Estratto decreto A.I.C. n. 574 del 27 novembre 2003 E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CEFOTAXIMA, nelle forme e confezioni: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml; «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml; «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso»; 1 flacone polvere da 2 g + 1 fiala solvente da 10 ml; «2 g polvere per soluzione per infusione»; 1 flacone di polvere da 2 g. Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio, 24 - C.a.p. 25125, Italia, codice fiscale n. 00826170334. Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml; A.I.C. n. 035600016/G (in base 10), 11YFNJ (in base 32); classe: «A - nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178; prezzo: il prezzo sara' determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289; forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile; validita' prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione; classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992); produttore: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo). Composizione: il flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a cefotaxime g 1); la fiala solvente da 4 ml contiene: eccipiente: acqua p.p.l.; confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml; A.I.C. n. 035600028/G (in base 10), 11YFNW (in base 32); classe: «A - nota 55», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178; prezzo: il prezzo sara' determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289; forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile; validita' prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione; classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992); produttore: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo); composizione: il flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a cefotaxime g 1); la fiala solvente da 4 ml contiene: eccipienti: lidocaina cloridrato 40 mg; acqua p.p.i.; confezione: «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere da 2 g + 1 fiala solvente da 10 ml; A.I.C. n. 035600030/G (in base 10), 11YFNY (in base 32); classe: «A per uso ospedaliero H» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178; prezzo: il prezzo sara' determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289; forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile; validita' prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione; classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992); produttore: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo). Composizione: il flacone contiene: principio attivo: cefotaxima sodica 2,096 g (pari a cefotaxime g 2); la fiala solvente da 10 ml contiene: eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 10 ml; confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere da 2 g - A.I.C. n. 035600042/G (in base 10), 11YFPB (in base 32); classe: «A per uso ospedaliero H» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178; prezzo: il prezzo sara' determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289; forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa; validita' prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione; classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992). Produttore: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo). Composizione: il flacone contiene: principio attivo: cefotaxima sodica 2,096 g. Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gramnegativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai piu' comuni antibiotici. In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi. E' indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche. Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |