Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 179
Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;
Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003, recante approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 15 gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.
2. Principali varieta' di miele sono:
a) secondo l'origine:
1) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;
2) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera), che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;
b) secondo il metodo di produzione o di estrazione:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse appena costruiti o costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;
2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o piu' pezzi di miele in favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;
4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;
6) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.
3. Il miele per uso industriale e' il miele che e' adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che puo':
a) avere un gusto o un odore anomali;
b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente;
c) essere stato surriscaldato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14 reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. legge comunitaria
2002». Gli articoli 1 e 2 e l'allegato B, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare nonche' a quelli, per quanto compatibili,
contenuti nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, i decreti legislativi di cui
all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
di attuazione delle direttive; alla relativa copertura,
nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di
euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili.».
«Allegato B
(articolo 1, commi 1 e 3)
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione
degli enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie;
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001,
recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva
91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
servizi postali della Comunita';
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia
finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che
stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
diossine e PCB diossina-simili nei mangimi».
- La direttiva 2001/110/CE e' pubblicato in GUCE n. L.
10 del 12 gennaio 2002.
- La legge 12 ottobre 1982, n. 753, reca: «Recepimento
della direttiva del Consiglio della Comunita' europea
riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri della CEE concernenti il miele.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
«Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari.».
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle
leggi approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande.».
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali in data 25 luglio 2003, reca: «Approvazione dei
metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la
valutazione delle caratteristiche di composizione del
miele.».



 
Art. 2.
1. Il miele deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato.
 
Art. 3

1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.
2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni: a) la denominazione di vendita "miele" e' riservata al miele definito
nell'articolo 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per
designare tale prodotto; b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,
sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel
commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere
sostituite dalla denominazione di vendita "miele", ad eccezione
del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo
o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale; c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla
denominazione di vendita, la menzione "destinato solo alla
preparazione di cibi cotti"; d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale,
le denominazioni possono essere completate da indicazioni che
fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente
o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le
caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche;
2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il
prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici previsti dalla normativa
comunitaria; e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un
prodotto alimentare composto puo' essere designato con il solo
termine "miele" nella denominazione di vendita di tale prodotto
alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve
riportare la denominazione completa di miele per uso industriale; f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine
in cui il miele e' stato raccolto. Tuttavia, se il miele e'
originario di piu' Stati membri o Paesi terzi l'indicazione puo'
essere sostituita, a seconda del caso, da una delle seguenti:
1) "miscela di mieli originari della CE";
2) "miscela di mieli non originari della CE";
3) "miscela di mieli originari e non originari della CE"; g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i
contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i
documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione
completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
numero 6), e comma 3.
3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana.
4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.



Nota all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
vedi note alle premesse.



 
Art. 4.
1. E' vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele.
2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il miele non deve avere sapore o odore anomali, ne' avere iniziato un processo di fermentazione, ne' presentare un grado di acidita' modificato artificialmente, ne' essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e' vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele, a meno che cio' sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.
5. E' fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.



Nota all'art. 4:
- Per la legge 30 aprile 1962, n. 283 vedi note alle
premesse. L'art. 5 cosi' recita: «Art. 5. E' vietato
impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,
vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede
ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo
sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi
nutritivi o mescolate a sostanze di qualita' inferiore o
comunque trattate in modo da variarne la composizione
naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti
speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che
saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da
ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di
alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a
lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un
preesistente stato di alterazione;
e) (lettera soppressa dall'art. 3, legge 26 febbraio
1963, n. 441);
f) (lettera abrogata dall'art. 57, legge 19 febbraio
1992, n. 142);
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi
natura non autorizzati con decreto del Ministro per la
sanita' o, nel caso che siano stati autorizzati, senza
l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I
decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni
annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in
agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle
sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il
Ministro per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce
per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali
scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali
scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che
deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e,
per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo
trattamento e l'immissione al consumo.».



 
Art. 5.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle attivita' produttive, adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del presente decreto legislativo in conformita' alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi si applicano i metodi ufficiali di analisi riportati nell'allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003.



Nota all'art. 5:
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali in data 25 luglio 2003, reca: «Approvazione dei
metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la
valutazione delle caratteristiche di composizione del
miele».



 
Art. 6.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele non conforme a quanto previsto all'articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila.
3. Chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 4 e' punito con le sanzioni previste all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.



Nota all'art. 6:
- Per la legge 30 aprile 1962, n. 283, vedi note alle
premesse. L'art. 6, cosi' recita:
«Art. 6. - La produzione, il commercio, la vendita
delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo
precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari
immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del
Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come
presidi sanitari.
(Comma abrogato dall'art. 6, decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 1999, n. 514).
Tale disposizione non si applica ai surrogati o
succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il
controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene
alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare
di essi.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
contravventori alle disposizioni del presente articolo e
dell'art. 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per
la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e
h) dell'art. 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi
ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire
novanta milioni.».
In caso di condanna per frode tossica o comunque
dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli
articoli 163 e 175, codice penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna
importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu'
giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice,
nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36, codice
penale».



 
Art. 7.
1. Sono abrogati la legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni, e l'articolo 58 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
 
Art. 8.
1. Il miele conforme alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto puo' continuare ad essere commercializzato sino al 31 luglio 2004.
2. Il miele etichettato anteriormente al 1° agosto 2004 in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto puo' continuare ad essere commercializzato sino ad esaurimento.
 
Art. 9.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/110/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, per gli aspetti che concernono materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.



Note all'art. 9:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
- Per la direttiva 200 1/110/CE, vedi note alle
premesse.



 
Art. 10.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato
(previsto dall'art. 2, comma 1)
CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE DEL MIELE
Il miele e' essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio, nonche' da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele.
Il colore del miele puo' variare da una tinta quasi incolore al marrone scuro. Esso puo' avere una consistenza fluida, densa o cristallizzata (totalmente o parzialmente). Il sapore e l'aroma variano ma derivano dalle piante d'origine.
Il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve presentare le seguenti caratteristiche di composizione:
1. Tenore di zuccheri.
1.1. Tenore di fruttosio e glucosio (somma dei due):
miele di nettare non meno di 60 g/100 g;
miele di melata, miscele di miele di melata e miele di nettare non meno di 45 g/100 g.
1.2. Tenore di saccarosio:
in genere non piu' di 5 g/100 g;
robinia (Robinia pseudoacacia), erba medica (Medicago sativa), banksia (Banksia menziesii), sulla (Hedysarum coronarium), eucalipto rosastro (Eucalyptus camaldulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, Citrus spp. non piu' di 10 g/100 g;
lavanda (Lavandula spp.), borragine (Borago officinalis) non piu' di 15 g/100 g.
2. Tenore d'acqua:
in genere non piu' del 20%;
miele di brughiera (Calluna) e miele per uso industriale in genere non piu' del 23%;
miele di brughiera (Calluna) per uso industriale non piu' del 25%.
3. Tenore di sostanze insolubili nell'acqua:
in genere non piu' di 0,1g/100;
miele torchiato non piu' di 0,5 g/100 g.
4. Conduttivita' elettrica:
tipi di miele non elencati nel secondo e terzo trattino e miscele di tali tipi di miele non piu' di 0,8 mS/cm;
miele di melata e di castagno e miscele con tali tipi di miele ad eccezione di quelli indicati nel terzo trattino non meno di 0,8 mS/cm;
eccezioni: corbezzolo (Arbutus unedo), erica (Erica spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), tiglio (Tilia spp.), brugo (Calluna vulgaris), Leptospermum, Melaleuca spp.
5. Acidita' libera:
in genere non piu' di 50 meq/kg;
miele per uso industriale non piu' di 80 meq/kg.
6. Indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF), determinati dopo trattamento e miscela:
a) indice diastasico (scala di Schade):
in genere, tranne miele per uso industriale non meno di 8;
miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio, miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg non meno di 3;
b) HMF:
in genere, tranne miele per uso industriale non piu' di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), secondo trattino);
miele di origine dichiarata da regioni con clima tropicale e miscele di tali tipi di miele non piu' di 80 mg/kg.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone