Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 30 giugno 2004, n. 181 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia, in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4517): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 25 novembre 2003. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 gennaio 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X. Esaminato dalla III commissione il 28 gennaio 2004, 24 febbraio 2004. Esaminato in aula l'8 marzo 2004 e approvato il 16 marzo 2004. Senato della Repubblica (atto n. 2844): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 marzo 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 4 e 5 maggio 2004. Relazione scritta presentata l'11 maggio 2004 (atto n. 2844/A - relatore sen. Pellicini). Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 2004. |
| ALLEGATO
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia (di seguito denominati le Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per il miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, e in particolare con riferimento agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e riconoscendo che l'offrire la promozione e la protezione reciproca a tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima. Senza limitare la portata generale di quanto precede, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' tutti gli altri diritti "in rem" compresi, per quanto impiegabili ai fini dell'investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro diritto, interesse in societa', nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; e) diritti su somme di denaro o altri servizi aventi valore economico connessi ad un investimento, nonche' utili reinvestiti e incrementi di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni' licenza e concessione rilasciata in conformita' ai regolamenti -vigenti per l'esercizio pii attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali: fl ogni incremento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene e' stato investito non in. nella sua natura di investimento. 2. Per investimento non si intendono: i) richieste di denaro derivanti esclusivamente da: a) contratti commerciali per la vendita di beni o servizi da parte di un cittadino o di un'impresa nel territorio di una Parte Contraente ad un'impresa nel territorio di un'altra Parte Contraente, o b) concessioni di credito relative a transazioni commerciali, quali i crediti finanziari. 3. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 4. Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalita', di quello Stato in conformita' alla sua legislazione. 5. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta, come istituzioni pubbliche, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 6. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici. 7. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la loro sovranita' o sulle quali queste esercitano, diritti sovrani.o di giurisdizione. 8. Per "Accordo di Investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente (o le sue Agenzie e Rappresentanze) e un investitore dell'altra Parte in materia di investimento. 9. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto quello accordato ai cittadini di ciascuna Parte Contraente, con le esenzioni previste dalla legislazione nei territori delle Parti Contraenti. Per trattamento non discriminatorio si intende altresi' un trattamento che sia favorevole almeno quanto quello accordato a Stati terzi. 10. Per "diritto di accesso" si intende il diritto di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Articolo 2 Promozione e Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio. 2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3. 3. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantira' che la gestione, la conservazione, l'uso o il godimento, la trasformazione o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e le imprese nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo ostacolati con misure ingiustificate o discriminatorie. 4. Ciascuna Parte creera' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore. Articolo 3 Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' Favorita Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti, ed ai relativi redditi, effettuati o controllati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti, e relativi redditi, dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi come definito nell'art. 1.9. Articolo 4 Risarcimento per Danni o Perdite Qualora i cittadini e le societa' di una delle Parti Contraenti subiscano danni o perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente per cause belliche, o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stato d'emergenza, sommosse, insurrezioni o rivolte, dovranno ottenere dalla Parte Contraente in cui e' stato effettuato l'investimento che ha subito il danno, un risarcimento, indennizzo, compensazione o altro regolamento su base non discriminatoria e, in ogni caso, non meno favorevole di quello che la Parte Contraente concede alle societa' o cittadini di un Paese Terzo. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili. Articolo 5 Nazionalizzazione o Esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono essere soggetti ad alcuna misura che possa limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento degli investimenti stessi salvo nei casi specificamente previsti dalla vigente legislazione nazionale o locale, da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati, o soggetti a qualsiasi altra misura avente analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per fini di utilita' pubblica, contro pronto, adeguato ed effettivo risarcimento ed a . condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento, immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio e' resa pubblica dal Governo. Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sara' quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono resi pubblici dal Governo. 4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una societa' con capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sara' nella valuta dell'investimento, in misura non inferiore al valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni di capitale e delle perdite. 5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro tre mesi. 7. Il risarcimento comprende gli interessi calcolati in base al tasso EURIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di effettivo pagamento. 8. Un cittadino o una societa' di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, ha diritto all'immediato esame da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia aiuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi di diritto internazionale, nonche' al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse. 9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorita' competente, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di risoluzioni, delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento sara' liberamente trasferibile. 10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 11. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, per quel determinato scopo di pubblica utilita' il proprietario, ovvero i suoi aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato. Articolo 6 Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, di quanto segue. a) capitale e importi aggiuntivi, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri redditi; c) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' pagati ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle legai e dai regolamenti nazionali vigenti. v 2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piu' favorevole. Articolo 7 Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo Ente abbia prestato una garanzia a copertura di rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti al predetto investitore sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Circa il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od al suo Ente sulla base di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo. Articolo 8 Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo, e in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tali trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore fa domanda di trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, circa il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od espropria. 2. Gli obblighi fiscali di cui ai paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale e' stato effettuato l'investimento. Articolo 9 Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto possibile in via amichevole. 2. Qualora un investitore od una entita' di una delle Parti abbia stipulato un Accordo di investimento, si applichera' la procedura prevista in detto accordo di investimento. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporre la controversia: a) al Tribunale della Parte Contraentecompetente per territorio; b) ad un arbitrato, in conformita' con la legislazione nazionale; c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente che ospita l'investimento si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali; d) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul regolamento delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione concernente una procedura arbitrale o procedimenti giudiziari gia' avvrati, fino a quando tali procedimenti siano conclusi ed una delle Parti Contraenti non abbia mancato di ottemperare alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario entro il termine pre,uto dalla sentenza, ovvero entro il periodo che puo' essere determinato sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili al caso di specie. Articolo 10 Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, in via amichevole, attraverso i canali diplomatici. 2. Qualora una controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la stessa dovra', su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. I due membri designeranno a loro volta un cittadino di uno Stato terzo in qualita' di Presidente. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri. 4. Se, entro il periodo specificato al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti puo', in mancanza di altre intese, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare la nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, questa sara' effettuata dal Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, non possa effettuare la nomina, verra' invitato ad effettuarla il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti, e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno i costi del proprio arbitro e dei' propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente, ed ogni altra spesa, saranno suddivise in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure. Articolo 11 Relazioni fra Governi Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari. Articolo 12 Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora gli obblighi derivanti dal diritto internazionale o dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, attualmente vigenti o che possono entrare in vigore in un secondo momento, stabiliti successivamente dalle Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano norme, generali o specifiche, che diano agli investimenti e ai profitti degli investitori dell'altra Parte Contraente diritto ad un trattamento piu' favorevole di quello disposto dal presente Accordo, saranno tali norme, nella misura in cui sono piu' favorevoli, a prevalere sul presente Accordo. 2. Le disposizioni di cui all'Articolo 3 e al paragrafo 1 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Stati terzi in virtu' della loro appartenenza ad Unioni Doganali o Unioni Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale stipulato per prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi trasfrontalieri. Articolo 13 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna delle Parti Contraenti comunichera' ufficialmente all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica. Articolo 14 Durata e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di dieci (10), salvo che una delle due Parti Contraenti non denunci per iscritto, non piu' tardi di un anno prima della sua data di scadenza, la propria intenzione di porre termine al presente Accordo. 2. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque (5) anni a partire dalle date predette. 3. I termini del presente Accordo possono essere emendati con il consenso reciproco delle due Parti Contraenti e tali emendamenti saranno realizzati trainite uno scambio di note attraverso i canali diplomatici. La data di entrata in vigore sara' regolamentata dall'Articolo 13. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno fumato il presente Accordo. Fatto a Lusaka il 30 aprile 2003, in due originali, ciascuno nelle linguae italiana e inglese, entrambi i testi essendo egualmente autentici.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA |
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