Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2004 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 7 maggio 2004 |
Condizioni e modalita' di attuazione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio - art. 4, commi 106 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). (Deliberazione n. 10/2004). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 4, commi 106, 107, 108, 109, 110 e 111, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con il quale e' stato istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese la cui gestione e' affidata a Sviluppo Italia S.p.A. secondo condizioni e modalita' stabilite con delibera di questo Comitato; Vista la comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di stato e capitale di rischio (G.U.C.E. n. C/235/03 del 21 agosto 2001); Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.C.E. n. L/124 del 20 maggio 2003) relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; Vista la comunicazione della Commissione europea «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta» (G.U.C.E. n. C/288 del 9 ottobre 1999) e successive modificazioni e integrazioni; Vista la nota n. 44691 del 5 maggio 2004 con cui il Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, del Ministero dell'economia e delle finanze, ha trasmesso lo schema di delibera da sottoporre al Comitato concernente le condizioni e le modalita' di operativita' del citato Fondo; Considerata l'esigenza di contribuire alla promozione ed al sostegno della crescita e dello sviluppo del tessuto produttivo nazionale e, in particolare, di ovviare al problema della scarsa capitalizzazione delle imprese produttive nei settori dei beni e servizi; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Delibera: Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'art. 4, comma 106, della legge n. 350/2003 (di seguito denominato «Fondo»), e' gestito da Sviluppo Italia S.p.A. secondo le seguenti condizioni e modalita'. 1. Le acquisizioni di partecipazioni devono riguardare esclusivamente medie e grandi imprese produttive come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria, anche di nuova costituzione, operanti nei settori dei beni e dei servizi. Le partecipazioni non devono essere superiori al 30% del capitale sociale dell'impresa interessata e devono essere smobilizzate entro cinque anni dalla data dell'acquisizione. Le condizioni e le modalita' dello smobilizzo sono concordate tra Sviluppo Italia S.p.A. e l'impresa al momento dell'acquisizione della partecipazione. 2. E' riconosciuta la priorita' agli interventi cofinanziati dalle regioni, anche mediante societa' finanziarie da esse controllate, secondo modalita' da stabilire con le regioni medesime. 3. Le risorse del Fondo sono impiegate sull'intero territorio nazionale esclusivamente a condizioni di mercato per le seguenti operazioni: a) acquisizione di quote di capitale di medie e grandi imprese produttive, anche di nuova costituzione, che presentino specifici programmi di sviluppo. Tali programmi possono riguardare anche l'acquisizione di rami d'azienda; b) sottoscrizione di quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono nelle imprese di cui alla lettera a). La partecipazione in tali fondi non puo' superare il 30% della dotazione di ogni singolo fondo. I fondi devono acquisire partecipazioni in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 4, commi 106, 107, 108, 109, 110 e 111 della legge n. 350/2003. 4. Il programma di sviluppo di cui al precedente punto 3, da sottoporre a Sviluppo Italia S.p.A., dovra' essere illustrato da un business plan che consenta di valutarne la validita' tecnica ed economico-finanziaria, nonche' l'idoneita' al conseguimento degli obiettivi prefissati. Il business plan dovra' contenere, in particolare, informazioni dettagliate sull'impresa, sulle sue attivita' e sulle principali azioni che essa intende intraprendere per l'attuazione del programma di sviluppo. 5. Nell'istruttoria delle operazioni di cui al precedente punto 3 Sviluppo Italia dovra' attenersi ai seguenti criteri generali di valutazione: a) economicita'; b) effetti occupazionali; c) contenuti tecnologici, con particolare riguardo alle innovazioni di processo e di prodotto tramite uso di Information and Communication Tecnology (ICT); d) effetti sull'economia del territorio interessato. Nel rispetto di tali criteri le operazioni dovranno essere coerenti con le linee di politica industriale nazionale e comunitaria. 6. Per la valutazione preventiva delle operazioni di partecipazione al capitale, da effettuare ai sensi della presente delibera, e' istituito presso Sviluppo Italia S.p.A. un Comitato consultivo, composto: a) dal Direttore generale del Tesoro o da un suo delegato; b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato; c) dal Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato; d) dal Direttore della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attivita' produttive o da un suo delegato; e) dall'Amministratore delegato di Sviluppo Italia S.p.A. o da un suo delegato. I componenti del Comitato consultivo eleggono al loro interno il presidente del Comitato medesimo. 7. Gli interventi di cui alla presente delibera non possono riguardare consolidamenti delle passivita' delle imprese, ne' operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', come definite nella comunicazione della Commissione europea dagli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta» (G.U.C.E. n. C/288 del 9 ottobre 1999) e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Non sono consentiti interventi: in imprese che presentino necessita' di ricapitalizzazioni connesse a precedenti perdite di esercizio, ad esclusione delle perdite riconducibili alla fase di avviamento dell'attivita' di impresa; in imprese operanti nei settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di stato; in imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 9. L'acquisizione di partecipazione in ogni singola impresa non puo' superare il 20% della dotazione complessiva del Fondo e comunque non puo' essere superiore a 50 milioni di euro. Limitatamente all'anno 2004 tale limite percentuale e' elevato al 50% della dotazione del Fondo. 10. Le somme stanziate a copertura degli interventi del Fondo nel capitale di rischio di cui alla presente delibera, previsti per il 2004 e per gli anni successivi, sono trasferite su un apposito conto corrente infruttifero intestato a Sviluppo Italia S.p.A. presso la Tesoreria centrale dello stato. Al predetto conto affluiscono, altresi', le disponibilita' rivenienti dallo smobilizzo delle partecipazioni ed i proventi finanziari. 11. Il compenso di Sviluppo Italia S.p.A. per lo svolgimento del servizio di gestione del Fondo, sara' stabilito con atto convenzionale e fara' carico alle risorse del Fondo medesimo. 12. Sviluppo Italia S.p.A. presenta a questo Comitato relazioni semestrali sull'attivita' di gestione del Fondo.
Roma, 7 maggio 2004
Il presidente: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 1 |
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