Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 8 luglio 2004, n. 20
Aiuto alle sementi certificate. Presentazione del contratto di moltiplicazione, o di diretta moltiplicazione e della domanda di liquidazione, per la campagna di commercializzazione 2004-2005.

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale del
Corpo forestale dello Stato
Al Corpo forestale dello Stato della
Regione siciliana
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati province autonome
Trento e Bolzano
Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA -
Organismo pagatore Lombardia
All'ente nazionale risi
Alle organizzazioni professionali
agricole: Coldiretti - Confagricoltura
- C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. -
Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I.
- Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA
Ai C.A.A. riconosciuti
All'Associazione italiana sementi - AIS
All'Assoseme
All'Associazione sementieri
mediterranei - ASSEME
Al Servizio repressione frodi
All'Ente nazionale sementi elette 1. Disposizioni generali.
Fermo restando le disposizioni impartite con la circolare Mipaf n. 2 del 18 maggio 2004, si comunica che, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, il moltiplicatore ha la facolta' di avvalersi, previo conferimento di un mandato di rappresentanza, di un Centro di assistenza agricola (CAA).
Tali Centri di assistenza provvederanno ad assistere il produttore-moltiplicatore nella compilazione del contratto di moltiplicazione o di diretta moltiplicazione e della domanda, ad archiviare e conservare l'intera pratica ed utilizzare la banca dati SIAN, ai fini della compilazione, dell'invio telematico e della successiva verifica della stessa. 2. Modalita' presentazione contratti e domande.
Il moltiplicatore che intende richiedere l'aiuto nell'ambito del regolamento CEE n. 2358/71 e' tenuto a presentare all'amministrazione, autonomamente o tramite un CAA riconosciuto, i seguenti documenti:
la domanda di pagamento per superfici;
il contratto di moltiplicazione o denuncia di diretta moltiplicazione;
la domanda di liquidazione sementi.
2.1. Domanda di pagamento per superfici.
La domanda di aiuto per superfici e' presentata allo scopo di dichiarare le porzioni di superfici sulle quali il richiedente attua la coltivazione di sementi. Per le modalita' e i termini di presentazione si fa riferimento alla circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004, capitolo 18 e successive modificazioni e integrazioni.
2.2. Contratto di moltiplicazione o denuncia di diretta moltiplicazione.
Il contratto di moltiplicazione viene stipulato tra un produttore moltiplicatore di semente ed una impresa sementiera. Per la campagna in esame, non sono previsti contratti di moltiplicazione stipulati tra imprese sementiere e forme associative (cooperative agricole e associazioni dei produttori-moltiplicatori).
La denuncia di diretta moltiplicazione e' presentata esclusivamente dall'impresa sementiera o dal responsabile della conservazione in purezza delle varieta', che moltiplica direttamente il prodotto.
Le modalita' di presentazione del contratto di moltiplicazione o denuncia di diretta moltiplicazione sono differenti per i produttori-moltiplicatori che hanno conferito mandato ad un CAA rispetto ai produttori-moltiplicatori in proprio. Gli adempimenti dei moltiplicatori in merito alle modalita' di presentazione sono:
a) Il moltiplicatore che intende presentare il contratto di moltiplicazione o denuncia di diretta moltiplicazione ed ha conferito il mandato ad un Centro di assistenza agricola (CAA) perche' operi per proprio conto, deve obbligatoriamente presentare il contratto o la denuncia attraverso il CAA che detiene il suo fascicolo aziendale.
Il CAA, sulla base delle informazioni fornite dal produttore-moltiplicatore relativamente alla tipologia di documento, all'impresa sementiera contraente e agli altri elementi qualitativi e quantitativi del contratto o della denuncia, redige il contratto steso - su un modulo provvisto del codice a barre identificativo - da sottoporre alle parti per la sottoscrizione.
Il contratto - qualora i contraenti o lo stesso produttore-moltiplicatore, nel caso di denuncia, convengano sul contenuto del documento redatto - sara' sottoscritto dalle parti. Una copia del contratto sara' trattenuta dalla ditta sementiera.
Successivamente, il produttore-moltiplicatore provvedera' a consegnare al proprio CAA una copia del contratto sottoscritto. Il CAA provvede a trasmettere informaticamente il contratto ad AGEA ed archivia la copia cartacea apponendovi il numero di registrazione e il protocollo prodotto dal sistema SIAN.
Al produttore-moltiplicatore viene rilasciata una copia del contratto riportante il numero di registrazione e la convalida del CAA. La ditta sementiera avra' la possibilita' di visualizzare sul sistema SIAN i propri contratti registrati.
b) Il moltiplicatore che intende presentare il contratto di moltiplicazione o denuncia di diretta moltiplicazione in proprio, deve presentare il contratto di moltiplicazione o denuncia di diretta moltiplicazione redatto su modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione da AGEA presso i propri uffici e presso gli uffici degli enti abilitati. In particolare, per i produttori-moltiplicatori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'amministrazione e degli enti regionali, per la stampa di un modello di contratto in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code).
Il documento, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione richiesta, deve essere depositato all'AGEA, via Torino, 45 - Roma, entro il 31 luglio 2004 nelle modalita' sotto indicate direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento ciascuno in busta chiusa riportante le seguenti informazioni:
sulla busta deve essere indicato l'indirizzo del destinatario, riportato nel seguente modo: Destinatario.
AGEA - Tipologia del documento (va indicato contratto o denuncia) «Sementi certificate» - Via Torino, 45 - 00184 Roma.
I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio indicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni: Mittente.
Tipologia del documento (va indicato contratto o denuncia) «Sementi certificate», cognome e nome o ragione sociale, indirizzo, c.a.p., comune (prov.).
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro e in stampatello e non puo' contenere piu' di un modulo.
Ogni modulo e' identificato da un numero univoco (codice a barre) che identifichera' il contratto. Ogni produttore-moltiplicatore deve obbligatoriamente utilizzare un solo modulo di contratto. Si precisa che ogni modello potra' essere duplicato in copia fotostatica solo per consentire la compilazione in «brutta copia» da parte del produttore-moltiplicatore. Le copie dei moduli di contratto riprodotti non potranno mai essere utilizzati da altri produttori-moltiplicatori, pena il blocco dei contratti identificati con lo stesso numero. Prima di presentare il contratto si raccomanda di effettuarne una copia da trattenere. I contratti possono essere depositati ad AGEA entro lunedi' 2 agosto 2004, tenuto conto che la scadenza del 31 luglio sopra indicata cade in giorno prefestivo.
2.3. Domanda di liquidazione.
Anche per la domanda di liquidazione valgono le stesse modalita' di presentazione descritte per il contratto o denuncia di diretta moltiplicazione:
presso la sede CAA prescelto per i produttori-moltiplicatori che hanno loro conferito mandato intendono (punto a - cap. 2.2);
tramite modulo prestampato per i moltiplicatori in proprio (punto b - cap. 2.2).
La domanda deve pervenire ad AGEA entro le ore 17 del 31 maggio 2005. 3. Controlli istruttori ai fini del pagamento.
L'AGEA sottopone la documentazione di cui al precedente paragrafo 2 (Modalita' presentazione contratti e domande) ai seguenti controlli:
anagrafici per individuare i soggetti intestatari dei documenti (contratti/domande) e formali;
di ricevibilita' del documento, con il calcolo dei giorni di ritardo;
di esistenza della domanda PAC associata al contratto;
di presenza di particelle a codice coltura 057 nella domanda PAC;
di corrispondenza delle superfici indicate nei contratti con quelle riportate nella domanda PAC sia a livello di superficie dichiarata che ammessa;
di presenza della documentazione da allegare;
controlli a campione.
3.1. Controlli anagrafici e formali. Contratto.
I soggetti coinvolti in un contratto sono:
l'impresa moltiplicatrice;
l'impresa sementiera.
I dati contenuti nei documenti vengono sottoposti a controlli informatici mirati essenzialmente all'identificazione dei contraenti mediante l'attribuzione degli identificativi fiscali e alla verifica che il contratto sia correttamente compilato e risponda ai dettami della normativa vigente.
Relativamente ai controlli volti a verificare la presenza di irregolarita' formali, l'AGEA accerta in particolare la presenza nel contratto:
della firma del moltiplicatore o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale;
dell'autentica o delle indicazioni relative all'autocertificazione equivalenti all'autentica di firma del moltiplicatore o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale;
della firma del sementiere o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale.
L'assenza degli elementi suindicati ha effetto bloccante ed e' oggetto di comunicazione da parte dell'amministrazione. Domanda di liquidazione.
I controlli effettuati sono volti essenzialmente all'identificazione del beneficiario attraverso l'attribuzione dell'identificativo fiscale ed alla verifica della legittimita' delle richieste di premio indicate in domanda. In particolare, al fine di individuare in maniera univoca l'intestatario della domanda, viene effettuato un incrocio dei dati anagrafici dichiarati con quelli presenti nell'anagrafe tributaria.
Anche in questo caso sono effettuati controlli mirati ad accertare la presenza di irregolarita' formali, in particolare riguardo la presenza della firma del richiedente. L'assenza della firma determina l'annullabilita' della domanda.
3.2. Controlli di ricevibilita' del documento. Contratto.
I contratti depositati successivamente al 31 luglio 2004 sono irricevibili. La presenza di tale irregolarita' blocca la domanda d'aiuto. Domanda di liquidazione.
La data di presentazione della domanda di liquidazione e' fissata al 31 maggio 2005. E' consentita una tolleranza di dieci giorni solari. Pertanto il termine ultimo di presentazione e' fissato al 10 giugno 2005. Il ritardato deposito della domanda produce la decurtazione dell'importo complessivamente richiesto dell'1% per ogni giorno feriale di ritardo (regolamento CE n. 709/98, art. 3-quater). Le domande pervenute oltre il 10 giugno 2005 sono irricevibili.
3.3. Controlli sulle domande di aiuto per superfici.
La domanda di aiuto per superficie e' il documento mediante il quale il produttore-moltiplicatore denuncia all'amministrazione la consistenza di superficie della propria azienda. Il produttore moltiplicatore e' tenuto a dichiarare nella domanda di aiuto per superfici, le particelle sulle quali attua la moltiplicazione di sementi. Le domande di aiuto per superfici, presentate allo scopo di poter beneficiare dell'aiuto concesso su quantitativi di prodotto certificato dall'ENSE e avviato alla commercializzazione, vengono sottoposte ai controlli amministrativi previsti nell'ambito delle domande presentate ai sensi dei regolamenti CE n. 1251/99 e n. 1782/03, disciplinati dalla circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
3.4. Controlli di presenza della documentazione da allegare. Contratti.
La documentazione viene sottoposta ad un esame volto essenzialmente a verificare la presenza e l'idoneita' della documentazione presentata. Domanda di liquidazione.
Il controllo prevede il riscontro della documentazione allegata con quanto specificato nelle richieste di premio indicate. In particolare, per ciascuna richiesta premio o lotto, vengono effettuati controlli istruttori finalizzati a verificare la presenza e la congruenza delle dichiarazioni rilasciate, rispettivamente, dall'ENSE e dall'impresa sementiera.
Una volta attestata la presenza della dichiarazione ENSE, al fine di poterla considerare valida viene verificato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
riferimento alla campagna in oggetto;
il moltiplicatore e' l'intestatario stesso della domanda;
esistenza di una corrispondenza tra i dati riportati nel quadro B della domanda di liquidazione e la dichiarazione inerente il numero del lotto, il numero di registrazione del contratto, la specie e le varieta' indicate;
il quantitativo richiesto a premio deve essere non superiore a quello certificato indicato nella dichiarazione con il termine «peso lotto».
Inoltre, attestata la presenza della dichiarazione dell'impresa sementiera, vengono effettuate le seguenti verifiche:
l'impresa sementiera che ha rilasciato la dichiarazione deve coincidere con quella riportata nella dichiarazione ENSE relativa al lotto di riferimento;
il quantitativo di semente avviato alla commercializzazione per la semina deve essere non inferiore rispetto a quello richiesto ad aiuto.
3.5. Controlli a campione.
L'amministrazione seleziona un campione pari al 5% delle domande acquisite alla data di estrazione, sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo contro di un fattore di rappresentativita' delle domande inoltrate, con lo scopo di sottoporle a controlli in loco. 4. Ripetizione dell'indebito.
In conformita' a quanto disposto daIl'art. 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse al tasso legale. L'indebito e' recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato puo' effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione. 5. Sospensioni.
L'amministrazione si riserva di sospendere dal pagamento le domande di liquidazione dei produttori-moltiplicatori, previa comunicazione scritta ai medesimi, qualora vengano riscontrate delle irregolarita' che comportino la necessita' di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in cui siano notificati indebiti percepimenti ovvero pendenti procedimenti penali a carico dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.
L'amministrazione, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 15 giugno 2001, provvedera' a riavviare i procedimenti sospesi a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari. 6. Procedimento amministrativo.
6.1. Partecipazione al procedimento.
AGEA provvedera' ad inviare, a partire dal 1° luglio 2005, una comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o ai produttori-moltiplicatori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande di liquidazione per la campagna di commercializzazione 2004-2005 presentino incompletezze o irregolarita', la cui rimozione richieda un intervento di correzione.
La documentazione atta a sanare tali anomalie dovra' pervenire all'AGEA, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'amministrazione.
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verra' definita sulla base degli elementi fino ad allora gia' acquisiti.
Si ribadisce che, per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990, sara' effettuata dall'amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche basate sul sistema integrato di gestione e controllo, previste dal regolamento CE n. 2419/01 e successive modificazioni e integrazioni.
6.2. Provvedimento definitivo.
L'AGEA comunichera', utilizzando modalita' informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari (Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA), con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti (titolari delle domande di aiuto).
I richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA saranno informati dall'AGEA mediante comunicazione del provvedimento definitivo inviata al loro domicilio tramite lettera raccomandata a.r.
Tutte le suddette comunicazioni saranno inviate dall'amministrazione a partire dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per i pagamenti fissato dalla regolamentazione comunitaria per la campagna 2004-2005, comunque entro il 31 dicembre 2005.
Si raccomanda agli uffici, agli enti ed agli organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.
Roma, 8 luglio 2004
Il titolare dell'Ufficio monocratico: Gulinelli
 
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