IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi Dispone: 1. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, contenuti nei modelli per la comunicazione degli stessi e nei modelli M ed N da utilizzare per comunicare i dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi dell'annotazione separata, che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2004, devono attenersi alle specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente provvedimento. La trasmissione telematica deve essere effettuata avvalendosi del medesimo servizio, Entratel o Internet, utilizzato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e sostituti d'imposta. La trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore puo' essere effettuata anche per il tramite degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Non e' consentito effettuare la trasmissione telematica tramite le banche e le Poste Italiane S.p.A. Motivazioni. Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore e dei modelli M ed N per la comunicazione dei dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi dell'annotazione separata, da utilizzare per il periodo d'imposta 2003 e che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2004. Riferimenti normativi. a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1), e successive modificazioni; Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. b) Disciplina degli studi di settore: Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: Istituzione degli studi di settore; Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore; Decreto ministeriale del 22 marzo 1997: Modalita' per la compilazione e l'invio all'Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore; Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 13): Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3, comma 1, e 14; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-bis e 3), e successive modificazioni: Modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dei redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni: Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica; Decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica; Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004: Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali, da utilizzare per il periodo d'imposta 2003. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 2004 Il direttore: Ferrara |