Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 30 giugno 2004, n. 175 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4, e danno comunicazione delle misure adottate o che intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli affari esteri. |
| Art. 4. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 51.670 euro per l'anno 2004, di 44.510 euro per l'anno 2005 e di 51.670 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4596): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) l'8 gennaio 2004. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 febbraio 2004 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e X. Esaminato dalla III commissione il 24 febbraio 2004; 18 e 25 marzo 2004. Esaminato in aula ed approvato il 1° aprile 2004. Senato della Repubblica (atto n. 2883): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 3ª commissione l'11 e 18 maggio 2004. Relazione scritta presentata il 20 maggio 2004 (atto n. 2883/A relatore sen. Provera). Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 2004. |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 4 a pag. 9 <---- |
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