Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 luglio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quarantuno cittadini italiani, muniti di autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana"; articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'."; articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico."; articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,"; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo"; articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2 del presente articolo"; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonche' alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"?». Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso la sede degli uffici del sen. Antonio Adolfo Maria Del Pennino, siti presso il Senato della Repubblica in via Santa Chiara, 4 - 00186 Roma. Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 luglio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quarantuno cittadini italiani, muniti di autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: articolo 4, comma 3: "E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo."; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3"; articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3"; articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro."; articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?». Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso la sede degli uffici del sen. Antonio Adolfo Maria Del Pennino, siti presso il Senato della Repubblica in via Santa Chiara, 4 - 00186 Roma. Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 luglio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quarantuno cittadini italiani, muniti di autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente"; articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative"; articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di donazione mediante trasferimento di nucleo o"; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"?». Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso la sede degli uffici del sen. Antonio Adolfo Maria Del Pennino, siti presso il Senato della Repubblica in via Santa Chiara, 4 - 00186 Roma. Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 luglio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito."; articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'."; articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico."; articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1".; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della fecondazione dell'ovulo"; articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo"; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione"; nonche' alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"». Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso la sede degli uffici dell'on. Katia Zanotti presso la Camera dei deputati, piazza S. Silvestro, 29 - 00186 Roma. |