Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 30 giugno 2004, n. 185
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Emendamento stesso.
 
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4516):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 25 novembre 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 15 gennaio 2004 con pareri delle commissioni
I, V, VIII e X.
Esaminato dalla III commissione il 28 gennaio 2004 e 24
febbraio 2004.
Esaminato in aula l'8 marzo 2004 e approvato il 16
marzo 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2843):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 marzo 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 10ª, 12ª, 13ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 20 aprile 2004 e il 5
maggio 2004.
Relazione scritta presentata il 7 maggio 2004 (atto n.
2843/A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 2004.
 
----> Vedere ratifica da pag. 4 a pag. 13 <----

Traduzione non ufficiale
NAZIONI UNITE
Rif C.N.1231.1999, TREATIES - Notifica del Depositario

PROTOCOLLO DI MONTREAL, SULLE SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI
OZONO

EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE
IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO

Montreal, 16 settembre 1987
Pechino 3 Dicembre 1999

Adozione di un emendamento
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, agendo nella sua capacita' in quanto depositario, comunica quanto segue
Nella sua undicesima Riunione delle Parti al summenzionato Protocollo svoltasi a Pechino dal 29 novembre al 3 dicembre 1999, le Parti hanno adottato, in conformita' alla procedura enunciata all'articolo 9 , paragrafo 4 della Convenzione di Vienna del 1985 per la protezione dello strato di ozono l'emendamento al Protocollo di Montreal come stabilito nell'Annesso V al rapporto dell'undicesima Riunione delle Parti (Decisione XI/5)
Il testo del suddetto emendamento nelle sei lingue ufficiali della sua conclusione e' allegato in quanto Annesso alla presente notifica.
In conformita' al suo articolo 3, paragrafo 1, l'emendamento entrera' in vigore il 1 gennaio 2001, a patto che almeno venti strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dell'emendamento siano stati depositati da Stati o da organizzazioni d'integrazione economica regionale che sono Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Qualora tale condizione non sia adempiuta entro tale data, l'emendamento entrera' in vigore il novantesimo giorno dopo la data in cui detta condizione e' stata soddisfatta.
Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento, conformemente al suo articolo 3, paragrafo 3, entrera' in vigore per ogni altra Parte del Protocollo il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
"28 gennaio 2000

All'attenzione dei Servizi dei Trattati dei Ministeri degli Affari Esteri e delle organizzazioni internazionali interessate.
Rif. C.N. 1231.1999, TRATTATI-1 (ANNESSO)
Decisione XI/5 Nuovo emendamento del Protocollo di Montreal
- Adottare, in conformita' alla procedura prevista al paragrafo 4 dell'articolo 9 della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, l'emendamento del Protocollo di Montreal il cui testo figura all'Annesso V del rapporto dell'undicesima Riunione delle Parti.

C.N.1231.1999.Trattati-1 (Annesso)

EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE
IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO

Pechino 3 Dicembre 1999
Articolo primo: Emendamento

A. Articolo 2, paragrafo 5
Al paragrafo 5 dell'articolo 2 del Protocollo, sostituire le parole:
Articolo 2A all'articolo 2E
Con le parole :
Articolo 2A a 2F
B. Articolo 2, paragrafi 8 a) e 11
Ai paragrafi 8 a) e 11 dell'articolo 2 del Protocollo; sostituire le parole
Articoli 2A a 2H
Con le parole:
Articoli 2A a 2I
C. Articolo 2F, paragrafo 8
Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 2F del Protocollo, aggiungere il seguente paragrafo:
8. Nel periodo di dodici mesi avente inizio il I gennaio 2004, e poi durante ogni successivo periodo di dodici mesi, ciascuna Parte che produce una o piu' di queste sostanze si accerta che il suo livello calcolato di produzione di sostanze regolamentate nel Gruppo I dell'Annesso C non superi, annualmente , la media di:
a) la somma del suo livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'Annesso C; 2,8% del suo livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'Annesso A.
b) La somma del suo livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'Annesso C; 2,8% del suo livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze regolamentate dal Gruppo I dell'Annesso A.
Tuttavia, per rispondere ai bisogni interni fondamentali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' eccedere questo limite in misura al massimo del 15% del suo livello calcolato di produzione di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'Annesso come sopra definito.
D. Articolo 21
Inserire l'articolo di seguito dopo l'articolo 2H dei Protocollo.
Articolo 21. Bromo-clorometano.
Durante il periodo di dodici mesi a decorrere dal primo gennaio 2002, e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi che seguira', ciascuna Parte si accerta che i suoi livelli calcolati di consumo e di produzione di sostanze regolamentate del Gruppo III dell'annesso C siano pari a zero. Sara' applicato il presente paragrafo, salvo de le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per far fronte ai bisogni di utilizzazione che ritengono, di comune accordo, essenziali.
E. Articolo 3
All'articolo 3 del Protocollo sostituire le parole ;
Articoli 2, 2A a fino a 2H
Con le parole
Articoli 2, 2A a fino a 2I
F. Articolo 4, paragrafi 1 quinquies e I sexies
Dopo il paragrafo 1 quater aggiungere i seguenti paragrafi:
1 quinquies. A decorrere dal 1 gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C provenienti da qualsiasi Stato non Parte del presente Protocollo.
1 sexies. Entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione di sostanze regolamentate del Gruppo III dell'Annesso C provenienti da qualsiasi Stato che non e' Parte del presente Protocollo.
G. Articolo 4, paragrafi 2 quinquies e 2 sexies
Dopo il paragrafo 2 quater, aggiungere i seguenti paragrafi
2 quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'allegato C provenienti da qualsiasi Stato non-Parte al presente Protocollo.
2 sexies. Entro un termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze regolamentate del Gruppo III dell'Annesso C provenienti da qualsiasi Stato che non e' Parte del presente Protocollo.
H. Articolo 4, paragrafi 5 a 7
Ai paragrafi 5 a 7 dell'articolo 4 del Protocollo, sostituire le parole:
Annessi A e B, Gruppo II dell'Annesso C e Annesso E con le parole:
Annessi A, B, C, ed E
1 Articolo 4, paragrafo 8
Al paragrafo 8 dell'articolo 4 del Protocollo, sostituire le parole:
Articoli 2A a fino a 2E, articoli 2G e 2H
Con le parole:
Articoli 2A fino a 2I
J Articolo 5, paragrafo 4
Al paragrafo 4 dell'articolo 5 del Protocollo sostituire le parole
Articoli 2A a 2H
Con le parole:
Articoli 2A a 21
K. Articolo 5, paragrafi 5 e 6
Ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 5 del Protocollo, sostituire le parole
Articoli 2A a 2E
Con le parole:
Articoli 2A a 2E e articolo 2I
L. Articolo 5, paragrafo 8 ter a)
Aggiungere alla fine del capoverso a) del paragrafo 8 ter dell'articolo 5 del Protocollo, la seguente frase:
A decorrere dal 1 gennaio 2016, ciascuna Parte di cui al paragrafo I osserva le misure di regolamentazione stipulate al paragrafo 8 dell'articolo 2F e, sulla base della sua osservanza di tali misure regolamentari utilizzate, la media dei suoi livelli calcolati di produzione e di consumo nel 2015.
M. Articolo 6
All'articolo 6 del Protocollo, sostituire le parole :
Articoli 2A a 2H
Con le parole
Articoli 2A a 21
N. Articolo 7, paragrafo 2
Al paragrafo 2 dell'articolo 7 del Protocollo, sostituire le parole
Allegati B e C
Con le parole:
Annesso B e Gruppi I e II dell'Annesso C
O. Articolo 7, paragrafo 3
ggiungere dopo la prima frase del paragrafo 3 dell'articolo 7 del Protocollo, la seguente frase:
Ciascuna Parte comunica al Segretariato dati statistici sul quantitativo di sostanza regolamentata iscritta all'Annesso E, utilizzata annualmente a fini di quarantena e per i trattamenti preliminari alla spedizione.
P. Articolo 10
Al paragrafo I dell'articolo 10 del Protocollo, sostituire le parole:
Articoli 2A a 2E
Con le parole:
Articoli 2A a 2E e articolo 2I
Q. Articolo 17
All'articolo 17 del Protocollo, sostituire le parole:
Articoli 2A a 2H
con le parole:
Articoli 2A a 2I
R. Annesso C
All'Annesso C del Protocollo, aggiungere il seguente Gruppo:

Gruppo Sostanze Numero d'isomeri Potenziale d'impoverimento
dello strato di ozono

Gruppo III Bromoclorometano 1 0,12

CH 2BrC1

Articolo 2: Relazioni con l'emendamento del 1997
Nessun Stato ne organizzazione regionale d'integrazione economica puo' depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Emendamento o di adesione al presente emendamento , se non ha in precedenza o contemporaneamente , depositato tale strumento all'emendamento adottato dalle Parti nella loro nona riunione a Montreal il 17 settembre 1997.
Articolo 3: Entrata in vigore
1. Il presente Emendamento entra in vigore il 1 gennaio 2001, fatto salvo il deposito, in tale data, di almeno 20 strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dell'emendamento da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti del Protocollo di Montreal relativo a sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Se in tale data questa condizione non e' stata rispettata , il presente emendamento entrera' in vigore il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui questa condizione risulta soddisfatta.
1. Ai fini del paragrafo 1, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica puo' essere considerato come strumento aggiuntivo agli strumenti gia' depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.
2. Successivamente alla sua entrata in vigore, e come previsto al paragrafo 1, il presente strumento entra in vigore per ogni altra Parte al Protocollo il novantanovesimo giorno successivo alla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Certifico che il testo precedente
e' una copia Conforme
dell'emendamento adottato il 3
dicembre 1999 nella undicesima
riunionte delle Parti del
Protocollo di Montreal relativo
alle sostanze che impoveriscono lo
strato di ozono, voltasi a Pechino,
Cina dal 29 novembre 1999 al 3
dicembre 1999.

Per il Segretario generale, Il
Consigliere giuridico (Vice
Segretario generale per gli affari
giuridici)
Hans Corell

Organizzazione delle Nazioni Unite
New York, il 28 gennaio 2000
 
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