Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 28 giugno 2004 |
Scioglimento della «Piccola societa' cooperativa 3P a r.l.», in San Giovanni Lupatoto. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Verona Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, l'autorita' di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in grado di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione; Preso atto del decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale si e' disposto il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza liquidatore, delle societa' cooperative, ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Richiamata la convenzione del 30 novembre 2001, sulla regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, periferici e centrali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, relativa allo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione; Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attivita' produttive, di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, oggi art. 2545-septiesdecies del codice civile; Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003, nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione delle procedure di scioglimento delle societa' cooperative e di sostituzione dei commissari liquidatori; Rilevata la nota del Ministero delle attivita' produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, del 1° giugno 2004, prot. n. 1565111, con la quale si disponeva la restituzione del fascicolo relativo alla «Piccola societa' cooperativa 3P», avente sede legale in San Giovanni Lupatoto (Verona), via IV Novembre n. 48/B, in quanto non piu' necessaria l'acquisizione del parere della commissione centrale per le cooperative ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo dello scioglimento per atto d'autorita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287; Tenuto conto del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995, contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Letto il verbale di revisione ordinaria della «Piccola societa' cooperativa 3P», avente sede legale in San Giovanni Lupatoto (Verona), via IV Novembre n. 48/B, nel quale l'ispettore incaricato proponeva l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita', senza nomina del liquidatore; Considerato che la societa' sopra menzionata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile, per avere omesso di depositare i bilanci, relativi agli esercizi 1999/2000/2001/2002 e 2003, nonche' per non avere posto in essere alcun atto di gestione, a far data dal 19 agosto 1999; Ritenuto, pertanto, alla luce delle premesse sin qui riportate, di dovere procedere allo scioglimento della «Piccola societa' cooperativa 3P», ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Decreta: La «Piccola societa' cooperativa 3P a r.l.», con sede legale in San Giovanni Lupatoto, via IV Novembre n. 48/B, costituita in data 7 luglio 1998, con atto a rogito del notaio di Verona, dott. Francesco Sarullo, iscritta al n. 0287710234 del registro delle imprese della C.C.I.A. di Verona, e' sciolta, per atto d'autorita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore. Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di scioglimento per atto d'autorita'. Verona, 28 giugno 2004 Il direttore provinciale: Festa |
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