Gazzetta n. 166 del 17 luglio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2004, n. 173
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Si riporta la data del decreto a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 20/7/2004, n. 168: Decreto del Presidente della Repubblica (( 10 )) giugno 2004, n. 173

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle riunioni del 10 dicembre 2003 e del 3 febbraio 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Dipartimenti e direzioni generali
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministero", si articola in dipartimenti ed essi, a loro volta, in direzioni generali.
2. I dipartimenti del Ministero sono:
a) Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;
b) Dipartimento per i beni archivistici e librari;
c) Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;
d) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento, cura i rapporti internazionali ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Il capo del Dipartimento, nei settori di competenza, sulla base degli indirizzi del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", anche su proposta del direttore generale competente, esercita inoltre le funzioni di cui al Titolo II della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: "Codice", ed esercita i diritti dell'azionista, negli specifici settori di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
5. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il capo del Dipartimento puo' avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.
6. Il capo del Dipartimento e' responsabile, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
7. Il Dipartimento costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. I capi dei Dipartimenti di cui al comma 2, lettera a), b) e c), partecipano alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza.
9. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti e delle Direzioni generali e dei relativi compiti.
10. I dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni generali provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 20.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'articolo 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
recante: "Individuazione delle unita' previsionali di base
del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante:
"Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002,
n. 137", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio
2004, n. 11.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
1999, n. 205, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, citato nelle note alle premesse, e'
il seguente:
"Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.".
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile
1993, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per la
soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e
per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95,
e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno
1993, n. 145, e' il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. L'Ente autonomo di gestione per il
cinema e' trasformato in societa' per azioni con le
procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In attesa del riordino della disciplina generale
delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa'
di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica assume la titolarita' delle
relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le
attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per quanto riguarda i profili
patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La societa' presenta, annualmente, all'autorita'
competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente
alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma
di produzione, distribuzione e promozione in Italia e
all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto
metraggio di interesse culturale, un programma di attivita'
nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei
servizi e di altre attivita' previste dagli statuti delle
singole societa' inquadrate, nonche' una proposta di
programma di attivita' finanziaria volta al potenziamento
del cinema nazionale ed un programma di riconversione e
restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei
propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma
di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche
per promuovere in particolare la programmazione della
cinematografia italiana ed europea. Con decreto
dell'autorita' competente in materia di turismo e
spettacolo, sulla base del programma preventivamente
approvato, vengono assegnate ed erogate le relative
sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di
cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla
base di una percentuale della quota del Fondo medesimo
destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i
contributi previsti dalla legislazione vigente a favore
dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle
societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il
programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo alla data della sua approvazione.
4. Nella prospettiva della costituzione di un polo
pubblico dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni
con l'IRI S.p.a. nei settori di attivita' di interesse
comune.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
8 gennaio 2004, n. 3, citato nelle note alle premesse, e'
il seguente:
"Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Fino
alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui all'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dall'art. 1 del presente
decreto, continuano ad applicarsi le norme
sull'organizzazione degli uffici vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3. Il numero dei membri degli organi consultivi,
individuato con i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2,
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come
modificato dall'art. 3 del presente decreto, non potra' in
ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono inoltre essere
conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a
dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero
appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il
Ministero medesimo, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati,
fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale, anche in posizione di fuori ruolo.
5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante
dall'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, e'
compensato con la riduzione di sedici unita' della
dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del
Ministero, vigente alla data prevista dall'art. 34, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere
derivante dal comma 4 del presente articolo e' compensato
rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da
parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale, anche di livello generale,
equivalente sul piano finanziario.
6. All'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate
di autonomia spetta il trattamento economico di cui
all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, citato nelle note alle premesse, e'
il seguente:
"Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - (Art. 21,
commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 12 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo n.
80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 387 del 1998).
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano,
ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui
all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
le disposizioni del contratto collettivo.
2. (Comma abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145).
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, citato nelle note alle premesse, e'
il seguente:
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.".
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 2.
Conferenza interdipartimentale
e Comitati dipartimentali
1. Il Ministro convoca periodicamente in conferenza i capi dei Dipartimenti per l'esame delle questioni attinenti al coordinamento generale dell'attivita' del Ministero e la formulazione al Ministro stesso di proposte per l'adozione di atti di indirizzo e di direttive volti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i dirigenti preposti agli uffici centrali di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti.
2. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento della Conferenza sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.
3. Il capo del Dipartimento ed i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale, anche periferici, compresi nel Dipartimento si riuniscono ordinariamente in comitato, ai fini del necessario coordinamento dell'attivita' degli uffici e per la formulazione al Ministro di proposte per l'emanazione di atti d'indirizzo e direttive.
 
Art. 3.
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici
1. Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e promuove la qualita' architettonica ed urbanistica e l'arte contemporanea.
2. Il Dipartimento si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale per i beni archeologici;
b) Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici;
c) Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
d) Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee.
3. Il Dipartimento si articola, a livello territoriale, negli uffici dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 20.
4. Il Capo del Dipartimento, in particolare:
a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
b) propone al Ministro l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalita' di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
d) esprime la volonta' dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale;
e) esprime la volonta' dell'Amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni generali;
f) propone al Ministro l'esercizio dei poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesistici, ai sensi degli articoli 143 e 156 del Codice;
g) elabora, sulla base delle proposte dei direttori regionali e dei pareri espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.
5. Le funzioni di cui al comma 4, lettere d) ed e), possono essere delegate ai direttori generali competenti.
6. La funzione di cui al comma 4, lettera f), e' di norma delegata ai direttori regionali.



Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 16, 47, 69 e 128 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni
culturali e del paesaggio", di seguito denominato "Codice",
citato nelle note alle premesse, e' il seguente:
"Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione). - 1. Avverso la dichiarazione di cui
all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".
"Art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela
indiretta e ricorso amministrativo). - 1. Il provvedimento
contenente le prescrizioni di tutela indiretta e'
notificato al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo
comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri
immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si
riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni
di tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai
sensi dell'art. 16. La proposizione del ricorso, tuttavia,
non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato.".
"Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di
attestato). - 1. Avverso il diniego dell'attestato e'
ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al
Ministero, per motivi di legittimita' e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso
amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma i
beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui
all'art. 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli
atti all'ufficio di esportazione, che provvede in
conformita' nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".
"Art. 128 (Notifiche effettuate a norma della
legislazione precedente). - 1. I beni culturali di cui
all'art. 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate
e trascritte le notifiche effettuate a norma della legge
20 giugno 1909, n. 364, e della legge 11 giugno 1922, n.
778, sono sottoposti al procedimento di cui all'art. 14.
Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette
notifiche restano comunque valide agli effetti di questa
Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche
effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge
1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e
notificate a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli
articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero
precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero
puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario,
possessore o detentore interessati, il procedimento di
dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle
notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la
perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di
tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di
rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai
sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia
stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo
ai sensi dell'art. 16.".
- Il testo dell'art. 17 del Codice e' il seguente:
"Art. 17 (Catalogazione). - 1. Il Ministero, con il
concorso delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali
e coordina le relative attivita'.
2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono
stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il
Ministero, con il concorso delle regioni, individua e
definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso
ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di
integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la
collaborazione delle universita', concorrono alla
definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, con le modalita' di cui al decreto
ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione
dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con
gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al
catalogo nazionale dei beni culturali.
6. La consultazione dei dati concernenti le
dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 13 e' disciplinata
in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela
della riservatezza.".
- Il testo dell'art. 143 del Codice e' il seguente:
"Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. In base alle
caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al
livello di rilevanza e integrita' dei valori paesaggistici,
il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da
quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli
significativamente compromessi o degradati.
2. In funzione dei diversi livelli di valore
paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun
ambito corrispondenti obiettivi di qualita' paesaggistica.
Gli obiettivi di qualita' paesaggistica prevedono in
particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli
elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche
delle tipologie architettoniche, nonche' delle tecniche e
dei materiali costruttivi;
b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio compatibili con i diversi livelli di valore
riconosciuti e tali da non diminuire il pregio
paesaggistico del territorio, con particolare attenzione
alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del
patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e
delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati
con quelli.
3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo,
prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola
nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso
l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali,
estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente
definizione dei valori paesaggistici da tutelare,
recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio attraverso l'individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio,
la comparazione con gli altri atti di programmazione, di
pianificazione e di difesa del suolo;
c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei
relativi obiettivi di qualita' paesaggistica;
d) definizione di prescrizioni generali ed operative
per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti
individuati;
e) determinazione di misure per la conservazione dei
caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove
necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di
valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico;
f) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse
o degradate;
g) individuazione delle misure necessarie al corretto
inserimento degli interventi di trasformazione del
territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono
riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo
sviluppo sostenibile delle aree interessate;
h) individuazione, ai sensi dell'art. 134, lettera
c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse
da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a
specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle
diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione
del territorio, individua distintamente le aree nelle quali
la loro realizzazione e' consentita sulla base della
verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e
dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico
ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per
le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri
vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli
strumenti urbanistici in sede di conformazione e di
adeguamento ai sensi dell'art. 145.
5. Il piano puo' altresi' individuare:
a) le aree, tutelate ai sensi dell'art. 142, nelle
quali la realizzazione delle opere e degli interventi
consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei
valori paesaggistici o della opportunita' di valutare gli
impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo
rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147
e 159;
b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti
emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle
quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi puo'
avvenire sulla base della verifica della conformita' alle
previsioni del piano paesaggistico e dello strumento
urbanistico, effettuata nell'ambito del procedimento
inerente al titolo edilizio e con le modalita' previste
dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio
dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;
c) le aree significativamente compromesse o degradate
nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e
riqualificazione non richiede il rilascio
dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal
comma 5, lettera b), e' subordinata all'approvazione degli
strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai
sensi dell'art. 145. Dalla medesima consegue la modifica
degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli
articoli 157, 140 e 141, nonche' dall'inclusione dell'area
nelle categorie elencate all'art. 142.
7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle
disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed
interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all'esito
positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi
l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle
trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui
all'art. 5, lettera b), siano effettuati controlli a
campione sulle opere ed interventi realizzati e che
l'accertamento di un significativo grado di violazione
delle previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146,
147 e 159, relativamente ai comuni nei quali si sono
rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti
prioritari per la conservazione, il recupero, la
riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del
paesaggio regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.
10. Le regioni, il Ministero e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio possono
stipulare accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani
paesaggistici. Nell'accordo e' stabilito il termine entro
il quale e' completata l'elaborazione d'intesa, nonche' il
termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora
all'elaborazione d'intesa del piano non consegua il
provvedimento regionale, il piano e' approvato in via
sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
11. L'accordo di cui al comma 10 stabilisce altresi'
presupposti, modalita' e tempi per la revisione periodica
del piano, con particolare riferimento alla eventuale
sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli
articoli 140 e 141.
12. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non venga
stipulato, ovvero ad esso non segua l'elaborazione
congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto
dai commi 5, 6, 7 e 8.".



 
Art. 4.
Dipartimento per i beni archivistici e librari
1. Il Dipartimento per i beni archivistici e librari cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale per gli archivi;
b) Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
3. Il capo del Dipartimento, in particolare:
a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
b) propone al Ministro l'adozione dei provvedimenti in materia di procedure e modalita' di catalogazione di beni archivistici e librari, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
d) elabora, sulla base delle proposte degli organi periferici e dei pareri espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.
 
Art. 5.
Dipartimento per la ricerca
l'innovazione e l'organizzazione
1. Il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione promuove la ricerca finalizzata agli interventi di tutela dei beni culturali, cura la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, definisce gli indirizzi in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione;
b) Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.
3. Il capo del Dipartimento, in particolare:
a) cura l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sulla base degli elementi predisposti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;
b) predispone le intese istituzionali di programma Stato-regioni e gli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali, ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del Codice, sulla base degli elementi forniti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;
c) vigila sull'efficienza ed il rendimento degli uffici del Ministero, anche attraverso un servizio ispettivo organizzato con apposito decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ne riferisce periodicamente al Ministro;
d) provvede, per il tramite del Direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, anche su proposta dei direttori regionali, all'allocazione delle risorse umane a livello interdipartimentale;
e) individua i criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
f) coordina le iniziative del Ministero in materia di patrimonio mondiale dell'UNESCO e di interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile, che a tal fine puo' avvalersi delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
g) propone al Ministro il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani spesa.
4. Al Dipartimento afferiscono l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro e l'Istituto per il catalogo e la documentazione, quali istituti con funzioni di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione.
5. Presso il Dipartimento operano l'Ufficio studi, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, ed il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.



Note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 112 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del
paesaggio", citato nelle note alle premesse, e' il
seguente:
"Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni, gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente Codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilita' sulla base della normativa
vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le
attivita' di valorizzazione dei beni del patrimonio
culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il
tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine
di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le
modalita' di attuazione. Con gli accordi medesimi sono
individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi
dell'art. 115.
5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui
al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la
loro definizione e' rimessa alla decisione congiunta del
Ministro, del presidente della regione, del presidente
della provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In
assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a
garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilita'.
6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in
sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e
procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli
accordi indicati al medesimo comma 4.
7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare
anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti
interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni
di proprieta' privata.
8. I soggetti pubblici interessati possono altresi'
stipulare apposite convenzioni con le associazioni
culturali o di volontariato che svolgono attivita' di
promozione e diffusione della conoscenza dei beni
culturali.".
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle
premesse.
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante:
"Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1992, n. 64, S.O.
- Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118,
S.O., e' il seguente:
"Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.".



 
Art. 6.
Dipartimento per lo spettacolo e lo sport
1. Il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, di altre espressioni della cultura e dell'arte aventi carattere di spettacolo, nonche' in materia di sport.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale per il cinema;
b) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.
3. Il capo del Dipartimento, in particolare:
a) svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite le direzioni generali competenti per materia;
c) elabora, sulla base delle proposte formulate dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.
4. Nulla e' innovato nella composizione e nelle competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, del Comitato per i problemi dello spettacolo e del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che operano presso il Dipartimento e svolgono funzioni di organi consultivi centrali. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.



Note all'art. 6.
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, citato nelle note alle premesse, e'
il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree
funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) (lettera soppressa dall'art. 1, decreto
legislativo 31 ottobre 2002, n. 257);
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il
risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori
pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1, ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti
nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati
nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
o equiparati, appartenenti ai ruoli della presidenza o
chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle
soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali
del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse
finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita'
esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art.
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6
dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al
Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 6
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato
in complessive 190 unita'.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione si provvede con successivi
regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono
abrogati il comma 19, dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge
24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
7. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, legge
16 gennaio 2003, n. 3).
8. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, legge
16 gennaio 2003, n. 3).
9. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, legge
16 gennaio 2003, n. 3).
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.
11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza,
costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi
dell'art. 7, alla quale e' preposto un coordinatore
nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400
del 1988.
11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla
amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione
dei servizi generali di supporto, purche' non siano di
nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa'
per azioni appositamente costituita, anche con
partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati
attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra
la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito
contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica
qualitativa delle prestazioni rese.
11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto
di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le
modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza
pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
presso la societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel
processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
alle altre strutture generali della Presidenza, nel
rispetto delle procedure di consultazione con le
organizzazioni sindacali previste dalla normativa
vigente.".
- Il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n.
633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio", e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, e' il seguente:
"Art. 190. - E' istituito presso il Ministero della
cultura popolare un comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie
attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da'
pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da
speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di
cui all'art. 71-quinquies, comma 4.".
- Il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante:
"Disposizioni correttive ed integrative dei d.lgs.
8 novembre 1997, n. 426, d.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3,
d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, d.lgs. 29 gennaio 1998, n.
20, e d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134", e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n. 16, supplemento
ordinario, e' il seguente:
"2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento
dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per consentire il migliore
funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi,
comunque in numero non superiore a sette, presso il
Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985,
n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso,
il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di
missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali".



 
Art. 7.
Direzione generale per i beni archeologici
1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge funzioni e compiti in materia di beni ed aree archeologici, anche subacquei, anche su delega del capo del Dipartimento.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori
regionali; b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprieta' privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
e) esprime la volonta' dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale;
f) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
g) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
h) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
i) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al
ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del
Codice; l) elabora, su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;
m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
n) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici;
o) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;
p) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;
q) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
r) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
s) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
t) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;
u) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del
paesaggio", di seguito denominato "Codice", citato nelle
note alle premesse, e' il seguente:
"Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). -
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che
ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10,
comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.".
- Il testo dell'art. 12 del Codice e' il seguente:
"Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'Amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente Codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico accessibile al
Ministero e all'agenzia del demanio, per finalita' di
monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8,
10, 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge
24 novembre 2003, n. 326.".
- Il testo dell'art. 45 del Codice e' il seguente:
"Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) - 1. Il
Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure
e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in
pericolo l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia
danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le
condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e
notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono
immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali
interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei
regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici".
- Il testo dell'art. 48 del Codice e' il seguente:
"Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni). -
1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed
esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'art. 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'art. 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'art. 10, comma 3,
lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse
pertinenti, di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), delle
raccolte librarie indicate all'art. 10, commi 2, lettera
c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei singoli
documenti indicati all'art. 10, commi 2, lettera b), e 3,
lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la
richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi
prima dell'inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione
pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure
necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le
procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da
parte del richiedente, per il valore indicato nella
domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del
Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione
prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia
statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e
alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta
dell'interessato, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di
ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini
dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale.".
- Il testo dell'art. 89 del Codice e' il seguente:
"Art. 89 (Concessione di ricerca). - 1. Il Ministero
puo' dare in concessione a soggetti pubblici o privati
l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate
nell'art. 88 ed emettere a favore del concessionario il
decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi
i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle
prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le
altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di
inosservanza la concessione e' revocata.
3. La concessione puo' essere revocata anche quando il
Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o
prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al
concessionario le spese occorse per le opere gia' eseguite
ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un
perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le
relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere
rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le
cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la
Regione od altro ente pubblico territoriale per fini
espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e
possa garantire la conservazione e la custodia delle cose
medesime".
- Il testo dell'art. 21 del codice e' il seguente:
"Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni
culturali, anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni".
- Il testo dell'art. 92 del codice e' il seguente:
"Art. 92 (Premio per i ritrovamenti). - 1. Il Ministero
corrisponde un premio non superiore al quarto del valore
delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il
ritrovamento;
b) al concessionario dell'attivita' di ricerca, ai
sensi dell'art. 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli
obblighi previsti dall'art. 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la
concessione prevista dall'art. 89 ovvero sia scopritore
della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla
meta' del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia
introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il
consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o
mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo
del premio, l'interessato puo' ottenere, a richiesta, un
credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalita'
e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.".
- Il testo degli articoli 60, 70, 95, 96, 97, e 98 del
Codice e' il seguente:
"Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la
regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato,
hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo
stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.".
"Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine
indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione
puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o
del bene per i quali e' richiesto l'attestato di libera
circolazione, dandone contestuale comunicazione alla
regione e all'interessato, al quale dichiara altresi' che
l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in
custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione
del relativo procedimento. In tal caso il termine per il
rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa o
il bene per il valore indicato nella denuncia. Il
provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del
provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare
all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del
medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facolta' di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di
quanto stabilito all'art. 62, commi 2 e 3, in materia di
copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo
impegno. Il relativo provvedimento e' notificato
all'interessato entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla denuncia.".
"Art. 95 (Espropriazione di beni culturali). - 1. I
beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati
dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando
l'espropriazione risponda ad un importante interesse a
migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione
pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
altro ente ed istituto pubblico ad effettuare
l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la
pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette gli atti
all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a
favore di persone giuridiche private senza fine di lucro,
curando direttamente il relativo procedimento.".
"Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). - 1.
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita'
edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o
restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva,
garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte
del pubblico, facilitarne l'accesso.".
"Art. 97 (Espropriazione per interesse archeologico). -
1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di
immobili al fine di eseguire interventi di interesse
archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose
indicate nell'art. 10.".
"Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita). - 1. La
pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,
nel caso dell'art. 96, anche con provvedimento della
regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli
articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a
dichiarazione di pubblica utilita'.".
- Il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio
1913, n. 363, recante: "Regolamento di esecuzione delle
leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per
le antichita' e le belle arti", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1913, n. 130, e' il seguente:
"Art. 21. - A prescindere da quanto e' particolarmente
stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle
quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose
presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire
in vendita allo Stato cosa di sua proprieta' dovra'
rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a
mezzo della competente sovrintendenza.
Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di
avvalersi della facolta' di cui alla prima parte
dell'articolo successivo, trasmettera' al Ministero la
domanda, accompagnandola del suo parere.".
- Il testo degli articoli 65, 68, 71, 76 e 82 del
Codice e' il seguente:
"Art. 65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita
definitiva dal territorio della Repubblica dei beni
culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore
non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la
verifica prevista dall'art. 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino
nelle categorie indicate all'art. 10, comma 3, e che il
Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia
preventivamente individuato e, per periodi temporali
definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche
oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni
medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta
ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella
presente sezione e nella sezione II di questo Capo,
l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che
presentino interesse culturale, siano opera di autore non
piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta
anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti,
appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui
all'art. 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque
appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle
cose di cui all'art. 11, comma 1, lettera d). L'interessato
ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione che le cose da trasferire all'estero sono
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le
modalita' stabilite con decreto ministeriale.".
"Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi
intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica le cose e i beni indicati nell'art. 65, comma 3,
deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di
essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne da'
notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano
ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento
conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per
l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato
di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa o del bene.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo
consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita'
triennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e'
depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione
dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell'art. 14. A tal fine,
contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e le cose o i
beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4
del medesimo articolo.
7. Per le cose o i beni di proprieta' di enti
sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di
esportazione acquisisce il parere della regione, che e'
reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante.".
"Art. 71 (Attestato di circolazione temporanea). - 1.
Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio
della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose
e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al
competente ufficio di esportazione, indicando,
contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e
il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di
ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega, con motivato
giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando
le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego
di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei
modi previsti dall'art. 69.
3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita
temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'art. 10,
contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono
comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del
procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati
all'art. 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure
di cui all'art. 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero,
sentito il competente organo consultivo. Per i casi di
uscita temporanea disciplinati dall'art. 66 e dall'art. 67,
comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato e'
subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro
delle cose o dei beni, che e' prorogabile su richiesta
dell'interessato, ma non puo' essere comunque superiore a
diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale,
salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato
all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il
valore indicato nella domanda. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la
partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti
italiani di cultura all'estero o da organismi
sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato,
ai sensi dell'art. 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'art. 65, comma 1,
nonche' per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita
temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche
da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o
da una societa' di assicurazione, per un importo superiore
del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come
accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione
e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi
alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio
nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e'
richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare
dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare
importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano
ai casi di uscita temporanea previsti dall'art. 67, comma
1.".
"Art. 76 (Assistenza e collaborazione a favore degli
Stati membri dell'Unione europea). - 1. L'autorita'
centrale prevista dall'art. 3 della direttiva CEE e', per
l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti
indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e
periferici, nonche' della cooperazione degli altri
Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro
dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita'
competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire nel territorio nazionale ricerche
volte alla localizzazione del bene culturale e alla
identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga.
Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato
richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili
per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla
localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il
ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale
la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi
per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro
interessato esegue per verificare, in ordine al bene
oggetto della notifica di cui alla lettera c), la
sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati
all'art. 75, purche' tali operazioni vengano effettuate
entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica
non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e
la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche'
ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di
restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato
richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del
bene culturale, di ogni controversia concernente la
restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualita' dei
soggetti e della natura del bene, il Ministero puo'
proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o
detentori la definizione della controversia mediante
arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e
raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe
le parti.".
"Art. 82 (Azione di restituzione a favore
dell'Italia). - 1. L'azione di restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio italiano e'
esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro
dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza
dell'Avvocatura generale dello Stato.".
- Il testo dell'art. 141 del codice e' il seguente:
"Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Qualora la
commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il
termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata ai
sensi dell'art. 138, ovvero laddove il provvedimento
regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico
non venga comunque emanato entro il termine di un anno
dalla predetta richiesta, il direttore regionale puo'
chiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva.
2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia
della documentazione eventualmente acquisita dalla
commissione provinciale, effettua l'istruttoria ai fini
della formulazione della proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico.
3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati
affinche' provvedano agli adempimenti indicati all'art.
139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti
indicati all'art. 139, commi 2, 4 e 5.
4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai
sensi dell'art. 139, commi 3 e 6, e provvede con decreto.
Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico
e' notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle
forme previste dall'art. 140, commi 2, 3 e 4.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche alle proposte di integrazione, con
riferimento ai contenuti indicati all'art. 143, comma 3,
lettere e) ed f), dei provvedimenti di dichiarazione di
notevole interesse pubblico esistenti.".



 
Art. 8.
Direzione generale per i beni
architettonici e paesaggistici
1. La Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici svolge funzioni e compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, anche su delega del capo del Dipartimento.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori
regionali; b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprieta' privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
e) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;
f) esprime la volonta' dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale;
g) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
h) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici e paesaggistici;
i) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici;
l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie sui beni architettonici, previste dal Codice;
m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95, 96 e 98 del Codice;
n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
o) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.



Note all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 12, 13, 21 e 45 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei
beni culturali e del paesaggio", di seguito denominato
"Codice", citato nelle note alle premesse, si vedano le
note all'art. 7.
- Per il testo degli articoli 60, 95, 96 e 98 del
Codice, si vedano le note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 21 del regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 141 del Codice, si vedano le
note all'art. 7.



 
Art. 9.
Direzione generale per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico
1. La Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico svolge funzioni e compiti in materia di beni artistici, storici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori
regionali; b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprieta' privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
d) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;
e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici;
h) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
i) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni storici, artistici ed etnoantropologici;
l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono di norma delegate ai direttori regionali.



Note all'art. 9:
- Per il testo degli articoli 12, 13, 21 e 48 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei
beni culturali e del paesaggio", di seguito denominato
"Codice", citato nelle note alle premesse, si vedano le
note all'art. 7.
- Per il testo degli articoli 60, 70, 95 e 98 del
Codice, si vedano le note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 21 del regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 7.
- Per il testo degli articoli 65, 68, 71, 76 e 82 del
Codice, si vedano le note all'art. 7.



 
Art. 10.
Direzione generale per l'architettura
e l'arte contemporanee
1. La Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee svolge funzioni e compiti in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
b) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei;
c) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attivita' culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
d) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
e) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica o urbanistica, ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
f) promuove la formazione, in collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualita' architettonica e urbanistica;
g) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
h) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;
i) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sull'Ente esposizione nazionale La Quadriennale d'arte di Roma.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n.
633, citata nelle note all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 20. - Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non
puo' opporsi alle modificazioni che si rendessero
necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non
potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse
necessario apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se
all'opera sia riconosciuto dalla competente autorita'
statale importante carattere artistico, spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali
modificazioni.".
- Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del
paesaggio", citato nelle note alle premesse, e' il
seguente:
"Art. 37. (Contributo in conto interessi). - 1. Il
Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui accordati da istituti di credito ai proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali
immobili per la realizzazione degli interventi conservativi
autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di
mutuo.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto,
su richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.".



 
Art. 11.
Direzione generale per gli archivi
1. La Direzione generale per gli archivi svolge funzioni e compiti in materia di beni archivistici.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprieta' privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
d) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;
e) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
g) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di censimento e inventariazione dei beni archivistici;
h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;
i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalita' di consultazione dei medesimi;
m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
n) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
o) coordina l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;
p) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
q) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
r) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
s) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale indicati all'articolo 7, comma 2, lettera t).
3. La funzione di cui al comma 2, lettera b), e' di norma delegata ai soprintendenti archivistici.



Note all'art. 11:
- Per il testo degli articoli 12, 13, 21, 48, 60, 70,
95 e 98 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
"Codice dei beni culturali e del paesaggio", citato nelle
note alle premesse, si vedano le note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 21 del regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 7.



 
Art. 12.
Direzione generale per i beni librari
e gli istituti culturali
1. La Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge funzioni e compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli
interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela
statale; c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
e) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;
f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;
h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;
n) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98 del Codice;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.



Note all'art. 12:
- Per il testo degli articoli 21 e 48 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni
culturali e del paesaggio", di seguito denominato "Codice",
citato nelle note alle premesse, si vedano le note all'art.
7.
- La legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante: "Nuove
norme per l'erogazione di contributi statali alle
istituzioni culturali", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248.
- Per il testo degli articoli 60, 95 e 1998 del Codice,
si vedano le note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 21 del regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 7.



 
Art. 13.
Direzione generale per gli affari generali il bilancio,
le risorse umane e la formazione
1. La Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione cura i servizi generali dell'amministrazione, svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione ed e' competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni e formazione del personale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 20. La Direzione generale, inoltre, e' competente per l'attuazione delle direttive del Ministro e del capo del Dipartimento in materia di politiche del personale e contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) effettua l'istruttoria in ordine al programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre, per il tramite del capo del Dipartimento, all'approvazione del Ministro;
b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti, dalle direzioni generali e dalle direzioni regionali; in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
c) assicura il supporto per i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
d) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; svolge attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
e) cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero.
 
Art. 14.
Direzione generale per l'innovazione
tecnologica e la promozione
1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico; provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione dei progetti e dei piani; provvede ad incrementare la qualita' dei servizi resi dall'amministrazione, ivi compresi quelli forniti dagli uffici per le relazioni con il pubblico, sperimentando l'uso di nuove tecnologie; cura la promozione dell'immagine dei beni e delle attivita' culturali loro afferenti in ambito nazionale ed internazionale.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) provvede al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
b) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;
c) cura i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, recante: "Riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, e' il seguente:
"Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I
servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con
modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e
assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
partecipazione, nelle forme, anche associative,
riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le
modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi
erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo
alle amministrazioni interessate e monitoraggio
sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da
apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla
base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i
compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi
pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.
273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
6 ottobre 1989, n. 322, recante: "Norme sul sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400", e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222, e' il seguente:
"Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante: "Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 1993, n. 42.
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, citato nelle note alle
premesse, e' il seguente:
"2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.".



 
Art. 15.
Direzione generale per il cinema
1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attivita' cinematografiche.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) esercita la vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attivita' cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e della relativa Sezione competente.
 
Art. 16.
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport
1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attivita' di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali, nonche' in materia di attivita' sportive agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello spettacolo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);
d) propone, coordina ed attua le iniziative culturali in materia di sport;
e) cura i rapporti con Enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale anti-doping);
f) cura i rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;
g) svolge funzioni e compiti in materia di prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza del Ministero;
h) esercita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e sull'Istituto per il credito sportivo.
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attivita' musicali, di danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni competenti.
 
Art. 17.
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e' organo consultivo a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali. Esso, in particolare, esprime pareri:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;
b) su schemi di atti normativi e amministrativi generali;
c) su ogni questione tecnico-scientifica di carattere generale concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici;
d) sulle questioni demandate da leggi o regolamenti.
2. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 2, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio superiore possono partecipare, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici.
4. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 1, lettera a).
5. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi.
6. I componenti del Consiglio superiore restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero ne' assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore.
7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.



Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1977, n. 721, recante: «Regolamento per la elezione dei
rappresentanti del personale in seno ai consigli di
amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7
della legge 28 ottobre 1970, n. 775», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1977, n. 275, supplemento
ordinario.».
- Il testo dell'art. 2195 del codice civile (regio
decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), e' il
seguente:
«Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o
per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano.».



 
Art. 18.
Comitati tecnico-scientifici
1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
f) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee.
2. I Comitati esprimono pareri:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;
b) a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, sugli schemi di atti normativi e sugli schemi di atti amministrativi generali;
c) a richiesta dei capi dei dipartimenti competenti, sull'adozione di provvedimenti di tutela di particolare rilevanza, nonche' sulle questioni afferenti metodologie e criteri di intervento sui beni culturali;
d) obbligatoriamente, sui ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti.
3. Ciascun Comitato e' composto:
a) da due rappresentanti eletti, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita' attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato;
b) da un esperto di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Ministro;
c) da due professori universitari di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Consiglio universitario nazionale.
4. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 3, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, i capi dei dipartimenti, i direttori generali competenti per materia ed i direttori regionali competenti per territorio.
5. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 3. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6.
6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.
7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.



Note all'art. 18:
- Per il testo degli articoli 16, 47, 69 e 128 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei
beni culturali e del paesaggio», citato nelle note alle
premesse, si vedano le note all'art. 3.



 
Art. 19.
Organi periferici del Ministero
1. Sono organi periferici del Ministero:
a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;
c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
d) le soprintendenze per i beni archeologici;
e) le soprintendenze archivistiche;
f) gli archivi di Stato;
g) le biblioteche statali;
h) i musei e gli altri istituti dotati di autonomia.
2. Gli organi indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a), sono uffici di livello dirigenziale non generale e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, articolazioni degli uffici di cui alla lettera a) del comma 1, puo' essere prevista l'attribuzione di piu' competenze tra quelle indicate.
3. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) e dei relativi compiti. Con le stesse modalita' si provvede alla eventuale soppressione degli uffici gia' istituiti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, con decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettera h), attuando i principi e le modalita' indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri che tengono conto della qualita' e quantita' dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonche' dell'organico.



Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis,lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, citato nelle note alle premesse,
e' il seguente:
"Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con
i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le
soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano
competenza su complessi di beni distinti da eccezionale
valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A
ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti
preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il
trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia
puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche
pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze
archivistiche.".
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 20.
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni.
2. Le direzioni regionali curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni, il direttore regionale puo' essere contemporaneamente titolare degli uffici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h).
4. Il direttore regionale, oltre a svolgere le funzioni delegate, in particolare:
a) propone al capo del Dipartimento gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui al comma 3 compresi nella direzione regionale;
b) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di piu' soprintendenze di settore;
c) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, con eccezione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera o), dall'articolo 8, comma 2, lettera e) e dall'articolo 9, comma 2, lettera d);
d) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 del Codice;
e) dispone il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti agli articoli 34 e 35 del Codice;
f) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;
g) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 88 del Codice;
h) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;
i) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
l) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate dalle soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice;
m) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;
n) riceve dalle soprintendenze di settore le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali di proprieta' privata, previste dall'articolo 59 del Codice, e conseguentemente effettua la comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito i beni si trovano, prescritta dall'articolo 62, comma 1, del Codice;
o) propone al Direttore generale competente, sentite le soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al Direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione o degli altri enti pubblici territoriali, accompagnate dalle proprie valutazioni; su indicazione del Direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;
p) propone ai Direttori generali competenti, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
q) richiede alle commissioni provinciali, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;
r) propone al Direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici;
s) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;
t) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le universita' e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualita' architettonica e urbanistica;
u) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie d'insegnamento, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
v) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;
z) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
aa) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;
bb) organizza e gestisce le risorse strumentali degli uffici dipendenti nell'ambito della regione, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13.
cc) alloca le risorse umane degli uffici dipendenti, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13;
dd) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale, ferme restando le competenze di cui all'articolo 13.
5. Il direttore regionale delega, di norma, le funzioni di cui al comma 4, lettere c), g) e h), ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale.
6. Il direttore regionale, inoltre, puo' delegare ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale una o piu' delle altre funzioni di cui al comma 4.



Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, citato nelle note alle premesse,
e' il seguente:
"Art. 7 (Direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici). - 1. In ogni regione a statuto ordinario,
nonche' nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna,
sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali
e paesaggistici.
2. Le direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello
dirigenziale generale, del dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici ed hanno sede nel capoluogo della
rispettiva regione.
3. L'incarico di direttore regionale per i beni
culturali e paesaggistici e' conferito ai sensi dell'art.
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, previa comunicazione al
presidente della regione, sentito il capo del dipartimento
per i beni culturali e paesaggistici.
4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici
dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della
relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'art.
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni.
5. Il direttore regionale coordina e dirige le
attivita' degli uffici di cui al comma 4, esercitando le
funzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e
conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.
19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il
direttore generale competente per materia.
6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per
i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi
dell'art. 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono
che i direttori regionali possono essere contemporaneamente
titolari delle soprintendenze dotate di autonomia
istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi
dell'art. 8.".
- Il testo dell'art. 32 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del
paesaggio", di seguito denominato "Codice", citato nelle
note alle premesse, e' il seguente:
"Art. 32 (Interventi conservativi imposti). - 1. Il
Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per
assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero
provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli
obblighi di cui all'art. 30, comma 4.".
- Il testo degli articoli 34 e 35 del Codice e' il
seguente:
"Art. 34 (Oneri per gli interventi conservativi
imposti). - 1. Gli oneri per gli interventi su beni
culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai
sensi dell'art. 32, sono a carico del proprietario,
possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di
particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o
godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina
l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne da'
comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal
proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede
al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai
sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare
determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute
direttamente, il Ministero determina la somma da porre a
carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura
il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia
di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello
Stato.".
"Art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). - 1.
Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta
dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale
per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 31,
comma 1, per un ammontare non superiore alla meta' della
stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o
riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero
puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall'art. 30,
comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali contributi privati
relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali.".
- Il testo dell'art. 38 del Codice e' il seguente:
"Art. 38 (Apertura al pubblico degli immobili oggetto
di interventi conservativi). - 1. Gli immobili restaurati o
sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso
totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali
siano stati concessi contributi in conto interessi, sono
resi accessibili al pubblico secondo modalita' fissate,
caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da
stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari
all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi
dell'art. 34 o della concessione del contributo ai sensi
dell'art. 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti
temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo
conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi
esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
soprintendente, al comune o alla citta' metropolitana nel
cui territorio si trovano gli immobili.".
- Il testo dell'art. 88 del Codice e' il seguente:
"Art. 88 (Attivita' di ricerca). - 1. Le ricerche
archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento
delle cose indicate all'art. 10 in qualunque parte del
territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero puo' ordinare l'occupazione temporanea
degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere
di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad
un'indennita' per l'occupazione, determinata secondo le
modalita' stabilite dalle disposizioni generali in materia
di espropriazione per pubblica utilita'. L'indennita' puo'
essere corrisposta in denaro o, a richiesta del
proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di
parte di esse, quando non interessino le raccolte dello
Stato.".
- Il testo degli articoli 106 e 107 del Codice e' il
seguente:
"Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che
abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro
destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il
soprintendente determina il canone dovuto e adotta il
relativo provvedimento.".
"Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di
beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali possono consentire la
riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni
culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di
diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni
culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di
sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque
materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente
consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i
calchi da copie degli originali gia' esistenti. Le
modalita' per la realizzazione dei calchi sono disciplinate
con decreto ministeriale.".
Il testo dell'art. 44, comma 1, del Codice e' il
seguente:
"1. I direttori degli archivi e degli istituti che
abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o
collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e
scientifiche possono ricevere in comodato da privati
proprietari, previo assenso del competente organo
ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne
la fruizione da parte della collettivita', qualora si
tratti di beni di particolare importanza o che
rappresentino significative integrazioni delle collezioni
pubbliche e purche' la loro custodia presso i pubblici
istituti non risulti particolarmente onerosa.".
Il testo degli articoli 55, 56 e 58 del Codice e' il
seguente:
"Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al
demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili
appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra
quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non possono
essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
rilasciata a condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela e la
valorizzazione dei beni, e comunque non ne pregiudichi il
pubblico godimento;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate
destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed
artistico degli immobili e tali da non recare danno alla
loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si
riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi
dell'art. 12, comma 7.".
"Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad
autorizzazione). - 1. E' altresi' soggetta ad
autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo
Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, e diversi da quelli indicati negli
articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1;
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera
a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad
eccezione delle cose e dei beni indicati all'art. 54, comma
2, lettere a) e c).
2. L'autorizzazione e' richiesta anche nel caso di
vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1,
lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte
librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi
giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni
culturali ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni
culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in
pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad
autorizzazione.".
"Art. 58 (Autorizzazione alla permuta). - 1. Il
Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati
agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti
alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti,
istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta
stessa derivi un incremento del patrimonio culturale
nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche
raccolte.".
- Il testo dell'art. 59 del Codice e' il seguente:
"Art. 59 (Denuncia di trasferimento). - 1. Gli atti che
trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
proprieta' o la detenzione di beni culturali sono
denunciati al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in
caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di
trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto
nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare
ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un
contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione
a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre
dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della
dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il
legatario, il termine decorre dall'apertura della
successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del
codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente
soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la
sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti
legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni
dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti
ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente
Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle
indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni
incomplete o imprecise.".
Il testo dell'art. 62, comma 3, del Codice e' il
seguente:
"3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la
prelazione, ne da' comunicazione, entro quaranta giorni
dalla ricezione della denuncia, all'ente interessato. Detto
ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il
provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed
all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente
che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima
notifica."
- Per il testo dell'art. 60 del Codice, si vedano le
note all'art. 7.
- Il testo dell'art. 138 del Codice e' il seguente:
"Art. 138 (Proposta di dichiarazione di notevole
interesse pubblico). - 1. Su iniziativa del direttore
regionale, della regione o degli altri enti pubblici
territoriali interessati, la commissione indicata all'art.
137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le
soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta
la sussistenza del notevole interesse pubblico degli
immobili e delle aree di cui all'art. 136, e propone la
dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta
e' motivata con riferimento alle caratteristiche storiche,
culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie
degli immobili o delle aree che abbiano significato e
valore identitario del territorio in cui ricadono o che
siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le
prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati
all'art. 143, comma 3.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse
pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina
di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente
rispondente agli elementi peculiari e al valore degli
specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte
integrante di quella prevista dal piano paesaggistico.".
- La legge 29 luglio 1949, n. 717, recante: "Norme per
l'arte negli edifici pubblici", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237.
- Il testo dell'art. 115 del Codice e' il seguente:
"Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di
strutture organizzative interne alle amministrazioni,
dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale
tecnico.
3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni,
associazioni, consorzi, societa' di capitali o altri
soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente,
dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati
ai commi 4 e 5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in
forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello
di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due
forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3
e' attuata previa valutazione comparativa, in termini di
efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono
perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al
comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a
terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad
evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa
dei progetti presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente
ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma
3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche dell'attivita' di valorizzazione, non
risulti conveniente od opportuna la gestione in forma
diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attivita' di
valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al
comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed
integrato.
8. Il rapporto tra il titolare dell'attivita' e
l'affidatario od il concessionario e' regolato con
contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra
l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e
di professionalita' degli addetti nonche' i poteri di
indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attivita'
o del servizio.
9. Il titolare dell'attivita' puo' partecipare al
patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3,
lettera a), anche con il conferimento in uso del bene
culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del
titolare dell'attivita' o del servizio, di estinzione del
soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque
causa, dell'affidamento dell'attivita' o del servizio. I
beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma
3 puo' essere collegata la concessione in uso del bene
culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde
efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di
cessazione dell'affidamento o della concessione del
servizio o dell'attivita'.".



 
Art. 21.
Comitati regionali di coordinamento
1. Il Comitato regionale di coordinamento e' organo collegiale a competenza intersettoriale.
2. Il Comitato esprime pareri:
a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonche' in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;
b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.
3. Il Comitato e' presieduto dal direttore regionale ed e' composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione e' integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 22.
Comunicazioni dell'amministrazione
1. Gli atti e i documenti del Ministero sono inviati all'interno ed all'esterno dell'amministrazione per posta elettronica, ordinaria o certificata, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa", e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., e'
il seguente:
"Art. 14 (Trasmissione del documento informatico). - 1.
Il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
ricezione di un documento informatico, redatto in
conformita' alle disposizioni del presente testo unico e
alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9,
comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta
consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta
nei casi consentiti dalla legge.".



 
Art. 23.
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, viene effettuata la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra rimodulati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa.
6. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. Restano in vigore gli articoli da 12 a 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.
8. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 4, e' abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
9. Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, quale ufficio dirigenziale di livello non generale.
10. Il sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.
11. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il capo del dipartimento puo' ricoprire anche uffici dirigenziali di livello generale compresi nel dipartimento.
12. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore regionale puo' essere titolare anche di uffici dirigenziali di livello non generale compresi nella direzione regionale.
13. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2:
1) al comma 5, lettera a), le parole: "al Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "ai capi dei Dipartimenti";
2) al comma 6, le parole: "al Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "ai capi dei Dipartimenti";
3) al comma 9 le parole: "nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle relative dotazioni organiche.";
4) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione del Ministero, assegnando unita' di personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unita' addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Il suddetto Dipartimento fornisce altresi' le risorse strumentali
necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta
collaborazione."; b) all'articolo 3:
1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'Ufficio di Gabinetto si articola in due uffici di livello dirigenziale generale cui sono preposti due dirigenti di prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione organica, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con le funzioni di Vice capi di Gabinetto.";
2) al comma 2, le parole "del Segretariato generale" e "il Segretariato generale" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dei Dipartimenti" e "i Dipartimenti";
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "del Segretariato generale e delle direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "dei Dipartimenti, delle direzioni generali e delle direzioni regionali";
d) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le attivita' di controllo interno sono svolte da un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro, scelti tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Due dei componenti del collegio sono nominati, entro i limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, con incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le funzioni di presidente del collegio sono assegnate, con decreto del Ministro, ad uno dei componenti.";
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441" sono sostituite dalle seguenti: "delle prescritte dotazioni organiche";
f) gli articoli 9, 10 e 11 sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 41



Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
8 gennaio 2004, n. 3, citato nelle note alle premesse, e'
il seguente:
"Art. 1 (Modifiche all'art. 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300). - 1. L'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in quattro dipartimenti, in dieci uffici dirigenziali
generali, costituiti dalle dieci unita' in cui si
articolano i dipartimenti, nonche' in due uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro.
Sono inoltre conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale presso il collegio di direzione del
Servizio di controllo interno del Ministero.
2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni
nell'ambito delle seguenti aree funzionali di cui all'art.
53:
a) beni culturali e paesaggistici;
b) beni archivistici e librari;
c) ricerca, innovazione e organizzazione;
d) spettacolo e sport.
3. Il Ministero si articola, altresi', in diciassette
uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni
regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli
altri uffici dirigenziali.
4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4."".
- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
8 gennaio 2004, n. 3, si vedano le note all'art. 2.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 novembre 2001, recante: "Rimodulazione delle dotazioni
organiche del personale appartenente alle aree funzionali
ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le
attivita' culturali", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 febbraio 2002, n. 30.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 2000, n. 441, recante: "Regolamento recante
norme di organizzazione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2001, n. 33.
- Il testo degli articoli da 12 a 29 e 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805,
recante: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali
e ambientali", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 gennaio 1976, n. 23, S.O., e' il seguente:
"Art. 12. - Gli istituti centrali sono riordinati come
segue:
a) Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione;
b) Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) Istituto centrale per la patologia del libro;
d) Istituto centrale per il restauro.
Gli istituti centrali sono dotati di autonomia
amministrativa e contabile per quanto concerne le spese
relative all'attivita' svolta e quelle di funzionamento,
con esclusione delle spese per il personale; tengono
collegamenti funzionali con gli organismi periferici;
concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla
ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la
conservazione; corrispondono con organismi di ricerca
italiani e internazionali.
L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve
comprendere uno o piu' laboratori di ricerca ed un ufficio
amministrativo, e' stabilito con decreto del Ministro,
sentito il competente comitato di settore.".
"Art. 13. - L'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione esplica funzioni in materia di catalogazione
e documentazione dei beni culturali di interesse
archeologico, storico-artistico e ambientale e, fra le
altre, in particolare:
a) elabora programmi di catalogazione generale dei
beni fissandone la metodologia;
b) promuove e coordina l'attivita' esecutiva di
catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione
dei metodi;
c) costituisce e gestisce il catalogo generale dei
beni di cui sopra;
d) cura le pubblicazioni inerenti alle attivita' di
cui alle lettere precedenti;
e) cura i rapporti con istituzioni straniere,
pubbliche e private, e con organismi internazionali
interessati alla catalogazione e documentazione dei beni
culturali.".
"Art. 14. - Il Gabinetto fotografico nazionale, con la
dipendente sezione aerofotografica, e' soppresso. Le
relative competenze, il personale, le attrezzature e il
materiale tecnico e documentario sono trasferiti
all'istituto centrale per il catalogo e la documentazione.
Fino alla emanazione del regolamento, di cui al
successivo art. 21, ultimo comma, restano in vigore
l'attuale regolamento del Gabinetto fotografico nazionale
ed ogni altra norma a questo relativa.".
"Art. 15. - L'Istituto centrale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche esplica funzione in materia di catalogazione
e documentazione del patrimonio librario conservato nelle
biblioteche pubbliche e, fra le altre, in particolare:
a) promuove e coordina l'attivita' di catalogazione e
di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi;
b) pubblica e cura la vendita e la diffusione del
catalogo unico delle biblioteche italiane;
c) fornisce informazioni bibliografiche, segnalando
le biblioteche e le collezioni in cui possono trovarsi
pubblicazioni, manoscritti o documenti di interesse dei
richiedenti;
d) corrisponde con istituti bibliografici stranieri,
pubblici e privati, e con organismi internazionali operanti
nel settore.
Il Centro nazionale per il catalogo unico e per le
informazioni bibliografiche, di cui alla legge 7 febbraio
1951, n. 82, e' soppresso e le relative attribuzioni, in
quanto compatibili, sono trasferite all'istituto.
I rapporti giuridici, attivi e passivi, ed il
patrimonio passano al Ministero per i beni culturali e
ambientali secondo quanto sara' stabilito dal regolamento
di cui all'art. 21, ultimo comma.
Allo scopo di definire un coerente e coordinato sistema
bibliografico con decreto del Ministro, sentito il
competente comitato di settore, saranno disciplinati i
rapporti tra le biblioteche nazionali centrali di Firenze e
di Roma e l'istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche.".
"Art. 16. - L'Istituto centrale per la patologia del
libro esplica funzioni in materia di restauro di materiale
bibliografico e, fra le altre, in particolare:
a) studia i processi di fabbricazione del libro e la
natura, l'origine e la genesi delle alterazioni fisiche e
biologiche;
b) elabora mezzi di prevenzione e di lotta nei casi
particolari e nella profilassi e nel risanamento dei
depositi librari;
c) esegue, a scopo di studio e con l'ausilio di mezzi
sperimentali, il restauro di materiale bibliografico con
particolare riguardo a quello raro e di pregio;
d) provvede all'insegnamento del restauro in
particolare per il personale tecnico-scientifico
dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo
stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle
amministrazioni regionali che lo richiedano.
I laboratori costituiti a sensi dell'art. 12 svolgono
le funzioni di cui all'art. 3 del regio decreto
16 settembre 1940, n. 1444.".
"Art. 17. - Restano in vigore le norme vigenti relative
al centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli
archivi di Stato ed alle sue attribuzioni.".
"Art. 18. - L'Istituto centrale per il restauro esplica
funzioni di ricerca scientifica finalizzata agli interventi
di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di
interesse archeologico e storico-artistico, e, fra le
altre, in particolare:
a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i
vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano
nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a
prevenirne ed inibirne gli effetti;
b) esegue le indagini necessarie alla formulazione
delle normative e delle specifiche tecniche in materia di
interventi conservativi e di restauro;
c) presta consulenza e assistenza scientifica e
tecnica agli organi periferici del Ministero, nonche' alle
regioni;
d) provvede all'insegnamento del restauro in
particolare per il personale tecnico-scientifico
dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo
stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle
amministrazioni regionali che lo richiedano;
e) effettua restauri per interventi di particolare
complessita' o rispondenti a esigenze di ricerca o a
finalita' didattiche.".
"Art. 19. - Ciascun istituto centrale e' retto da un
comitato di gestione composto da:
a) il direttore dell'istituto presidente;
b) i direttori dei laboratori e il capo del servizio
amministrativo;
c) due funzionari della carriera direttiva
appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni
culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;
d) due rappresentanti del personale in servizio
presso l'istituto, eletti dal personale stesso secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro, sentito il
consiglio di amministrazione, fino a quando non siano
emanate nuove norme relative alla elezione del consiglio di
amministrazione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un
impiegato dell'ufficio amministrativo dell'istituto.
I componenti di cui alle lettere c), d) ed il
segretario sono nominati con decreto del Ministro, durano
in carica quattro anni e sono riconfermabili.".
"Art. 20. - Il comitato di cui all'articolo precedente
provvede alla gestione delle somme assegnate all'istituto,
comprese quelle derivanti da ogni provento esterno, sulla
base del preventivo predisposto annualmente dal comitato
stesso entro il 31 marzo ed approvato dal Ministro entro il
31 ottobre successivo.
Il comitato provvede, altresi', entro la data del 30
aprile, alla presentazione al Ministero del rendiconto di
gestione per l'esercizio precedente, corredato da tutti i
documenti giustificativi di spesa.
Detto rendiconto e' soggetto al controllo della
ragioneria centrale presso il Ministero per i beni
culturali e ambientali e della Corte dei conti.".
"Art. 21. - Per la predisposizione del preventivo e del
rendiconto di cui al precedente art. 20 si applicano i
criteri di classificazione economica delle entrate e delle
spese vigenti per il bilancio dello Stato.
Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di
beni, forniture e prestazioni nell'interesse dell'istituto,
sono attribuiti al comitato di gestione i poteri di cui
alle lettere e), f), g) e h) dell'art. 7, decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonche'
quello riguardante l'autorizzazione dei pagamenti relativi
ad atti di impegno divenuti esecutivi, qualunque sia
l'importo.
Con regolamento da approvarsi con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro per il tesoro, udito il Consiglio
di Stato, saranno emanate le norme per il funzionamento
amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio
di cassa.".
"Art. 22. - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni culturali e ambientali e' iscritta
annualmente apposita assegnazione per le spese occorrenti
al funzionamento di ciascun istituto, da determinarsi con
la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Alle spese di cui al capitolo suddetto si applicano le
disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art.
36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla
contabilita' generale dello Stato, e successive
modificazioni.".
"Art. 23. - Rimangono in vigore le norme attualmente
vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo
delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale
d'arte orientale.".
"Art. 24. - Le Soprintendenze speciali al museo delle
antichita' egizie, con sede in Torino, al museo preistorico
ed etnografico e alla galleria nazionale d'arte moderna e
contemporanea, con sede in Roma, sino a quando non saranno
adottate nuove leggi sui beni culturali, conservano le
attribuzioni stabilite dalle norme vigenti".
"Art. 25. - Nulla e' innovato alle norme vigenti
sull'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato".
"Art. 26. - Gli uffici e i servizi attualmente
esistenti presso l'Amministrazione degli archivi di Stato,
restano quali oggi configurati, salvo il disposto del
quarto comma dell'art. 10.".
"Art. 27. - Rimane in vigore la normativa relativa ai
servizi ed agli uffici, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al
Ministero con il decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657,
convertito, con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975,
n. 5.
Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti
alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e
gli istituti culturali.
La commissione prevista dall'art. 3 della legge
2 febbraio 1939, n. 467, e' soppressa e le sue attribuzioni
sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e
gli istituti culturali.
Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a
far parte dell'ufficio studi".
"Art. 28. - Il comitato istituito dall'art. 4 della
legge 22 dicembre 1969, n. 1010, e' cosi' composto:
due funzionari del Ministero con qualifica non
inferiore a primo dirigente, di cui uno esperto di
bibliografia;
quattro funzionari designati, rispettivamente, dal
Ministero degli affari esteri, della pubblica istruzione,
del tesoro e del commercio con l'estero;
dieci esperti scelti dal Ministro, di cui cinque, uno
per ciascuna categoria, su terne presentate dalle
associazioni degli editori, dei librai, degli editori di
musica, degli scrittori e delle industrie grafiche.
Il comitato e' presieduto dal Ministro o, su sua
delega, dal Sottosegretario di Stato.
La segreteria del comitato e' affidata a un funzionario
del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di
sezione.".
"Art. 29. - E' istituito in Roma l'Istituto nazionale
per la grafica, con compiti di salvaguardia, catalogazione
e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e
fotografica.
In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle
stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali
in essi esistenti.
Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per
il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali ed ambientali, si provvedera' all'ordinamento
interno ed alla regolamentazione dell'attivita' del
museo.".
"Art. 33. - Presso ciascuno degli organi di cui agli
articoli 12, 17, 23, 24, 25, 29 e 30, e' istituito un
consiglio di istituto, presieduto dal capo dell'ufficio, o,
in caso di suo impedimento o di assenza, dal funzionario
piu' elevato in grado.
Del consiglio fanno parte i funzionari delle carriere
direttive, il funzionario preposto all'ufficio
amministrativo, nonche' da tre a sette rappresentanti
eletti dal restante personale.
Il consiglio esprime parere sull'organizzazione e lo
svolgimento dei servizi, sulla migliore utilizzazione del
personale e sulle altre questioni deferite al suo esame dal
capo di istituto.
Le modalita' relative alla composizione, convocazione e
funzionamento del Consiglio d'istituto sono stabilite con
provvedimento del Ministro, il quale fissa altresi' le
norme per l'elezione dei rappresentanti del personale.".
- Il testo dell'art. 9 della legge 8 ottobre 1997, n.
352, recante: "Disposizioni sui beni culturali", e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1997, n.
243, S.O., e' il seguente:
"Art. 9 (Provvedimenti a favore delle aree
archeologiche di Pompei). - 1. In attesa della
riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e
ambientali e al fine di incentivare l'attivita' di tutela,
conservazione e fruizione pubblica del patrimonio
archeologico, la soprintendenza di Pompei e' dotata di
autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e
finanziaria per quanto concerne l'attivita' istituzionale,
con esclusione delle spese per il personale.
2. Presso la soprintendenza di Pompei e' istituito il
consiglio di amministrazione che delibera il programma, il
bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto
consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli
venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di
previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi
entro quindici giorni al Ministero per i beni culturali e
ambientali e al Ministero del tesoro per l'approvazione.
3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui
al comma 2:
a) il soprintendente, che lo presiede;
b) il direttore amministrativo;
c) il funzionario piu' elevato in grado, appartenente
all'ex carriera direttiva, in servizio presso la
soprintendenza.
4. E' istituito il collegio dei revisori dei conti
della soprintendenza, composto da due funzionari del
Ministero per i beni culturali e ambientali e da un
funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di
presidente.
5. E' istituito un comitato, composto dal
soprintendente, dal responsabile amministrativo, da un
rappresentante della provincia di Napoli, da uno della
regione Campania e dai sindaci dei comuni ricompresi nel
territorio della soprintendenza, con il compito di
esprimere pareri e di formulare proposte sui progetti e
sulle iniziative volte a valorizzare le aree archeologiche
e con funzioni propositive, di coordinamento e di scambio
di informazioni e di conoscenze.
6. Nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero
per i beni culturali e ambientali e' istituito l'ufficio
del direttore amministrativo della soprintendenza, cui e'
preposto un dirigente del ruolo dei dirigenti
amministrativi di cui alla tabella l, quadro A, annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805. Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti di
attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi
compresi gli atti di impegno e di spesa e cura
l'amministrazione del personale. Alla soprintendenza e'
assegnata la dotazione di personale stabilita dal Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il
soprintendente.
7. Per particolari esigenze connesse al perseguimento
delle finalita' di cui al presente art., il Ministro per i
beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente e
previa comunicazione al Consiglio dei ministri, puo'
affidare le funzioni di cui al comma 6 ad un soggetto
estraneo all'amministrazione, con contratto di diritto
privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.
Il relativo trattamento economico e' determinato dal
Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il
Ministro del tesoro, in misura non inferiore allo stipendio
iniziale di dirigente dello Stato e con una indennita'
comprensiva del trattamento accessorio che compete ai
dirigenti dello Stato.
8. Le somme assegnate alla soprintendenza
dall'amministrazione centrale del Ministero per i beni
culturali e ambientali e ogni altro provento esterno
affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima.
I proventi esterni devono essere finalizzati alle attivita'
di recupero, di restauro, di adeguamento strutturale e
funzionale. Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e
quelli provenienti dai biglietti d'ingresso agli scavi e
alle altre aree e complessi archeologici della
soprintendenza sono destinati ad interventi di adeguamento
strutturale e funzionale, ai restauri, al recupero
archeologico, alle attivita' di promozione culturale, di
godimento del bene stesso e di incentivazione della
occupazione ed alle altre attivita' da realizzare nelle
medesime aree e sono acquisiti al bilancio della
soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per il
funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina
del servizio di cassa.
9. Al fine di promuovere, in ambito nazionale e
internazionale, l'immagine degli scavi di Pompei e degli
altri complessi archeologici, la soprintendenza realizza
iniziative miranti alla valorizzazione del sito
archeologico, anche con accordi di programma, con gli enti
locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e
privati interessati e con la regione Campania.
10. L'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene,
facente parte dei complessi archeologici, puo' essere data
in uso a soggetti pubblici e privati, per la durata non
superiore a tre anni, previa assunzione delle spese
necessarie per il restauro del bene o dell'immobile,
stabilite, con apposite perizie, dalla soprintendenza e nel
rispetto delle indicazioni dettate dall'istituto incaricato
del restauro.
11. In sede di prima applicazione della presente legge,
i servizi aggiuntivi previsti dall'art. 4 del decreto-legge
14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonche' dall'art.
47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, sono attivati con il metodo della trattativa
privata.
12. Alla soprintendenza di Pompei si applicano le
disposizioni previste per gli enti ed organismi pubblici di
cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.
720, e successive modificazioni. Alla soprintendenza
medesima si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. La soprintendenza e' assoggettata
al controllo della Corte dei conti.
13. Fermo restando quanto disposto dall'art. 65, comma
2, lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la
deducibilita' delle erogazioni liberali in denaro, per le
erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
nei due successivi da soggetti titolari di reddito di
impresa a favore dello Stato per la manutenzione,
protezione e restauro del patrimonio delle aree
archeologiche di Pompei e' concesso un credito di imposta
nella misura del 30 per cento dell'ammontare
dell'erogazione stessa, fino ad un limite di lire 1.000
milioni annue, da far valere ai fini del pagamento delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone
giuridiche dovute per i periodi di imposta medesimi. Il
predetto credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito imponibile, ne' e' considerato ai fini della
determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del citato
testo unico, relativo alla deducibilita' degli interessi
passivi.
14. All'onere derivante dall'applicazione del comma 13,
valutato in lire 500 milioni per il 1997, in lire 1.500
milioni per il 1998 e in lire 2.000 milioni per il 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281, recante: "Disposizioni in materia
di trattamento dei dati personali per finalita' storiche,
statistiche e di ricerca scientifica", e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1999, n. 191, e' il seguente:
"Art. 8 (Consultabilita' di documenti). - 1. Nell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1975, n. 854, recante "Attribuzioni del Ministero
dell'interno in materia di documenti archivistici non
ammessi alla libera consultabilita", e' inserito, in
ultimo, il seguente comma: "Con decreto del Ministro
dell'interno e' istituita la commissione per le questioni
inerenti alla consultabilita' degli atti d'archivio
riservati. La commissione fornisce la consulenza al
Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla
accessibilita' degli atti e la tutela della riservatezza
individuale. Nella composizione della commissione e'
assicurata la partecipazione di un rappresentante del
Ministero per i beni e le attivita' culturali".
2. (Comma abrogato dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196)".
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio
2001, n. 307, recante: "Regolamento recante organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i
beni e le attivita' culturali", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2001, n. 174.
- Il testo degli articoli 2, 3, 4, 7 e 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n.
307, con le modifiche apportate dal presente decreto (in
carattere corsivo), e' il seguente:
"Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Gli
uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
Gabinetto costituisce centro di responsabilita'
amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono
costituiti gli Uffici di diretta collaborazione.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;
e) il Servizio di controllo interno;
f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto
previsto per il Comando carabinieri per la tutela del
patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari
di Stato, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti
pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando, nel numero massimo di 110 unita', comprensivo di
estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo
determinato, comunque di durata non superiore a quella di
permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore
a 20. Il Ministro puo' nominare un proprio portavoce, ai
sensi dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150,
nonche' un consigliere diplomatico.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con
gli Uffici di cui al comma 2, previa verifica della
possibilita' di soddisfare le esigenze mediante personale
dei ruoli dell'amministrazione, e nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche
esperti e consulenti di particolare professionalita' e
specializzazione nelle materie di competenza del Ministero
e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel
numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore
di tre mesi rispetto alla permanenza in carica del
Ministro. Il Ministro, con l'atto con cui dispone
l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare
professionalita' del consulente ed allega un suo
dettagliato curriculum.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del
personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e
dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nelle seguenti misure:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di
livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art.
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai capi dei Dipartimenti del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il
presidente dell'organo di direzione di cui all'art. 7,
comma 2, in una voce retributiva di importo non superiore a
quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale
generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un
emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il
segretario particolare del Ministro, per il consigliere
diplomatico, nonche' per i capi delle segreterie o, in via
alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari
di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore
a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali e in
un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero;
d) al Capo dell'Ufficio per la stampa e la
comunicazione e' corrisposto un trattamento economico non
superiore a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore
capo;
e) ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico
assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e'
corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in
attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta
per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte
delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della
qualita' della prestazione individuale;
f) il trattamento economico del personale con
contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale
trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello
corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione
che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava
sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base
"Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro" dello stato di previsione della spesa del
Ministero;
g) al personale non dirigenziale assegnato agli
Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita'
accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli
istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita', e' determinato dal
Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui all'art.
2, comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di
specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
misura dell'indennita' e' determinata con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico
previsto dal comma 5 se piu' favorevole integra per la
differenza il trattamento economico in godimento. Ai Capi
degli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5,
dipendenti da pubbliche amministrazioni e che optano per il
mantenimento del proprio trattamento economico, e'
corrisposto un emolumento accessorio determinato con le
modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore
alla misura massima del trattamento economico accessorio
spettante rispettivamente ai capi dei Dipartimenti, ai
dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e
ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero.
7. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e
istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa,
comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 per un contingente di
personale non superiore al dieci per cento del contingente
complessivo.
8. I Capi degli uffici di cui al comma 1 sono nominati
dal Ministro per la durata massima del relativo mandato
governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il
Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati
dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di
prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed
equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, dotati di adeguata
professionalita'. Il Capo della segreteria ed il Segretario
particolare possono essere individuati tra dipendenti
pubblici e anche tra estranei alla pubblica
amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei
Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma
2 e dei componenti dell'organo di direzione del Servizio di
controllo interno si intendono aggiuntive rispetto al
contingente di cui al comma 3.
9. Presso il Gabinetto possono essere chiamati ad
operare, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di
tale centro di responsabilita', dirigenti di prima fascia
di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in numero non superiore a 2,
nell'ambito delle relative dotazioni organiche.
10. L'assegnazione del personale, delle risorse
finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta
collaborazione e' disposta con atti del Capo di Gabinetto.
11. Ai servizi di supporto a carattere generale
necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta
collaborazione provvede il Dipartimento per la ricerca,
l'innovazione e l'organizzazione del Ministero, assegnando
unita' di personale in numero non superiore al cinquanta
per cento delle unita' addette agli Uffici di diretta
collaborazione di cui al comma 2. Il suddetto Dipartimento
fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al
funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione".
"Art. 3 (Ufficio di Gabinetto). - 1. L'Ufficio di
Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento
delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.
L'Ufficio di Gabinetto si articola in due uffici di livello
dirigenziale generale cui sono preposti due dirigenti di
prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione
organica, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, con le funzioni di Vice Capi di Gabinetto.
2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le
attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i
compiti dei Dipartimenti. In particolare, verifica gli atti
da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e
gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari
misure di sicurezza e cura i rapporti con i Dipartimenti,
con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio
culturale e con il Servizio di controllo interno.
3. Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da non
piu' di due Vice Capi di Gabinetto.".
"Art. 4 (Ufficio legislativo). - 1. L'Ufficio
legislativo provvede allo studio e alla definizione della
attivita' normativa nelle materie di competenza del
Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente
con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del
linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle
materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di
consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati
relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi
ai beni e attivita' culturali e la formazione delle
relative leggi di recepimento, in collaborazione con il
consigliere diplomatico cura l'istruttoria delle risposte
agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha
funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei
confronti dei dipartimenti, delle direzioni generali e
delle direzioni regionali; svolge funzione di assistenza
nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita'
amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.".
"Art. 7 (Servizio di controllo interno). - 1. Il
Servizio di controllo interno svolge le funzioni di
valutazione e di controllo strategico di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Le attivita' di controllo interno sono svolte da un
collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro,
scelti tra esperti in materie di organizzazione
amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e
controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla
pubblica amministrazione. Due dei componenti del collegio
sono nominati, entro i limiti della dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia, con incarico di funzione
dirigenziale di livello generale conferito ai sensi
dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Le funzioni di
presidente del collegio sono assegnate, con decreto del
Ministro, ad uno dei componenti.".
"Art. 12 (Norme finali). - 1. Agli uffici di cui
all'art. 2 possono essere assegnati due dirigenti di prima
fascia e cinque dirigenti di seconda fascia nell'ambito
delle prescritte dotazioni organiche.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
- Si indicano le rubriche degli articoli 9, 10 e 11 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio
2001, n. 307, abrogati dal decreto qui pubblicato:
"Art. 9 (Organi consultivi)".
"Art. 10 (Consiglio per i beni culturali e
ambientali)".
"Art. 11 (Comitati tecnico-scientifici)".



 
Tabella A
(prevista dall'art. 23, comma 2)

Dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero
per i beni e le attivita' culturali
Dotazioni
organiche
--
Dirigenti di prima fascia (*) 35
Dirigenti di seconda fascia (**) 247
----
Totale dirigenti 282

(*) di cui 2 presso il Gabinetto del Ministro, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.
(**) di cui 5 presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni.
 
Tabella B
(prevista dall'art. 23, comma 3)

Dotazioni organiche del personale appartenente
alle aree funzionali del Ministero per i
beni e le attivita' culturali
Area funzionale - Posizione economica Dotazioni organiche
--- --- Area funzionale C - posizione economica C3
Totale 2520 Area funzionale C - posizione economica C2
Totale 1300 Area funzionale C - posizione economica C1
Totale 2650 Area funzionale B - posizione economica B3
Totale 5853 Area funzionale B - posizione economica B2
Totale 4687 Area funzionale B - posizione economica B1
Totale 5840 Area funzionale A - posizione economica Al
Totale 2050
-----
Totale aree funzionali 24900
 
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