Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2004, n. 176
Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 32-quinquies;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 19;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 2 agosto 2000, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, ed in particolare gli articoli 5, 9 e 10;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2001, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001;
Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 26 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Funzioni

1. Gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero delle comunicazioni, di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, svolgono le funzioni indicate nel presente regolamento.
2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e' riordinato con apposito regolamento secondo i principi contenuti nella legge 16 gennaio 2003, n. 3, e nel decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87 - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa; quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- L'art. 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente:
"Art. 32-quinquies (Struttura del Ministero). - 1. Con
uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione
degli uffici centrali.
2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione si applicano i principi di
autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'art.
41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
L'istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina
vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero
delle comunicazioni; dispone, nell'ambito della dotazione
organica del Ministero, di un apposito contingente di
personale; agisce con piena autonomia scientifica e
provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un
unico capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il
comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed
il direttore.
3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresi'
al riordino della Scuola superiore di specializzazione in
telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2.".
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante:
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, e convertito in legge,
con modificazioni dall'art. 1, legge 3 agosto 2001, n. 317,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001 n. 181.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366,
recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la
struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni,
a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, come modificato
dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante:
"Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e
riorganizzazione del Ministero" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in
legge, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1995, n. 166, recante: "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 maggio 1995, n. 111 .
- Il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante:
"Regolamento recante norme per l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e delle relative funzioni" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n.
248.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo" e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- Gli articoli 13 e 19 della legge 15 marzo 1997, n.
59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
sono i seguenti:
"Art. 13. - All'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente
comma:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sostituiscono, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I
regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino
alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo".
"Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle
norme previste dal presente capo aventi riflessi
sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative."
- Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
recante: "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei
servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualita' del servizio" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182.
- Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante:
"Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonche' per il risanamento di impianti
radiotelevisivi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2001, n. 19, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 20 marzo 2001, n.
66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n.
70.
- Gli articoli 5, 9 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante:
"Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive", pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, come
modificati dal regolamento qui pubblicato, sono i seguenti:
"Art. 5 (Dipartimento per le reti). - 1. Il
Dipartimento per le reti ha competenza in materia di
promozione, competitivita', sviluppo e miglioramento
qualitativo delle reti dell'energia. Svolge, in
particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) supporto alla definizione degli obiettivi e delle
linee di politica energetica e mineraria;
b) disciplina dei settori della produzione, trasporto
e distribuzione di energia elettrica e di gas naturale;
c) definizione di politiche e misure nei settori
della produzione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e
distribuzione di petrolio e prodotti petroliferi;
d) elaborazione di politiche ed azioni nel campo
delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;
e) (lettera abrogata);
f) (lettera abrogata);
g) (lettera abrogata);
h) (lettera abrogata);
i) (lettera abrogata);
l) (lettera abrogata).
"Art. 9 (Direzioni del Dipartimento per le reti). - 1.
Il Dipartimento per le reti e articolato nei seguenti
uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per l'energia e le risorse
minerarie;
b) (lettera abrogata);
c) (lettera abrogata);
d) (lettera abrogata).
2. La Direzione generale per l'energia e le risorse
minerarie svolge le funzioni di competenza del Ministero
nei seguenti ambiti:
a) elaborazione delle linee di politica energetica e
mineraria di rilievo nazionale e attivita' connesse agli
interventi di programmazione nazionale e regionale nei
settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in
materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e
quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;
b) rapporti con le regioni, l'Unione europea e le
altre organizzazioni internazionali nei settori energetico
e minerario;
c) applicazione ed attuazione per la parte di
competenza statale delle leggi afferenti il settore del
petrolio, del metano, del carbone o di altri combustibili,
del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio
energetico e delle fonti rinnovabili, ivi comprese le
funzioni amministrative concernenti la costruzione e
l'esercizio delle reti per il trasporto di energia
elettrica con tensione superiore ai 150 KV;
d) elaborazione ed attuazione delle norme di
recepimento della disciplina europea in materia energetica
e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al
mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;
e) determinazioni in materia di importazione,
esportazione e stoccaggio di energia;
f) determinazione delle caratteristiche tecniche e
merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e
consumata;
g) adempimenti in materia di scorte energetiche
obbligatorie, gestione e coordinamento delle iniziative nei
casi di emergenza energetica;
h) applicazione ed attuazione per la parte di
competenza statale delle leggi afferenti il settore
minerario e rapporti con le regioni per il settore delle
cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque
minerali e termali;
i) attivita' connesse alla sicurezza degli impianti
energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed
elaborazione di normative tecniche connesse ad attivita'
energetiche e minerarie;
j) sviluppo e promozione di tecnologie e processi
produttivi ambientalmente compatibili nel settore
energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme
tecniche, anche mediante accordi di programma con altre
amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca;
k) attuazione, monitoraggio e coordinamento del
processo di razionalizzazione e liberalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e
controllo in materia di logistica del trasporto e dello
stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente
segnalazione di eventuali distorsioni al Ministro ai fini
dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorita'
garante per la concorrenza ed il mercato;
l) definizione delle iniziative normative di
incentivazione nel settore dell'uso razionale di energia e
minerario;
m) vigilanza sull'attivita' dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di
competenza, sull'attivita' dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare;
n) indirizzi e direttive alle societa' gestore della
rete di trasporto nazionale, gestore del mercato elettrico,
acquirente unico e a quella di gestione degli impianti
nucleari nonche' rapporti con le imprese concessionarie di
servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del
gas;
o) coordinamento della politica energetica, in
particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre
amministrazioni e con l'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas;
p) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti
territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di energia e risorse minerarie ad essi
attribuite, nonche' per l'attuazione di programmi locali su
tematiche energetiche;
q) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di
dati statistici in materia energetica e mineraria,
finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al
coordinamento con le regioni e gli enti locali;
r) attuazione per la parte di competenza statale
delle norme di polizia delle miniere e delle cave;
s) adempimenti in materia di ricerca mineraria di
base; inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione,
sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di
minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;
t) sperimentazioni e controlli su minerali energetici
ed in genere in materia mineraria e petrografica;
riconoscimento dell'idoneita' di prodotti esplodenti per
uso estrattivo.
3. Presso la Direzione generale per l'energia e le
risorse minerarie opera la segreteria tecnico-operativa di
cui all'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 1991, n. 241, ed all'art. 3, comma 15, ultimo
periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
6. (Comma abrogato).
7. (Comma abrogato).
"Art. 10 (Direzioni del Dipartimento per il mercato). -
1. Il Dipartimento per il mercato e' articolato nei
seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per l'armonizzazione del
mercato e la tutela dei consumatori;
b) (lettera abrogata);
c) Direzione generale per i servizi interni.
2. La Direzione generale per l'armonizzazione del
mercato e la tutela dei consumatori svolge le funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione degli interessi e dei diritti dei
consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, gli
altri organismi internazionali, le regioni, gli enti locali
e le camere di commercio;
b) proposte ed elaborazioni di politiche e normative,
nonche' studi e ricerche, in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti;
c) attivita' di supporto e segreteria tecnico
organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed
utenti, e tenuta dell'elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio
1998, n. 281;
d) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei
rapporti con l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di
tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai
messaggi pubblicitari, nonche' rapporti con altre autorita'
indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei
consumatori e degli utenti;
e) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle
varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui
processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di
offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione
circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con
conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni al
Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse
alle Autorita' con poteri di intervento sul mercato;
f) attivita' amministrativa di controllo e vigilanza,
relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'art.
19, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
g) proposte ed elaborazioni di norme nel campo della
metrologia legale e connessi rapporti con l'Unione europea
e con gli organismi internazionali competenti in materia di
pesi e misure;
h) indirizzi e coordinamento dei servizi metrici e
del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le
camere di commercio;
i) direttive generali in tema di normativa tecnica e
conformita' strumenti di misura e di emissibilita' di
monete e metalli preziosi;
j) proposte ed elaborazione di norme in materia di
sicurezza dei prodotti destinati al consumatore;
k) coordinamento delle attivita' amministrative e di
informazione previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 115, e conseguenti rapporti con l'Unione europea;
l) vigilanza sull'Agenzia per le normative e i
controlli tecnici.
3. (Comma abrogato).
4. La Direzione generale per i servizi interni cura gli
affari generali per il dipartimento per il mercato e, per
la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli
altri dipartimenti in collaborazione con gli uffici
dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla
base delle indicazioni della Conferenza dei capi
dipartimento. In particolare svolge le funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del
personale del Ministero;
b) trattamento economico del personale in servizio ed
in quiescenza;
c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita'
di valutazione dei fabbisogni di personale, di
organizzazione degli uffici e di semplificazione delle
procedure;
d) coordinamento delle attivita' di formazione del
personale del Ministero;
e) gestione unificata di spese a carattere
strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita'
amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui,
per evitare duplicazioni di strutture e al fine del
contenimento dei costi, sia stata individuata tale
opportunita';
f) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di
contrattazione sindacale decentrata, nonche' all'attivita'
del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del
responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del
lavoro, nonche' all'attivita' di relazioni con il pubblico;
g) gestione dei beni e predisposizione degli atti
concernenti lo stato di previsione della spesa del
Ministero.
5. La Direzione generale per i servizi interni assicura
altresi' le attivita' di supporto e di segreteria
necessarie al funzionamento della Conferenza dei capi dei
dipartimenti.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato
nel supplemento ordinano alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante
le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n. 258, recante: "Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
delle comunicazioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 luglio 2001, n. 153.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo
2004, n. 84, recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258,
concernente l'organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle comunicazioni." e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2004, n. 76.
- L'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, e' il seguente:
"Art. 34 (Organici, assunzioni di personale e
razionalizzazione di enti e organismi pubblici). - 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2,
e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla
rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei
principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in
atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n.
137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. in sede di applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della
spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono
comunque superare il numero dei posti di organico
complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di
rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche
sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti
per i quali alla stessa data risultino in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di
riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli
effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7,
ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche'
dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia'
formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai
provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione
dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio
entro la predetta data del 31 dicembre 2002.
4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma
1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle
categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei
piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata
in vigore della presente legge nonche' quelle connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli
oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita'
e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220
milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito
fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a
80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antin-cendi, alla ricerca
scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di
quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si
concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria
di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate
da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle
esigenze piu' immediate e urgenti al fine di individuare,
ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro
il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo
di cui al comma 5.
7. Allo scopo di conseguire un piu' elevato livello di
efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e
delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di 230
unita'. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
alla distribuzione per profili professionali delle predette
unita' e contestualmente alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili
professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel
limite del numero dei posti dell'organico vigente come
incrementato dal presente comma nonche' nel limite dei
relativi oneri complessivi previsti dal presente comma.
Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento
di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si
provvede, nella misura del 75 per cento, mediante
l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso
pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al
31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i
posti eventualmente non coperti con la predetta
graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria
del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco,
indetto con decreto del Ministero dell'interno del
5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri
derivanti dall'incremento della dotazione organica sono
determinati nel limite della misura massima complessiva di
4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per
l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
Le assunzioni del personale operativo portato in aumento
vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di
cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione
e di approvazione.
8. In relazione alle esigenze di cui all'art. 21 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi
previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento
di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma
quadriennale comunque non superiore a 560 unita'. In
relazione alle esigenze di cui all'art. 33, comma 2, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi
previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento
di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio
permanente comunque non superiore a 110 unita' e ad
incremento della dotazione organica fissata dall'art. 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente
il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere
il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle
capitanerie di porto e' ridotto nell'anno 2003 a 2.811
unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'.
9. All'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le
parole: "in conseguenza delle azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ed alle leggi ivi richiamate" sono aggiunte le seguenti:
"ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico".
10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della
carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato e agli ordini e collegi
professionali e alle relative federazioni nonche' al
comparto scuola, per il quale trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 22 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le
regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del
Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni
di cui al comma 11.
11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo accordo tra Governo,
regioni e autonomie locali da concludere in sede di
Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole
del patto di stabilita' interno per l'anno 2002, per gli
altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo
il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque,
essere contenute, fatta eccezione per il personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro
percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni
dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto
conto, in relazione alla tipologia di enti, della
dimensione demografica, dei profili professionali del
personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da
garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle
entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono essere disposte esclusivamente
assunzioni, entro i predetti limiti, di personale
appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita,
in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le
province che abbiano un rapporto dipendentipopolazione
superiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui
percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate
correnti sia superiore alla media regionale per fasce
demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni
di personale devono autocertificare il rispetto delle
disposizioni relative al patto di stabilita' interno per
l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al
presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui
al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilita' interno per
l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle
assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'art. 19
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono
consentite, previa autocertificazione degli enti, le
assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze
alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto
dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unita' di personale. Con i decreti di
cui al presente comma e' altresi' definito, per le regioni,
per le autonomie locali e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo. Con decreto del Ministero delle attivita'
produttive, sono individuati per le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere
specifici indicatori volti a definire le condizioni di
equilibrio economico-finanziario.
12. I termini di validita' delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La
durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di
professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio
1998, n. 210, e' prorogata per l'anno 2003. All'art. 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma
1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
anno di eta'".
13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma
1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo
determinato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 108
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel
limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta
per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. Tale
limitazione non trova applicazione nei confronti delle
regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le
province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilita' interno,
nonche' nei confronti del personale infermieristico del
Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di
sanita', per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le
scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui
oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le
istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'art. 5,
comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da
contratti con le imprese.
14. E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro
per l'anno 2003 in favore dell'Istituto superiore di
sanita' per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui
all'art. 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. Per la prosecuzione degli interventi di cui
all'art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, e'
autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
16. E' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro
per l'anno 2003 in favore dell'Istituto nazionale per la
fisica della materia (INFM).
17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma
12 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di
personale delle polizie municipali nel rispetto del patto
di stabilita' e dei bilanci comunali, ferme restando le
piante organiche stabilite dalle regioni.
18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono
sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere
instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i
beni e le attivita' culturali e l'Agenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003,
del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell'art. 19, comma 1,
dell'art. 34 e dell'art. 9, comma 24, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
20. I comandi in atto del personale della societa' per
azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, di cui all'art. 19, comma 9, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre
2003.
21. In relazione a quanto previsto dal presente
articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite,
anche in deroga alla normativa vigente, procedure
semplificate per potenziare e accelerare i processi di
mobilita', anche intercompartimentale, del personale delle
pubbliche amministrazioni.
22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del
completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e
previo esperimento delle procedure di mobilita', le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico
superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione del personale non inferiore all'1 per cento
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo
le procedure di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre
amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di
reclutamento di personale al principio di contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai
documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo
modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle
finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei
fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle
predette amministrazioni i dati previsionali dei
fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti
dall'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
23. All'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
riguarda i riflessi sulla destinazione del personale,
individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le
agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in
quanto le rispettive funzioni non possono piu'
proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici
che privati, disponendone se necessario anche la
trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di
diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con
enti o organismi che svolgono attivita' analoghe o
complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma
senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia
stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti
in liquidazione";
b) al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la
seguente:
"c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di
rilevanza costituzionale".
24. Il termine di cui all'art 18, comma 3, della legge
12 marzo 1999, n. 68, gia' differito di diciotto mesi
dall'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.
25. All'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il corso di cui al comma 3 ha la durata di
dodici mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da
un semestre di applicazione presso amministrazioni
pubbliche o private.";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il
30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli
dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica,
entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il
corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno.".".
- L'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante:
"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione", pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003, e' il
seguente:
"Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni). - 1.
Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle
comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie
delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della
sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle
poste e delle comunicazioni, di predisposizione della
normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di
apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private
sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione opera la Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio
decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive
modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e'
attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla
legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero delle comunicazioni -
Centro di responsabilita' amministrativa "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione" e destinati all'espletamento delle
attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle
comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio
superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie
attribuzioni quelle riconosciute in base all'art. 1,
comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum
permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente
soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio
succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i componenti del Consiglio
cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle
comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle
comunicazioni con compiti di proposta nei settori di
competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a
supporto degli organi indicati dall'art. 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione privata di alta cultura ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, coadiuva operativamente il
Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed
interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
connesse alle attivita' del Ministero. Al finanziamento
della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un
contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle
attivita' di ricerca. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7
marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse
generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici
della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza
con le attivita' indicate al comma 5. I dipendenti della
Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova
organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita',
possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero,
nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle
comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali,
secondo criteri e modalita' da definire con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede
nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a
quelle rivestite. Al personale immesso compete il
trattamento economico spettante agli appartenenti alla
qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza
tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica
maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di
cui al presente comma, e' autorizzata la spesa annua
massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
hanno presentato domanda di inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il
Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di
sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi, con particolare
riguardo alle applicazioni di carattere innovativo
nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi
della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la
medesima Fondazione e soggetti abilitati alla
sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di
progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata
deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di
sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte
le seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni".
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino debitrici per canoni di
concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
posizione debitoria, senza applicazione di interessi,
mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro
novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da
parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica
soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero
in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare
non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro
5.000".
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384,
recante: "Attuazione della direttiva 2002/39/CE che
modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore
apertura alla concorrenza dei servizi postali della
Comunita" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio
2004, n. 22.
Note all'art. 1:
- L'art. 32-quater del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come sostituito dall'art. 3 del dereto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, e' il seguente:
"Art. 32-quater (Organizzazione del Ministero). - 1. Il
Ministero si articola in uffici centrali di livello
dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di
livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del
Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,
di livello dirigenziale generale.
2. Sono uffici centrali:
a) il Segretariato generale;
b) le direzioni generali, in numero di cinque, cosi'
individuate:
1) direzione generale per la gestione delle risorse
umane;
2) direzione generale per la pianificazione e la
gestione dello spettro radioelettrico;
3) direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
4) direzione generale per la regolamentazione del
settore postale;
5) direzione generale per la gestione delle risorse
strumentali ed informative.
3. Sono, altresi', previste tre posizioni di livello
dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti
di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di
controllo, nonche' di studio e di ricerca.
4. Sono organi tecnici del Ministero:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) la commissione per l'assetto del sistema
radiotelevisivo di cui all'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
c) la Consulta per l'emissione di carte valori
postali e la filatelia;
d) l'unita' organizzativa del forum internazionale
per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i
compiti previsti dalla "Dichiarazione di Palermo" del
30 giugno 2000;
e) la commissione consultiva nazionale di cui
all'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo
puo' essere modificato con regolamento ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, senza "oneri aggiuntivi".
- Per la legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano note
alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366,
recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la
struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni,
a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.



 
Art. 2
Segretariato generale

1. Il Segretariato generale coadiuva il Ministro nell'elaborazione degli indirizzi del Ministero e nella attivita' di vigilanza e coordina l'attivita' delle direzioni generali. Adotta le opportune iniziative per assicurare unita' di indirizzo nelle attivita' di competenza di piu' direzioni generali. In particolare: a) istruisce gli schemi di direttive generali e coordina
l'elaborazione degli schemi delle normative di settore; b) coordina le attivita', anche internazionali, delle direzioni
generali, ivi comprese le funzioni di cui all'articolo 9, i
rapporti delle medesime direzioni generali con le Autorita'
amministrative indipendenti, nonche' la partecipazione del
Ministero nelle sedi dell'Unione europea e internazionali; c) coordina l'attivita' degli ispettorati territoriali, salve le
competenze settoriali delle direzioni generali; d) coordina i rapporti tra le strutture del Ministero e le prefetture
- Uffici territoriali del Governo; e) presta attivita' di supporto alla vigilanza del Ministro
sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione e sulla Fondazione Ugo Bordoni; f) assicura il coordinamento dell'attivita' ispettiva interna; g) coordina le attivita' del Ministero in materia di sicurezza delle
reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche e di
protezione civile, nonche' quelle che rivestano profili di
segretezza; h) coordina le attivita' svolte dal Ministero nell'ambito del sistema
statistico nazionale (SISTAN); i) coordina l'attivita' della segreteria degli organi tecnici di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2003,
n. 366, nonche' dei comitati e delle commissioni che operano
presso il Ministero, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma
1, lettera g).



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 2003, n. 366, vedi note all'art. 1.



 
Art. 3
Direzione generale per la gestione delle risorse umane

1. La Direzione generale per la gestione delle risorse umane: a) accerta le esigenze ai fini della definizione della dotazione
organica, svolge le funzioni relative al reclutamento e alla
gestione del personale, alle procedure concorsuali, allo stato
giuridico ed al trattamento economico, alla gestione della
mobilita'; b) svolge le attivita' relative al trattamento di quiescenza e
previdenza del personale, alle cause di servizio, all'equo
indennizzo, alle rendite infortunistiche; c) cura il contenzioso del lavoro; d) cura la formazione amministrativa del personale ed i rapporti con
la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed altri
organismi anche privati, operanti in tale settore; e) cura le relazioni sindacali e l'attivita' di contrattazione
collettiva integrativa; f) coordina l'attivita' di formazione del bilancio e di previsione
della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed
assestamento, e predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici
competenti; g) cura l'anagrafe delle prestazioni e vigila sul rispetto
dell'obbligo di esclusivita'; h) istruisce i procedimenti disciplinari di competenza ed applica le
relative sanzioni; i) cura i rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica; l) cura i rapporti con amministrazioni e organismi in materia di
attivita' sociali.
 
Art. 4
Direzione generale per la pianificazione
e la gestione dello spettro radioelettrico

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico: a) elabora e gestisce il piano nazionale di ripartizione delle
frequenze e coordina con il Ministero della difesa l'utilizzazione
dello spettro radioelettrico; b) espleta l'attivita' conseguente agli accordi internazionali in
materia di assegnazione delle frequenze e di reti satellitari e
notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)
le assegnazioni relative; c) collabora con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
nell'elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze per i
servizi di radiodiffusione sonora e televisiva ed elabora i piani
di assegnazione di competenza del Ministero; d) espleta il controllo dello spettro radioelettrico e partecipa al
sistema di controllo internazionale tramite il Centro nazionale di
controllo delle emissioni radioelettriche; e) esamina i piani tecnici, anche ai fini dell'assegnazione dei
diritti d'uso delle frequenze alle stazioni radioelettriche per i
servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; f) cura la tenuta del catasto delle infrastrutture di comunicazioni
elettroniche; g) cura la tenuta del registro nazionale delle frequenze; h) collabora con le autorita' regionali nella definizione dei piani
di delocalizzazione degli impianti ai sensi della disciplina
sull'inquinamento elettromagnetico; i) coordina l'attivita' tecnica di controllo delle emissioni
radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico
espletata dagli uffici periferici; l) definisce le interfacce radio nazionali e provvede al rilascio dei
certificati di omologazione degli apparati radio esclusi dalla
direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269; m) esamina le notifiche di immissione sul mercato degli apparati
radio ai sensi della direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269; n) espleta la sorveglianza ed il controllo del mercato delle
apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazione; o) definisce i capitolati tecnici e gestisce i piani tecnici di
acquisizione di apparecchiature redatti dagli uffici periferici; p) emana direttive per la disciplina dei collaudi e delle ispezioni
delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e rilascia i
titoli abilitativi all'esercizio delle stazioni radioelettriche; q) accredita i laboratori di prova; r) impartisce direttive per la disciplina tecnica relativa agli
impianti radio di comunicazione elettronica.



Nota all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si
vedano note alle premesse.



 
Art. 5
Direzione generale per i servizi
di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione: a) cura gli adempimenti inerenti alla convenzione ed al contratto di
servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e vigila sulla sua attuazione per la parte di
competenza del Ministero; b) promuove ed attua studi, anche comparati, circa le prospettive di
evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e di
radiodiffusione; c) predispone la disciplina, di competenza del Ministero, della
regolamentazione per il settore delle comunicazioni elettroniche e
della radiodiffusione; d) rilascia le concessioni e le licenze, se del caso previo
esperimento di gara, e svolge l'istruttoria inerente al
conseguimento delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi
di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme
evolutive; e) svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle
autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica
ad uso pubblico e privato e, sulla base dei piani tecnici di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e), assegna i diritti d'uso delle
relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara; f) assegna i diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, nel
rispetto del Piano nazionale di numerazione; g) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei
contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione
elettronica e di radiodiffusione; h) eroga contributi, benefici ed agevolazioni in materia di
radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica ed emana
i nulla osta per i benefici dell'editoria; i) impartisce direttive per la disciplina relativa agli impianti di
comunicazione elettronica e di radiodiffusione; l) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli
abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di
radiodiffusione, nonche' sull'accertamento degli illeciti e
sull'applicazione delle relative sanzioni per la parte di
competenza del Ministero; m) verifica l'assolvimento degli obblighi di servizio universale e
predispone l'adeguamento periodico del medesimo servizio nel
settore delle comunicazioni elettroniche; n) gestisce il fondo per gli oneri del servizio universale nel
settore delle comunicazioni elettroniche.
 
Art. 6
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale

1. La Direzione generale, che svolge le funzioni connesse al ruolo di Autorita' di regolamentazione del settore postale del Ministero: a) cura la regolamentazione del settore postale; b) promuove e conduce studi, anche comparati, circa le prospettive di
evoluzione del settore postale; c) partecipa ai lavori e alle attivita' dell'Unione europea e
internazionali relativamente al settore postale; d) predispone il contratto di programma con il fornitore del servizio
universale e cura gli adempimenti relativi al suo perfezionamento
e alla sua applicazione; e) definisce i livelli di qualita' del servizio postale universale; f) determina le tariffe dei servizi riservati e i prezzi dei servizi
rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle
agevolazioni all'editoria per quanto di competenza del Ministero; g) svolge le attivita' di supporto alla politica filatelica e
all'emissione delle carte valori postali, nonche' le attivita'
istruttorie e di segretariato della Consulta per l'emissione di
carte valori postali e la filatelia; h) rilascia le licenze individuali e svolge l'istruttoria inerente al
conseguimento delle autorizzazioni generali; i) cura la tenuta del registro degli operatori privati; l) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi
inerenti all'espletamento dei servizi postali; m) gestisce il fondo di compensazione per gli oneri del servizio
universale; n) svolge, anche attraverso soggetti terzi, attivita' di
monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di norme, standard
di qualita' e inerenti obblighi, anche nei riguardi del fornitore
servizio postale universale; o) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti da licenze ed
autorizzazioni, nonche' dal contratto di programma con il
fornitore del servizio universale, nonche' sull'accertamento degli
illeciti nel settore postale e sull'applicazione delle relative
sanzioni; p) espleta gli adempimenti connessi alla presentazione dei reclami; q) svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'Istituto
postelegrafonici.
 
Art. 7
Direzione generale per la gestione
delle risorse strumentali ed informative

1. La Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative: a) provvede alla gestione del patrimonio ed all'approvvigionamento di
beni e servizi a carattere generale; b) cura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni; c) e' responsabile dei sistemi informativi ai sensi del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni; d) cura lo sviluppo dei sistemi informativi degli uffici centrali e
periferici del Ministero e, per il tramite del Sistema pubblico di
connettivita' della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione
(RUPA), l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre
amministrazioni, provvedendo all'acquisizione dei beni e servizi
informatici; coordina l'attivita' ed i flussi di comunicazione
interni ed esterni (siti); e) provvede all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle
reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche; gestisce
i rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e
internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di
competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione e coordina l'Osservatorio per la
sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni; f) predispone e gestisce, nell'ambito del coordinamento dei programmi
di informatizzazione delle attivita' degli uffici centrali e
periferici, il piano per la sicurezza informatica
dell'amministrazione relativo alla gestione dei documenti
informatici; g) cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici relativi al
settore delle comunicazioni.



Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante: "Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della
direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della
direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della
direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della
direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della
direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della
direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della
direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoraton durante il lavoro"
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante: "Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 1993, n. 42.



 
Art. 8
Funzioni comuni

1. Gli uffici centrali, per le materie di propria competenza: a) istruiscono il contenzioso; b) partecipano ai lavori degli organismi nazionali, comunitari ed
internazionali e formulano proposte per il recepimento delle
direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali; c) predispongono gli elementi di competenza relativi a schemi di
provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo
parlamentare.
 
Art. 9
Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, ivi compresi quelli dei sedici ispettorati territoriali, si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



Note all'art. 9:
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano note alle premesse.
- L'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' il seguente:
"4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare".



 
Art. 10
Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: "delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione" sono soppresse e le lettere
e), f), g), h), i) e l) sono abrogate; b) al comma 1 dell'articolo 9, le lettere b), c) e d) sono abrogate; c) all'articolo 9, i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati; d) al comma 1 dell'articolo 10, la lettera b) e' abrogata; e) all'articolo 10, il comma 3 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 104



Nota all'art. 10:
- Per il testo degli articoli 5, 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, si
vedano note alle premesse.



 
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