Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 12 luglio 2004 |
Scioglimento della societa' cooperativa edilizia «Rinnovata Concordia» a r.l., in Varapodio. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Reggio Calabria Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle societa' di capitali e cooperative; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile che conferisce all'autorita' di vigilanza il potere di sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29; Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle societa' cooperative senza nomina del commissario liquidatore; Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore; Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001; Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria; Preso atto che l'ultima revisione e' stata effettuata in data 30 giugno 2004, che non vengono depositati i bilanci dal 1970, che non esistono attivita' o passivita' da definire; Decreta: La seguente societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: societa' cooperativa edilizia «Rinnovata Concordia» a r.l., con sede in Varapodio, costituita per rogito notaio dott. Domenico Naso in data 6 maggio 1965, repertorio n. 6326, registro societa' n. 190, tribunale di Palmi. Reggio Calabria, 12 luglio 2004 Il direttore provinciale: Verduci |
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