Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2004 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
ACCORDO 17 giugno 2004 |
Intesa tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 19 dicembre 2003, n. 2004/24/CE, relativa ad un programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, per l'anno 2004. |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella seduta odierna del 17 giugno 2004; Premesso che: l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, nella sede della Conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie; l'art. 117, comma 3, della Costituzione, prevede che tra le materie di legislazione concorrente di competenza delle regioni sono comprese la «tutela della salute e l'alimentazione»; l'art. 117, comma 5, della Costituzione, prevede, fra l'altro, che le regioni provvedano direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, Vista la raccomandazione della Commissione europea del 19 dicembre 2003, n. 2004/24/CE, relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2004, che ha natura non vincolante; Ritenuto necessario procedere alla individuazione di criteri uniformi da fissare a livello centrale per armonizzare i controlli sul territorio nazionale, secondo le modalita' di cui all'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista la proposta del Ministro della salute, pervenuta con nota del 21 maggio 2004; Considerato che, in sede tecnica il 3 giugno 2004, si e' convenuto sul testo dell'intesa con alcune modifiche; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce la seguente intesa tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:
Art. 1.
Programma comunitario
1. Si conviene di adottare per l'anno 2004 il programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 19 dicembre 2003, n. 2004/24/CE. |
| Art. 2.
Finalita' del programma coordinato per il 2004
1. Il programma coordinato di controllo ufficiale per il 2004 prevede l'effettuazione di ispezioni e controlli, che possono comprendere, ove previsto, il prelievo di campioni ai fini degli accertamenti analitici, con lo scopo di: a) valutare la sicurezza batteriologica dei formaggi prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato; b) valutare la sicurezza batteriologica delle carni fresche refrigerate di pollame per quanto concerne il Campylobacter termofilo; c) valutare la sicurezza batteriologica e tossicologica delle spezie. |
| Art. 3.
Programmazione
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a fornire alle aziende sanitarie locali, territorialmente competenti, opportuni elementi di indirizzo al fine di poter effettuare i controlli di cui all'art. 2, punti a), b) e c), del programma coordinato di controllo ufficiale. 2. Le verifiche ispettive e i controlli analitici di cui all'art. 2, lettere a), b) e c), devono essere svolti rispettivamente da strutture appositamente designate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da laboratori conformi ai requisiti fissati dalla norma europea EN 45001, cosi' come sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 3. Le strutture designate di cui al comma 2 vengono comunicate al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti. 4. Per le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettere a), b) e c), il numero minimo di campioni da prelevare per ciascuna tipologia di prodotto (formaggi, carni fresche di pollame, spezie) per regione o provincia autonoma, e' di 5 per milione di abitanti e non meno di 5 per regione o provincia autonoma. 5. Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute provvedono ad effettuare campionamenti ai fini dell'analisi di laboratorio sulle partite di spezie presentate all'importazione, nella misura di almeno una partita nel corso del mese nel periodo luglio 2004-febbraio 2005. |
| Art. 4.
Verifiche e controlli del programma coordinato
1. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettera a), sono effettuati su campioni rappresentativi di formaggi freschi, a pasta molle o semiduri, prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato, allo scopo di rilevare la presenza di Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter termofilo e la numerazione di Staphilococcus aureus e dell'Escherichia coli. I campionamenti sono effettuati sia negli stabilimenti di produzione sia nei punti di vendita al dettaglio, compresi i prodotti importati. 2. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettera b), sono effettuati su campioni rappresentativi di carni fresche refrigerate di pollame, in particolare polli e tacchini, allo scopo di rilevare la presenza di Campylobacter termofilo. I campionamenti sono effettuati sia nei macelli sia nei punti di vendita al dettaglio, compresi i prodotti importati, preferibilmente nel periodo da maggio a ottobre. 3. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettera c), sono effettuati su campioni rappresentativi di spezie, al fine di effettuare i rilevamenti per il conteggio delle Enterobacteriaceae, la presenza di Salmonella e la numerazione di Bacillus cereus e Clostridium perfringens, nonche' per accertare il livello di aflatossine. I campionamenti sono effettuati negli stabilimenti di produzione/confezionamento, negli stabilimenti che usano spezie nella preparazione di alimenti, nei punti di vendita all'ingrosso e al dettaglio, nonche' all'importazione. 4. I metodi analitici da applicare sono indicati nella raccomandazione n. 2004/24/CE del 19 dicembre 2003, ma possono essere utilizzati anche metodi equivalenti, validati e gia' in uso presso i laboratori di controllo ufficiale degli alimenti. 5. I campionamenti e le analisi per la ricerca delle aflatossine nelle spezie sono effettuati conformemente a quanto indicato nel decreto ministeriale 23 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001. |
| Art. 5.
Elaborazione e trasmissione dei dati
1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute, trasmettono al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, entro il 31 marzo 2005, i dati riepilogativi dell'attivita' di verifica e controllo ufficiale di cui all'art. 2, utilizzando schede di registrazione conformi ai modelli di cui agli allegati I, II, III (sez. 1 e 2) e IV della raccomandazione della Commissione europea del 19 dicembre 2003, n. 2004/24/CE. Roma, 17 giugno 2004 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino |
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