Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 7 luglio 2004 |
Graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni previste dal bando speciale di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il perseguimento di specifiche finalita' di miglioramento della sostenibilita' ambientale. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione della agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attivita' produttive n. 900315 del 14 luglio 2000 sulle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 e successive modifiche e integrazioni; Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoria locale», approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C(2000)2342 del-l'8 agosto 2000, ed in particolare la Misura 1.1 relativa alla legge n. 488/1992 che prevede l'attivazione di un bando speciale per il perseguimento di una specifica finalita' di miglioramento della sostenibilita' ambientale delle unita' produttive ubicate nelle regioni dell'obiettivo 1 (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia), dotandolo di risorse cofinanziate pari a 309.874.139,45 euro; Vista la circolare n. 946323 del 5 agosto 2003, come modificata dalla circolare n. 946397 del 22 ottobre 2003, con la quale e' stata data attuazione alla citata decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000 finalizzata all'attivazione di un bando speciale per il miglioramento della sostenibilita' ambientale e sono state definite specifiche condizioni e modalita' per l'accesso alle agevolazioni; Viste la circolare n. 946486 del 22 dicembre 2003 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore ambientale; Visto il punto 1.2 della predetta circolare del 5 agosto 2003 che ripartisce le risorse finanziarie disponibili tra i sottotemi ambientali nella misura di seguito indicata: a) rifiuti: a1) rifiuti pericolosi: Euro 30.987.413,95 a2) rifiuti non pericolosi: Euro 20.658.275,96 b) risorsa idrica: Euro 51.645.689,91 c) energia: Euro 51.645.689,91 d) multisettore: Euro 154.937.069,72; Visto il punto 6.1 della citata circolare che stabilisce, tra l'altro, le procedure per la formazione delle cinque graduatorie tematiche, uniche per tutte e sei le regioni interessate, e le modalita' per l'attribuzione delle risorse, tenendo conto della riserva da effettuare, per ciascun tema o sottotema, del 70% a favore delle piccole e medie imprese nonche' quelle per l'utilizzo delle eventuali risorse non assegnate ai singoli temi; Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 2003 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando speciale della legge n. 488/1992 per il perseguimento di specifiche finalita' di miglioramento della sostenibilita' ambientale (18° bando); Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni; Decreta: Art. 1. Le graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni previste dal bando speciale della legge n. 488/1992 del 2003 per il perseguimento di specifiche finalita' di miglioramento della sostenibilita' ambientale, sono riportate nell'allegato n. 1 del presente decreto. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie, si forniscono, nell'allegato n. 2, le opportune note esplicative. |
| Art. 2. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'art. 1 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse. |
| Art. 3. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 1, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda previsti dall'art. 5 del regolamento, in quanto tali note contengono gia' gli specifici motivi di esclusione. |
| Art. 4. Gli oneri derivanti dalle attivita' svolte dalle banche concessionarie e quelli per l'effettuazione degli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui rispettivamente all'art. 1, comma 2 ad all'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sono posti a carico delle risorse nazionali della legge n. 488/1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2004 Il direttore generale: Pasca di Magliano |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 35 a pag. 39 <---- |
| ALLEGATO 2
NOTE ESPLICATIVE Le graduatorie di cui agli allegati 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 contengono le domande ritenute ammissibili per il bando finalizzato al perseguimento dello specifico obbiettivo del miglioramento della sostenibilita' ambientale delle unita' produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obbiettivo 1. La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e' determinata sulla base del valore dell'indicatore riportato nella colonna che si riferisce allo specifico tema.Tale valore e' pari al valore dell' indicatore ambientale, calcolato secondo quanto indicato al punto 6.2 della circolare n. 946323 del 5 agosto 2003 rispettivamente in 1) per il tema "Rifiuti", 2) per il tema "Risorsa idrica", 3) per il tema "Energia". Per il tema "Multisettore", come indicato in 6.2 al punto 4), la posizione in graduatoria di ciascuna domanda e' determinata dalla somma dei singoli indicatori ambientali normalizzati, che concorrono al tema stesso, riportata nella colonna I. Nel caso del tema "Multisettore", per consentire di verificare il valore degli indicatori normalizzati attraverso la formula riportata nella Appendice della circolare sopra citata, e quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna I, vengono riportati, per ogni tema elementare che concorre al tema "Multisettore", il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati. Nelle graduatorie, in corrispondenza di ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi: Colonna A (Posizione in graduatoria): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; Colonna B (Numero di progetto): il n. di progetto della domanda. Colonna C (denominazione): la denominazione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle aqevolazioni. Colonna D (Prov.): la provincia del comune ove e' ubicata l'unita' produttiva. Colonna E (Indicatore rifiuti pericolosi): valore determinato secondo le indicazioni riportate in merito al punto 6.2 della circolare n. 946323 del 5.8.03 Colonna F (Indicatore rifiuti non pericolosi): valore determinato secondo le indicazioni riportate in merito al punto 6.2 della circolare n. 946323 del 5.8.03 Colonna G (Indicatore Risorsa idrica): valore determinato secondo le indicazioni riportate in merito al punto 6.2 della circolare n. 946323 del 5.8.03 Colonna H (Indicatore Energia): valore determinato secondo le indicazioni riportte in merito al punto 6.2 della circolare n. 946323 del 5.8.03 Colonna I (Somma indicatori normalizzati): somma dei valori normalizzati degli indicatori dei temi presenti. Tale valore e' quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria Multisettore. (Nelle graduatorie relative ai singoli temi, nella colonna e' riportato il valore normalizzato del singolo indicatore utilizzato) Colonna L (Sett. Serv.): il settore di attivita' del programma: nulla = estrattivo, manifatturiero, costruzioni o energia S = servizi. Colonna M (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni : P = piccola impresa M = media impresa G = grande impresa. Colonna N (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unita' produttiva interessata dal programma 1A = Obiettivo 1 Zona A (Calabria) 1 B = Obiettivo 1 Zona B (restanti Regioni del Sud) Colonna O (Cofin.): l'ammissibilita' o meno della domanda al cofinanziamento U.E.: Si = ammissibile nulla = non ammissibile. Colonna P (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, Iagevolabilita' o meno della domanda: A = agevolabile N = non agevolabile P = parzialmente agevolabile Colonna Q (Cod. esc.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni: 1 = esaurimento delle risorse attribuibili 4 = superamento della riserva del 70% destinata alle PMI 5 = motivi 1 e 4 insieme Colonna R (Agevolaz. concedibile) : l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile per il programma di investimenti. Tale ammontare e' inferiore a quello richiesto qualora nella Colonna Q sia indicato 'P' ; e' pari a zero qualora nella Colonna Q sia indicato 'N'. |
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