Gazzetta n. 166 del 17 luglio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2004
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza, derivante dalla grave situazione determinatasi nell'area portuale del comune di Porto Torres e nelle prospicienti aree marittime. (Ordinanza n. 3363).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nell'area portuale del comune di Porto Torres (SS) a seguito dell'incendio verificatosi il giorno 1° gennaio 2004;
Considerata la condizione di potenziale rischio in cui versa l'intera struttura portuale di Porto Torres per l'attuale compresenza nel bacino industriale sia di attivita' chimico-petrolifere che di traffico passeggeri;
Considerata, altresi', la necessita' di adottare tutte le indispensabili iniziative per rimuovere la predetta situazione di pericolo in atto nel porto industriale, al fine di garantire in modo adeguato il trasporto di merci e di persone.
Ritenuto imprescindibile ed urgente assicurare la celere prosecuzione ed il completamento degli interventi infrastrutturali di ammodernamento e riqualificazione nei moli, tuttora in atto nel porto civile di Porto Torres, atteso che i tempi delle procedure ordinarie per la realizzazione dei medesimi non sembrano adeguati a fronteggiare la situazione emergenziale che, data l'urgenza, richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2004 con cui e' stato espresso formale assenso ai contenuti della presente ordinanza anche in ordine all'aspetto finanziario;
D'intesa con la regione Sardegna;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Sindaco di Porto Torres e' nominato Commissario delegato per l'emergenza di cui in premessa, e provvede alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto emergenziale.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi, ove ritenuto necessario, dell'opera di un soggetto attuatore all'uopo nominato, che agisce sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario.
3. Il Commissario delegato, in particolare, dispone l'adeguamento, l'ampliamento, nonche' la messa in sicurezza dei due punti di ormeggio situati rispettivamente nel porto civile e nel porto industriale, anche provvedendo, ove ritenuto necessario, ad eventuali demolizioni, nonche' all'esecuzione delle opere di escavo necessarie al contenimento dei fondali, anche mediante interventi di dragaggio, per adeguare il fondale al pescaggio delle nuovi navi attese.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato provvede, inoltre, ad accelerare:
nel porto commerciale, il completamento delle opere infrastrutturali di adeguamento per il rifacimento del nuovo molo di ponente e la conseguente riallocazione definitiva delle navi passeggeri ora temporaneamente ospitate nel bacino industriale;
nel porto industriale, la realizzazione di opere di escavo per aumentare la fondale antistante la banchina dell'Asi, al fine di accogliere meglio le navi mercantili in un luogo idoneo e che non rechi intralci all'attuale terminal passeggeri, nonche', in particolare, l'esecuzione sollecita degli escavi all'interno del porto commerciale, nonche' la demolizione ed allineamento della banchina cosiddetta «del Faro» per consentire l'attracco delle navi passeggeri in contemporanea utilizzando le banchine degli «Alto fondale», della banchina «Antonio Segni» e della banchina «Dogana».
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato provvede, altresi, alla individuazione di un'area ove sistemare, a stoccaggio definitivo, i rifiuti speciali portati in superficie dalle operazioni di escavo del bacino commerciale, provvedendo alle occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione dei conseguenti e necessari interventi, anche a fini espropriativi, adottando tutte le conseguenti determinazioni ed avvalendosi ove necessario delle deroghe di cui all'art. 4 della presente ordinanza.
2. I provvedimenti adottati dal Commissario delegato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, anche in deroga alla vigente legislazione in materia portuale, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 della presente ordinanza.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 49 e 50;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto Presidente Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme, nel rispetto della direttiva comunitaria 93/37/CEE del 14 giugno 1993;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24,nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50/CEE del 18 giugno 1992;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, nel rispetto della direttiva comunitaria 93/36/CEE del 14 giugno 1993;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 501, 502, 503, 504, 505, 507 e 508, e le disposizioni del decreto Presidente Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga;
legge n. 84 del 1994, art. 5.
 
Art. 5.
1. Alle esigenze relative all'attuazione della presente ordinanza si provvedera' nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di cui al capitolo 7841 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2004. Gli oneri derivanti dall'art. 6 sono posti a carico del Fondo della protezione civile.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno definite dal Commissario delegato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ai fini del successivo trasferimento su apposita contabilita' speciale all'uopo istituita, intestata al Sindaco di Porto Torres - Commissario delegato secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.
3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone