Gazzetta n. 174 del 2004-07-27 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 7 maggio 2004 |
Proroga dell'indennita', pari al trattamento massimo di integrazione salariale e del trattamento di mobilita', relativamente all'anno 2004, ai lavoratori portuali ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Decreto n. 34015). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 63; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 31450 del 20 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 10; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32414 del 27 maggio 2003, con il quale e' stata concessa, per l'anno 2003, ai lavoratori portuali la proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 ed in particolare i commi 1 e 2; Visto l'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il verbale di accordo del 16 gennaio 2004 - che fa parte integrante del presente provvedimento - stipulato, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore portuali, nel quale e' stata concordata la necessita' di ricorrere alla predetta indennita', anche per l'anno 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137, per lavoratori appartenenti alle societa' derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, purche' non effettuino assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2004, nonche' per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994, purche' non effettuino assunzioni nel corso dell'anno 2004, a tempo indeterminato, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorita' portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle societa' di cui al predetto art. 21, comma 1, lettera b); Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 10 marzo 2004, nella quale, tra l'altro, viene quantificato in 8.000.000,00 di euro, l'onere complessivo per la proroga del trattamento di cui trattasi; Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, di concedere, anche per l'anno 2004, la proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori portuali, cosi' come individuati nel predetto verbale di accordo ministeriale del 16 gennaio 2004; Decreta: Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 16 gennaio 2004, citato nel preambolo e che fa parte integrante del presente provvedimento, e' concessa - dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 - nel limite di Euro 8.000.000,00 ai lavoratori portuali, cosi' come individuati nel predetto verbale di accordo ministeriale, la proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria. | Art. 2.
L'erogazione della surrichiamata indennita', da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo accertamento del termine di validita' della proroga di cui all'art. 1. | Art. 3.
La misura del trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 20%. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di Euro 8.000.000,00, l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 328 | DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VIII
VERBALE DI ACCORDO
Il 16 gennaio 2004 si sono riunite, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani dirigente della div. VIII della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e dal dott. Ugo Menziani dirigente della div. V Direzione generale ammortizzatori sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento della navigazione marittima ed aerea, direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, rappresentato dal direttore generale Massimo Provinciali, dal dirigente dott. Luigi Scarponi e dalla dott.ssa Cristina Farina; le segreterie nazionali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI e le associazioni ASSOLOGISTICA, FISE ASSOPORTI e ASSITERMINAL per esaminare la possibilita' di far ricorso anche per l'anno 2004 all'indennita' pari al trattamento massimo di CIGS, ai sensi dell'art. 3 comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti, di cui alla legge n. 84/1994 e successive modificazioni. Preliminarmente si da' atto che tramite la predetta indennita' negli anni passati si sono riusciti a gestire positivamente le problematiche occupazionali all'interno dei porti, pertanto, anche, sulla base delle iniziative presenti, si ritiene necessario proseguire, per l'anno 2004, nell'utilizzo del trattamento di cui trattasi, che comunque, dovra' essere usufruito per un numero di giornate complessivamente non superiori a quelle dell'anno 2003. Tenuto conto che la determinazione degli organici dei soggetti autorizzati ex art. 17 della legge n. 84/1994 viene effettuata in sede autorizzatoria da parte delle competenti Autorita' portuali e marittime, le parti ritengono che l'indennita' di cui trattasi potra' essere riconosciuta ai lavoratori, secondo le modalita' successivamente indicate. Le parti, altresi', ritengono, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore portuale della flessibilita' e contestuale discontinuita' lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze produttive dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche la conseguenza che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festive, l'indennita' di cui trattasi potra' essere concessa, anche per gli anni passati per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilita' da parte del lavoratore. Le parti, infine, concordano che lo strumento in esame, cosi' come utilizzato anche negli anni passati non e' piu' sufficiente a risolvere le problematiche del settore ritengono, quindi, avviare al piu' presto un lavoro strutturale di riordino legislativo per quanto riguarda il sostegno al reddito dei lavoratori dei porti. Le parti concordano la necessita' di ricorrere all'indennita' pari al trattamento massimo di CIGS, per l'anno 2004, come previsto dal richiamato art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i lavoratori appartenenti alle societa' derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) legge n. 84/1994, purche' non effettuino assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2004, nonche' per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994 purche' non effettuino, nel corso del 2004, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorita' portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle societa' di cui al predetto art. 21, comma 1, lettera b). |
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