Gazzetta n. 166 del 17 luglio 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2004, n. 173 |
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Si riporta la data del decreto a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 20/7/2004, n. 168: Decreto del Presidente della Repubblica (( 10 )) giugno 2004, n. 173 |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle riunioni del 10 dicembre 2003 e del 3 febbraio 2004; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Dipartimenti e direzioni generali 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministero", si articola in dipartimenti ed essi, a loro volta, in direzioni generali. 2. I dipartimenti del Ministero sono: a) Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici; b) Dipartimento per i beni archivistici e librari; c) Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione; d) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport. 3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento, cura i rapporti internazionali ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 4. Il capo del Dipartimento, nei settori di competenza, sulla base degli indirizzi del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", anche su proposta del direttore generale competente, esercita inoltre le funzioni di cui al Titolo II della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: "Codice", ed esercita i diritti dell'azionista, negli specifici settori di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. 5. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il capo del Dipartimento puo' avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3. 6. Il capo del Dipartimento e' responsabile, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. 7. Il Dipartimento costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 8. I capi dei Dipartimenti di cui al comma 2, lettera a), b) e c), partecipano alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza. 9. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti e delle Direzioni generali e dei relativi compiti. 10. I dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni generali provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 20.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'articolo 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante: "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2004, n. 11. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.". - Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95, e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1993, n. 145, e' il seguente: "Art. 5-bis. - 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema e' trasformato in societa' per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni. 2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa' di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarita' delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. 3. La societa' presenta, annualmente, all'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attivita' nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attivita' previste dagli statuti delle singole societa' inquadrate, nonche' una proposta di programma di attivita' finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione. 4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attivita' di interesse comune.". - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme sull'organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'art. 3 del presente decreto, non potra' in ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo. 5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, e' compensato con la riduzione di sedici unita' della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista dall'art. 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal comma 4 del presente articolo e' compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. 6. All'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.". - Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 1998). 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 2. (Comma abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145). 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.". - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.". - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2. Conferenza interdipartimentale e Comitati dipartimentali 1. Il Ministro convoca periodicamente in conferenza i capi dei Dipartimenti per l'esame delle questioni attinenti al coordinamento generale dell'attivita' del Ministero e la formulazione al Ministro stesso di proposte per l'adozione di atti di indirizzo e di direttive volti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i dirigenti preposti agli uffici centrali di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti. 2. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento della Conferenza sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione. 3. Il capo del Dipartimento ed i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale, anche periferici, compresi nel Dipartimento si riuniscono ordinariamente in comitato, ai fini del necessario coordinamento dell'attivita' degli uffici e per la formulazione al Ministro di proposte per l'emanazione di atti d'indirizzo e direttive. |
| Art. 3. Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici 1. Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e promuove la qualita' architettonica ed urbanistica e l'arte contemporanea. 2. Il Dipartimento si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale per i beni archeologici; b) Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici; c) Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; d) Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee. 3. Il Dipartimento si articola, a livello territoriale, negli uffici dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 20. 4. Il Capo del Dipartimento, in particolare: a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; b) propone al Ministro l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalita' di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 17 del Codice; c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale; d) esprime la volonta' dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale; e) esprime la volonta' dell'Amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni generali; f) propone al Ministro l'esercizio dei poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesistici, ai sensi degli articoli 143 e 156 del Codice; g) elabora, sulla base delle proposte dei direttori regionali e dei pareri espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione. 5. Le funzioni di cui al comma 4, lettere d) ed e), possono essere delegate ai direttori generali competenti. 6. La funzione di cui al comma 4, lettera f), e' di norma delegata ai direttori regionali.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 16, 47, 69 e 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito denominato "Codice", citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione). - 1. Avverso la dichiarazione di cui all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. 2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. 3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato. 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.". "Art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo). - 1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta e' notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Il provvedimento e' trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono. 3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.". "Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato). - 1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito. 2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui all'art. 14, comma 4. 4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformita' nei successivi venti giorni. 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.". "Art. 128 (Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente). - 1. I beni culturali di cui all'art. 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e della legge 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'art. 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte. 2. Conservano altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela. 4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 16.". - Il testo dell'art. 17 del Codice e' il seguente: "Art. 17 (Catalogazione). - 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attivita'. 2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle universita', concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione. 4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali. 5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali. 6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 13 e' disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.". - Il testo dell'art. 143 del Codice e' il seguente: "Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrita' dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati. 2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualita' paesaggistica. Gli obiettivi di qualita' paesaggistica prevedono in particolare: a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi; b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole; c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli. 3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi: a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualita' paesaggistica; d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati; e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico; f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate; g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate; h) individuazione, ai sensi dell'art. 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione. 4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'art. 145. 5. Il piano puo' altresi' individuare: a) le aree, tutelate ai sensi dell'art. 142, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunita' di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159; b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire sulla base della verifica della conformita' alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalita' previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159; c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159. 6. L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b), e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell'art. 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonche' dall'inclusione dell'area nelle categorie elencate all'art. 142. 7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all'art. 5, lettera b), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. 10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. Nell'accordo e' stabilito il termine entro il quale e' completata l'elaborazione d'intesa, nonche' il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora all'elaborazione d'intesa del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 11. L'accordo di cui al comma 10 stabilisce altresi' presupposti, modalita' e tempi per la revisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141. 12. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua l'elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.".
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| Art. 4. Dipartimento per i beni archivistici e librari 1. Il Dipartimento per i beni archivistici e librari cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario. 2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale per gli archivi; b) Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali. 3. Il capo del Dipartimento, in particolare: a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice; b) propone al Ministro l'adozione dei provvedimenti in materia di procedure e modalita' di catalogazione di beni archivistici e librari, ai sensi dell'articolo 17 del Codice; c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale; d) elabora, sulla base delle proposte degli organi periferici e dei pareri espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione. |
| Art. 5. Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione 1. Il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione promuove la ricerca finalizzata agli interventi di tutela dei beni culturali, cura la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, definisce gli indirizzi in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione. 2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione; b) Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione. 3. Il capo del Dipartimento, in particolare: a) cura l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sulla base degli elementi predisposti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza; b) predispone le intese istituzionali di programma Stato-regioni e gli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali, ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del Codice, sulla base degli elementi forniti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza; c) vigila sull'efficienza ed il rendimento degli uffici del Ministero, anche attraverso un servizio ispettivo organizzato con apposito decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ne riferisce periodicamente al Ministro; d) provvede, per il tramite del Direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, anche su proposta dei direttori regionali, all'allocazione delle risorse umane a livello interdipartimentale; e) individua i criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale; f) coordina le iniziative del Ministero in materia di patrimonio mondiale dell'UNESCO e di interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile, che a tal fine puo' avvalersi delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; g) propone al Ministro il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani spesa. 4. Al Dipartimento afferiscono l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro e l'Istituto per il catalogo e la documentazione, quali istituti con funzioni di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione. 5. Presso il Dipartimento operano l'Ufficio studi, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, ed il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Note all'art. 5. - Il testo dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente Codice. 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente. 3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attivita' di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalita' di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'art. 115. 5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione e' rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della regione, del presidente della provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al medesimo comma 4. 7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprieta' privata. 8. I soggetti pubblici interessati possono altresi' stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attivita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.". - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O. - Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O., e' il seguente: "Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.".
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| Art. 6. Dipartimento per lo spettacolo e lo sport 1. Il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, di altre espressioni della cultura e dell'arte aventi carattere di spettacolo, nonche' in materia di sport. 2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale per il cinema; b) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport. 3. Il capo del Dipartimento, in particolare: a) svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; b) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite le direzioni generali competenti per materia; c) elabora, sulla base delle proposte formulate dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione. 4. Nulla e' innovato nella composizione e nelle competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, del Comitato per i problemi dello spettacolo e del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che operano presso il Dipartimento e svolgono funzioni di organi consultivi centrali. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.
Note all'art. 6. - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane: a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato; b) (lettera soppressa dall'art. 1, decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 257); c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici; e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1, ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire. 3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni. 3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3. 3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane. 5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. 6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato in complessive 190 unita'. 6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento. 6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522. 7. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3). 8. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3). 9. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3). 10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime. 11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale e' preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400 del 1988. 11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purche' non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa' per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese. 11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato presso la societa'. 11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.". - Il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, e' il seguente: "Art. 190. - E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da' pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4.". - Il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante: "Disposizioni correttive ed integrative dei d.lgs. 8 novembre 1997, n. 426, d.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, e d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n. 16, supplemento ordinario, e' il seguente: "2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali".
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| Art. 7. Direzione generale per i beni archeologici 1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge funzioni e compiti in materia di beni ed aree archeologici, anche subacquei, anche su delega del capo del Dipartimento. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali; b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprieta' privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice; e) esprime la volonta' dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale; f) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale; g) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; h) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; i) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice; l) elabora, su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici; m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; n) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici; o) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice; p) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice; q) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; r) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice; s) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; t) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice; u) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice. 3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito denominato "Codice", citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma 3. 2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.". - Il testo dell'art. 12 del Codice e' il seguente: "Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di valutazione. 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente Direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalita' per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. 4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente Codice. 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. 8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.". - Il testo dell'art. 45 del Codice e' il seguente: "Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) - 1. Il Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici". - Il testo dell'art. 48 del Codice e' il seguente: "Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni). - 1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nell'art. 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nell'art. 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati all'art. 10, comma 3, lettere a), ed e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all'art. 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei singoli documenti indicati all'art. 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b). 2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. 3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale. 4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del Ministero. 5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.". - Il testo dell'art. 89 del Codice e' il seguente: "Art. 89 (Concessione di ricerca). - 1. Il Ministero puo' dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'art. 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione e' revocata. 3. La concessione puo' essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero. 4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. 5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime". - Il testo dell'art. 21 del codice e' il seguente: "Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi di soggetti giuridici privati. 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto. 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente. 5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni". - Il testo dell'art. 92 del codice e' il seguente: "Art. 92 (Premio per i ritrovamenti). - 1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dell'attivita' di ricerca, ai sensi dell'art. 89; c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 90. 2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'art. 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla meta' del valore delle cose ritrovate. 3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. 4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato puo' ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalita' e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.". - Il testo degli articoli 60, 70, 95, 96, 97, e 98 del Codice e' il seguente: "Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. 2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1. 3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. 4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'. 5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.". "Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali e' richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni. 2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. 3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facolta' di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito all'art. 62, commi 2 e 3, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno. Il relativo provvedimento e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.". "Art. 95 (Espropriazione di beni culturali). - 1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. 2. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento. 3. Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.". "Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). - 1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita' edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.". "Art. 97 (Espropriazione per interesse archeologico). - 1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'art. 10.". "Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita). - 1. La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'art. 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero. 2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.". - Il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante: "Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichita' e le belle arti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1913, n. 130, e' il seguente: "Art. 21. - A prescindere da quanto e' particolarmente stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprieta' dovra' rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a mezzo della competente sovrintendenza. Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di avvalersi della facolta' di cui alla prima parte dell'articolo successivo, trasmettera' al Ministero la domanda, accompagnandola del suo parere.". - Il testo degli articoli 65, 68, 71, 76 e 82 del Codice e' il seguente: "Art. 65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3. 2. E' vietata altresi' l'uscita: a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'art. 12. b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'art. 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi. 3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all'art. 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. 4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'art. 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale.". "Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'art. 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. 2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne da' notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. 3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. 4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. 5. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. 6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'art. 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. 7. Per le cose o i beni di proprieta' di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante.". "Art. 71 (Attestato di circolazione temporanea). - 1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea. 2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'art. 69. 3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'art. 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'art. 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure di cui all'art. 14, comma 4. 4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'art. 66 e dall'art. 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato e' subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 48. 5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che e' prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non puo' essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8. 6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5. 7. Per i beni culturali di cui all'art. 65, comma 1, nonche' per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e' richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. 8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'art. 67, comma 1.". "Art. 76 (Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. L'autorita' centrale prevista dall'art. 3 della direttiva CEE e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero: a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti degli altri Stati membri; b) fa eseguire nel territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'art. 75, purche' tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche' ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione; f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della natura del bene, il Ministero puo' proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.". "Art. 82 (Azione di restituzione a favore dell'Italia). - 1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale. 2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.". - Il testo dell'art. 141 del codice e' il seguente: "Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata ai sensi dell'art. 138, ovvero laddove il provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga comunque emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il direttore regionale puo' chiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva. 2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, effettua l'istruttoria ai fini della formulazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. 3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinche' provvedano agli adempimenti indicati all'art. 139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all'art. 139, commi 2, 4 e 5. 4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico e' notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall'art. 140, commi 2, 3 e 4. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle proposte di integrazione, con riferimento ai contenuti indicati all'art. 143, comma 3, lettere e) ed f), dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico esistenti.".
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| Art. 8. Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici 1. La Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici svolge funzioni e compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, anche su delega del capo del Dipartimento. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali; b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprieta' privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice; e) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice; f) esprime la volonta' dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale; g) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale; h) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici e paesaggistici; i) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici; l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie sui beni architettonici, previste dal Codice; m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95, 96 e 98 del Codice; n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363; o) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice. 3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.
Note all'art. 8: - Per il testo degli articoli 12, 13, 21 e 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito denominato "Codice", citato nelle note alle premesse, si vedano le note all'art. 7. - Per il testo degli articoli 60, 95, 96 e 98 del Codice, si vedano le note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 141 del Codice, si vedano le note all'art. 7.
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| Art. 9. Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico 1. La Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico svolge funzioni e compiti in materia di beni artistici, storici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali; b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprieta' privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; d) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice; e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici; h) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; i) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni storici, artistici ed etnoantropologici; l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363; o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice. 3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono di norma delegate ai direttori regionali.
Note all'art. 9: - Per il testo degli articoli 12, 13, 21 e 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito denominato "Codice", citato nelle note alle premesse, si vedano le note all'art. 7. - Per il testo degli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice, si vedano le note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 7. - Per il testo degli articoli 65, 68, 71, 76 e 82 del Codice, si vedano le note all'art. 7.
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| Art. 10. Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee 1. La Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee svolge funzioni e compiti in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; b) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei; c) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attivita' culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; d) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633; e) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica o urbanistica, ai sensi dell'articolo 37 del Codice; f) promuove la formazione, in collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualita' architettonica e urbanistica; g) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo; h) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti; i) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sull'Ente esposizione nazionale La Quadriennale d'arte di Roma.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, citata nelle note all'art. 6, e' il seguente: "Art. 20. - Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non puo' opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorita' statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.". - Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "Art. 37. (Contributo in conto interessi). - 1. Il Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. 2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo. 3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni. 4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.".
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| Art. 11. Direzione generale per gli archivi 1. La Direzione generale per gli archivi svolge funzioni e compiti in materia di beni archivistici. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprieta' privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; d) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici; e) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; g) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di censimento e inventariazione dei beni archivistici; h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; i) concede contributi per interventi su archivi vigilati; l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalita' di consultazione dei medesimi; m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; n) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici; o) coordina l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato; p) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; q) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; r) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; s) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale indicati all'articolo 7, comma 2, lettera t). 3. La funzione di cui al comma 2, lettera b), e' di norma delegata ai soprintendenti archivistici.
Note all'art. 11: - Per il testo degli articoli 12, 13, 21, 48, 60, 70, 95 e 98 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", citato nelle note alle premesse, si vedano le note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 7.
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| Art. 12. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali 1. La Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge funzioni e compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; e) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari; f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari; h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri; l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; n) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534; o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98 del Codice; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.
Note all'art. 12: - Per il testo degli articoli 21 e 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito denominato "Codice", citato nelle note alle premesse, si vedano le note all'art. 7. - La legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante: "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248. - Per il testo degli articoli 60, 95 e 1998 del Codice, si vedano le note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 7.
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| Art. 13. Direzione generale per gli affari generali il bilancio, le risorse umane e la formazione 1. La Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione cura i servizi generali dell'amministrazione, svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione ed e' competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni e formazione del personale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 20. La Direzione generale, inoltre, e' competente per l'attuazione delle direttive del Ministro e del capo del Dipartimento in materia di politiche del personale e contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) effettua l'istruttoria in ordine al programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre, per il tramite del capo del Dipartimento, all'approvazione del Ministro; b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti, dalle direzioni generali e dalle direzioni regionali; in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; c) assicura il supporto per i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; d) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; svolge attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; e) cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero. |
| Art. 14. Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione 1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico; provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione dei progetti e dei piani; provvede ad incrementare la qualita' dei servizi resi dall'amministrazione, ivi compresi quelli forniti dagli uffici per le relazioni con il pubblico, sperimentando l'uso di nuove tecnologie; cura la promozione dell'immagine dei beni e delle attivita' culturali loro afferenti in ambito nazionale ed internazionale. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) provvede al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; b) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322; c) cura i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, e' il seguente: "Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi. 2. Le modalita' di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. 4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita' indipendenti. 5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.". - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322, recante: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222, e' il seguente: "Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.". - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42. - Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.".
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| Art. 15. Direzione generale per il cinema 1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attivita' cinematografiche. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' cinematografiche e promuove la cultura cinematografica; b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; c) esercita la vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. 3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attivita' cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e della relativa Sezione competente. |
| Art. 16. Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport 1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attivita' di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali, nonche' in materia di attivita' sportive agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello spettacolo; b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); d) propone, coordina ed attua le iniziative culturali in materia di sport; e) cura i rapporti con Enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale anti-doping); f) cura i rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; g) svolge funzioni e compiti in materia di prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza del Ministero; h) esercita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e sull'Istituto per il credito sportivo. 3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attivita' musicali, di danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni competenti. |
| Art. 17. Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici 1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e' organo consultivo a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali. Esso, in particolare, esprime pareri: a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali; b) su schemi di atti normativi e amministrativi generali; c) su ogni questione tecnico-scientifica di carattere generale concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici; d) sulle questioni demandate da leggi o regolamenti. 2. Il Consiglio superiore e' composto da: a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici; b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 2, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio superiore possono partecipare, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici. 4. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 1, lettera a). 5. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi. 6. I componenti del Consiglio superiore restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero ne' assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore. 7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.
Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante: «Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1977, n. 275, supplemento ordinario.». - Il testo dell'art. 2195 del codice civile (regio decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), e' il seguente: «Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.».
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| Art. 18. Comitati tecnico-scientifici 1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici: a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici; b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici; c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali; f) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee. 2. I Comitati esprimono pareri: a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali; b) a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, sugli schemi di atti normativi e sugli schemi di atti amministrativi generali; c) a richiesta dei capi dei dipartimenti competenti, sull'adozione di provvedimenti di tutela di particolare rilevanza, nonche' sulle questioni afferenti metodologie e criteri di intervento sui beni culturali; d) obbligatoriamente, sui ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; e) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti. 3. Ciascun Comitato e' composto: a) da due rappresentanti eletti, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita' attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; b) da un esperto di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Ministro; c) da due professori universitari di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Consiglio universitario nazionale. 4. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 3, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, i capi dei dipartimenti, i direttori generali competenti per materia ed i direttori regionali competenti per territorio. 5. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 3. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6. 6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale. 7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.
Note all'art. 18: - Per il testo degli articoli 16, 47, 69 e 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», citato nelle note alle premesse, si vedano le note all'art. 3.
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| Art. 19. Organi periferici del Ministero 1. Sono organi periferici del Ministero: a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici; b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio; c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; d) le soprintendenze per i beni archeologici; e) le soprintendenze archivistiche; f) gli archivi di Stato; g) le biblioteche statali; h) i musei e gli altri istituti dotati di autonomia. 2. Gli organi indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a), sono uffici di livello dirigenziale non generale e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, articolazioni degli uffici di cui alla lettera a) del comma 1, puo' essere prevista l'attribuzione di piu' competenze tra quelle indicate. 3. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) e dei relativi compiti. Con le stesse modalita' si provvede alla eventuale soppressione degli uffici gia' istituiti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, con decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4. Con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettera h), attuando i principi e le modalita' indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri che tengono conto della qualita' e quantita' dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonche' dell'organico.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis,lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.". - Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 20. Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici 1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni. 2. Le direzioni regionali curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima. 3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni, il direttore regionale puo' essere contemporaneamente titolare degli uffici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h). 4. Il direttore regionale, oltre a svolgere le funzioni delegate, in particolare: a) propone al capo del Dipartimento gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui al comma 3 compresi nella direzione regionale; b) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di piu' soprintendenze di settore; c) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, con eccezione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera o), dall'articolo 8, comma 2, lettera e) e dall'articolo 9, comma 2, lettera d); d) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 del Codice; e) dispone il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti agli articoli 34 e 35 del Codice; f) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice; g) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 88 del Codice; h) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice; i) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti; l) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate dalle soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice; m) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice; n) riceve dalle soprintendenze di settore le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali di proprieta' privata, previste dall'articolo 59 del Codice, e conseguentemente effettua la comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito i beni si trovano, prescritta dall'articolo 62, comma 1, del Codice; o) propone al Direttore generale competente, sentite le soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al Direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione o degli altri enti pubblici territoriali, accompagnate dalle proprie valutazioni; su indicazione del Direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice; p) propone ai Direttori generali competenti, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; q) richiede alle commissioni provinciali, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice; r) propone al Direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici; s) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici; t) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le universita' e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualita' architettonica e urbanistica; u) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie d'insegnamento, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; v) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni; z) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice; aa) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza; bb) organizza e gestisce le risorse strumentali degli uffici dipendenti nell'ambito della regione, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13. cc) alloca le risorse umane degli uffici dipendenti, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13; dd) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale, ferme restando le competenze di cui all'articolo 13. 5. Il direttore regionale delega, di norma, le funzioni di cui al comma 4, lettere c), g) e h), ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale. 6. Il direttore regionale, inoltre, puo' delegare ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale una o piu' delle altre funzioni di cui al comma 4.
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "Art. 7 (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici). - 1. In ogni regione a statuto ordinario, nonche' nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. 2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione. 3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici e' conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici. 4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 5. Il direttore regionale coordina e dirige le attivita' degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia. 6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'art. 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'art. 8.". - Il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito denominato "Codice", citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "Art. 32 (Interventi conservativi imposti). - 1. Il Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'art. 30, comma 4.". - Il testo degli articoli 34 e 35 del Codice e' il seguente: "Art. 34 (Oneri per gli interventi conservativi imposti). - 1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'art. 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne da' comunicazione all'interessato. 2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1. 3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.". "Art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). - 1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla meta' della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'art. 30, comma 4. 3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.". - Il testo dell'art. 38 del Codice e' il seguente: "Art. 38 (Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi). - 1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalita' fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'art. 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'art. 35. 2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla citta' metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.". - Il testo dell'art. 88 del Codice e' il seguente: "Art. 88 (Attivita' di ricerca). - 1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'art. 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero. 2. Il Ministero puo' ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1. 3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennita' per l'occupazione, determinata secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilita'. L'indennita' puo' essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.". - Il testo degli articoli 106 e 107 del Codice e' il seguente: "Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.". "Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore. 2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti. Le modalita' per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.". Il testo dell'art. 44, comma 1, del Codice e' il seguente: "1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettivita', qualora si tratti di beni di particolare importanza o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.". Il testo degli articoli 55, 56 e 58 del Codice e' il seguente: "Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata a condizione che: a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento; b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione. 3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 12, comma 7.". "Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad autorizzazione). - 1. E' altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1; b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'art. 54, comma 2, lettere a) e c). 2. L'autorizzazione e' richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie. 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati. 4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.". "Art. 58 (Autorizzazione alla permuta). - 1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.". - Il testo dell'art. 59 del Codice e' il seguente: "Art. 59 (Denuncia di trasferimento). - 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta' o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni: a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura della successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. 3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. 4. La denuncia contiene: a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni; c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.". Il testo dell'art. 62, comma 3, del Codice e' il seguente: "3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne da' comunicazione, entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all'ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica." - Per il testo dell'art. 60 del Codice, si vedano le note all'art. 7. - Il testo dell'art. 138 del Codice e' il seguente: "Art. 138 (Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'art. 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136, e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta e' motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'art. 143, comma 3. 2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico.". - La legge 29 luglio 1949, n. 717, recante: "Norme per l'arte negli edifici pubblici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237. - Il testo dell'art. 115 del Codice e' il seguente: "Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. 2. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. 3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite: a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, societa' di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono; b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5. 4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 e' attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi. 5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati. 6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attivita' di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta. 7. Previo accordo tra i titolari delle attivita' di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato. 8. Il rapporto tra il titolare dell'attivita' e l'affidatario od il concessionario e' regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalita' degli addetti nonche' i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attivita' o del servizio. 9. Il titolare dell'attivita' puo' partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attivita' o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attivita' o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. 10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 puo' essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attivita'.".
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| Art. 21. Comitati regionali di coordinamento 1. Il Comitato regionale di coordinamento e' organo collegiale a competenza intersettoriale. 2. Il Comitato esprime pareri: a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonche' in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta; b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali. 3. Il Comitato e' presieduto dal direttore regionale ed e' composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione e' integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b). 4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. |
| Art. 22. Comunicazioni dell'amministrazione 1. Gli atti e i documenti del Ministero sono inviati all'interno ed all'esterno dell'amministrazione per posta elettronica, ordinaria o certificata, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., e' il seguente: "Art. 14 (Trasmissione del documento informatico). - 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformita' alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.".
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| Art. 23. Disposizioni finali e abrogazioni 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, viene effettuata la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra rimodulati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa. 6. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. Restano in vigore gli articoli da 12 a 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati. 8. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 4, e' abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. 9. Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, quale ufficio dirigenziale di livello non generale. 10. Il sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281. 11. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il capo del dipartimento puo' ricoprire anche uffici dirigenziali di livello generale compresi nel dipartimento. 12. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore regionale puo' essere titolare anche di uffici dirigenziali di livello non generale compresi nella direzione regionale. 13. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; 14. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2: 1) al comma 5, lettera a), le parole: "al Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "ai capi dei Dipartimenti"; 2) al comma 6, le parole: "al Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "ai capi dei Dipartimenti"; 3) al comma 9 le parole: "nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle relative dotazioni organiche."; 4) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione del Ministero, assegnando unita' di personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unita' addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Il suddetto Dipartimento fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione."; b) all'articolo 3: 1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'Ufficio di Gabinetto si articola in due uffici di livello dirigenziale generale cui sono preposti due dirigenti di prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione organica, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con le funzioni di Vice capi di Gabinetto."; 2) al comma 2, le parole "del Segretariato generale" e "il Segretariato generale" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dei Dipartimenti" e "i Dipartimenti"; c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "del Segretariato generale e delle direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "dei Dipartimenti, delle direzioni generali e delle direzioni regionali"; d) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le attivita' di controllo interno sono svolte da un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro, scelti tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Due dei componenti del collegio sono nominati, entro i limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, con incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le funzioni di presidente del collegio sono assegnate, con decreto del Ministro, ad uno dei componenti."; e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441" sono sostituite dalle seguenti: "delle prescritte dotazioni organiche"; f) gli articoli 9, 10 e 11 sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 41
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: "Art. 1 (Modifiche all'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. L'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, in dieci uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unita' in cui si articolano i dipartimenti, nonche' in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero. 2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle seguenti aree funzionali di cui all'art. 53: a) beni culturali e paesaggistici; b) beni archivistici e librari; c) ricerca, innovazione e organizzazione; d) spettacolo e sport. 3. Il Ministero si articola, altresi', in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici dirigenziali. 4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4."". - Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, si vedano le note all'art. 2. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2001, recante: "Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2002, n. 30. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, recante: "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2001, n. 33. - Il testo degli articoli da 12 a 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1976, n. 23, S.O., e' il seguente: "Art. 12. - Gli istituti centrali sono riordinati come segue: a) Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; c) Istituto centrale per la patologia del libro; d) Istituto centrale per il restauro. Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attivita' svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali. L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o piu' laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, e' stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore.". "Art. 13. - L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione esplica funzioni in materia di catalogazione e documentazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico-artistico e ambientale e, fra le altre, in particolare: a) elabora programmi di catalogazione generale dei beni fissandone la metodologia; b) promuove e coordina l'attivita' esecutiva di catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi; c) costituisce e gestisce il catalogo generale dei beni di cui sopra; d) cura le pubblicazioni inerenti alle attivita' di cui alle lettere precedenti; e) cura i rapporti con istituzioni straniere, pubbliche e private, e con organismi internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali.". "Art. 14. - Il Gabinetto fotografico nazionale, con la dipendente sezione aerofotografica, e' soppresso. Le relative competenze, il personale, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario sono trasferiti all'istituto centrale per il catalogo e la documentazione. Fino alla emanazione del regolamento, di cui al successivo art. 21, ultimo comma, restano in vigore l'attuale regolamento del Gabinetto fotografico nazionale ed ogni altra norma a questo relativa.". "Art. 15. - L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche esplica funzione in materia di catalogazione e documentazione del patrimonio librario conservato nelle biblioteche pubbliche e, fra le altre, in particolare: a) promuove e coordina l'attivita' di catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi; b) pubblica e cura la vendita e la diffusione del catalogo unico delle biblioteche italiane; c) fornisce informazioni bibliografiche, segnalando le biblioteche e le collezioni in cui possono trovarsi pubblicazioni, manoscritti o documenti di interesse dei richiedenti; d) corrisponde con istituti bibliografici stranieri, pubblici e privati, e con organismi internazionali operanti nel settore. Il Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche, di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, e' soppresso e le relative attribuzioni, in quanto compatibili, sono trasferite all'istituto. I rapporti giuridici, attivi e passivi, ed il patrimonio passano al Ministero per i beni culturali e ambientali secondo quanto sara' stabilito dal regolamento di cui all'art. 21, ultimo comma. Allo scopo di definire un coerente e coordinato sistema bibliografico con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore, saranno disciplinati i rapporti tra le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma e l'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.". "Art. 16. - L'Istituto centrale per la patologia del libro esplica funzioni in materia di restauro di materiale bibliografico e, fra le altre, in particolare: a) studia i processi di fabbricazione del libro e la natura, l'origine e la genesi delle alterazioni fisiche e biologiche; b) elabora mezzi di prevenzione e di lotta nei casi particolari e nella profilassi e nel risanamento dei depositi librari; c) esegue, a scopo di studio e con l'ausilio di mezzi sperimentali, il restauro di materiale bibliografico con particolare riguardo a quello raro e di pregio; d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnico-scientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano. I laboratori costituiti a sensi dell'art. 12 svolgono le funzioni di cui all'art. 3 del regio decreto 16 settembre 1940, n. 1444.". "Art. 17. - Restano in vigore le norme vigenti relative al centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato ed alle sue attribuzioni.". "Art. 18. - L'Istituto centrale per il restauro esplica funzioni di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di interesse archeologico e storico-artistico, e, fra le altre, in particolare: a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne ed inibirne gli effetti; b) esegue le indagini necessarie alla formulazione delle normative e delle specifiche tecniche in materia di interventi conservativi e di restauro; c) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, nonche' alle regioni; d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnico-scientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano; e) effettua restauri per interventi di particolare complessita' o rispondenti a esigenze di ricerca o a finalita' didattiche.". "Art. 19. - Ciascun istituto centrale e' retto da un comitato di gestione composto da: a) il direttore dell'istituto presidente; b) i direttori dei laboratori e il capo del servizio amministrativo; c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro; d) due rappresentanti del personale in servizio presso l'istituto, eletti dal personale stesso secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, fino a quando non siano emanate nuove norme relative alla elezione del consiglio di amministrazione. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'istituto. I componenti di cui alle lettere c), d) ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.". "Art. 20. - Il comitato di cui all'articolo precedente provvede alla gestione delle somme assegnate all'istituto, comprese quelle derivanti da ogni provento esterno, sulla base del preventivo predisposto annualmente dal comitato stesso entro il 31 marzo ed approvato dal Ministro entro il 31 ottobre successivo. Il comitato provvede, altresi', entro la data del 30 aprile, alla presentazione al Ministero del rendiconto di gestione per l'esercizio precedente, corredato da tutti i documenti giustificativi di spesa. Detto rendiconto e' soggetto al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e della Corte dei conti.". "Art. 21. - Per la predisposizione del preventivo e del rendiconto di cui al precedente art. 20 si applicano i criteri di classificazione economica delle entrate e delle spese vigenti per il bilancio dello Stato. Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni, forniture e prestazioni nell'interesse dell'istituto, sono attribuiti al comitato di gestione i poteri di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonche' quello riguardante l'autorizzazione dei pagamenti relativi ad atti di impegno divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo. Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.". "Art. 22. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e' iscritta annualmente apposita assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento di ciascun istituto, da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato. Alle spese di cui al capitolo suddetto si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni.". "Art. 23. - Rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale d'arte orientale.". "Art. 24. - Le Soprintendenze speciali al museo delle antichita' egizie, con sede in Torino, al museo preistorico ed etnografico e alla galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma, sino a quando non saranno adottate nuove leggi sui beni culturali, conservano le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti". "Art. 25. - Nulla e' innovato alle norme vigenti sull'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato". "Art. 26. - Gli uffici e i servizi attualmente esistenti presso l'Amministrazione degli archivi di Stato, restano quali oggi configurati, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 10.". "Art. 27. - Rimane in vigore la normativa relativa ai servizi ed agli uffici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al Ministero con il decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5. Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali. La commissione prevista dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, e' soppressa e le sue attribuzioni sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali. Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a far parte dell'ufficio studi". "Art. 28. - Il comitato istituito dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, e' cosi' composto: due funzionari del Ministero con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui uno esperto di bibliografia; quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri, della pubblica istruzione, del tesoro e del commercio con l'estero; dieci esperti scelti dal Ministro, di cui cinque, uno per ciascuna categoria, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e delle industrie grafiche. Il comitato e' presieduto dal Ministro o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato. La segreteria del comitato e' affidata a un funzionario del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.". "Art. 29. - E' istituito in Roma l'Istituto nazionale per la grafica, con compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica. In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali in essi esistenti. Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, si provvedera' all'ordinamento interno ed alla regolamentazione dell'attivita' del museo.". "Art. 33. - Presso ciascuno degli organi di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 25, 29 e 30, e' istituito un consiglio di istituto, presieduto dal capo dell'ufficio, o, in caso di suo impedimento o di assenza, dal funzionario piu' elevato in grado. Del consiglio fanno parte i funzionari delle carriere direttive, il funzionario preposto all'ufficio amministrativo, nonche' da tre a sette rappresentanti eletti dal restante personale. Il consiglio esprime parere sull'organizzazione e lo svolgimento dei servizi, sulla migliore utilizzazione del personale e sulle altre questioni deferite al suo esame dal capo di istituto. Le modalita' relative alla composizione, convocazione e funzionamento del Consiglio d'istituto sono stabilite con provvedimento del Ministro, il quale fissa altresi' le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale.". - Il testo dell'art. 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante: "Disposizioni sui beni culturali", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1997, n. 243, S.O., e' il seguente: "Art. 9 (Provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei). - 1. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e al fine di incentivare l'attivita' di tutela, conservazione e fruizione pubblica del patrimonio archeologico, la soprintendenza di Pompei e' dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attivita' istituzionale, con esclusione delle spese per il personale. 2. Presso la soprintendenza di Pompei e' istituito il consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro per l'approvazione. 3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2: a) il soprintendente, che lo presiede; b) il direttore amministrativo; c) il funzionario piu' elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza. 4. E' istituito il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente. 5. E' istituito un comitato, composto dal soprintendente, dal responsabile amministrativo, da un rappresentante della provincia di Napoli, da uno della regione Campania e dai sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della soprintendenza, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte sui progetti e sulle iniziative volte a valorizzare le aree archeologiche e con funzioni propositive, di coordinamento e di scambio di informazioni e di conoscenze. 6. Nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali e' istituito l'ufficio del direttore amministrativo della soprintendenza, cui e' preposto un dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi di cui alla tabella l, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegno e di spesa e cura l'amministrazione del personale. Alla soprintendenza e' assegnata la dotazione di personale stabilita dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente. 7. Per particolari esigenze connesse al perseguimento delle finalita' di cui al presente art., il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente e previa comunicazione al Consiglio dei ministri, puo' affidare le funzioni di cui al comma 6 ad un soggetto estraneo all'amministrazione, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il relativo trattamento economico e' determinato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore allo stipendio iniziale di dirigente dello Stato e con una indennita' comprensiva del trattamento accessorio che compete ai dirigenti dello Stato. 8. Le somme assegnate alla soprintendenza dall'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e ogni altro provento esterno affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima. I proventi esterni devono essere finalizzati alle attivita' di recupero, di restauro, di adeguamento strutturale e funzionale. Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti dai biglietti d'ingresso agli scavi e alle altre aree e complessi archeologici della soprintendenza sono destinati ad interventi di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri, al recupero archeologico, alle attivita' di promozione culturale, di godimento del bene stesso e di incentivazione della occupazione ed alle altre attivita' da realizzare nelle medesime aree e sono acquisiti al bilancio della soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa. 9. Al fine di promuovere, in ambito nazionale e internazionale, l'immagine degli scavi di Pompei e degli altri complessi archeologici, la soprintendenza realizza iniziative miranti alla valorizzazione del sito archeologico, anche con accordi di programma, con gli enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e con la regione Campania. 10. L'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene, facente parte dei complessi archeologici, puo' essere data in uso a soggetti pubblici e privati, per la durata non superiore a tre anni, previa assunzione delle spese necessarie per il restauro del bene o dell'immobile, stabilite, con apposite perizie, dalla soprintendenza e nel rispetto delle indicazioni dettate dall'istituto incaricato del restauro. 11. In sede di prima applicazione della presente legge, i servizi aggiuntivi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonche' dall'art. 47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono attivati con il metodo della trattativa privata. 12. Alla soprintendenza di Pompei si applicano le disposizioni previste per gli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Alla soprintendenza medesima si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La soprintendenza e' assoggettata al controllo della Corte dei conti. 13. Fermo restando quanto disposto dall'art. 65, comma 2, lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilita' delle erogazioni liberali in denaro, per le erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi da soggetti titolari di reddito di impresa a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei e' concesso un credito di imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'erogazione stessa, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dovute per i periodi di imposta medesimi. Il predetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ne' e' considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del citato testo unico, relativo alla deducibilita' degli interessi passivi. 14. All'onere derivante dall'applicazione del comma 13, valutato in lire 500 milioni per il 1997, in lire 1.500 milioni per il 1998 e in lire 2.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri". - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, recante: "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1999, n. 191, e' il seguente: "Art. 8 (Consultabilita' di documenti). - 1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, recante "Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilita", e' inserito, in ultimo, il seguente comma: "Con decreto del Ministro dell'interno e' istituita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti d'archivio riservati. La commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilita' degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della commissione e' assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali". 2. (Comma abrogato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)". - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, recante: "Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2001, n. 174. - Il testo degli articoli 2, 3, 4, 7 e 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, con le modifiche apportate dal presente decreto (in carattere corsivo), e' il seguente: "Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli Uffici di diretta collaborazione. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro; c) l'Ufficio legislativo; d) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione; e) il Servizio di controllo interno; f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unita', comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro puo' nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonche' un consigliere diplomatico. 4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, previa verifica della possibilita' di soddisfare le esigenze mediante personale dei ruoli dell'amministrazione, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche esperti e consulenti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore di tre mesi rispetto alla permanenza in carica del Ministro. Il Ministro, con l'atto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare professionalita' del consulente ed allega un suo dettagliato curriculum. 5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure: a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei Dipartimenti del Ministero; b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente dell'organo di direzione di cui all'art. 7, comma 2, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero; c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, nonche' per i capi delle segreterie o, in via alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; d) al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; e) ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale; f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero; g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita', e' determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui all'art. 2, comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal comma 5 se piu' favorevole integra per la differenza il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, dipendenti da pubbliche amministrazioni e che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante rispettivamente ai capi dei Dipartimenti, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero. 7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo. 8. I Capi degli uffici di cui al comma 1 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalita'. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3. 9. Presso il Gabinetto possono essere chiamati ad operare, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di tale centro di responsabilita', dirigenti di prima fascia di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in numero non superiore a 2, nell'ambito delle relative dotazioni organiche. 10. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con atti del Capo di Gabinetto. 11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione del Ministero, assegnando unita' di personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unita' addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Il suddetto Dipartimento fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione". "Art. 3 (Ufficio di Gabinetto). - 1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto si articola in due uffici di livello dirigenziale generale cui sono preposti due dirigenti di prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione organica, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con le funzioni di Vice Capi di Gabinetto. 2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti dei Dipartimenti. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con i Dipartimenti, con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con il Servizio di controllo interno. 3. Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da non piu' di due Vice Capi di Gabinetto.". "Art. 4 (Ufficio legislativo). - 1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attivita' culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con il consigliere diplomatico cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti dei dipartimenti, delle direzioni generali e delle direzioni regionali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.". "Art. 7 (Servizio di controllo interno). - 1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2. Le attivita' di controllo interno sono svolte da un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro, scelti tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Due dei componenti del collegio sono nominati, entro i limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, con incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le funzioni di presidente del collegio sono assegnate, con decreto del Ministro, ad uno dei componenti.". "Art. 12 (Norme finali). - 1. Agli uffici di cui all'art. 2 possono essere assegnati due dirigenti di prima fascia e cinque dirigenti di seconda fascia nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche. 2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". - Si indicano le rubriche degli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, abrogati dal decreto qui pubblicato: "Art. 9 (Organi consultivi)". "Art. 10 (Consiglio per i beni culturali e ambientali)". "Art. 11 (Comitati tecnico-scientifici)".
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| Tabella A (prevista dall'art. 23, comma 2)
Dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali Dotazioni organiche -- Dirigenti di prima fascia (*) 35 Dirigenti di seconda fascia (**) 247 ---- Totale dirigenti 282
(*) di cui 2 presso il Gabinetto del Ministro, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3. (**) di cui 5 presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni. |
| Tabella B (prevista dall'art. 23, comma 3)
Dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali Area funzionale - Posizione economica Dotazioni organiche --- --- Area funzionale C - posizione economica C3 Totale 2520 Area funzionale C - posizione economica C2 Totale 1300 Area funzionale C - posizione economica C1 Totale 2650 Area funzionale B - posizione economica B3 Totale 5853 Area funzionale B - posizione economica B2 Totale 4687 Area funzionale B - posizione economica B1 Totale 5840 Area funzionale A - posizione economica Al Totale 2050 ----- Totale aree funzionali 24900 |
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