Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2004, n. 176 |
Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 32-quinquies; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 19; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 2 agosto 2000, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, ed in particolare gli articoli 5, 9 e 10; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2001, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001; Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384; Sentite le organizzazioni sindacali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 26 maggio 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Funzioni
1. Gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero delle comunicazioni, di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, svolgono le funzioni indicate nel presente regolamento. 2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e' riordinato con apposito regolamento secondo i principi contenuti nella legge 16 gennaio 2003, n. 3, e nel decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87 - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa; quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". - L'art. 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente: "Art. 32-quinquies (Struttura del Ministero). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione degli uffici centrali. 2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si applicano i principi di autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'art. 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni; dispone, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di un apposito contingente di personale; agisce con piena autonomia scientifica e provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore. 3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresi' al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2.". - Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante: "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 3 agosto 2001, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001 n. 181. - Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5. - L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: "Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in legge, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante: "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1995, n. 111 . - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante: "Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248. - La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. - Gli articoli 13 e 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, sono i seguenti: "Art. 13. - All'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". 2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti. 3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo". "Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative." - Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante: "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182. - Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70. - Gli articoli 5, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, come modificati dal regolamento qui pubblicato, sono i seguenti: "Art. 5 (Dipartimento per le reti). - 1. Il Dipartimento per le reti ha competenza in materia di promozione, competitivita', sviluppo e miglioramento qualitativo delle reti dell'energia. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) supporto alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria; b) disciplina dei settori della produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di gas naturale; c) definizione di politiche e misure nei settori della produzione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di petrolio e prodotti petroliferi; d) elaborazione di politiche ed azioni nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico; e) (lettera abrogata); f) (lettera abrogata); g) (lettera abrogata); h) (lettera abrogata); i) (lettera abrogata); l) (lettera abrogata). "Art. 9 (Direzioni del Dipartimento per le reti). - 1. Il Dipartimento per le reti e articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie; b) (lettera abrogata); c) (lettera abrogata); d) (lettera abrogata). 2. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attivita' connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno; b) rapporti con le regioni, l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali nei settori energetico e minerario; c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone o di altri combustibili, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV; d) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione; e) determinazioni in materia di importazione, esportazione e stoccaggio di energia; f) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata; g) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie, gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica; h) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali; i) attivita' connesse alla sicurezza degli impianti energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attivita' energetiche e minerarie; j) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca; k) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato; l) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore dell'uso razionale di energia e minerario; m) vigilanza sull'attivita' dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; n) indirizzi e direttive alle societa' gestore della rete di trasporto nazionale, gestore del mercato elettrico, acquirente unico e a quella di gestione degli impianti nucleari nonche' rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas; o) coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni e con l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas; p) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse minerarie ad essi attribuite, nonche' per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche; q) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali; r) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di polizia delle miniere e delle cave; s) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero; t) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneita' di prodotti esplodenti per uso estrattivo. 3. Presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie opera la segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, ed all'art. 3, comma 15, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 4. (Comma abrogato). 5. (Comma abrogato). 6. (Comma abrogato). 7. (Comma abrogato). "Art. 10 (Direzioni del Dipartimento per il mercato). - 1. Il Dipartimento per il mercato e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; b) (lettera abrogata); c) Direzione generale per i servizi interni. 2. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione degli interessi e dei diritti dei consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, gli altri organismi internazionali, le regioni, gli enti locali e le camere di commercio; b) proposte ed elaborazioni di politiche e normative, nonche' studi e ricerche, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; c) attivita' di supporto e segreteria tecnico organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, e tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281; d) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei rapporti con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonche' rapporti con altre autorita' indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti; e) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse alle Autorita' con poteri di intervento sul mercato; f) attivita' amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'art. 19, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449; g) proposte ed elaborazioni di norme nel campo della metrologia legale e connessi rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali competenti in materia di pesi e misure; h) indirizzi e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio; i) direttive generali in tema di normativa tecnica e conformita' strumenti di misura e di emissibilita' di monete e metalli preziosi; j) proposte ed elaborazione di norme in materia di sicurezza dei prodotti destinati al consumatore; k) coordinamento delle attivita' amministrative e di informazione previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, e conseguenti rapporti con l'Unione europea; l) vigilanza sull'Agenzia per le normative e i controlli tecnici. 3. (Comma abrogato). 4. La Direzione generale per i servizi interni cura gli affari generali per il dipartimento per il mercato e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri dipartimenti in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza dei capi dipartimento. In particolare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale del Ministero; b) trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza; c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure; d) coordinamento delle attivita' di formazione del personale del Ministero; e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunita'; f) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione sindacale decentrata, nonche' all'attivita' del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nonche' all'attivita' di relazioni con il pubblico; g) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero. 5. La Direzione generale per i servizi interni assicura altresi' le attivita' di supporto e di segreteria necessarie al funzionamento della Conferenza dei capi dei dipartimenti. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato nel supplemento ordinano alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153. - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84, recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2004, n. 76. - L'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, e' il seguente: "Art. 34 (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto: a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori; b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2. in sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002. 3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche' dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia' formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002. 4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. 5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antin-cendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze piu' immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 5. 7. Allo scopo di conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di 230 unita'. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unita' e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma nonche' nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione. 8. In relazione alle esigenze di cui all'art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unita'. In relazione alle esigenze di cui all'art. 33, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unita' e ad incremento della dotazione organica fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto e' ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'. 9. All'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: "in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico". 10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonche' al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11. 11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendentipopolazione superiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unita' di personale. Con i decreti di cui al presente comma e' altresi' definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario. 12. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata per l'anno 2003. All'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'". 13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanita', per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese. 14. E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto superiore di sanita' per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 15. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, e' autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005. 16. E' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). 17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilita' e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni. 18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003. 19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attivita' culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'art. 19, comma 1, dell'art. 34 e dell'art. 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 20. I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003. 21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilita', anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni. 22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 23. All'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono piu' proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione"; b) al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale". 24. Il termine di cui all'art 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' differito di diciotto mesi dall'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogato di ulteriori dodici mesi. 25. All'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private."; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.".". - L'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003, e' il seguente: "Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni). - 1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni. 2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e' attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - Centro di responsabilita' amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione" e destinati all'espletamento delle attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio. 4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute. 5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attivita' di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita' stabilite da apposita convenzione. 6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalita' da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali. 7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili. 8. All'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni". 9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro 5.000". - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214. - Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, recante: "Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22. Note all'art. 1: - L'art. 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 3 del dereto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, e' il seguente: "Art. 32-quater (Organizzazione del Ministero). - 1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale. 2. Sono uffici centrali: a) il Segretariato generale; b) le direzioni generali, in numero di cinque, cosi' individuate: 1) direzione generale per la gestione delle risorse umane; 2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico; 3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; 4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale; 5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative. 3. Sono, altresi', previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonche' di studio e di ricerca. 4. Sono organi tecnici del Ministero: a) il Consiglio superiore delle comunicazioni; b) la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia; d) l'unita' organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla "Dichiarazione di Palermo" del 30 giugno 2000; e) la commissione consultiva nazionale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. 5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo puo' essere modificato con regolamento ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza "oneri aggiuntivi". - Per la legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano note alle premesse. - Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
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| Art. 2 Segretariato generale
1. Il Segretariato generale coadiuva il Ministro nell'elaborazione degli indirizzi del Ministero e nella attivita' di vigilanza e coordina l'attivita' delle direzioni generali. Adotta le opportune iniziative per assicurare unita' di indirizzo nelle attivita' di competenza di piu' direzioni generali. In particolare: a) istruisce gli schemi di direttive generali e coordina l'elaborazione degli schemi delle normative di settore; b) coordina le attivita', anche internazionali, delle direzioni generali, ivi comprese le funzioni di cui all'articolo 9, i rapporti delle medesime direzioni generali con le Autorita' amministrative indipendenti, nonche' la partecipazione del Ministero nelle sedi dell'Unione europea e internazionali; c) coordina l'attivita' degli ispettorati territoriali, salve le competenze settoriali delle direzioni generali; d) coordina i rapporti tra le strutture del Ministero e le prefetture - Uffici territoriali del Governo; e) presta attivita' di supporto alla vigilanza del Ministro sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e sulla Fondazione Ugo Bordoni; f) assicura il coordinamento dell'attivita' ispettiva interna; g) coordina le attivita' del Ministero in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche e di protezione civile, nonche' quelle che rivestano profili di segretezza; h) coordina le attivita' svolte dal Ministero nell'ambito del sistema statistico nazionale (SISTAN); i) coordina l'attivita' della segreteria degli organi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, nonche' dei comitati e delle commissioni che operano presso il Ministero, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g).
Nota all'art. 2: - Per l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, vedi note all'art. 1.
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| Art. 3 Direzione generale per la gestione delle risorse umane
1. La Direzione generale per la gestione delle risorse umane: a) accerta le esigenze ai fini della definizione della dotazione organica, svolge le funzioni relative al reclutamento e alla gestione del personale, alle procedure concorsuali, allo stato giuridico ed al trattamento economico, alla gestione della mobilita'; b) svolge le attivita' relative al trattamento di quiescenza e previdenza del personale, alle cause di servizio, all'equo indennizzo, alle rendite infortunistiche; c) cura il contenzioso del lavoro; d) cura la formazione amministrativa del personale ed i rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed altri organismi anche privati, operanti in tale settore; e) cura le relazioni sindacali e l'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; f) coordina l'attivita' di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento, e predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; g) cura l'anagrafe delle prestazioni e vigila sul rispetto dell'obbligo di esclusivita'; h) istruisce i procedimenti disciplinari di competenza ed applica le relative sanzioni; i) cura i rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica; l) cura i rapporti con amministrazioni e organismi in materia di attivita' sociali. |
| Art. 4 Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico: a) elabora e gestisce il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e coordina con il Ministero della difesa l'utilizzazione dello spettro radioelettrico; b) espleta l'attivita' conseguente agli accordi internazionali in materia di assegnazione delle frequenze e di reti satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) le assegnazioni relative; c) collabora con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nell'elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva ed elabora i piani di assegnazione di competenza del Ministero; d) espleta il controllo dello spettro radioelettrico e partecipa al sistema di controllo internazionale tramite il Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche; e) esamina i piani tecnici, anche ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze alle stazioni radioelettriche per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; f) cura la tenuta del catasto delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche; g) cura la tenuta del registro nazionale delle frequenze; h) collabora con le autorita' regionali nella definizione dei piani di delocalizzazione degli impianti ai sensi della disciplina sull'inquinamento elettromagnetico; i) coordina l'attivita' tecnica di controllo delle emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico espletata dagli uffici periferici; l) definisce le interfacce radio nazionali e provvede al rilascio dei certificati di omologazione degli apparati radio esclusi dalla direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; m) esamina le notifiche di immissione sul mercato degli apparati radio ai sensi della direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; n) espleta la sorveglianza ed il controllo del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazione; o) definisce i capitolati tecnici e gestisce i piani tecnici di acquisizione di apparecchiature redatti dagli uffici periferici; p) emana direttive per la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e rilascia i titoli abilitativi all'esercizio delle stazioni radioelettriche; q) accredita i laboratori di prova; r) impartisce direttive per la disciplina tecnica relativa agli impianti radio di comunicazione elettronica.
Nota all'art. 4: - Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si vedano note alle premesse.
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| Art. 5 Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione
1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione: a) cura gli adempimenti inerenti alla convenzione ed al contratto di servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigila sulla sua attuazione per la parte di competenza del Ministero; b) promuove ed attua studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; c) predispone la disciplina, di competenza del Ministero, della regolamentazione per il settore delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione; d) rilascia le concessioni e le licenze, se del caso previo esperimento di gara, e svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme evolutive; e) svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e, sulla base dei piani tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), assegna i diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara; f) assegna i diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, nel rispetto del Piano nazionale di numerazione; g) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; h) eroga contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica ed emana i nulla osta per i benefici dell'editoria; i) impartisce direttive per la disciplina relativa agli impianti di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; l) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, nonche' sull'accertamento degli illeciti e sull'applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero; m) verifica l'assolvimento degli obblighi di servizio universale e predispone l'adeguamento periodico del medesimo servizio nel settore delle comunicazioni elettroniche; n) gestisce il fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche. |
| Art. 6 Direzione generale per la regolamentazione del settore postale
1. La Direzione generale, che svolge le funzioni connesse al ruolo di Autorita' di regolamentazione del settore postale del Ministero: a) cura la regolamentazione del settore postale; b) promuove e conduce studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione del settore postale; c) partecipa ai lavori e alle attivita' dell'Unione europea e internazionali relativamente al settore postale; d) predispone il contratto di programma con il fornitore del servizio universale e cura gli adempimenti relativi al suo perfezionamento e alla sua applicazione; e) definisce i livelli di qualita' del servizio postale universale; f) determina le tariffe dei servizi riservati e i prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria per quanto di competenza del Ministero; g) svolge le attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonche' le attivita' istruttorie e di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia; h) rilascia le licenze individuali e svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali; i) cura la tenuta del registro degli operatori privati; l) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali; m) gestisce il fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale; n) svolge, anche attraverso soggetti terzi, attivita' di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di norme, standard di qualita' e inerenti obblighi, anche nei riguardi del fornitore servizio postale universale; o) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti da licenze ed autorizzazioni, nonche' dal contratto di programma con il fornitore del servizio universale, nonche' sull'accertamento degli illeciti nel settore postale e sull'applicazione delle relative sanzioni; p) espleta gli adempimenti connessi alla presentazione dei reclami; q) svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'Istituto postelegrafonici. |
| Art. 7 Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative
1. La Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative: a) provvede alla gestione del patrimonio ed all'approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale; b) cura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; c) e' responsabile dei sistemi informativi ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni; d) cura lo sviluppo dei sistemi informativi degli uffici centrali e periferici del Ministero e, per il tramite del Sistema pubblico di connettivita' della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione (RUPA), l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni, provvedendo all'acquisizione dei beni e servizi informatici; coordina l'attivita' ed i flussi di comunicazione interni ed esterni (siti); e) provvede all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche; gestisce i rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e coordina l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni; f) predispone e gestisce, nell'ambito del coordinamento dei programmi di informatizzazione delle attivita' degli uffici centrali e periferici, il piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione relativo alla gestione dei documenti informatici; g) cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici relativi al settore delle comunicazioni.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: "Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoraton durante il lavoro" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265. - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42.
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| Art. 8 Funzioni comuni
1. Gli uffici centrali, per le materie di propria competenza: a) istruiscono il contenzioso; b) partecipano ai lavori degli organismi nazionali, comunitari ed internazionali e formulano proposte per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali; c) predispongono gli elementi di competenza relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare. |
| Art. 9 Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, ivi compresi quelli dei sedici ispettorati territoriali, si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 9: - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano note alle premesse. - L'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: "4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare".
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| Art. 10 Disposizioni finali e abrogazioni
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: "delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione" sono soppresse e le lettere e), f), g), h), i) e l) sono abrogate; b) al comma 1 dell'articolo 9, le lettere b), c) e d) sono abrogate; c) all'articolo 9, i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati; d) al comma 1 dell'articolo 10, la lettera b) e' abrogata; e) all'articolo 10, il comma 3 e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 104
Nota all'art. 10: - Per il testo degli articoli 5, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, si vedano note alle premesse.
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