Gazzetta n. 174 del 2004-07-27 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 31 maggio 2004 |
Trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore di lavoratori delle aziende Co.Si.T. a r.l., Co.La.V. a r.l., Cooperativa Palisti Gelesi a r.l. - Smim Impianti S.p.a., e Co.Mi. (Decreto n. 34156). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139; Visto il verbale d'accordo stipulato in data 12 gennaio 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, nel quale, preso atto della grave crisi strutturale che ha investito il territorio di Gela, e' stato concordato il ricorso alla CIGS per la societa' CO.SI.T. a r.l., CO.LA.V. a r.l. e Cooperativa Palisti Gelesi, alla proroga del predetto trattamento per la societa' SMIM Impianti S.p.a. e alla proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli ex dipendenti della societa' CO.MI. s.r.l., ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al fine di agevolare il processo di ricollocazione dei lavoratori interessati, nell'ambito degli interventi predisposti per la ripresa dell'attivita' produttiva; Viste le istanze presentate dalle predette societa', sulla base di quanto concordato con il sopracitato verbale di accordo del 12 gennaio 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale nonche' la proroga del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori delle predette societa', con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Decreta: Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003 n.350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di nove lavoratori per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 29 febbraio 2004, e di tredici lavoratori per il periodo dal 1° marzo 2004 al 31 dicembre 2004, dipendenti della societa' Coop. CO.SI.T. a r.l. stabilimento di Gela (Caltanissetta). L'onere previsto e' pari a euro 231.889,00. | Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137 , della legge 24 dicembre 2003, n.350, e' autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di undici lavoratori nel corso del primo mese e di nove lavoratori nel periodo successivo, dipendenti della societa' Coop. CO.LA.V. a r.l. stabilimento di Gela (Caltanissetta). L'onere previsto e' pari a euro 162.470,00. | Art. 3.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di quattro lavoratori nel mese di marzo 2004 e di tre lavoratori per il restante periodo, dipendenti della societa' Cooperativa Palisti Gelesi a r.l., stabilimento di Gela (Caltanissetta). L'onere previsto e' pari a euro 50.218,00. | Art. 4.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di settanta dipendenti della societa' SMIM Impianti S.p.a, unita' di Gela (Caltanissetta), gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 11 del decreto n. 32838 datato 19 settembre 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003, reg. 5, foglio 21. L'onere previsto e' pari ad euro 1.102.080,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. | Art. 5.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione, in favore di ventidue ex dipendenti della societa' CO.MI., impegnata nei lavori di completamento dell'impianto industriale dello SNOX, nell'area del comune di Gela (Caltanissetta), gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32943 del 16 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2003, reg. 5, foglio 12. L'onere previsto e' pari ad euro 313.896,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. | Art. 6.
La concessione dei trattamenti, disposta con gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 1.860.553,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. | Art. 7.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. | Art. 8.
L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalle societa' indicate agli articoli 1, 2 e 3; | Art. 9.
Le societa' di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono tenute a versare, dalla data di decorrenza dei trattamenti concessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia; Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 379 |
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