Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 28 giugno 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Caroli Gomez Marcella Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza della sig.ra Caroli Gomez Marcella Maria, nata a Medellin (Colombia) l'8 settembre 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui e' in possesso, conseguito in Colombia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Abogado», conseguito presso la «Universidad Pontificia Bolivariana» il 19 agosto 1994 e che detto titolo e' stato riconosciuto equipollente con la laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia; Considerato che e' iscritta presso il «Consejo Superior de Abogado» (Colombia) dal 27 febbraio 1997; Considerato inoltre che e' in possesso di attestati di perfezionamento dell'Universita' degli studi di Bologna e di collaborazione con studio professionale; Preso atto che ha presentato certificazione di compiuta pratica del 10 novembre 2001 rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 29 marzo 2004; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Caroli Gomez Marcella Maria, nata a Medellin (Colombia) l'8 settembre 1968, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di un'unica prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 28 giugno 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento forense. c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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