Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 28 giugno 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Wiktor Zofia Jadwiga, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificata dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza della sig.ra Wiktor Zofia Jadwiga, nata a Rzeszow (Polonia) il 12 agosto 1954, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Adwokacka», di cui e' in possesso, conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom Magistra prawa», conseguito presso l'«Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej» di Lublinie il 30 settembre 1980; Considerato inoltre che e' iscritta nel «Okregowa Rada Adwokacka» di Rzeszowie dal 19 dicembre 1985, come attestato dall'«Okregowa» stesso; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 24 febbraio 2004; Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra. Wiktor Zofia Jadwiga, nata a Rzeszow (Polonia) il 12 agosto 1954, cittadina italiana e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 4. La prova scritta vertera' su tre materie di cui una a scelta dell'interessato tra le seguenti dieci: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale penale, diritto processuale civile, diritto internazionale privato, ordinamento e deontologia professionale; due consistenti in diritto civile e diritto penale. |
| Art. 5. La prova orale vertera' su cinque materie a scelta dell'interessato tra le nove indicate, oltre che su ordinamento e deontologia professionale. Roma, 28 giugno 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti su non piu' di tre materie tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta di cui una a scelta dell'interessata. c) La prova orale verte su non piu' di cinque materie scelte dalla richiedente tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale oltre che su ordinamento e deontologia professionale. d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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