Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 17 febbraio 2004 |
Assegnazione alle Universita' delle borse di studio e dei posti aggiuntivi per l'ammissione di medici nell'anno accademico 2003/2004. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia; Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, che ha individuato le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 368/1999; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 10 dicembre 2003 della Conferenza Stato-regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione, negli anni accademici 2001/2002, 2003/2004 e sui contingenti delle borse di studio da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2003/2004 di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo n. 368/1999; Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture universitarie della formazione specialistica; Visto il decreto del Ministero della salute in corso di perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la conferma del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2003/2004, e la determinazione del numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 2003/2004, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione; Ritenuto che l'offerta formativa delle universita' si rivolge all'intero territorio nazionale; Ravvisata la opportunita' di adottare quale criterio base per l'assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la continuita' formativa delle scuole tenendo conto delle capacita' ricettive, nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.; Vista la nota del 9 ottobre 2003, prot. n. 2/l370/FS, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale della sanita' militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo n. 368/1999, art. 35, comma 3, per l'anno accademico 2003/2004; Viste le note del 3 ottobre 2003, prot. 850.6/13-5915 e successive, con le quali il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale di sanita' ha rappresentato le esigenze della sanita' della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 334/2000, per l'anno accademico 2003/2004; Vista la nota del 21 gennaio 2004, n. 339/IX/28022, del Ministero degli affari esteri, con la quale e' stato comunicato l'elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per l'anno accademico 2003/2004, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999; Visto l'art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; Visto l'art. 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che conferma anche per l'anno accademico 2003/2004 la disciplina delle borse di studio di cui al decreto legislativo n. 257/1991, non essendo ancora stato approvato con apposito provvedimento legislativo la copertura finanziaria dei contratti di formazione/lavoro, di cui all'art. 37 del predetto decreto legislativo n. 368/1999; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e ricerca n. 99 del 25 febbraio 2003 di approvazione del regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione; Viste le note ministeriali n. 3652 del 4 dicembre 2003 e n. 150 del 14 gennaio 2004, con le quali sono stati invitati i presidenti delle regioni ad indicare le borse aggiuntive che intendono finanziare nel corrente anno accademico; Vista la nota ministeriale n. 4082 del 22 dicembre 2003, con la quale le universita' sono state invitate a comunicare i posti aggiuntivi che intendono finanziare con risorse comunque acquisite; Viste le note con cui le regioni e le provincie autonome hanno comunicato il numero di posti aggiuntivi che intendono finanziare; Viste le note con cui le universita' hanno comunicato le borse aggiuntive a finanziamento privato; Sentito il Ministero della salute;
Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, alle scuole di specializzazione individuate nel decreto ministeriale 31 ottobre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle premesse, e' stabilito nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla III colonna. |
| Art. 2. Il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio finanziati dalle regioni e' stabilito alla IV colonna della tabella allegata. |
| Art. 3. Il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Universita', e' stabilito alla V colonna della tabella allegata. |
| Art. 4. Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici militari, alla Polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo, e' stabilito nella medesima tabella allegata, rispettivamente alle colonne VI, VII e VIII. |
| Art. 5. Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, in servizio in unita' operative del Servizio sanitario nazionale in via prioritaria di anestesia, di anestesia e rianimazione, radiologia, radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare di strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione, puo' essere ammesso a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento del numero complessivo previsto per ogni disciplina e della capacita' recettiva della scuola stessa. |
| Art. 6. Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, in servizio nelle strutture sanitarie, inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, e' ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni disciplina, di intesa tra le Universita' e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che concorre alla formazione. |
| Art. 7. Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 4 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 5 e 6, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa. |
| Art. 8. Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle Universita' si provvedera' all'assegnazione dei posti di cui all'art. 5 e 6 del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2004 Il Ministro: Moratti |
| ALLEGATO
----> Vedere immagini da pag. 7 a pag. 74 <---- |
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