Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 aprile 2004 |
Modifica del decreto ministeriale 24 settembre 2003, concernente: «Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991; Vista la direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993; Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 1995; Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati ed il suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° gennaio 2004; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2000; Visto il proprio decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive; Visto il proprio decreto del 15 ottobre 2002 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 217 alla Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2002, recante «Approvazione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376»; Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive espressa in data 14 febbraio 2002; Visto il proprio decreto 24 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003 - serie generale - n. 257, concernente «Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping", ed, in particolare, gli articoli 1 e 2»; Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati ed il suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° gennaio 2004; Visto il proprio decreto 24 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2002 - serie generale - n. 132 concernente «Modalita' di trasmissione dati di commercializzazione delle specialita' medicinali»; Ritenuto necessario procedere alla rettifica della frase da riportare nel foglietto illustrativo delle confezioni medicinali, indicata nell'art. 1, comma 3, lettera b), del citato decreto 24 settembre 2003; Considerati anche i chiarimenti richiesti dalle societa' titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e da Federfarma, circa la trasmissione dei dati riferiti alle quantita' prodotte e vendute di ogni singolo medicinale autorizzato e di ogni singolo medicinale «magistrale» e «officinale» entro il termine previsto dai commi 2 dei suddetti articoli 1 e 2; Ritenuto opportuno, pertanto, modificare i commi 2 degli articoli 1 e 2 del predetto decreto 24 settembre 2003; Decreta: Art. 1. L'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 2003 viene sostituito con il seguente testo: «I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute, direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, via della Civilta' Romana, 7 - 00144 Roma, i dati riferiti all'anno precedente relativi, per ciascuna singola confezione, alle quantita' prodotte, distribuite e vendute utilizzando il sistema informatico Sirio. Tale obbligo si ritiene soddisfatto con l'invio dei dati di commercializzazione di cui all'art. 1 del decreto 24 maggio 2002». L'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 24 settembre 2003 viene sostituito con il seguente testo: «Il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo Avvertenze speciali la frase: "Per chi svolge attivita' sportiva: l'uso del farmaco senza necessita' terapeutica costituisce doping e puo' determinare comunque positivita' ai test antidoping"». |
| Art. 2. L'art. 2, comma 2, del decreto mimisteriale 24 settembre 2003, viene sostituito con il seguente testo: «I farmacisti sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute, direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, via della Civilta' Romana, 7 - 00144 Roma, i dati relativi all'anno precedente relativi alle quantita' prodotte e vendute di ogni singolo medicinale e in particolare di ogni singola preparazione galenica "officinale" e "magistrale". I dati devono essere presentati in formato elettronico, conformemente alle modalita' che verranno indicate successivamente nel sito internet della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici (www.ministerosalute.it/farmaci)». |
| Art. 3. Per i dati relativi all'ultimo trimestre 2003, il termine, di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 2003, e' differito al 31 gennaio 2005. |
| Art. 4. La modifica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del presente decreto, dovra' essere apportata a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 5. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2004 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 206 |
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