Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 2 luglio 2004
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili, per il biennio 2004-2005, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139»;
Visto in particolare, l'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica il quale stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2002, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, di recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti giuridici ed economici;
Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001, che fissa in cinque unita' il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia;
Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001, il quale prevede che, alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque distacchi, tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;
Visto il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;
Visto l'art. 12, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001, il quale prevede che la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;
Viste le note del 6 aprile 2004, prot. OM 6161/bis/P-4389 e del 14 maggio 2004, prot. OM 6161/bis/P-4934, con le quali il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2003, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2002, di nomina dell'avv. Luigi Mazzella a Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;
Decreta:
Art. 1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2004-2005, nell'ambito del personale
della carriera prefettizia

Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2004-2005, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, a favore del personale della carriera prefettizia, e' ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente, con le modalita' di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data del 31 dicembre 2003:
1) SI.N.PRE.F. n. 3 distacchi;
2) CISL- FPS n. 1 distacco;
3) SNADIP-CISAL n. 1 distacco.
 
Art. 2.
Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.
 
Art. 3. Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale
retribuito

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed esplichera' i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 2 luglio 2004
Il Ministro: Mazzella
 
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