Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 7 luglio 2004 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna». |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, e' stata prorogata fino al 23 agosto 2004; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61363; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 agosto 2004. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2004 Il direttore generale: Abate |
|
|
|