Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2004 (vai al sommario) |
CAMERA DEI DEPUTATI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 27 luglio 2004 |
Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004. |
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IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visto l'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515; Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2; Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 27 luglio 2004 ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004; Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del personale; Decreta: E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarita', riscontrata dal collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione e' subordinata all'avvenuto deposito. Roma, 27 luglio 2004
Il Presidente: Casini
Il segretario generale: Zampetti |
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XIV LEGISLATURA
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 183/2004. Oggetto: Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004. Riunione di martedi' 27 luglio 2004.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visto l'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515; Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90; Vista la comunicazione del Ministero dell'interno in data 24 giugno 2004 relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, con riferimento all'anzidetta consultazione elettorale del 12 e 13 giugno 2004; Viste le comunicazioni in data 12 e 19 luglio 2004 dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione concernenti i risultati della medesima consultazione elettorale; Visti i dati forniti dal Ministero dell'interno in data 19 luglio 2004 con riferimento ai candidati presentati alla consultazione elettorale in oggetto con indicazione del sesso e della lista di riferimento; Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004; Preso atto, a seguito dei pareri acquisiti, della non univocita' dell'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 90 del 2004; Constatato che i movimenti e partiti politici che hanno ottenuto almeno un candidato eletto hanno presentato nel termine la richiesta di rimborso ai sensi del menzionato art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999 e che, pertanto, non si sono verificate decadenze; Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima rata del rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2004, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie; Delibera: Art. 1.
1. Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004 e' determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione. Art. 2.
1. E' disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati. Ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno ovvero, qualora tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio. 2. All'erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo le modalita' indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari. Art. 3.
1. Per i movimenti e partiti politici che non abbiano rispettato la proporzione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 aprile 2004, n. 90, l'importo del rimborso e' ridotto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nella misura indicata nel prospetto di cui all'art. 1 della presente deliberazione. 2. Non sussistendo per nessun movimento o partito politico le condizioni richieste dall'art. 3, comma 3, della legge n. 90 del 2004, le somme derivanti dalle riduzioni di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 90 del 2004, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, saranno rimesse al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuti la definitivita' del piano di cui all'art. 1 ed i chiarimenti interpretativi di cui al comma 3 del presente articolo. 3. Ove, in esito agli occorrenti chiarimenti interpretativi del citato comma 2 dell'art. 3 della legge n. 90 del 2004, si renda necessario rideterminare la misura della riduzione indicata nel prospetto di cui all'art. 1 della presente deliberazione, gli eventuali conguagli conseguenti, comprensivi degli interessi legali maturati dalla data di erogazione dei rimborsi, saranno effettuati a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Art. 4.
1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile. 2. In caso di riformulazione del piano di riparto che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto. 3. Nell'eventualita' che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potra' procedere al recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo. Art. 5.
1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001. Art. 6.
1. Gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista sono rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitivita' del piano di cui all'art. 1. Art. 7.
1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Allegato
----> Vedere allegato a pag. 5 <---- |
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