Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2004 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 20 maggio 2004
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Attivita' dei centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Premesso che:
l'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 prevede uno stanziamento annuo di 6 miliardi di vecchie lire da destinare alle iniziative per la prevenzione della cecita' e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva;
l'art. 2, comma 1 della richiamata legge prevede che lo stanziamento di cui all'art. 1 e' destinato, quanto a 5 miliardi di vecchie lire, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo articolo, da attuare mediante convenzione con i centri specializzati, per la creazione di nuovi centri, dove questi non esistano, ed il potenziamento di quelli gia' esistenti;
l'art. 2, comma 2 della predetta legge, il quale dispone che, con decreto del Ministro della salute, vengano determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1, nonche' i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui al medesimo comma 1;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 dicembre 1997, modificato dal decreto del Ministro della salute 26 novembre 1999, n. 278, che stabilisce i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284;
Considerato che si rende necessario definire le tipologie dell'attivita' degli anzidetti centri, ai fini della individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse;
Rilevato che, dagli esiti del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, con l'obiettivo di predisporre una revisione dei criteri di riparto previsti dalla richiamata legge n. 284, e' emersa la difficolta' di applicazione del criterio individuato dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute 18 dicembre 1997, il quale prevede la ripartizione delle risorse in proporzione ai dati di attivita' dei centri individuati, riferiti al numero di soggetti trattati nel corso del precedente anno solare, sia per accertamenti preventivi, sia per interventi riabilitativi;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute con nota del 4 dicembre 2003;
Considerato che, in sede tecnica il 14 gennaio e il 23 marzo 2004, sono state concordate alcune modifiche al documento in esame;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso il loro assenso sull'accordo in oggetto;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini
sottoindicati:

e' definita la tipologia delle attivita' dei Centri per l'educazione e la riabilitazione visiva a cui affidare la realizzazione di interventi di prevenzione della cecita' e di riabilitazione visiva, di cui al documento che si allega sub 1, quale parte integrante del presente accordo;
sono delineati nel medesimo allegato 1) i compiti e le attivita' che costituiscono specifico ambito operativo dei centri, fermi restando i requisiti organizzativi e strutturali gia' individuati nei decreti del Ministro della sanita' 18 dicembre 1997 e 10 novembre 1999;
alle regioni e alle province autonome spetta la determinazione delle modalita' organizzative a livello locale;
vengono individuati i criteri di ripartizione dei finanziamenti previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, nonche' le modalita' di rilevazione delle attivita' svolte ai fini della valutazione dei risultati da parte del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della medesima legge, di cui al documento che si allega sub 2, unitamente alle relative tabelle (All. sub 2.1), quale parte integrante del presente accordo;
le regioni e le province autonome si impegnano a promuovere forme di collaborazione interregionale finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse, sia economiche che professionali.
Roma, 20 maggio 2004
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
Allegato 1

I - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'EDUCAZIONE E LA
RIABILITAZIONE FUNZIONALE VISIVA

Il campo di attivita' dei centri per l'educazione e la riabilitazione visiva, cosi' come individuato dalla legge 28 agosto 1997, n. 284 non riguarda tutti gli interventi mirati alla tutela della salute visiva, ma si concentra in attivita' di prevenzione della cecita' e riabilitazione funzionale visiva che, per poter essere correttamente monitorate e valutate, necessitano di essere connotate e individuate in maniera univoca.
A tal proposito, e' opportuno sottolineare che lo spirito della legge sia quello di richiamare l'attenzione sulla necessita' di contrastare, nel modo piu' efficace possibile, la disabilita' visiva grave, che comporta una situazione di handicap tale da diminuire significativamente la partecipazione sociale di coloro che ne sono affetti.
La collocazione strategica principale dei centri e' quella di servizi specialistici di riferimento per tutti gli altri servizi e gli operatori del settore, a cui inviare pazienti per una piu' completa e approfondita valutazione diagnostico-funzionale (assessment diagnostico-funzionale) e per la presa in carico per interventi di riabilitazione funzionale visiva di soggetti con diagnosi di ipovisione (soggetti con residuo visivo non superiore a 3/10, con la migliore correzione ottica possibile in entrambe gli occhi, o con un campo visivo non superiore al 60%, secondo i criteri esplicitati nella legge 3 aprile 2001, n. 138 recante: «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»).
Considerando l'ampiezza e la differenziazione delle aree patologiche, anche in rapporto all'eta' dei soggetti interessati, le regioni e province autonome possono prevedere l'assegnazione di funzioni piu' specifiche e specialistiche a ciascuno dei centri individuati.
Con riferimento alle competenze di riabilitazione visiva, affidate dall'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 ai centri, le regioni e province autonome possono prevedere che i medesimi, siano referenti per la prescrizione delle protesi specifiche e degli ausili tiflotecnici, previsti dal Servizio sanitario nazionale per la riabilitazione visiva.
E' facolta' delle regioni e province autonome prevedere, nell'ambito dei propri programmi di prevenzione, la partecipazione dei centri a iniziative di prevenzione secondaria, cioe' mirate a individuare precocemente gli stati patologici, nel loro stadio di esordio o in fase asintomatica, pervenendo alla guarigione o limitando, comunque, il deterioramento visivo.
Si ritiene che l'obiettivo essenziale della riabilitazione sia quello di ottimizzare le capacita' visive residue, per il mantenimento dell'autonomia e la promozione dello sviluppo, garantire le attivita' proprie dell'eta' ed un livello di vita soddisfacente.
La piu' importante distinzione operativa concerne la differenza esistente tra soggetti in eta' evolutiva (infanzia, adolescenza, da 0 a 18 anni) e soggetti in eta' adulta, sia in relazione alla specificita' dei bisogni, e quindi agli obiettivi di intervento, sia in relazione alle modalita' di attuazione dei trattamenti.
Per ciascuna fascia di eta' viene proposta la tipologia di attivita' necessarie per attivare un corretto programma riabilitativo.

A) Riabilitazione funzionale e visiva per pazienti in eta' evolutiva
(0-18 anni).

In questa fascia di eta' una particolare attenzione va dedicata alla I e II infanzia (0-12 anni).
Questi pazienti, infatti, presentano bisogni riabilitativi molto complessi perche' l'ipovisione, oltre a determinare una disabilita' settoriale, interferisce con lo sviluppo di altre competenze e funzioni (motorie, neuropsicologiche, cognitive, relazionali).
Infine, e' opportuno ricordare che le minorazioni visive della prima infanzia sono spesso associate ad altri tipi di minorazioni. Anche per tale ragione, occorre che la presa in carico riabilitativa venga condotta sulla base di una duplice competenza: quella di tipo oftalmologico e quella relativa allo sviluppo delle funzioni neurologiche e neuropsicologiche.
Per questa fascia di eta', oltre alle competenze dell'area oftalmologica, potra' pertanto rendersi necessaria la collaborazione con operatori della neuropsichiatria infantile.
Le principali azioni per la definizione e realizzazione del programma riabilitativo sono le seguenti:
1. Formulazione di un giudizio diagnostico relativo agli aspetti quantitativi e qualitativi della minorazione visiva;
2. Valutazione dell'interferenza dell'ipovisione sulle diverse aree dello sviluppo.
3. Formulazione di una prognosi visiva e una prognosi di sviluppo.
4. Formulazione di un bilancio funzionale basato su tutti gli elementi indicati in precedenza.
5. Formulazione di un progetto di intervento riabilitativo integrato.
6. Pianificazione di interventi mirati alla realizzazione del progetto riabilitativo integrato anche nei luoghi di vita del soggetto.

B) Riabilitazione funzionale e visiva per pazienti in eta' adulta.

Le principali azioni per la definizione e realizzazione del programma riabilitativo sono le seguenti:
1. Definizione di un quadro conoscitivo esauriente dei bisogni del paziente;
2. Valutazione della funzionalita' residua del sistema visivo, in relazione al danno oculare e/o cerebrale;
3. Formulazione di una prognosi sulle possibilita' di recupero della funzione visiva residua;
4. Formulazione di un progetto riabilitativo ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze espresse dal paziente e giudicate pertinenti;
5. Pianificazione di interventi mirati alla realizzazione del progetto riabilitativo integrato anche nei luoghi di vita del soggetto.
Sulla base delle tipologie sopra indicate e nell'ottica del miglioramento continuo della qualita' delle prestazioni e delle metodologie, i centri per l'educazione e la riabilitazione visiva attuano idonee strategie di valutazione dei risultati di ciascun progetto riabilitativo, in rapporto agli obiettivi prefissati.
Per essere efficace, tale valutazione deve riguardare sia i risultati al termine del trattamento riabilitativo, sia i risultati a distanza, con opportuno «follow-up».
 
Allegato 2

II - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI ALLE REGIONI E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DELLA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE.

a) Lo stanziamento dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284, e' ripartito ogni anno tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in proporzione alla popolazione residente, nella misura del 90% e, per il rimanente 10% in proporzione del numero totale dei ciechi civili - riconosciuti tali dalle Commissioni di accertamento dell'invalidita' civile ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ufficialmente censiti in ciascuna regione e provincia autonoma in quanto percettori di indennita' per cecita' totale o parziale.
b) L'erogazione del contributo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e' comunque subordinato alla presentazione degli elementi informativi sulle attivita' svolte, che devono essere forniti entro il 30 giugno di ciascun anno, ai sensi dell'art. 2, comma 6.
c) Le modalita' di rilevazione delle attivita' di cui sopra devono essere forniti tramite le schede di rilevazione allegate, che costituiscono parte integrante del presente accordo, che saranno oggetto di revisione periodica per ottimizzare la rilevazione.

Allegato 2.1
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