Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 marzo 2004
Istituzione dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante l'«Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;
Visto il proprio decreto 22 gennaio 2002, recante l'«Individuazione e disciplina delle articolazioni interne di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, nonche' presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria»;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il proprio decreto 24 gennaio 2002 «Disposizioni concernenti l'uso, la durata e la foggia del vestiario e dell'equipaggiamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria»;
Considerato che occorre provvedere con urgenza alle misure necessarie per consentire la partecipazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria all'UCIS nonche', ove necessario, ai servizi di protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia come previsto dal citato art. 2, commi 5 e 6;
Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 1, spetta all'UCIS «assicurare in via esclusiva e in forma coordinata l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformita' alle direttive del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza»;
Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera b) e c) l'UCIS provvede, tra l'altro «all'individuazione delle modalita' di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti» nonche' alla «predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza»;
Considerato che l'attuale assetto di competenze recato dalla vigente normativa presenta una disaggregazione di competenze incompatibile con le esigenze di efficacia dell'azione e di coordinamento e che pertanto occorre provvedere all'istituzione di un ufficio di livello dirigenziale non generale, cui attribuire la competenza generale in tema di servizi di protezione e vigilanza;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 2 del proprio decreto 22 gennaio 2002, recante l'«Individuazione e disciplina delle articolazioni interne di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, nonche' presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria» e' cosi' modificato: dopo la lettera «l. servizio di vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'Amministrazione della giustizia», sono aggiunte le seguenti parole: «m) Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza».
 
Art. 2.
L'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza e' istituito nel rispetto del principio di invarianza di spesa ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Al predetto Ufficio e' preposto un dirigente del Corpo di polizia penitenziaria nell'ambito della dotazione organica di cui al decreto in data 16 aprile 2002 del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2002.
In attesa della concreta disponibilita' in ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, la direzione dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza puo' essere affidata anche ad un ufficiale del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed art. 27 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
 
Art. 3.
L'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 1, e' competente in via esclusiva, salvo quanto disposto dal successivo art. 4 e ferme le attribuzioni della segreteria di sicurezza, per l'esercizio delle attivita' di protezione e vigilanza delle personalita' di cui all'art. 2, comma 6 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259. L'Ufficio collabora alla sperimentazione degli armamenti e dei mezzi necessari per i servizi di protezione e vigilanza. Il personale destinato ai servizi di protezione e vigilanza e' autorizzato all'uso del segno distintivo di cui all'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 4.
Allo scopo di garantire il necessario coordinamento con l'UCIS e di consentire il rispetto delle prerogative esclusive riservate all'UCIS in tema di servizi di protezione e vigilanza dall'art. 2 del decreto-legge 6 mag-gio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259, il rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria presso l'UCIS esercita attivita' di impulso, indirizzo e coordinamento mediante direttive rivolte all'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
 
Art. 5.
Nel limite degli stanziamenti sugli ordinari capitoli di bilancio, gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sui centri di responsabilita' amministrativa del Ministero, per i quali rispettivamente il servizio viene svolto ed, in particolare, per le seguenti voci di spesa:
1) spese per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria preposto al servizio con riferimento a indennita' e rimborsi spese per missioni;
2) acquisto e manutenzione delle autovetture necessarie per l'espletamento del servizio.
In sede di programmazione annuale della spesa, il Gabinetto del Ministro ed i Dipartimenti procederanno alla ripartizione degli eventuali oneri comuni.
 
Art. 6.
Con successivo decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria verra' regolato il servizio di protezione e vigilanza. A partire dalla data di entrata in vigore di tale decreto e' abrogata ogni norma incompatibile con il presente decreto.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 31 marzo 2004
Il Ministro: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Giustizia, foglio n. 275
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 25 a pag. 28 <----
 
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