Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 7 luglio 2004 |
Scioglimento della societa' cooperativa a r.l. «Le Famiglie di Novaglie», in Verona. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Verona Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Letto il verbale di revisione, datato 21 ottobre 2003, prot. n. 75346, della societa' cooperativa edilizia «Le Famiglie di Novaglie» a r.l., con sede legale in Verona, via Farinata degli Uberti, n. 8, in cui il revisore incaricato degli accertamenti proponeva lo scioglimento per atto d'autorita', con nomina di un commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile; Considerato che, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, l'Autorita' di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in grado di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione; Preso atto del decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale si e' disposto il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza liquidatore, delle societa' cooperative, ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Richiamata la convenzione del 30 novembre 2001, sulla regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, periferici e centrali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, relativa allo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione; Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attivita' produttive, di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, oggi art. 2545-septiesdecies codice civile; Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003, nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione delle procedure di scioglimento delle societa' cooperative e di sostituzione dei commissari liquidatori; Rilevata la nota del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, del 17 marzo 2004, prot. n. 1575388, ricevuta in data 5 aprile 2004, con la quale si disponeva la restituzione del fascicolo relativo alla societa' cooperativa edilizia «Le Famiglie di Novaglie», avente sede legale in Verona, via Farinata degli Uberti, 8, in quanto il provvedimento di scioglimento doveva essere adottato senza farsi luogo a nomina del commissario liquidatore, quindi, senza necessita' di acquisire previamente il parere della Commissione centrale per le cooperative; Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287; Tenuto conto del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995, contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che la societa' sopra menzionata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile, per avere omesso di depositare i bilanci, relativi agli esercizi 2000/2001/2002/2003 e 2004, nonche' per non avere posto in essere alcun atto di gestione, a far data dall'anno 2000; Ritenuto, pertanto, alla luce delle premesse sin qui riportate, di dovere procedere allo scioglimento della societa' cooperativa edilizia «Le Famiglie di Novaglie», a r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Decreta: La societa' cooperativa a r.l. «Le Famiglie di Novaglie», con sede legale in Verona, via Farinata degli Uberti, n. 8, costituita in data 14 novembre 1980, con atto a rogito del notaio di Verona, dott. Zeno Cocogna, iscritta al n. 13653 del registro delle societa' presso il tribunale di VeronaImprese, e' sciolta, per atto d'autorita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies codice civile, senza nomina di commissario liquidatore. Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di scioglimento per atto d'autorita'. Verona, 7 luglio 2004 Il direttore provinciale: Festa |
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