Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 luglio 2004
Scioglimento della societa' cooperativa «Parco dei Mandorli», in Sannicandro di Bari.

IL DIRIGENTE
del servizio politiche del lavoro di Bari

Visto l'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le societa' cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
Atteso che l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
Esaminato il verbale di revisione del 26 novembre 2003 relativo all'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-septiesdecies;

Decreta:

La societa' cooperativa «Parco dei Mandorli» con sede in Sannicandro di Bari, pos. n. 8017/294363, costituita per rogito notaio dott. Carlo Guaragnella in data 20 novembre 1998, repertorio n. 54810, codice fiscale n. 05257030725, R.E.A. n. 407989, registro societa' n. 1224, omologato dal tribunale di Bari, e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina di liquidatore.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.
Bari, 1° luglio 2004
Il dirigente: Baldi
 
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