Gazzetta n. 174 del 2004-07-27 |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 5 luglio 2004 |
Abilitazione all'espletamento dell'attestazione di conformita' alle norme tecniche armonizzate, per il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», a favore dell'ICIM S.p.a., in Milano. |
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IL DIRETTORE CENTRALE per la prevenzione e la sicurezza tecnica
Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE; Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9; Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156; Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»; Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di ICIM S.p.a. con sede in Milano - Piazza Diaz n. 2, in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»; Decreta: L'ICIM S.p.a. con sede in Milano - Piazza Diaz n. 2, nel seguito denominato «Organismo», e' abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformita' alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualita' della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»; Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di prova: EN 1154:1996 + A1:2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova»; EN 1158:1997 + A1:2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova»; L'attivita' complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto delle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilita' del rappresentante legale dott. ing. Tullio Badino e del direttore tecnico dott. ing. Vincenzo Delacqua secondo le rispettive competenze. Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva. L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attivita' oggetto della presente abilitazione. Il presente decreto dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni. Roma, 5 luglio 2004 Il direttore centrale: Barzi |
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