver- brica del prodotto
si da quelli di
vetro non lavorato
otticamente 9004 Occhiali (corret- Fabbricazione in
tivi, protettivi cui il valore di
o altri) ed og- tutti i materiali
getti simili utilizzati non su-
peri il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 9005 Binocoli, cannoc- Fabbricazione: Fabbricazione in
chiali, telescopi cui il valore di
ottici e loro so- - a partire da tutti i materia-
stegni materiali di li utilizzati
qualsiasi voce, non superi il
esclusi quelli 30 % del prezzo
della stessa vo- franco fabbrica
ce del prodotto, del prodotto
e
- in cui il va-
lore di tutti i
materiali utiliz-
zati non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto, e
- in cui il valo-
re di tutti i ma-
teriali non origi-
nari utilizzati
non superi il va-
lore di tutti i
materiali origi-
nari utilizzati ex 9006 Apparecchi foto- Fabbricazione: Fabbricazione in
grafici; apparec- cui il valore di
chi e dispositi- - a partire da tutti i materia-
vi, compresi le materiali di li utilizzati
lampade e tubi, qualsiasi voce, non superi il
per la produzione esclusi quelli 30 % del prezzo
di lampi di luce della stessa vo- franco fabbrica
in fotografia, ce del prodotto, del prodotto
esclusi le lam- e
pade e tubi a si-
stema elettrico - in cui il va-
di accensione lore di tutti i
materiali utiliz-
zati non superi
il 40% del prez-
zo franco fabbri-
ca del prodotto, e
- in cui il valo-
re di tutti i ma-
teriali non origi-
nari utilizzati
non superi il va-
lore di tutti i
materiali origi-
nari utilizzati 9007 Cineprese e pro- Fabbricazione: Fabbricazione in
iettori cinemato- cui il valore di
grafici, anche - a partire da tutti i materia-
muniti di dispo- materiali di li utilizzati
sitivi per la re- qualsiasi voce, non superi il
gistrazione o la esclusi quelli 30 % del prezzo
riproduzione del della stessa vo- franco fabbrica
suono ce del prodotto, del prodotto
- in cui il va-
lore di tutti i
materiali utiliz-
zati non superi
il 40 % del prez-
zo franco fabbri-
ca del prodotto,
e
- in cui il valo-
re di tutti i ma-
teriali non origi-
nari utilizzati
non superi il va-
lore di tutti i ma-
teriali originari
utilizzati 9011 Microscopi otti- Fabbricazione: Fabbricazione in
ci, compresi quel- cui il valore di
li per la fotoni- - a partire da tutti i materia-
crografia, la ci- materiali di li utilizzati
nefotomicrografia qualsiasi voce, non superi il
o la microprote- esclusi quelli 30 % del prezzo
zione della stessa vo- franco fabbrica
ce del prodotto, del prodotto
- in cui il valo-
re di tutti i ma-
teriali utilizzati
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto, e
- in cui il valore
di tutti i mate-
riali non origi-
nari utilizzati
non superi il va-
lore di tutti i
materiali origi-
nari utilizzati ex 9014 Altri strumenti Fabbricazione in
ed apparecchi di cui il valore di
navigazione tutti i materiali
utilizzati non
superi il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 9015 Strumenti ed ap- Fabbricazione in
parecchi di geo- cui il valore di
desia, topogra- tutti i materiali
fia, agrimensura, utilizzati non su-
livellazione, fo- peri il 40 % del
togrammetria, prezzo franco fab-
idrografia, ocea- brica del prodotto
nografia, idro-
logia, meteorolo-
gia o geofisica,
escluse le busso-
le; telemetri 9016 Bilance sensibili Fabbricazione in
ad un peso di 5 cg cui il valore di
o meno, con o sen- tutti i materiali
za pesi utilizzati non su-
peri il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 9017 Strumenti da di- Fabbricazione in
segno, per trac- cui il valore di
ciare o per cal- tutti i materiali
colo (per esem- utilizzati non su-
pio: macchine per peri il 40 % del
disegnare, panto- prezzo franco fab-
grafi, rapporta- brica del prodotto
tori, scatole di
compassi, regoli
e cerchi calcola-
tori); strumenti
di misura di lun-
ghezze, per l'im-
piego manuale (per
esempio: metri,
micrometri, noni e
calibri) non nomi-
nati ne' compresi
altrove in questo
capitolo 9018 Strumenti ed ap-
parecchi per la
medicina, la chi-
rurgia, l'odon-
toiatria e la ve-
terinaria, com-
presi gli appa-
recchi di scin-
tigrafia ed altri
apparecchi elet-
tromedicali, non-
che' gli apparec-
chi per controlli
oftalmici:
- poltrone per ga- Fabbricazione a Fabbricazione in
binetti da denti- partire da mate- cui il valore di
sta, munite di riali di qualsia- tutti i materia-
strumenti o di si voce, compresi li utilizzati
sputacchiera gli altri mate- non superi il
riali della voce 40 % del prezzo
9018 franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione: Fabbricazione in
cui il valore di
- a partire da tutti i materia-
materiali di li utilizzati
qualsiasi voce, non superi il
esclusi quelli 25 % del prezzo
della stessa vo- franco fabbrica
ce del prodotto, del prodotto
e
- in cui il valo-
re di tutti i ma-
teriali utilizzati
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 9019 Apparecchi di Fabbricazione: Fabbricazione in
meccanoterapia; cui il valore di
apparecchi per - a partire da tutti i materia-
massaggio; ap- materiali di li utilizzati
parecchi di psi- qualsiasi voce, non superi il
cotecnica; ap- esclusi quelli 25 % del prezzo
parecchi di ozo- della stessa vo- franco fabbrica
noterapia, di os- ce del prodotto, del prodotto
sigenoterapia, di e
aerosolterapia,
apparecchi respi- - in cui il va-
ratori di riani- lore di tutti i
mazione ed altri materiali utiliz-
apparecchi di te- zati non superi il
rapia respiratoria 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 9020 Altri apparecchi Fabbricazione: Fabbricazione in
respiratori e ma- cui il valore di
schere antigas, - a partire da tutti i materia-
escluse le ma- materiali di li utilizzati
schere di prote- qualsiasi voce, non superi il
zione prive del esclusi quelli 25 % del prezzo
meccanismo e del- della stessa vo- franco fabbrica
l'elemento fil- ce del prodotto, del prodotto
trante amovibile e
- in cui il valo-
re di tutti i ma-
teriali utilizza-
ti non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 9024 Macchine ed appa- Fabbricazione in
recchi per prove cui il valore di
di durezza, di tutti i materia-
trazione, di com- li utilizzati non
pressione, di superi il 40 % del
elasticita' o di prezzo franco fab-
altre proprieta' brica del prodotto
meccaniche dei
materiali (per
esempio: metalli,
legno, tessili,
carta, materie
plastiche) 9025 Densimetri, aero- Fabbricazione in
metri, pesaliqui- cui il valore di
di e strumenti tutti i materiali
simili a galleg- utilizzati non su-
giamento, termo- peri il 40 % del
metri, pirometri, prezzo franco fab-
barometri, igro- brica del prodotto
metri e psicome-
tri, registratori
o non, anche com-
binati fra loro 9026 Strumenti ed ap- Fabbricazione in
parecchi di misu- cui il valore di
ra o di controllo tutti i materiali
della portata, utilizzati non su-
del livello, del- peri il 40 % del
la pressione o di prezzo franco fab-
altre caratteri- brica del prodotto
stiche variabili
dei liquidi o dei
gas (per esempio:
misuratori di por-
tata, indicatori
di livello, mano-
metri, contatori
di calore) esclusi
gli strumenti ed
apparecchi delle
voci 9014, 9015,
9028 o 9032 9027 Strumenti ed ap- Fabbricazione in
parecchi per ana- cui il valore di
lisi fisiche o tutti i materiali
chimiche (per utilizzati non su-
esempio: pola- peri il 40 % del
rimetri, rifrat- prezzo franco fab-
tometri, spettro- brica del prodotto
metri, analizza-
tori di gas o di
fumi); strumenti
ed apparecchi per
prove di viscosi-
ta', di porosita',
di dilatazione, di
tensione superfi-
ciale o simili, o
per misure calo-
rimetriche, acu-
stiche o fotome-
triche (compresi
gli indicatori
dei tempi di po-
sa); microtomi 9028 Contatori di gas,
di liquidi o di
elettricita', com-
presi i contatori
per la loro tara-
tura:
- parti ed acces- Fabbricazione in
sori cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non su-
peri i 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di li utilizzati
tutti i materia- non superi il
li utilizzati non 30 % del prezzo
superi il 40 % franco fabbrica
del prezzo fran- del prodotto
co fabbrica del
prodotto, e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati 9029 Altri contatori Fabbricazione in
[per esempio: con- cui il valore di
tagiri, contatori tutti i materiali
di produzione, utilizzati non su-
tassametri, tota- peri il 40 % del
lizzatore del prezzo franco fab-
cammino percorso brica del prodotto
(contachilometri),
pedometri]; indi-
catori di veloci-
ta' e tachimetri,
diversi da quelli
delle voci 9014 o
9015; stroboscopi 9030 Oscilloscopi, ana- Fabbricazione in
lizzatori di spet- cui il valore di
tro ed altri stru- tutti i materiali
menti ed apparec- utilizzati non su-
chi per la misu- peri il 40 % del
ra o il controllo prezzo franco fab-
di grandezze elet- brica del prodotto
triche; strumenti
ed apparecchi per
la misura o la ri-
levazione delle ra-
diazioni alfa, be-
ta, gamma, x, co-
smiche o di altre
radiazioni ioniz-
zanti 9031 Strumenti, appa- Fabbricazione in
recchi e macchine cui il valore di
di misura o di tutti i materiali
controllo, non no- utilizzati non su-
minati ne' compre- peri il 40 % del
si altrove in que- prezzo franco fab-
sto capitolo; pro- brica del prodotto
iettori di pro-
fili 9032 Strumenti ed ap- Fabbricazione in
parecchi di rego- cui il valore di
lazione o di con- tutti i materiali
trollo automatici utilizzati non su-
peri il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 9023 Parti ed acces- Fabbricazione in
sori non nominati cui il valore di
ne compresi altro- tutti i materiali
ve in questo capi- utilizzati non su-
tolo, di macchine, peri il 40 % del
apparecchi, stru- prezzo franco fab-
menti od oggetti brica del prodotto
del capitolo 90 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 91 Articoli di oro- Fabbricazione in
logeria, esclusi: cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 9105 Sveglie, pendole, Fabbricazione in Fabbricazione in
orologi e simili cui: cui il valore di
apparecchi di oro- tutti i materia-
logeria, con movi- - il valore di li utilizzati
mento diverso da tutti i materia- non superi il
quello degli oro- li utilizzati 30 % del prezzo
logi tascabili non superi il franco fabbrica
40 % del prezzo del prodotto
franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati 9109 Movimenti di oro- Fabbricazione in Fabbricazione in
logeria, completi cui: cui il valore di
e montati, diver- tutti i materia-
si da quelli degli - il valore di li utilizzati
orologi tascabili tutti i materia- non superi il
li utilizzati 30 % del prezzo
non superi il franco fabbrica
40 % del prezzo del prodotto
franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati 9110 Movimenti di oro- Fabbricazione in Fabbricazione in
logeria completi, cui: cui il valore di
non montati o par- tutti i materia-
zialmente montati - il valore di li utilizzati
(chablons); movi- tutti i materia- non superi il
menti di orologe- li utilizzati 30 % del prezzo
ria incompleti, non superi il franco fabbrica
montati; sbozzi 40 % del prezzo del prodotto
di movimenti di franco fabbrica
orologeria del prodotto, e
- entro il predet-
to limite, il va-
lore di tutti i
materiali della
voce 9114 utiliz-
zati non superi il
10 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 9111 Casse per orologi Fabbricazione: Fabbricazione in
delle voci 9101 o cui il valore di
9102 e loro parti - a partire da tutti i materia-
materiali di li utilizzati
qualsiasi voce, non superi il
esclusi quelli 30% del prezzo
della stessa vo- franco fabbrica
ce del prodotto, del prodotto
e
- in cui il valo-
re di tutti i ma-
teriali utilizzati
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 9112 Casse e gabbie e Fabbricazione: Fabbricazione in
simili, per ap- cui il valore di
parecchi di oro- - a partire da tutti i materia-
logeria e loro materiali di li utilizzati
parti qualsiasi voce, non superi il
esclusi quelli 30 % del prezzo
della stessa vo- franco fabbrica
ce del prodotto, del prodotto
e
- in cui il valo-
re di tutti i ma-
teriali utilizzati
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 9113 Cinturini e brac-
cialetti per oro-
logi e loro parti:
- di metalli co- Fabbricazione in
muni, anche dora- cui il valore di
ti o argentati, o tutti i materiali
di metalli plac- utilizzati non su-
cati o ricoperti peri il 40 % del
di metalli pre- prezzo franco fab-
ziosi brica del prodotto
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 92 Strumenti musi- Fabbricazione in
cali; parti ed cui il valore di
accessori di tutti i materiali
questi strumenti utilizzati non su-
peri il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 93 Armi, munizioni e Fabbricazione in
loro parti ed cui il valore di
accessori tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 94 Mobili; mobili me- Fabbricazione a Fabbricazione in
dico-chirurgici; partire da mate- cui il valore di
oggetti letterec- riali di qualsia- tutti i materia-
ci e simili; ap- si voce, esclusi li utilizzati
parecchi per l'il- quelli della non superi il
luminazione non stessa voce del 40 % del prezzo
nominati ne' com- prodotto franco fabbrica
presi altrove; in- del prodotto
segne pubblicita-
rie, insegne lumi-
nose, targhette in-
dicatrici luminose
ed oggetti simili;
costruzioni pre-
fabbricate, esclu-
si: 9401 e ex Mobili di metallo, Fabbricazione a Fabbricazione in 9403 muniti di tessuto partire da mate- cui il valore di
in cotone, non riali di qualsia- tutti i materia-
imbottito, di pe- si voce, esclusi li utilizzati
so non superiore quelli della - non superi il
ai 300 g/m2 stessa voce del 40 % del prezzo
prodotto franco fabbrica
del prodotto
o
Fabbricazione a
partire da tes-
suto in cotone,
confezionato e
pronto all'uso,
della voce 9401
o 9403, a condi-
zione che:
- il suo valore
non superi il 25%
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto, e
- tutti gli altri
materiali utiliz-
zati sono originari
e classificati in
una voce diversa
da 9401 o 9403 9405 Apparecchi per Fabbricazione in
l'illuminazione cui il valore di
(compresi i pro- tutti i materia-
iettori) e loro li utilizzati non
parti, non nomi- superi il 50 % del
nati ne' compresi prezzo franco fab-
altove: insegne brica del prodotto
pubblicitarie,
insegne luminose,
targhette indica-
trici luminose ed
oggetti simili,
muniti di una fon-
te di illumina-
zione fissata in
modo definitivo,
e loro parti non
nominate ne' com-
prese altrove 9406 Costruzioni pre- Fabbricazione in
fabbricate cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 95 Giocattoli, gio- Fabbricazione a
chi, oggetti per partire da mate-
divertimenti o riali di qualsia-
sport; loro parti si voce, esclusi
ed accessori, quelli della stes-
esclusi: sa voce prodotto 9503 Altri giocattoli; Fabbricazione:
modelli ridotti
e modelli simili - a partire da
per il diverti- materiali di
mento, anche ani- qualsiasi voce,
mati; puzzle di esclusi quelli
ogni specie della stessa voce
del prodotto, e
- in cui il valore
di tutti i materia-
li utilizzati non
superi il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 9506 Bastoni per golf Fabbricazione a
e parti dei ba- partire da mate-
stoni riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto. Tuttavia,
possono essere
utilizzati sbozzi
per la fabbrica-
zione di teste di
mazze da golf ex capitolo 96 Lavori diversi, Fabbricazione a
esclusi: partire da mate-
riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del pro-
dotto ex 9601 e ex Lavori in materie Fabbricazione a 9602 animali, vegetali partire da mate-
o minerali da in- rie da intaglio
taglio lavorate, della
medesima voce ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in
(escluse le gra- cui il valore di
nate ed articoli tutti i materiali
analoghi, le spaz- utilizzati non su-
zole di pelo di peri il 50 % del
martora o di sco- prezzo franco fab-
iattolo), scope brica del prodotto
meccaniche per
l'impiego a mano,
diverse da quelle
a motore; tamponi
e rulli per dipin-
gere; raschini di
gomma o di simili
materie flessibili 9605 Assortimenti da Ciascun articolo
viaggio per la incorporato nel-
toletta persona- l'assortimento de-
le, per il cucito ve rispettare le
o la pulizia del- regole applicabili
le calzature o de- qualora non fosse
gli indumenti presentato in as-
sortimento. Tutta-
via, articoli non
originari possono
essere incorpora-
ti, a condizione
che il loro valore
totale non superi
il 15 % del prezzo
franco fabbrica
dell'assortimento 9606 Bottoni e bottoni Fabbricazione:
a pressione; di- - a partire da
schetti per bot- materiali di
toni ed altre par- qualsiasi voce,
ti di bottoni o di esclusi quelli
bottoni a pressio- della stessa voce
ne; sbozzi di bot- del prodotto, e
toni
- in cui il valore
di tutti i materia-
li utilizzati non
superi il 50% del
prezzo franco del
prodotto 9608 Penne e matite a Fabbricazione a
sfera; penne e partire da mate-
stilografi con riali di qualsia-
punta di feltro si voce, esclusi
o con altre pun- quelli della stes-
te porose; penne sa voce del pro-
stilografiche ed dotto. Tuttavia,
altre penne: stili possono essere uti-
per duplicatori; lizzati pennini o
portamine: porta- punte di pennini
penne, portamatite della stessa voce
ed oggetti simi-
li; parti (compre-
si i cappucci e i
fermagli) di que-
sti oggetti, esclu-
si quelli della vo-
ce 9609 9612 Nastri inchiostra- Fabbricazione:
tori per macchine
da scrivere e na- - a partire da ma-
stri inchiostra- teriali di qualsia-
tori simili, in- si voce esclusi
chiostrati o al- quelli della stes-
trimenti prepara- sa voce del pro-
ti per lasciare dotto, e
impronte, anche
montati su bobi- - in cui il valo-
ne o in cartucce; re di tutti i ma-
cuscinetti per teriali utilizzati
timbri, anche im- non superi il 50 %
pregnati, con o del prezzo franco
senza scatola fabbrica del pro-
dotto ex 9613 Accenditori ed Fabbricazione in
accendini ad ac- cui il valore di
censione piezo- tutti i materiali
elettrica della voce 9613
utilizzati non su-
peri il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 9614 Pipe, comprese le Fabbricazione a
teste di pipe partire da sbozzi -------------------------------------------------------------------- capitolo 97 Oggetti d'arte, Fabbricazione a
da collezione o partire da mate-
di antichita' riali di qualsia-
si voce, esclusi
quelli della stes-
sa voce del prodotto --------------------------------------------------------------------
PROTOCOLLO N.6
ALLEGATO III
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1
E RICHIESTA DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1
Istruzioni per la stampa
Ciascun modulo deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabesco di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' e dell'Algeria possono riservarsi a stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo, DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato; PRECISA le circostanze che hanno permesso queste merci di soddisfare a queste condizioni:
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- PRESENTA i seguenti documenti giustificativi (1)
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorita' competenti,
qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indi-
spensabile da dette autorita' per il rilascio del cer-
tificato allegato, come pure ad accettare qualunque con-
trollo eventualmente richiesto da dette autorita' della
sua contabilita' e dei processi di fabbricazione delle
merci di cui sopra; CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.
Luogo --------------, data -----------
--------------------------------------
(Firma) (1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazio-
ne, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai
prodotti utilizzati per la fabbricazione o alle merci riesporta-
tate tali e quali.
PROTOCOLLO N. 6
ALLEGATO IV
DICHIARAZIONE SU FATTURA
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a pie' di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n..... (1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.... (2)
PROTOCOLLO N. 6
ALLEGATO V
MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL FORNITORE Il sottoscritto dichiara che le merci descritte nella presente fat- tura sono state ottenute -------------------------------------------------------------------- e (a seconda dei casi): a) (1) sono conformi alle norme relative alla definizione di "pro-
dotti interamente ottenuti" o b) (1) sono state prodotte utilizzando i prodotti seguenti Descrizione Paese di origine (2) Valore (1) ------------------- ------------------- -------------------
. . ------------------- ------------------- -------------------
. . ------------------- ------------------- -------------------
. . ------------------- ------------------- ------------------- e hanno subito le seguenti lavorazioni: ------------------------------------------ (indicare la lavorazione) in ---------------------- Fatto a ---------------------, addi' -------------- -------------
(firma) (1) da compilare all'occorrenza (2) da compilare all'occorrenza. In tal caso:
- se le merci sono originarie di un paese oggetto dell'accordo o
della convenzione corrispondenti: indicare il paese;
- se le merci sono originarie di un altro paese: indicare "paese
terzo".
PROTOCOLLO N. 6
ALLEGATO VII
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra
1. L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino
1. L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 6 si applica mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
Dichiarazione comune sul cumulo dell'origine
La Comunita' e l'Algeria riconoscono il ruolo importante del cumulo dell'origine e ribadiscono l'impegno di istituire un sistema di cumulo diagonale dell'origine tra i partner che accetteranno di applicare norme di origine identiche. Il cumulo diagonale sara' introdotto tra tutti i partner mediterranei che partecipano al processo di Barcellona o tra questi ultimi e i partner del sistema di cumulo paneuropeo, a seconda dei risultati del gruppo di lavoro EURO-MED sulle norme di origine.
La Comunita' e l'Algeria avvieranno quanto prima consultazioni a tal fine onde precisare le modalita' di adesione dell'Algeria al sistema di cumulo diagonale adottato. Il protocollo n. 6 sara' modificato di conseguenza. PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL
SETTORE DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni; a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative
applicabili sul territorio delle Parti contraenti che disciplinano
l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche'
l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura
doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una
domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda
di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo; d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a
una persona fisica identificata o identificabile; e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le
violazioni o i tentativi di violazione della legislazione
doganale.
ARTICOLO 2
Campo di applicazione
1 Nei settori di loro competenza, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalita' e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' si applica alle informazioni ottenute in virtu' poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non e' coperta dal presente protocollo. ce=2; ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica: a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti
sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte
precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti
sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte
precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle
merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano
fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in
condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano
destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da
fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni
contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di
ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla
legislazione doganale.
ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformita' delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: - operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale
legislazione e che possono interessare l'altra Parte; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla
legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa
ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano
stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni
contrarie alla legislazione doganale.
ARTICOLO 5
Comunicazione/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per
- fornire tutti documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni: a) autorita' richiedente; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici
pertinenti; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone
fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte.
3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
ARTICOLO 7
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare e domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata a norma del presente protocollo qualora quest'ultima non possa agire autonomamente
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'alta autorita' in conformita' del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
ARTICOLO 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza' nell'ambito del presente accordo: a) possa pregiudicare la sovranita' dell'Algeria o di uno Stato
membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del
presente protocollo; b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri
interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo
10, paragrafo 2; c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' esigere.
3. Qualora dovesse sollecitare un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorita' richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
ARTICOLO 10
Scambi di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della Parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'.
3. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.
4. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata.
ARTICOLO 11
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d'appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa, a quale titolo e in quale veste sara' ascoltato.
ARTICOLO 12
Spese di assistenza
Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
ARTICOLO 13
Attuazione
1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali dell'Algeria e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comumita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 14
Altri accordi
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da
altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza
reciproca che sono Stati o che potrebbero essere conclusi tra
singoli Stati membri e Algeria; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione,
tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee
e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi
informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa
interessare a Comunita'.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Algeria qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di cooperazione istituito dall'articolo 41 del protocollo n. 6 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.
ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBUCA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZLA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati "Stati membri", e
la COMUNITA' EUROPEA,
in seguito denominata "la Comunita'",
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata "Algeria",
dall'altra,
riuniti a Valenza il 22/04/2002 per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo", HANNO ADOTTATO, AL MOMENTO DELLA FIRMA, I TESTI SEGUENTI: l'accordo, gli allegati 1-6: ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli
trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema
armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14 ALLEGATO 2 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ALLEGATO 3 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 ALLEGATO 4 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 4 ALLEGATO 5 Modalita' di applicazione dell'articolo 41 ALLEGATO 6 Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale e i protocolli nn. 1-7: Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione
nella Comunita' dei prodotti agricoli originari
dell'Algeria Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile l'importazione in
Algeria dei prodotti agricoli originari della Co-
munita' Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione
nella Comunita' dei prodotti della pesca origina-
ri dell'Algeria Protocollo n. 4 relativo al regime applicabile all'importazione in
Algeria dei prodotti della pesca originari della
Comunita' Protocollo n. 5 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra
l'Algeria e la Comunita' Protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di "pro-
dotti originari" e ai metodi di cooperazione ammi-
nistrativa Protocollo n. 7 relativo all'assistenza amministrativa reciproca
nel settore doganale.
I plenipotenziari degli Stati membri, della Comonita' e dell'Algeria hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa agli scambi di persone
Dichiarazione comune relativa all'articolo 84 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 104 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 110 dell'accordo
DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
Dichiarazione della Comunita' europea relativa alla Turchia
Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'adesione dell'Algeria all'OMC
Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 41 dell'accordo
Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 84, paragrafo 1, primo trattino dell'accordo
Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 88 dell'accordo (razzismo e xenofobia)
DICHIARAZIONI DELL'ALGERIA
Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 9 dell'accordo
Dichiarazione dell'Algeria relativa all'unione doganale tra la Comunita' europea e la Turchia
Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 41 dell'accordo
Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 91 dell'accordo Fatto a Valenza, addi' ventidue aprile duemiladue. Per la Repubblica Italiana Per la Comunita' europea
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo Ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi alle basi di dati, i marchi di fabbrica e commerciali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni non divulgate, la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del
1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how".
Dichiarazione comune relativa agli scambi di persone
Le Parti valuteranno l'opportunita' di negoziare accordi sull'invio di lavoratori algerini a scopo di lavoro temporaneo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 84 dell'accordo
Le Parti dichiarano che il concetto di "cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle Parti" sara' precisato nel quadro degli accordi di cui all'articolo 84, paragrafo 2.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 104 dell'accordo
1. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 104 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: - in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del
diritto internazionale oppure - nell'inosservanza dell'elemento essenziale dell'accordo di cui
all'articolo 2.
2. Le parti convengono che per "misure appropriate" di cui all'articolo 104 si intendono le misure prese in conformita' del diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 104, l'altra Parte puo' invocare la procedura di composizione delle controversie.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 110 dell'accordo
Nel presente accordo si e' tenuto dei vantaggi che comportano per l'Algeria i regimi applicati dalla Francia a titolo del protocollo relativo alle merci originarie di e provenienti da determinati paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri, allegato al trattato che istituisce la Comunita' europea. Questo regime particolare, pertanto, va considerato abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
Dichiarazione della Comunita' europea relativa alla Turchia La Comunita' fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunita' e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunita', alla tariffa doganale comune nonche', progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunita', prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunita' invita pertanto l'Algeria ad avviare quanto prima negoziati
con la Turchia.
Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'adesione
dell'Algeria all'OMC
La Comunita' europea e i suoi Stati membri auspicano una rapida adesione dell'Algeria all'OMC e decidono di fornire tutta l'assistenza necessaria a tal fine.
Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 41
dell'accordo La Comunita' dichiara che, nell'ambito dell'interpretazione dell'articolo 41, paragrafo 1 dell'accordo, valutera' tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che
istituisce la Comunita' europea, compreso il diritto derivato.
Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 84,
paragrafo 1, primo trattino dell'accordo
Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui all'articolo 84 paragrafo 1, primo trattino del presente riguardano unicamente le persone che devono essere considerate loro cittadini in funzione degli obiettivi della Comunita'.
Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 88
dell'accordo (razzismo e xenofobia)
Le disposizioni dell'articolo 88 lasciano impregiudicate le disposizioni e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea nonche' qualsiasi trattamento connesso allo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi in questione.
DICHIARAZIONI DELL'ALGERIA
Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 9 dell'accordo Ritenendo che l'incremento degli investimenti diretti europei sul suo territorio sia uno degli obiettivi fondamentali dell'accordo di associazione, l'Algeria invita la Comunita' e i suoi Stati membri a favorire il conseguimento di questo obiettivo, segnatamente nell'ambito della liberalizzazione degli scambi e dello smantellamento tariffario. All'occorrenza, la questione viene
sottoposta al Consiglio di associazione.
Dichiarazione dell'Algeria relativa all'unione doganale tra la
Comunita' europea e la Turchia
L'Algeria prende atto della "Dichiarazione della Comunita' europea relativa alla Turchia". Pur facendo presente che tale dichiarazione deriva dall'esistenza di un'unione doganale tra le Parti, l'Algeria la esaminera' al momento opportuno.
Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 41 dell'accordo
L'Algeria applichera' la sua legislazione sulla concorrenza ispirandosi agli orientamenti della politica attuata in materia nell'Unione europea.
Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 91 dell'accordo
L'Algeria giudica l'abolizione del segreto bancario un elemento fondamentale della lotta contro la corruzione.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone