Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2004 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
ACCORDO 1 luglio 2004 |
Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante: «Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano». |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta odierna del 1° luglio 2004: Vista la Direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce, che modifica la direttiva 90/425/CEE e istituisce il principio in base al quale tutti i rifiuti di origine animale, indipendentemente dalla provenienza, possono essere utilizzati per la produzione di materie prime per mangimi dopo essere stati sottoposti a un trattamento adeguato; Visto il Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano; Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante «Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2002 recante «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»; Vista la proposta di Linee guida di cui all'oggetto, trasmessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome con nota del 23 giugno 2003 con la richiesta di sancire sulle stesse un accordo al fine di garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformita' applicativa del Regolamento CE/1774/2002; Considerato che in sede tecnica il 29 settembre 2003 e' emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti con i Ministeri interessati; Considerato che, con nota del 13 aprile 2004 la Regione Veneto, a nome del Coordinamento interregionale, ha trasmesso una nuova proposta di accordo, che e' stata esaminata in sede tecnica il 25 maggio 2004 e che, nella stessa sede tecnica, il 14 giugno u.s. e' stato concordato il testo definitivo dell'accordo in oggetto tra i rappresentanti delle Regioni e del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso avviso favorevole sull'accordo in oggetto; Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce
il seguente Accordo tra il Ministero della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sotto indicati: Art. 1.
Modalita' di emanazione dei provvedimenti autorizzativi da adottarsi in conformita' al regolamento
1. Gli impianti che intendono esercitare le attivita' previste dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23 del Regolamento CE/1774/2002 devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi degli stessi articoli del Regolamento alla Regione o alla Provincia Autonoma, secondo le disposizioni procedurali emanate dalle stesse. 2. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002, deve essere inserito, a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, nell'elenco nazionale del Ministero della salute. 3. Gli impianti di trasformazione di Categoria 3 di cui all'art. 6 del richiamato Regolamento che producono proteine animali trasformate destinabili ad utilizzi diversificati (alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti), non necessitano di riconoscimenti aggiuntivi da parte delle Regioni e delle Province Autonome, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento 1774/2002. 4. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 2 al 7, previsti dall'allegato V capitolo III del Regolamento in esame, devono essere convalidati secondo le procedure descritte nell'allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati conformemente al metodo 7. A tale scopo, preliminarmente alla convalida, occorre che il Servizio veterinario dell'ASL competente acquisisca da parte del titolare dell'impianto una dichiarazione attestante il metodo di trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito riferimento alle tipologie previste al capitolo III dell'allegato V del Regolamento CE/1774/2002. 5. Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di trasformazione 1, le procedure di convalida dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato V, capitolo V, punti 1, 2 e 3, e in caso di omologazioni dei reattori, sulla base di quanto gia' disposto dal Ministero della salute con la circolare del 19 febbraio 1999, n. 4. |
| Art. 2.
Modalita' di gestione del materiale specifico a rischio
1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 4 del regolamento in esame (MSR), ad esclusione dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque eta' e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale fino alla sua trasformazione o distruzione. 2. Il materiale specifico a rischio (MSR), di cui all'art. 4 del Regolamento e dal decreto del Ministero della salute 16 ottobre 2003, deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura «Materiale specifico a rischio - Categoria 1» sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente. 3. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del MSR, e' obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di destinazione; nei macelli puo' essere utilizzato il registro di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, opportunamente integrato. 4. Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato dal punto di raccolta, fino al luogo di destinazione, dal documento commerciale di trasporto previsto per il materiale di categoria 1. Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento zootecnico, in conformita' alle disposizioni vigenti. 5. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del documento commerciale di trasporto allo stabilimento da cui proveniva il materiale, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell'impianto di ricevimento o da altra persona all'uopo delegata. Il veterinario ufficiale incaricato della vigilanza sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio, verifica la correttezza di tale procedura e in caso di mancato rispetto informa tempestivamente l'autorita' competente sullo stabilimento di ricezione per le necessarie verifiche ed i conseguenti provvedimenti. 6. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, nella raccolta e stoccaggio del materiale specifico a rischio, le regioni e le province autonome possono autorizzare uno o piu' contenitori dislocati sul territorio, a condizione che la conservazione del materiale specifico a rischio avvenga mediante l'impiego del freddo. |
| Art. 3.
Modalita' di individuazione delle attivita' non soggette a riconoscimento
Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento: 1) gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto gia' in possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla norma di riferimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, fatto salvo il rilascio, da parte dell'autorita' competente regionale, di nulla osta all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale. |
| Art. 4.
Modalita' di raccolta sul luogo di produzione
1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, compresi gli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie e pescherie), devono essere immagazzinati in un locale o in contenitori, per la conservazione mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente di colore rosso per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio. 2. L'attivita' di stoccaggio o deposito di sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 presso i locali delle stesse strutture che li hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 come impianto di transito, in quanto non rientrano nell'allegato III, capitolo II, lettere a) e b) del Regolamento in questione. |
| Art. 5.
Modalita' di rilascio delle autorizzazioni dei veicoli e dei contenitori per il trasporto
1. I veicoli ed i contenitori, adibiti al trasporto dei sottoprodotti non trasformati, devono essere autorizzati e registrati dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente che detiene l'elenco dei trasportatori autorizzati. 2. I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati destinati alla distruzione devono essere registrati dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente e devono essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento. Gli estremi della registrazione sono riportati su una specifica attestazione, rilasciata al trasportatore dal servizio veterinario. 3. La azienda sanitaria locale competente a ricevere la domanda di autorizzazione sanitaria del contenitore o automezzo e' quella del comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una societa', la A.S.L. competente e' quella del comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel caso di locazione, locatario-gestore dell'impianto di trasformazione o di impianto di transito, competente al rilascio dell'autorizzazione e' la A.S.L. del comune in cui i suddetti sono ubicati. L'atto autorizzativo deve contenere anche i dati relativi alla sede del Registro di cui all'art. 9 del Regolamento comunicati dal richiedente. 4. Dopo ogni scarico deve risultare sulla copia del documento di trasporto che resta al trasportatore o sullo specifico documento di attestazione (allegato 1), la data e l'ora delle operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione sottoscritta dal gestore dell'impianto di destinazione o da un suo rappresentante. 5. Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti autorizzati dal servizio veterinario e l'evento attestato come al comma 4. |
| Art. 6.
Modalita' di identificazione dei veicoli e dei contenitori
1. I veicoli e i contenitori, di cui all'allegato II, capo II autorizzati al trasporto dei sottoprodotti non trasformati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della regione, dell'azienda sanitaria locale di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa azienda sanitaria locale sulla base dell'ordine di registrazione. 2. Sui veicoli e contenitori di cui all'allegato II, capitolo 1, punto 2 deve essere apposta una etichetta, inamovibile per i sottoprodotti freschi, che indichi: 2.1.1. la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati, inoltre: 2.1.2. in caso di materiali di categoria 3, la dicitura «Non destinato al consumo umano» - e, se destinati a tali usi, le diciture: «Destinato alla produzione di pet-foods» - «Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti» (nel caso di prodotti trasformati); 2.1.3. in caso di materiali di categoria 2, diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura «Non destinato al consumo animale» - e se del caso, «Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti». Tuttavia, quando i materiali di categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali indicati nell'art. 23, paragrafo 2, lettera c) del regolamento alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indichera' invece «Per l'alimentazione di ...» con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati cosi' come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione; 2.1.4. in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura «Destinato solo all'eliminazione»; 2.1.5. in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura «Stallatico» cosi' come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione. 2.2. Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore rosso per i materiali di categoria 1. 2.3. Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione dell'etichetta non deve essere inferiore a cm 50\times 35; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20\times cm 30. Le dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm 5. |
| Art. 7.
Verifica periodica dei veicoli e dei contenitori
1. Le regioni e le province autonome rilasciano una autorizzazione sanitaria di durata biennale e in fase di rinnovo gli automezzi ed i contenitori dovranno essere sottoposti alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneita' (di cui allegato II, capitolo II, paragrafo 1 del Regolamento) da parte del servizio veterinario della azienda sanitaria locale di competenza. |
| Art. 8.
Disposizioni per evitare le contaminazioni crociate
Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate durante il trasporto ai sensi dell'allegato II, capitolo II, si formulano le seguenti indicazioni: 1) gli automezzi autorizzati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e di prodotti destinati all'alimentazione animale; 2) gli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati di categoria 3 non possono trasportare materie prime o prodotti destinati all'alimentazione umana; 3) i materiali di categoria 3 non possono essere trasportati sul medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre categorie, ancorche' in contenitori separati; 4) le regioni e province autonome per accertate esigenze locali, e su proposta del servizio veterinario dell'ASL competente, possono approvare richieste di autorizzazione in deroga al comma precedente. Il servizio veterinario valutera' il protocollo operativo in cui sono fissate le modalita' di gestione del trasporto e predisporra' quello relativo alle proprie procedure di controllo; 5) l'impianto di transito di categoria 3 svolge le attivita' inerenti il magazzinaggio temporaneo esclusivamente di materiali di categoria 3. In particolare, la separazione deve essere totale dal momento della ricezione a quello della spedizione (compresa l'entrata e l'uscita degli automezzi), in modo da evitare la «contaminazione crociata» con materiale di categoria 1 o 2. |
| Art. 9.
Documento commerciale
1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati devono essere accompagnati dal documento commerciale contenente le indicazioni di cui all'allegato II, capitolo III del Regolamento 1774/2002, riportate nei fac-simile allegati (allegati 2, 3, 4 e 4-bis), rispettivamente di colore rosso, giallo e verde o con bordatura del medesimo colore. 2. Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi dovra' conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore. 3. Il documento commerciale deve essere firmato dallo speditore e dal trasportatore. |
| Art. 10.
Registri
1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale devono tenere il registro delle partite di cui all'art. 9 del Regolamento 1774/2002. 2. Il registro, numerato pagina per pagina, deve recare, sulla prima e sull'ultima pagina, il timbro con firma di annullo dell'ASL di competenza. Le stesse indicazioni valgono nel caso in cui il registro sia informatizzato e la stampa avvenga su modulo continuo. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina deve essere timbrata e numerata prima di essere stampata. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3 del presente accordo puo' essere utilizzato il registro di cui all'art. 9 del Regolamento con le opportune integrazioni. 3. Gli impianti di magazzinaggio devono adottare un sistema che garantisca la tracciabilita' di ciascuna partita spedita. 4. La compilazione del registro dovra' essere effettuata entro dieci giorni dalla fine del trasporto e la stampa del registro dovra' avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni. 5. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti criteri da adottarsi nei casi in cui non e' prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali: 5.1. il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario; 5.2. il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che 5.2.1. il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta; 5.2.2. il proponente detenga il registro; 5.2.3. il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento; 5.3. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente; 5.4. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che: 5.4.1. i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto; 5.4.2. il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta; 5.4.3. il destinatario detenga il registro; 5.4.4. il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento; 5.5. lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e' soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali; 5.6. l'impianto di transito che riconosca la stessa titolarita' e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che: 5.6.1. lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e, di tale eventualita', ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di transito; 5.6.2. il registro sia siglato dall'ASL competente sull'impianto di trasformazione; 5.6.3. lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento; 5.6.4. lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato. |
| Art. 11.
Coordinamento con la disciplina di riferimento in materia ambientale
1. Il Regolamento CE/1774/2002 si interfaccia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 del Regolamento stesso, con la disciplina dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al momento dell'accesso dei sottoprodotti di origine animale agli impianti di incenerimento, di coincenerimento o alle discariche, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 dello stesso Regolamento CE/1774/2002. 2. Lo smaltimento in discarica dei materiali di categoria 1 e 2, sia freschi che trasformati, non e' ammesso, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di recepimento della direttiva 1999/31. 3. Fino al 31 dicembre 2005 il materiale di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) del Regolamento CE/1774/2002, non miscelato con materiali di categoria 1 e 2 o con altri materiali di categoria 3, ad eccezione dei rifiuti di cucina, ai sensi del Regolamento CE/813/2003, puo' essere smaltito in discarica. Si intendono ricompresi tra questi materiali i prodotti alimentari, in origine confezionati, non piu' destinati all'alimentazione umana (scaduti, con TMC superato e quelli che hanno subito un'interruzione della catena del freddo ecc.). |
| Art. 12.
Modalita' di smaltimento dei materiali di categoria 1, 2 e 3
1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e di categoria 2, avviene, in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalita': 1.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale; 1.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE dall'autorita' sanitaria, quando il materiale incenerito e' costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale. 2. Lo smaltimento di sottoprodotti freschi di origine animale di categoria 3, avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalita': 2.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale; 2.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE dall'autorita' sanitaria, quando il materiale incenerito e' costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale. 3. Il prodotto trasformato, derivante da sottoprodotti di origine animale delle categorie 1, 2 e 3, puo' essere incenerito e coincenerito solo in impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale. I coinceneritori possono esercitare il recupero energetico anche in procedura semplificata in base all'ordinanza ministeriale 30 marzo 2001. 4. Il materiale di categoria 3, sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'art. 13 del Regolamento 1774/2002, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 1774/2002, quando smaltito in una discarica, e' accettato in discarica per non pericolosi, in conformita' al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con il codice CER 02 02 03. 5. I rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, sono trattati in applicazione del decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente 22 maggio 2001. 6. I sottoprodotti di origine animale provenienti da esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dagli stabilimenti di produzione di prodotti alimentari di origine animale, ad esclusione dei rifiuti di cucina e ristorazione, non possono essere gestiti come rifiuti urbani. |
| Art. 13.
Impianti esclusi dall'applicazione del regolamento 1774/2002
1. Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorita' sanitaria e dal relativo elenco nazionale in quanto disciplinati dalla normativa ambientale ritenuta esaustiva, i seguenti impianti: a) inceneritori e coinceneritori che non trattano esclusivamente sottoprodotti di origine animale; b) inceneritori e coinceneritori che trattano prodotti trasformati; c) impianti di discarica; d) impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali normati dal decreto 22 maggio 2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime; e) impianti di biogas e compostaggio, in conformita' a quanto previsto dall'allegato VI, capitolo II, punto 14 del Regolamento CE 1774/2002, come modificato dal Regolamento (CE) 808/2003, qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati; f) impianti di biogas e compostaggio che trattano substrati non previsti dal Regolamento CE n. 1774/2002. |
| Art. 14.
Attivita', utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti trasformati
1. L'attivita' di trasformazione di sottoprodotti di origine animale annessa ad impianti di produzione di alimenti o prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana, non necessita di separazione fisica degli impianti, a condizione che non si registrino interferenze igienico-sanitarie negative sulle attivita' svolte e che vengano rispettati i seguenti requisiti minimi: 1.1. il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei sottoprodotti deve essere unidirezionale; 1.2. separazione dell'ingresso e dell'uscita dell'impianto di trasformazione dei sottoprodotti dagli accessi ed uscite dello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo; 1.3. non possono essere accettati e trasformati sottoprodotti di origine animale provenienti da altri stabilimenti; 1.4. personale con abbigliamento diverso rispetto al personale che opera nello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo, in modo da poterne controllare gli spostamenti, attrezzature distinte, non in comune con lo stabilimento di produzione/trasformazione alimenti. 2. Gestione delle pelli dal macello all'impianto di transito: 2.1. le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del regolamento CE/1774/2002 quando non sono destinate al consumo umano per motivi commerciali o quando derivano da animali giudicati non idonei al consumo umano. Le pelli derivate da animali che al macello hanno superato favorevolmente la visita ante e post mortem possono essere considerate materie prime per la produzione di gelatine o collagene, rispettivamente ai sensi delle decisioni CE 1999/724 e 2003/721, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo; 2.2. le pelli derivate da carcasse giudicate non idonee al consumo umano, devono essere: 2.2.1. identificate in modo chiaro immediatamente al termine della seduta di macellazione e depositate separatamente in contenitori specifici in base alla categoria (categoria 1 o categoria 3); 2.2.2. annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti; 2.2.3. accompagnate dal documento commerciale di trasporto previsto per i materiali di categoria 1 o 3; 2.2.4. trasportate separatamente dalle pelli idonee al consumo umano in contenitori o veicoli autorizzati ed identificati; 2.3. il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca, durante ed al termine di ogni seduta di macellazione, la tracciabilita' ai fini dell'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine; 2.4. il macello che non e' in grado di dimostrare e garantire una corretta gestione separata delle pelli non idonee alla produzione di gelatine, deve classificare tutte le pelli ottenute nell'impianto come sottoprodotti, con la conseguente esclusione dalla possibilita' di utilizzarle per la produzione di alimenti destinati all'uomo; 2.5. solo i macelli che sono dotati di procedure specifiche per l'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine, potranno rilasciare le certificazioni previste dalle decisioni 1999/724 e 2003/42; 2.6 si puo' consentire il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori autorizzati ai sensi del Regolamento CE/1774/2002, di pelli idonee a produrre gelatine e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che: 2.6.1. il trasporto avvenga in contenitori separati, e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate; 2.6.2. le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento; 2.7. il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine alimentari e' soggetto esclusivamente al nulla-osta rilasciato dal servizio veterinario ai sensi della decisione CE/1999/724; 2.8. nella stessa struttura di transito, fatta salva la separazione fisica e gestionale dei depositi, puo' essere tuttavia anche autorizzato un impianto di transito di categoria 3, per lo stoccaggio di pelli considerate sottoprodotti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002. 3. I prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 e 3 possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, ai sensi dell'art. 35, punto 3, del Regolamento CE/1774/2002, alle seguenti condizioni di stretto ordine sanitario: 3.1. essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale scopo ovvero in impianti di trasformazione di categoria 2 o di categoria 3 riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002; 3.2. essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2; 3.3. essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 se derivati da materiali di categoria 3; 3.4. non essere immagazzinati presso aziende agricole che detengono animali da allevamento se non preventivamente miscelati con altri fertilizzanti; 3.5. sui veicoli o sui contenitori o sugli imballaggi o sulle confezioni e sui documenti commerciali, oltre alle indicazioni previste dal Regolamento CE/1774/2002, siano riportate le diciture: «non destinato al consumo animale» - «destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti», e sul documento commerciale venga indicato il marcatore utilizzato, ove previsto. 4. Lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente possono essere: 4.1. destinati alla produzione di composto di biogas secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CE/1774/2002, in impianti ai sensi dell'art. 15; 4.2. commercializzati ad impianti che producono fertilizzanti per la produzione per il commercio di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato; 4.3. trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «stallatico», come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione, quando destinati agli impianti previsti ai punti 4.1 e 4.2; 4.4. applicati sui terreni agricoli previa maturazione in concimaia, senza trasformazione in impianti riconosciuti; 4.5. allontanati dal macello per lo spargimento sui terreni agricoli ed in tale caso: 4.5.1. la maturazione puo' avvenire presso la concimaia del macello (se esistente) ovvero presso la concimaia dell'azienda agricola che si e' incaricata del ritiro; 4.5.2. non si rende necessaria l'annotazione nel registro delle partite spedite; 4.5.3. i contenitori o i carri agricoli che li contengono e li trasportano, non necessitano dell'autorizzazione sanitaria ne' dell'identificazione specifica ne' del documento commerciale previsto dal Regolamento CE/1774/2002. |
| Art. 15.
Criteri relativi all'attuazione delle deroghe previste dall'art. 23 del Regolamento
1. In attuazione dell'art. 23, punto 1, del Regolamento CE/1774/2002, sotto la supervisione e lo stretto controllo delle regioni e delle province autonome, e' possibile autorizzare: 1.1. l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca; 1.2. l'uso di sottoprodotti di origine animale per attivita' di tassidermia in impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma dell'art. 18 del Regolamento CE/1774/2002. 2. In attuazione 23, punto 2, del Regolamento CE/1774/2002, sotto la supervisione e lo stretto controllo delle regioni e delle province autonome, e' possibile autorizzare l'alimentazione di animali da giardino zoologico, di animali da circo, di rettili e uccelli da preda, di animali da pelliccia, di animali selvatici la cui carne non e' destinata al consumo umano, di cani allevati in mute o in canili riconosciuti e di vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca, mediante: 2.1. l'utilizzo di materiali di categoria 2, purche' non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali; 2.2. l'utilizzo di materiali di categoria 3 di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l'art. 22, all'art. 6, paragrafo 1, lettera l) del Regolamento CE/1774/2002. 3. Gli utilizzi previsti al punto 2 sono consentiti nel rispetto delle norme di cui all'allegato IX del Regolamento CE/1774/2002 e delle seguenti condizioni: 3.1. l'«utente», destinatario dei materiali, deve presentare richiesta di nulla osta alla regione o provincia autonoma, per il tramite del servizio veterinario territorialmente competente, specificando almeno: 3.1.1. gli animali utilizzatori; 3.1.2. i luoghi di deposito e di consumo dei sottoprodotti; 3.1.3. l'origine dei sottoprodotti e le modalita' di approvvigionamento; 3.1.4. le indicazioni relative al successivo smaltimento di eventuale materiale residuo; 3.2. il servizio veterinario, dopo avere effettuato le verifiche necessarie, trasmette la documentazione, con il parere di competenza, alla regione o provincia autonoma, che provvede al rilascio del nulla osta. 4. Fermo restando l'obbligo di riconoscimento dei «centri di raccolta», le regioni e le province autonome comunicano annualmente al Ministero della salute l'elenco degli «utenti» di cui al punto 2. |
| Art. 16.
Criteri per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
1. In attuazione dell'art. 24, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE/1774/2002 e' consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprieta' (esclusi gli equini), in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali. 2. In attuazione dell'art. 24, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento CE/1774/2002 ed ai fini dell'eliminazione come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco, di sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona isolata, fatte salve le modalita' disposte dal Regolamento CE/811/2003: 2.1. si considerano «zone isolate» quei luoghi cosi' come definiti dal Regolamento al punto 49 dell'allegato I del Regolamento o difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale, individuati di volta in volta dall'autorita' sanitaria competente che ne dovra' dare comunicazione alla regione o provincia autonoma. 3. Le regioni e le province autonome si impegnano a comunicare al Ministero della salute le zone individuate quali «isolate» e le relative motivazioni. Roma, 1° luglio 2004
Il Presidente: La Loggia Il segretario: Carpino |
| Allegati 1, 2, 3, 4, 4-bis ----> Vedere immagini da pag. 20 a pag. 24 <---- |
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