Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 giugno 2004
Aggiornamento del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformita' alle norme comuni di qualita' sui prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, adottato con decreto ministeriale 3 dicembre 2003, in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione, applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 156 del 13 giugno 2001, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003, concernente i controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2003, recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione al regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39», in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260 a Euro 1550;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi» e, in particolare, l'art. 9, comma 1, relativo alle disposizioni applicative e alle modalita' di controllo contenute in uno specifico manuale operativo delle procedure, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 9 ottobre 2002, che modifica il decreto del Ministro 28 dicembre 2001, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi» e, in particolare, l'art. 9, comma 1, relativo alle disposizioni applicative e alle modalita' di controllo contenute in uno specifico manuale operativo delle procedure, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2003, con il quale e' stato adottato il manuale operativo delle procedure dei controlli di conformita' alle norme comuni di qualita' sui prodotti ortofrutticoli previsto all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi»;
Considerato che il gruppo permanente, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2003, ha provveduto a rivedere alcuni allegati del manuale stesso, allo scopo di rendere la modulistica compatibile con le esigenze operative della banca dati informatizzata;
Considerata, conseguentemente, l'esigenza di aggiornare la modulistica prevista nel manuale, in particolare, gli allegati D, G, M e O, relativi rispettivamente alla check-list, alla domanda di iscrizione nella banca dati, alla richiesta di controllo all'import-export ed alla notifica di spedizione;
Considerato che il medesimo gruppo e' stato istituito su indicazione della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di assicurare i necessari aggiornamenti di natura tecnica del manuale;
Considerato altresi', che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2003, gli aggiornamenti o le integrazioni al manuale ed alla relativa modulistica sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati D, G, M e O del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformita' alle norme comuni di qualita' sui prodotti ortofrutticoli, adottato con decreto ministeriale 3 dicembre 2003, sono sostituiti dagli allegati A, B, C e D del presente decreto; il medesimo manuale e' aggiornato sulla base dei predetti allegati.
2. L'utilizzo della modulistica di cui all'allegato B, assicura l'acquisizione, nel caso di nuova domanda di iscrizione, o l'aggiornamento, nel caso di modifica della domanda iniziale, delle informazioni necessarie per la costituzione della banca nazionale dati, prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2001; la domanda medesima e' presentata da tutti gli operatori che commercializzano ortofrutticoli freschi, soggetti a norme di conformita' comunitarie, fatte salve le eccezioni fissate nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 2001.
3. La nuova domanda di iscrizione o la modifica della domanda iniziale, di cui al comma 2, e' presentata alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio, secondo le modalita' indicate nel manuale operativo delle procedure.
4. L'operatore che inizia l'attivita' di commercializzazione, presenta domanda di iscrizione alla banca nazionale dati, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, secondo le modalita' indicate ai commi 2 e 3.
5. L'operatore iscritto o che ha presentato domanda di iscrizione alla banca nazionale dati, nonche' quello iscritto al previgente registro degli operatori ortofrutticoli assicura, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto e secondo le modalita' indicate ai commi 2 e 3, l'aggiornamento delle previste informazioni, ai fini dell'applicazione dell'analisi dei rischi, in base all'art. 4, del regolamento (CE) n. 1148/2001.
6. Ferma restando la sanzione prevista all'art. 2 del decreto legislativo n. 306/2002, per violazione dell'obbligo di iscrizione alla banca dati nazionale, il mancato adempimento delle modalita' previste per l'acquisizione e l'aggiornamento delle informazioni, di cui ai commi 2, 3 e 5, e' sanzionato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo medesimo.
7. Il manuale operativo delle procedure nonche' gli allegati di cui al comma 1 sono reperibili sul sito ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali - www.politicheagricole.it
8. Il decreto ministeriale 3 luglio 2002 e' abrogato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2004

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 102
 
----> Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 30 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 31 a pag. 43 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato a pag. 44 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato a pag. 45 della G.U. <----
 
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