Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 maggio 2004
Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce», quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 20 marzo 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 4 ottobre 1999 con il quale l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'articolo 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva;
Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002;
Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 settembre 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 12 febbraio 2003;
Visto il decreto 9 aprile 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2003;
Visto il decreto 14 luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 9 aprile 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2003;
Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003 e 14 luglio 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2004;
Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Puglia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» con sede in via Gallipoli n. 59 - Lecce, in sostituzione di «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.»;
Considerato che la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 17 marzo 2003, protocollo n. 61596 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge numero 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» con sede in Corso Cavour n. 2 - Lecce, e' designato quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 644/98 del 20 marzo 1998.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92».
 
Art. 4.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» non puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva.
 
Art. 8.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999.
Roma, 6 maggio 2004
Il direttore generale: Abate
 
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