Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 marzo 2004
Proroga dei termini per i controlli di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001 con il quale al sottosegretario di Stato, on.le Mario Tassone, e' stato attribuito il titolo di vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;
Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999, 14 dicembre 2000 e 21 dicembre 2001 con i quali, in attesa della definitiva determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e dall'art. 8 del decreto interministeriale n. 85/1999, e' stato fissato, a titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a euro 1,81 applicabile, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre 2001 ed al 31 dicembre 2002;
Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 86/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;
Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui ci si deve uniformare nella determinazione di diritti, tasse e corrispettivi nella stessa indicati;
Viste le nuove disposizioni del Programma nazionale di sicurezza, approvate dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (CISA) a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, in corso di attuazione ed il cui impatto sui costi di gestione ed organizzazione del servizio di sicurezza relativo al passeggero ed al bagaglio a mano al seguito, e' al momento di difficile commisurazione, tenuto conto anche degli investimenti che le nuove misure richiedono;
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 30 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma nazionale di sicurezza sopra richiamato, che consentira' di rilevare gli standard posti a base di calcolo dei costi dei servizi di sicurezza regolamentati dalla delibera CIPE n. 86/2000;
Viste le lettere, rispettivamente del 6 febbraio 2004, prot. 420385/SSA e del 1° marzo 2004, prot. n. 420634/SSA/sp, con le quali l'ENAC ha comunicato che le societa' di gestione non sono in grado di fornire i richiesti dati di bilancio relativi all'anno 2003, certificati secondo le prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 86/2000, prima del prossimo 31 luglio 2004 e che, pertanto, e' opportuno prorogare congruamente il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 14 marzo 2003 al 30 settembre 2004;
Visto il proprio decreto 14 marzo 2003, di pari oggetto;
Riconosciuta la necessita' di confermare provvisoriamente, e per il tempo necessario a provvedere alla definitiva determinazione della misura del contributo applicabile per i controlli di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano, la misura gia' prorogata con il decreto 14 marzo 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
2. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, e' prorogato al 30 settembre 2004.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2004
Il vice Ministro: Tassone Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 4, foglio n. 47
 
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