Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 28 giugno 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Arcari Cunha Francesca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Arcari Cunha Francesca, nata a Colatina (ES-Brasile) il 13 giugno 1974, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di psicologa ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titulo de psicologo» presso 1'«Universidade catolica de petropolis» l'11 dicembre 1998; Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Conselho regional de psicologia 4° regiao» dal 3 settembre 2003; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 marzo 2004; Considerato il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornate nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Varese, come da quest'ultima confermato in data 13 aprile 2001; Decreta: Alla sig.ra Arcari Cunha Francesca, nata a Colatina (ES-Brasile) il 13 giugno 1974, cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 28 giugno 2004 Il direttore generale: Mele |
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