Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2004 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
ACCORDO 20 maggio 2004 |
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul programma di formazione continua, per l'anno 2004, e sugli obiettivi formativi di interesse nazionale, per il triennio 2003-2005, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. |
|
|
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella seduta odierna del 20 maggio 2004; Premesso che: gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; l'art. 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni prevede che l'attivita' di formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio sanitario nazionale; l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la formazione continua, cui e' affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza Stato-regioni, nonche' gli ordini ed i collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento all'elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici, e che dispone inoltre che la suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per l'organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative di «Educazione continua in medicina», nonche' i requisiti per l'accreditamento delle societa' scientifiche, soggetti pubblici e privati e verificarne la sussistenza; l'art. 117, terzo comma della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente regionale, individua la «tutela della salute» e che, al sesto comma, attribuisce allo Stato l'esercizio della potesta' regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva; Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 20 dicembre 2001 (repertorio atti n. 1358) tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con il quale, al fine di assicurare una leale e produttiva collaborazione nelle materie di comune interesse, soprattutto nella fase di transizione verso la compiuta attuazione del nuovo impianto costituzionale, si convenne, tra l'altro (punto 3), che l'accordo diventasse lo strumento per assumere decisioni relative ad aspetti e criteri sia generali che di carattere prescrittorio del programma ECM; Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 13 marzo 2003 (repertorio atti n. 1667) sugli obiettivi e sul programma di formazione continua per l'anno 2003; Preso atto che, in attesa dell'individuazione dei principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Ministro della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, coerentemente con le intese raggiunte in sede di accordi del 20 dicembre 2001 e del 13 marzo 2003, hanno deciso di fare ricorso allo strumento dell'accordo per definire aspetti e criteri sia generali che di carattere prescrittorio del programma ECM; Vista la proposta di accordo di cui all'oggetto, trasmessa dal Ministro della salute con nota del 18 dicembre 2003; Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica di cui alle riunioni del 7 e 20 gennaio e del 12 maggio 2004; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sotto indicati:
1) sono confermati per l'anno 2004 i contenuti degli accordi sanciti da questa Conferenza il 20 dicembre 2001 e il 13 marzo 2003, fatte salve le modifiche e le precisazioni di cui ai punti seguenti; 2) per l'anno 2004 le attivita' formative residenziali, ivi comprese quelle aziendali, continueranno ad essere accreditate e valutate con le modalita' e le procedure attualmente in vigore, ferma restando l'esigenza dei necessari adeguamenti dettati dall'esperienza acquisita nel corso degli anni 2002/2003; 3) in considerazione della carente offerta formativa registratasi per alcune categorie professionali e' consentito di soddisfare il debito formativo previsto per gli anni 2002-2003, ove possibile, anche nel corrente anno 2004; 4) i crediti maturati dai singoli professionisti nell'ambito delle iniziative di formazione continua accreditate dalle regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale; 5) le regioni che abbiano deciso di procedere ad una propria attivita' di accreditamento comunicheranno alla Commissione nazionale l'avvio dell'attivita' di accreditamento secondo i criteri individuati dalla stessa e definiti dalla Conferenza Stato-regioni e garantendo la pubblicizzazione anche a livello nazionale degli eventi formativi accreditati regionalmente; 6) gli obiettivi formativi di interesse nazionale saranno oggetto di un successivo accordo su proposta del Ministro della salute da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni entro tre mesi dalla stipula del presente accordo e dovranno tenere conto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale 2003-2005, fermo restando quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dovranno tenere conto della necessita' dello sviluppo delle competenze professionali, ma anche della necessita' di sviluppare una serie di capacita' quali quella di collaborazione e integrazione, di trasferimento delle proprie conoscenze, di comunicazione al fine del miglioramento del servizio; 7) le tematiche, oggetto degli obiettivi formativi di interesse nazionale devono essere riconducibili alle attivita' collegate ai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni; 8) fino alla definizione dell'accordo di cui al punto 6, restano confermati gli obiettivi formativi di interesse nazionale definiti con l'accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2001 (repertorio atti n. 1358) e confermati con l'accordo Stato-regioni del 13 marzo 2003 (repertorio atti n. 1667); 9) le attivita' formative, oltre che agli obiettivi del Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003 e dei piani sanitari regionali, possono essere finalizzate a specifici obiettivi stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministero della salute. Le attivita' non finalizzate agli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale o agli altri obiettivi formativi sopraindicati non possono rientrare nei programmi ECM; 10) le regioni elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale come previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e anche in base alla rispettiva programmazione socio-sanitaria regionale. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata, nel rispetto delle peculiarita' organizzative locali, gli operatori sanitari dipendenti o convenzionati direttamente o indirettamente con il Servizio sanitario nazionale sono tenuti a soddisfare il proprio debito annuale attraverso attivita' che abbiano come obiettivi formativi quelli di specifico interesse per la regione nella quale operano, in misura determinata dalla stessa regione non superiore al 50 per cento. Tali crediti hanno lo stesso valore di quelli acquisiti con attivita' finalizzare ad obiettivi formativi nazionali; 11) lo sviluppo della formazione continua nel Servizio sanitario nazionale richiede la sperimentazione di modalita' efficaci di formazione che includano la formazione a distanza, la formazione sul campo e le diverse possibilita' di formazione mista. Queste attivita' vanno promosse, attraverso progetti, in via sperimentale al fine di valutarne l'efficacia e di definirne i criteri di accreditamento. Entro la fine del 2004 le sperimentazioni realizzate in base a specifici progetti approvati dalla Commissione nazionale o dai competenti organismi regionali e che avranno anche dato diritto all'acquisizione di crediti, dovranno essere esaminate e valutate dalla Conferenza Stato-regioni sulla base di una relazione della Commissione nazionale per la formazione continua; 12) alcune delle attivita', purche' adeguatamente documentate, ad esempio formazione autogestita, pubblicazioni scientifiche etc., possono essere prese in considerazione per soddisfare il debito formativo, nel limite massimo del 10 per cento dei crediti annualmente prescritti, sulla base di criteri che verranno definiti con un successivo accordo da sancire in Conferenza Stato-regioni entro tre mesi dalla data della stipula del presente accordo; 13) il Ministero della salute e le regioni convengono di procedere ad un approfondimento congiunto sui criteri per l'accreditamento dei provider entro il tempo massimo di tre mesi dalla stipula del presente accordo. I risultati di tale lavoro saranno recepiti da un nuovo accordo da sancire in Conferenza Stato-regioni e saranno oggetto di sperimentazione nell'ultimo quadrimestre dell'anno 2004; 14) le societa' scientifiche potranno essere riconosciute, quali provider in presenza dei requisiti di cui al punto 13. Le stesse societa' potranno svolgere attivita' di collaborazione con la Commissione nazionale per la formazione continua e con le regioni, ferma restando la verifica di specifiche situazioni di incompatibilita' tra l'attivita' di valutazione e quella di realizzazione di eventi ECM; 15) il Ministero della salute e le regioni sono impegnati a valutare la qualita' delle attivita' formative ECM. A tal fine, con le risorse di cui all'art. 92, comma 5 della legge n. 388/2000, da recuperare dalle procedure di accreditamento, nel 2004 verra' realizzato un progetto pilota con l'obiettivo di mettere a punto un sistema (criteri, procedure, competenze, sistema informativo, etc.) armonizzato a livello nazionale in grado di produrre dati comparabili su copertura dei bisogni formativi e coerenza tra i progetti accreditati e loro realizzazione; 16) i costi delle attivita' formative di cui al presente accordo possono annualmente gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, cosi' come ripartite alle singole regioni, solo entro il limite costituito dall'importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 2001-2003 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole regioni; 17) sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad eventi formativi nel periodo compreso dal 1° gennaio 2004 fino alla data del presente accordo. Roma, 20 maggio 2004 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino |
|
|
|