Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 7 luglio 2004 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003, 9 luglio 2003, 19 novembre 2003 e 4 marzo 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del 10 settembre 1999, e' stata prorogata fino all'8 agosto 2004; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo n. 63507; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003, 9 luglio 2003, 19 novembre 2003 e 4 marzo 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 agosto 2004. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2004 Il direttore generale: Abate |
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