L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 giugno 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00); la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04 (di seguito: deliberazione n. 69/04); Considerato che: la deliberazione n. 237/00 prevede che il primo periodo di regolazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas termina il 30 giugno 2004; la deliberazione n. 69/04 prefigura la definizione di provvedimenti in materia di tariffe di distribuzione del gas per il secondo periodo di regolazione e che il procedimento avviato con tale deliberazione non si e' ancora concluso; e' stata segnalata da parte degli operatori del settore, anche nel corso di incontri di approfondimento con gli uffici dell'Area gas, l'esigenza di far coincidere, per motivi di uniformita' nell'applicazione delle tariffe regolate, l'inizio dell'anno termico della distribuzione con quello del trasporto, fissato al 1° ottobre; e' pervenuta dalle associazioni Anigas, Assogas e Federgasacqua (prot. Autorita' n. 14671 del 22 giugno 2004) la richiesta di avviare il secondo periodo di regolazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas prevedendo un periodo transitorio, che confermi le scelte fino ad oggi operate, al fine di garantire la necessaria stabilita' al sistema; la proroga delle opzioni tariffarie dell'anno termico 2003-2004 non comporta alcun intervento sui sistemi informativi degli operatori e impatto sui flussi economici delle aziende; la struttura dell'opzione tariffaria, in base al combinato disposto degli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 237/00 puo' essere articolata in scaglioni di consumo con i limiti previsti dalla medesima deliberazione; Ritenuto che sia opportuno: al fine di uniformare l'anno termico delle tariffe di distribuzione del gas a quello del trasporto, stabilire che il secondo periodo di regolazione dell'attivita' di distribuzione del gas sia compreso nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2008, e che ciascun anno termico di detto periodo sia compreso nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 settembre; per esigenze di certezza del sistema tariffario, prorogare la validita' delle opzioni tariffarie base relative al servizio di distribuzione del gas approvate dall'Autorita' per l'anno termico 2003-2004, per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2004; stabilire che nel periodo di cui al precedente alinea le opzioni tariffarie base relative al servizio di distribuzione del gas, eventualmente articolate in scaglioni di consumo, siano applicate progressivamente a partire dal primo scaglione; e che le quote tariffarie della distribuzione, rapportate all'energia consumata, espresse in centesimi di euro/MJ, siano trasformate in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati, espresse in centesimi di euro/mc, utilizzando il medesimo valore del potere calorifico superiore utilizzato per l'anno termico 2003-2004; rinviare al momento della determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas per il secondo periodo di regolazione, la definizione delle modalita' per la gestione del Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione e per lo scorporo dei ricavi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza degli impianti dei clienti finali, per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2004;
Delibera:
Di modificare la deliberazione n. 237/00 estendendo sino al 30 settembre 2004 la durata del primo periodo di regolazione dell'attivita' di distribuzione del gas. Di prorogare per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 settembre 2004 la validita' delle opzioni tariffarie base relative all'attivita' di distribuzione del gas approvate dall'Autorita' per l'anno termico 2004. Di integrare la deliberazione n. 237/00 precisando che, nel periodo di cui al punto precedente, le opzioni tariffarie base articolate in scaglioni sono applicate progressivamente a partire dal primo scaglione e che le quote tariffarie della distribuzione, rapportate all'energia consumata, espresse in centesimi di euro/MJ, sono trasformate in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati, espresse in centesimi di euro/mc, utilizzando il medesimo valore del potere calorifico superiore utilizzato per l'anno termico 2003-2004. Di fissare la durata del secondo periodo di regolazione dell'attivita' di distribuzione del gas pari al periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2008, nonche' la durata degli anni termici in esso ricompresi pari al periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 settembre. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 25 giugno 2004 Il presidente: Ortis |