Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» |
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Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Riso del Delta del Po» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dall'Associazione dei risicoltori del Delta del Po, con sede in Taglio di Po (Rovigo), via Romea n. 203, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti organi comunitari. |
| PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RISO DEL DELTA DEL PO». Art. 1. Nome del prodotto L'indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» e' riservata ai frutti di riso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Descrizione del prodotto L'indicazione «Riso del Delta del Po» designa esclusivamente il frutto del riso appartenente al tipo «Japonica», Gruppo superfino nelle varieta' Carnaroli, Volano, Baldo e Arborio. Il «Riso del Delta del Po» - I.G.P., all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche riferite alla granella:
===================================================================== Varieta' | Collosita' riso cotto G/CM | Proteine % (*) ===================================================================== Baldo | > 4,5 | > 6,60 Carnaroli | > 1,5 | > 6,60 Volano | > 3,0 | > 6,60 Arborio | > 3,5 | > 6,60
(*) Valori espressi sulla sostanza secca Art. 3. Zona di produzione L'area tipica per l'ottenimento del «Riso del Delta del Po» si estende sul cono orientale estremo della pianura padana fra la regione Veneto e l'Emilia Romagna, nei territori formati dai detriti e riporti del fiume Po nonche' dalle successive opere di trasformazione fondiaria che ne hanno reso possibile la coltivazione. In particolare nel Veneto il Riso del delta del Po viene coltivato, in provincia di Rovigo nei comuni di Ariano nel Polesine, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e Loreo; in Emilia Romagna tale produzione concerne la provincia di Ferrara nei comuni di Comacchio, Goro. Codigoro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato, Mesola, Jolanda di Savoia e Berra. L'area e' delimitata ad Est dal Mare Adriatico a Nord dal fiume Adige e a Sud dal Canale navigabile Ferrara/Porto Garibaldi. Le fasi di trasformazione e confezionamento sono state da sempre tradizionalmente effettuate all'interno delle regioni nelle quali si trovano i territori di produzione del Riso del Delta del Po; tali fasi di trasformazione e confezionamento devono quindi aver luogo all'interno dell'intero territorio delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna anche al fine di garantirne la tradizionalita', l'effettuazione dei controlli e la tracciabilita' del prodotto. Art. 4. Elementi che comprovano l'origine del prodotto Pochi decenni dopo la diffusione del riso nella pianura Padana (1450) compaiono le prime documentazioni sulla presenza di coltivazioni in Polesine, in particolare nel territorio del Delta del Po poiche' questa coltura era strettamente legata alla bonifica e rappresentava il primo stadio di valorizzazione agraria dei nuovi terreni. La natura dei terreni prosciugati divenne elemento determinante per la destinazione colturale degli stessi. La coltivazione del riso diveniva percio' importante nelle zone del delta del Po per accelerare il processo di utilizzazione dei terreni salsi da destinare poi alla rotazione colturale, come viene testimoniato da una legge della Repubblica Veneta del 1594 che proibisce la concessione dell'acqua a questa coltura e da' la possibilita' di coltivare il riso solo «per valli ed altri luochi sottoposti alle acque, stimati impossibili di asciugarli in tutto e di rendersi ad alcuna cultura». Dopo il 1598, fine del periodo Estense, in provincia di Ferrara, la coltivazione del riso si diffuse su terreni bassi e paludosi, dove si procedeva con un tipo di bonifica per colmata, e non per prosciugamento. La bonifica per colmata infatti risolveva al contrario del prosciugamento, il problema della utilizzazione dei terreni bassi e paludosi, senza alcun rischio di abbassamento dei terreni. Verso la fine del `700 alcuni patrizi veneziani: Diedo, Contarini, Farsetti, Valier e Venier proprietari di immense tenute bonificate e non, nel Delta del Po, iniziarono con metodi sistematici agrari la coltura del riso nei territori appena bonificati in provincia di Rovigo, ma saranno soprattutto nell'800 i nuovi proprietari borghesi, alcuni di questi di origine ebraica, come i Lattis, i Piavenna ed i Sullam che allargheranno su vasta scala questa coltura. Testi e disegni relativi alla zona del Delta, risalenti all'epoca, testimoniano la presenza del riso nel Delta. In provincia di Rovigo e Ferrara l'estensione delle risaie fino al 1950 si manteneva elevata; le alluvioni del 1951, 1957, 1960, e 1966 causarono una notevole revisione dei piani colturali aziendali fino ad arrivare agli anni `80 con una restrizione notevole della coltivazione dettata soprattutto da problemi di carattere economico-gestionale, per poi riprendere negli anni `90. L'origine del prodotto e' comprovata inoltre dall'iscrizione dei produttori, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi tenuti e aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare. Art. 5. Tecnica di produzione e raccolta Lavorazioni del terreno. Le tessiture dei terreni sono sostanzialmente due tipi: nell'area rodigina di origine alluvionale franco argillose/franco limose (con pH superiore a 7,5), nell'area ferrarese a forte componente torbosa (con pH inferiore a 7,5). In entrambi i casi i terreni sono caratterizzati da una lenta capacita' drenante e dotati di elevata fertilita' minerale. Dovra' essere eseguita un'aratura a profondita' di 25 - 30 cm, seguita almeno da una erpicatura; successivamente il terreno dovra' essere livellato per consentire una gestione ottimale delle acque. Analisi dei terreni. Le aziende che producono Riso del Delta del Po devono eseguire almeno ogni 5 anni delle analisi dei terreni sulle seguenti caratteristiche: tessitura, pH, sostanza organica, calcare attivo, fosforo assimilabile, potassio scambiabile, azoto totale, rapporto C/N, calcio scambiabile, magnesio scambiabile, sodio scambiabile e rapporto Mg/K, al fine di redigere e conservare in azienda un piano di concimazione eseguito da un tecnico agrario. Le quantita' di concime minerale previste non potranno comunque superare quelle indicate nel seguente paragrafo «concimazioni». La varieta' Carnaroli, che necessita di particolari terreni a prevalenza argillosa, puo' essere prodotta solo in terreni con pH superiore a 7,5. Le altre tre varieta' possono essere prodotte in tutto il territorio definito dall'art. 3 del presente disciplinare. Concimazioni. I terreni sono dotati di elevata fertilita' minerale, in particolare di potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti di concime minerale potassico nonche', nei terreni torbosi, di quello azotato. Per questo motivo nelle aziende e' importante che le concimazioni vengano effettuate secondo quanto previsto nel piano di concimazione aziendale comunque per quanto riguarda la concimazione minerale, non superando i seguenti massimali: Azoto (N) 130 kg/ha Fosforo (P2O5) 100 kg/ha Potassio (K2O) 100 kg/ha
Per quanto concerne la modalita' di distribuzione esse possono essere attuate con spandiconcime a spaglio o pneumatico. Rotazione colturale. La risaia non puo' insistere sullo stesso terreno per piu' di otto anni, dopodiche' dovra' entrare in rotazione per almeno due anni prima che vi sia riseminato riso. Semina. E' necessario utilizzare seme proveniente da partite selezionate e certificate secondo legislazione vigente. La quantita' massima di seme utilizzabile per ettaro e' di 240 kg. La semina puo' essere effettuata in acqua con caduta libera o in asciutta sul terreno lavorato che dovra' immediatamente venir sommerso di acqua. Difesa fitosanitaria e lotta alle erbe infestanti. La costante ventilazione delle risaie da parte di venti e brezze, grazie alla vicinanza del mare, e la conseguente minore umidita' relativa, consente di mantenere la pianta piu' asciutta e di conseguenza piu' sana. E' obbligatoria la concia del seme per combattere le crittogame tipiche del riso (fusariosi, elmintosporiosi e pyricularia - brusone). E' obbligatoria l'asciutta della risaia e l'esposizione al sole in caso di problemi causati da fitofagi del riso (crostacei, insetti, vermi). La lotta alle erbe infestanti potra' avvenire con i fitofarmaci autorizzati e con l'aiuto di sfalci degli argini onde evitare eccessive disseminazioni, con la regolazione dell'acqua e con lavorazioni mirate del terreno in presemina. Ove possibile e consentito dai regolamenti comunali e' obbligatoria la bruciatura delle stoppie al fine di eliminare le sementi infestanti residue soprattutto di riso crodo. A parita' di principio attivo deve essere utilizzata quello con classe tossicologica inferiore. Raccolta, essiccamento, conservazione e trasformazione. Alla raccolta, la produzione massima unitaria per tipologia di risone secco, non deve superare i seguenti quantitativi: Carnaroli: 6,0 ton/ha Volano: 8,0 ton/ha Baldo: 8,0 ton/ha Arborio: 7,5 ton/ha
L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi che non lascino sulle glumelle residui di combustione od odori estranei. Sono ammessi essiccatoi a fuoco indiretto o diretto se alimentati a metano e GPL. L'umidita' del risone essiccato non deve essere superiore al 14%. La trasformazione industriale deve avvenire in stabilimenti e secondo procedure che garantiscano, al Riso del Delta del Po, il mantenimento delle caratteristiche indicate all'art. 2. Art. 6. Legame con l'ambiente geografico Esiste un legame stretto tra il territorio del Delta del Po e le caratteristiche organolettiche del Riso del Delta del Po tali da influenzare positivamente alcune caratteristiche fisiche e gustative del prodotto ottenuto nell'area definita all'art. 3. Tale riso, infatti, viene coltivato in terreni che, pur di differente tessitura, sono caratterizzati da una salinita' elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm), derivante dalla pedogenesi del suolo, che conferisce al riso un aroma ed una sapidita' particolare. I terreni inoltre sono alluvionali, dotati di un'elevata fertilita' minerale, in particolare di potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti di concime minerale potassico (oltre che azotato nei terreni torbosi) e favoriscono nel riso una maggiore resistenza alla cottura ed un elevato tenore proteico del chicco. Inoltre il terreno deltizio dell'area di produzione, risulta particolarmente sano dal punto di vista malerbologico e permette una presenza molto bassa e facilmente contenibile di riso crodo. La peculiare ubicazione geografica, limitrofa al mare, determina inoltre un microambiente particolarmente favorevole al riso grazie alla presenza di costanti brezze e conseguentemente, di una minore umidita' relativa; da contenute variazioni di temperatura sia in inverno che difficilmente scendono sotto gli 0°C, sia in estate che negli ultimi trent'anni, non hanno mai superato i 32°C; da una piovosita' generalmente ben distribuita nell'arco dei mesi che non raggiunge i 700 mm/anno. Tale clima permette di mantenere la pianta piu' asciutta e piu' sana, che non necessita degli interventi anticrittogamici tipici di questa coltura; favorisce una crescita costante della pianta e l'ottenimento di un seme di riso maturato in modo lento e costante, quindi piu' resistente alle malattie, con cariossidi ben nutrite ed una granella bianca e senza vaiolatura. Art. 7. Riferimenti relativi alle strutture di controllo Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo terzo autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992. Art. 8. Confezionamento ed etichettatura La commercializzazione del «Riso del Delta del Po» - I.G.P., ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno. Il riso viene immesso in scatole o in sacchetti adatti all'uso alimentare da 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg e puo' essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera controllata. I contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione. Sui contenitori dovra' essere apposto obbligatoriamente il logo della denominazione avente dimensioni minime di mm 40 x 30, e con caratteri di adeguata dimensione (altezza minima 5 mm) la dicitura «Riso del Delta del Po» seguita da «Indicazione Geografica Protetta» oppure sotto forma di acronimo «I.G.P.». Nella confezione dovra' essere indicata la varieta' («Arborio», «Carnaroli», «Volano», «Baldo»). Sulla medesima confezione dovra' anche apparire nome o ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. Indicazioni diverse dalla dicitura Riso del delta del Po - Indicazione Geografica Protetta, dovranno avere dimensioni non superiori ad 1/3 di quelle utilizzate per «Riso del Delta del Po». Il logo ufficiale del prodotto «Riso del Delta del Po» e' composto da una fascia ellittica di colore bianco panna (Pantone n. 1205c) di mm 10, bordata esternamente per mm 10 di colore verde. All'interno di suddetta fascia vi sono le scritte «Riso del Delta del Po», sulla meta' superiore e «Indicazione Geografica Protetta» su quella inferiore, entrambe in maiuscolo di colore verde (Pantone 557 cvc). Entrambe le scritte hanno carattere Century Gothic Grassetto. Nell'interno della suddetta fascia, in campo verde (Pantone 557 cvc), a destra e a sinistra sono presenti figure tipiche del Delta del Po (canne palustri ed uccelli stilizzati) di colore bianco panna (Pantone n. 1205 c), al centro si trova una donna stilizzata con un fascio di riso in colore giallo (Pantone Hexacrome H20 - 4 cvc). A seconda della tipologia dei terreni di provenienza, rispettivamente a componente argillosa o torbosa, il prodotto potra' portare anche le seguenti due diciture: «Riso delle Terre Bianche» se il prodotto e' proveniente da terreni argillosi, ovvero «Riso delle Terre Brune» nel caso di prodotto proveniente da terreni torbosi.
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