Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2004, n. 180
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico delle imprese che, nell'ambito della propria attivita', eseguono pagamenti transfrontalieri in euro, ed in particolare l'articolo 7;
Visto l'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2002, in base al quale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Nei casi di violazioni particolarmente gravi la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' essere inferiore a euro 50.000. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la sanzione interdittiva della sospensione dell'attivita' dei bonifici transfrontalieri.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio».
- L'art. 14, della citata legge, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
- Il regolamento (CE) n. 2560/2001, e' pubblicato in
GUCE n. L 344 del 28 dicembre 2001.
- L'art. 7, del citato regolamento, cosi' recita:
«Art. 7 (Rispetto del presente regolamento). - Il
rispetto del presente regolamento e' assicurato mediante
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive».
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2002».
- L'art. 3, della citata legge, cosi' recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali noi siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei
competenti organi parlamentari che devono essere espressi
entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso
inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.».
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 2560/2001, vedi note alle
premesse.
- L'art. 3, del citato regolamento, cosi' recita:
«Art. 3 (Commissioni sulle operazioni transfrontaliere
di pagamento elettronico e sui bonifici transfrontalieri).
- 1. Dal 1° luglio 2002 le commissioni applicate da un ente
sulle operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico
in euro fino a un massimo di 12.500 EUR sono uguali a
quelle addebitate dallo stesso ente sui pagamenti
corrispondenti in euro eseguiti nello Stato membro dove e'
stabilito detto ente.
2. Dal 1° luglio 2003 al piu' tardi le commissioni
applicate da un ente sui bonifici transfrontalieri in euro
fino a un massimo di 12.500 EUR sono uguali a quelle
addebitate dallo stesso ente sui bonifici corrispondenti in
euro eseguiti nello Stato membro dove e' stabilito detto
ente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'importo di 12.500
EUR e' portato a 50.000 EUR».



 
Art. 2.
1. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione delle violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' essere inferiore a euro 25.000.



Note all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 2560/2001 vedi note alle
premesse.
- Gli articoli 4 e 5, del citato regolamento, cosi'
recitano:
«Art. 4 (Trasparenza delle commissioni). - 1. Ogni ente
mette a disposizione dei propri clienti, in forma chiara e
comprensibile, per iscritto, e, ove necessario, secondo le
disposizioni nazionali, anche elettronicamente,
informazioni preliminari sulle commissioni applicate per i
pagamenti transfrontalieri e per i pagamenti effettuati
nello Stato membro dove l'ente e' stabilito.
Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo di far
figurare sui libretti di assegni un'avvertenza ai
consumatori relativa alle commissioni percepite per
l'utilizzo transfrontaliero degli assegni.
2. Qualsiasi variazione delle commissioni e'
comunicata, prima della data di applicazione, secondo le
modalita' indicate al paragrafo 1.
3. Nel caso in cui addebitino una commissione per il
cambio di valuta da e in euro, gli enti forniscono ai
propri clienti:
a) informazioni preliminari su tutte le commissioni
di cambio che intendono applicare;
b) informazioni specifiche sulle commissioni di
cambio che sono state applicate.».
«Art. 5 (Misure per facilitare i bonifici
transfrontalieri). - 1. L'ente comunica, se del caso, a
ciascun cliente che ne faccia richiesta, il proprio codice
d'identificazione della banca (codice BIC) e il numero
internazionale dei conto bancario (codice IBAN) del cliente
stesso.
2. Il cliente fornisce, su richiesta dell'ente che
esegue il bonifico, il codice IBAN del beneficiario e il
codice BIC dell'ente del beneficiario. Se il cliente non
fornisce le informazioni precitate, l'ente puo'
addebitargli commissioni supplementari. In tal caso l'ente
deve mettere a disposizione della clientela informazioni
riguardo alle commissioni supplementari, a norma dell'art.
4.
3. A decorrere dal 1° luglio 2003, gli enti indicano
negli estratti conto di ogni cliente, o in un allegato di
tali estratti, il codice IBAN del cliente e il codice BIC
dell'ente.
4. Per qualsiasi fatturazione transfrontaliera di beni
e servizi nella Comunita' il fornitore che accetta il
pagamento tramite bonifico comunica ai suoi clienti il
proprio codice IBAN e il codice BIC del suo ente.».



 
Art. 3

1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'Ufficio italiano dei cambi, e si applicano le disposizioni previste dall'articolo n. 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 3:
- L'art. 195 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, approvato con
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita:
"Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
nel presente titolo sono applicate dal Ministero
dell'economia e delle finanze con decreto motivato, su
proposta della Banca d'Italia o della Consob, secondo le
rispettive competenze.
2. La Banca d'Italia o la Consob formulano la proposta,
previa contestazione degli addebiti agli interessati e
valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta
giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni e'
pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia
o della Consob. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
su richiesta dell'autorita' proponente, tenuto conto della
natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo'
stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al
provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.
4. Contro il provvedimento di applicazione delle
sanzioni e' ammessa opposizione alla corte d'appello del
luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene
l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale
criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la
violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere
notificata al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'autorita' che ha proposto l'applicazione della sanzione
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e
deve essere depositata presso la cancelleria della corte
d'appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono motivi,
puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo'
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale
delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito. il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della
cancelleria della corte d'appello al Ministero
dell'economia e delle finanze e all'autorita' proponente ai
fini delle pubblicazione, per estratto, nel bollettino di
quest'ultima.
9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli
autori delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita'
previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.".



 
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