Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 7 luglio 2004 |
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 195 del 23 agosto 2001, con il quale l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 23 gennaio 2001, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione; Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto ministeriale 3 agosto 2001 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato; Considerato che il Comite' pour la valorisation des produits typiques d'Arnad, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto ministeriale 3 agosto 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 agosto 2004. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 3 agosto 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2004 Il direttore generale: Abate |
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