Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2004 (vai al sommario)
CORTE COSTITUZIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 21 luglio 2004
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 1.
Trasmissione dell'ordinanza notificata

1. L'ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimita' costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
 
Art. 2.
Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza

1. Il presidente della Corte, accertata la regolarita' dell'ordinanza e delle notificazioni, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino ufficiale delle regioni.
2. Il presidente accerta altresi' che siano state eseguite le comunicazioni ai presidenti delle due Camere legislative, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
3. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel registro generale con l'indicazione, in apposita colonna, delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni interessate.
 
Art. 3.
Costituzione delle parti

1. La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio in Roma, e delle deduzioni. La procura puo' essere apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni con la sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale.
2. Nel termine suindicato non sono computati i giorni compresi tra quello dell'ultima notificazione e quello in cui l'ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
Art. 4.
Interventi in giudizio

1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
2. Il presidente della giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio in Roma.
3. Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilita', devono aver luogo con le modalita' di cui al comma precedente.
4. L'atto di intervento di cui ai commi precedenti deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
5. Il cancelliere da' comunicazione dell'intervento alle parti costituite.
 
Art. 5.
Notificazioni e comunicazioni

1. Le notificazioni, da farsi a cura del cancelliere, sono effettuate da persona addetta alla Corte, all'uopo autorizzata dal presidente.
2. Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con biglietto consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o con piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma.
 
Art. 6.
Deposito degli atti del processo

1. Gli atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio di legittimita' costituzionale, devono essere depositati in cancelleria in tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Corte e le parti.
2. Il cancelliere non puo' ricevere atti e documenti, relativi al giudizio di legittimita' costituzionale, che non siano corredati del necessario numero di copie, scritte in carattere chiaro e leggibile.
 
Art. 7.
Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione

1. Decorso il termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente nomina un giudice per l'istruzione e per la relazione, al quale il cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della causa.
2. La documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato dal presidente su proposta del giudice relatore, si disponga l'acquisizione al giudizio e' depositata nella cancelleria.
3. La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, da' comunicazione del deposito alle parti costituite.
 
Art. 8.
Convocazione della Corte in udienza pubblica

1. Il presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca la Corte.
2. Almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza, il decreto del presidente e' comunicato in copia, a cura del cancelliere, alle parti costituite.
 
Art. 9.
Convocazione della Corte in camera di consiglio

1. Se nessuna delle parti si e' costituita in giudizio, il presidente puo' convocare la Corte in camera di consiglio.
2. Il presidente, sentito il giudice per l'istruzione, puo' convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza.
3. A cura del cancelliere, il decreto del presidente e' comunicato in copia alle parti costituite venti giorni prima della data fissata per la riunione della Corte in camera di consiglio.
4. La Corte, se ritiene che non ricorra il caso indicato nel comma 2, rinvia la causa alla pubblica udienza.
 
Art. 10.
Deposito di memorie

1. E' ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di memorie illustrative, nel numero di copie sufficienti per il collegio e per le parti, fino al dodicesimo giorno libero prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio, prevista nel comma 2 dell'articolo precedente.
 
Art. 11.
Trasmissione degli atti ai giudici

1. A cura del cancelliere e' trasmesso ad ogni giudice, almeno dieci giorni prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio, un fascicolo contenente le copie dell'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e di tutti i successivi atti del processo.
 
Art. 12.
Mezzi di prova

1. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per l'esecuzione.
 
Art. 13.
Esecuzione dei mezzi di prova

1. L'esecuzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale.
2. Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di quello fissato per l'assunzione delle prove orali.
3. Le spese per l'esecuzione dei mezzi di prova sono a carico del bilancio della Corte.
 
Art. 14.
Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte

1. Espletate le prove, i relativi atti sono depositati nella cancelleria.
2. Il cancelliere da' comunicazione del deposito alle parti costituite.
3. Entro venti giorni dalla detta comunicazione, il presidente fissa la nuova riunione della Corte. Si osservano le norme dell'art. 8 o dell'art. 9, comma 1.
 
Art. 15.
Riunioni di procedimenti.

1. Il presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, puo' ordinare che due o piu' cause siano chiamate alla medesima udienza per essere, se del caso, congiuntamente discusse.
2. Dopo la discussione la Corte delibera se e quali cause debbano essere riunite per un'unica pronunzia.
 
Art. 16.
Astensione e ricusazione dei giudici

1. Le norme relative all'astensione e alla ricusazione dei giudici non sono applicabili fuori dei casi previsti nell'art. 47 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
 
Art. 17.
Udienza pubblica

1. All'udienza il giudice relatore espone le questioni della causa.
2. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono succintamente i motivi delle loro conclusioni.
3. Il Presidente regola la discussione e puo' determinare i punti piu' importanti sui quali essa deve svolgersi.
4. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.
 
Art. 18.
Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze

1. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio. Alla deliberazione devono partecipare tutti i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa.
2. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano d'eta'; per ultimo vota il presidente.
3. Dopo la votazione, la Corte nomina un giudice per la redazione dell'ordinanza o della sentenza, il cui testo e' approvato dal collegio in camera di consiglio.
4. La data della decisione e' quella dell'approvazione di cui al comma precedente.
5. Le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal presidente e dal giudice nominato a norma del comma 3.
 
Art. 19.
Spese del giudizio

1. Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronunzia condanna alle spese.
 
Art. 20.
Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze

1. Tutte le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge regionale o provinciale il presidente ne dispone altresi' la pubblicazione nel rispettivo Bollettino ufficiale.
 
Art. 21. Correzioni delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e
delle ordinanze

1. La Corte provvede alla correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze, anche d'ufficio, in camera di consiglio con ordinanza, previo avviso alle parti costituite.
2. L'ordinanza di correzione e' annotata sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta.
3. Qualora si tratti di sentenza, che abbia dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, si applicano all'ordinanza di correzione le norme dell'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
 
Art. 22.
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

1. Le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte costituzionale neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorita' giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di legittimita' costituzionale.
 
Art. 23.
Ricorsi che promuovono questioni di legittimita' costituzionale

1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi che promuovono questioni di legittimita' costituzionale devono essere depositati nella cancelleria della Corte insieme con gli atti e con i documenti, dopo eseguite le notificazioni previste nella detta legge. Per la costituzione in giudizio delle regioni e' altresi' necessario il deposito della procura speciale contenente l'elezione del domicilio in Roma.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' al ricorso che promuove la questione di legittimita' costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle regioni, a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.
3. La parte convenuta puo' costituirsi e presentare deduzioni entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.
 
Art. 24.
Pubblicazioni

1. Il presidente, accertata la regolarita' degli atti e delle notificazioni, dispone la pubblicazione dei ricorsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche', ove si faccia questione di un atto di una regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino ufficiale, previa annotazione dei ricorsi stessi, a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro.
 
Art. 25.
Norme di procedura per i ricorsi

1. Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, 10 a 21. Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.
 
Art. 26.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere l'esposizione sommaria delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte ed e' annotato a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro.
2. Il presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma terzo, della legge sopracitata.
3. Il ricorso, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'art. 37, comma quarto, di detta legge, e' depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione.
4. Nello stesso termine fissato nel comma precedente ha luogo la costituzione in giudizio e per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, comma 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21.
5. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articoli 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
6. Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.
 
Art. 27. Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e regioni e tra
regioni

1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente.
2. Il ricorso deve essere notificato altresi' all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorita' diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo.
3. Il ricorso e' depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione insieme con la procura speciale, quando occorra.
4. Entro il termine, di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, comma 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21.
5. Il presidente, sentito il giudice per l'istruzione, puo' convocare la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta inammissibilita' del ricorso ovvero che l'attribuzione rivendicata manifestamente non spetti alla parte ricorrente.
6. A cura del cancelliere, il decreto del presidente e' comunicato in copia alle parti costituite venti giorni prima della data fissata per la riunione della Corte in camera di consiglio.
7. La Corte, se ritiene che non ricorrano i casi indicati nel comma 5, rinvia la causa alla pubblica udienza.
8. Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.
 
Art. 28.
Ordinanza di sospensione

1. La sospensione dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere richiesta in qualsiasi momento.
2. La Corte provvede in camera di consiglio con ordinanza motivata, uditi i rappresentanti delle parti e previe le indagini che ritenga opportune.
3. Le parti possono presentare documenti e memorie.
4. L'istanza puo' essere presentata anche all'udienza di discussione.
 
Art. 29.
Pubblicazioni

1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nonche', ove si faccia questione di un atto della regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino ufficiale.
2. Il ricorso previsto nell'art. 26 e' pubblicato unitamente all'ordinanza che decide sulla ammissibilita' dello stesso.
 
Art. 30.
Deposito dei ricorsi

1. Il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 23, comma 1, 26, comma 3, 27, comma 3, puo' essere effettuato avvalendosi del servizio postale. In tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito, vale la data di spedizione postale.
 
Art. 31. Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte
costituzionale

1. Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una sola numerazione progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente per esteso nella «Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale», sotto la vigilanza d'un giudice designato dalla Corte.
 
Art. 32.
Diritti di cancelleria

1. Gli atti del procedimento davanti alla Corte sono esenti da ogni tassa.
2. La Corte determina i diritti spettanti alla cancelleria per prestazioni particolari.
 
Art. 33.
Norma transitoria

1. La costituzione delle parti nei procedimenti pendenti davanti alla Corte alla data dell'entrata in vigore delle presenti norme integrative e' ammessa fino al decimo giorno successivo alla data stessa, qualora il termine non venga a scadere posteriormente.
 
Art. 34.
Entrata in vigore delle presenti norme integrative

1. Le presenti norme integrative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 21 luglio 2004
Il presidente: Zagrebelsky
 
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