Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 170 |
Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2002 ed in particolare l'articolo 31, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; c) attivita' finanziarie: il contante e gli strumenti finanziari e, con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attivita' accettate a garanzia di tali operazioni; d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attivita' finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie, allorche' le parti contraenti rientrino in una delle seguenti categorie: 1) autorita' pubbliche, inclusi gli organismi del settore pubblico degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengano in tale gestione o che siano autorizzati a detenere conti dei clienti, con l'esclusione delle imprese assistite da garanzia pubblica; 2) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca dei regolamenti internazionali, le banche multilaterali di sviluppo, come definite all'articolo 1, punto 19, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, il Fondo monetario internazionale e la Banca europea per gli investimenti; 3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi: a) enti creditizi, come definiti dall'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 3, della medesima direttiva; b) imprese di investimento, come definite dall'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CE del Consiglio, del 10 maggio 1993; c) enti finanziari, come definiti dall'articolo 1, punto 5, della direttiva 2000/12/CE; d) imprese di assicurazione, come definite dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992; e) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985; f) societa' di gestione, quali definite dall'articolo 1-bis, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985; 4) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze di compensazione, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, articolo 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed e), inclusi enti analoghi che operano sui mercati dei contratti futures, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del testo unico della finanza, delle opzioni e dei prodotti finanziari derivati non sottoposti a tale direttiva; 5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse imprese e associazioni prive di personalita' giuridica, purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1) a 4); e) clausola di integrazione: la clausola del contratto di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo di prestare una garanzia finanziaria o di integrare la garanzia finanziaria gia' prestata: 1) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita, a seguito di variazione dei valori di mercato correnti, o del valore della garanzia originariamente prestata; 2) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita per causa diversa da quella di cui al numero 1); f) clausola di interruzione dei rapporti e pagamento del saldo netto, clausola di "close-out netting": la clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un contratto che comprende un contratto di garanziafinanziaria oppure, in mancanza di una previsione contrattuale, una norma di legge in base alla quale, in caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria: 1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo, ovvero 2) viene calcolato il debito di ciascuna parte nei confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni e viene determinata la somma netta globale risultante dal saldo e dovuta dalla parte il cui debito e' piu' elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti; g) clausola di sostituzione: la clausola del contratto di garanzia finanziaria che prevede la possibilita' di sostituire in tutto o in parte l'oggetto, nei limiti di valore dei beni originariamente costituiti in garanzia; h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario; i) evento determinante l'escussione della garanzia: l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo convenuto fra le parti il cui verificarsi da' diritto al beneficiario della garanzia, in base al contratto o per effetto di legge, di procedere all'escussione della garanzia finanziaria o di attivare la clausola di "close-outnetting"; l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad oggetto il contante, un ammontare dello stesso importo e nella stessa valuta; quando la garanzia ha ad oggetto strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita' al verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre attivita'; m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; n) giorno e momento di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione: il giorno e il momento in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passivita' o di restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210; o) obbligazioni finanziarie: le obbligazioni, anche condizionali ovvero future, al pagamento di una somma di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, anche qualora il debitore sia persona diversa dal datore della garanzia; p) obbligazioni finanziarie garantite: le obbligazioni finanziarie assistite da un contratto di garanzia finanziaria; q) prestazione della garanzia: l'avvenuto compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la registrazione delle attivita' finanziarie, in esito ai quali le attivita' finanziarie stesse risultino nel possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la notificazione al debitore della costituzione del pegno stesso o della cessione, o la loro accettazione da parte del debitore; r) procedure di liquidazione: il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, nonche' ogni altra misura destinata alla liquidazione delle imprese e che comportano l'intervento delle autorita' amministrative o giudiziarie; s) procedure di risanamento: l'amministrazione controllata, il concordato preventivo, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico della finanza, nonche' ogni altra misura destinata al risanamento delle imprese e che incide sui diritti dei terzi; t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad e), del testo unico della finanza e gli altri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le societa' e la Borsa, in relazione alle previsioni della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 14, comma 1, cosi' recita: "1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.". - La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.". L'art. 31 cosi' recita: "Art. 31 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria). - 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' delegato ad adottare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria. 2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sara' informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo art. 1, paragrafo 4, lettera b); b) individuare le modalita' mediante le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della medesima direttiva. 3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potra' coordinare le disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalita' della direttiva medesima. 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". - La direttiva 2002/47/CE e' pubblicata in GUCE n. L 168 del 27 giugno 2002. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". - Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, reca: "Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli". L'art. 1, comma 1, lettera r), cosi' recita: "1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a)-q) omissis; r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati, ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente: 1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare un eventuale agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione o un partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta' di limitare a due il numero dei partecipanti; 2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale; 3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge.". - La direttiva 2000/12/CE e' pubblicata in GUCE n. L 126 del 26 maggio 2000. L'art. 1, punto 1 punto 19, e l'art. 2, paragrafo 3, cosi' recitano: "1) "ente creditizio": un'impresa la cui attivita' consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto. Ai fini dell'applicazione della vigilanza su base consolidata, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, nonche' tutte le imprese private e pubbliche che rispondono a tale definizione e che sono state autorizzate in un Paese terzo. Ai fini dell'applicazione della vigilanza e del controllo dei grandi rischi, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, comprese le succursali di tali enti in Paesi terzi, nonche' tutte le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che rispondono alla definizione del primo comma e che sono state autorizzate in un Paese terzo;". "19) "banche multilaterali di sviluppo": la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Societa' finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la "Nordic Investiment Bank" e la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti e la Societa' interamericana di investimento;". "3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attivita' svolte: dalle banche centrali degli Stati membri; dagli uffici dei conti correnti postali; in Belgio: dall'"Institut de reescompte et de garantie/Herdl-scontering - en Waarborgsinstituut"; in Danimarca: dal "Dansk Eksportfinansieringsfond", del "Danmarks Skibskreditfond" e dal "Dansk Landbrugs Realkreditfond"; in Germania: dalla "Kreditanstalt für Wiederaufbau", dagli organismi riconosciuti in virtu' del "Wohnungsgemeinnüt-zigkeitsgesetz" quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attivita' principale, nonche' dagli organismi riconosciuti in virtu' della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi; ----> Vedere Nota in lingua greca a pag. 15 della G.U. <----
in Spagna: dall'"Instituto de Credito Oficial"; in Francia: dalla "Caisse des depôts et consignations"; in Irlanda: dalle "credit unions" e dalle "friendly societies"; in Italia: dalla "Cassa depositi e prestiti"; nei Paesi Bassi: dalla "Nederlandse lnvesteringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", dalla "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", dalla "NV lndustriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering" e dalla "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV"; in Austria: dalle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e dalla "sterreichische Kontrollbank AG"; in Portogallo: dalle "Caixas Economicas" esistenti al 1° gennaio 1986 ad eccezione sia di quelle che sono costituite in societa' per azioni che della "Caixa Economica Montepio Geral"; in Finlandia: dalla "Teollisen yhteistyn rahasto Oy/Fonden fr industriellt samarbete Ab", e dalla "Kera Oy/Kera Ab"; in Svezia: dalla "Svenska Skeppshypotekskassan"; nel Regno Unito: dalla "National Savings Bank", dalla "Commonwealth Development Finance Company Ltd", dalla "Agricultural Mortgage Corporation Ltd", dalla "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", dai "Crown Agents for overseas governments and administrations", dalle "credit unions" e dalle "municipal banks".". - La direttiva 93/22/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 141 dell'11 giugno 1993. L'art. 1, punto 2, cosi' recita: "2) "impresa di investimento": una persona giuridica che esercita abitualmente una professione o un'attivita' consistente nel prestare a terzi un servizio di investimento a titolo professionale. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono includere nel concetto di "impresa di investimento" imprese che non sono persone giuridiche: se il loro regime giuridico garantisce agli interessi dei terzi un livello di protezione equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e: a condizione che esse formino oggetto di una sorveglianza prudenziale equivalente e adeguata alla loro struttura giuridica. Tuttavia dette persone fisiche, quando forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, possono essere considerate come un'impresa di investimento ai fini della presente direttiva soltanto se, fatti salvi gli altri requisiti fissati da quest'ultima e dalla direttiva 93/6/CEE soddisfano le condizioni seguenti: i diritti di proprieta' dei terzi nei confronti dei valori e dei fondi che appartengono loro devono essere salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza dell'impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai creditori dell'impresa o dei suoi proprietari; l'impresa di investimento deve essere soggetta a norme il cui scopo e' di assicurare il controllo sulla solvibilita', compresa quella dei suoi proprietari; i conti annuali dell'impresa di investimento devono essere controllati da una o piu' persone abilitate, in virtu' della legislazione nazionale, alla revisione dei conti; quando un'impresa ha un solo proprietario, questo deve prendere le disposizioni necessarie per la protezione degli investitori in caso di cessazione delle attivita' dell'impresa dovuta al suo decesso, alla sua incapacita' o a qualsiasi altra situazione simile. Anteriormente al 31 dicembre 1997 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del secondo e terzo comma del presente punto e propone, se del caso, di modificarlo o sopprimerlo. Qualora una persona eserciti un'attivita' di cui all'allegato, sezione A, punto 1, lettera a) e detta attivita' sia esercitata unicamente per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilita' di un'impresa di investimento, essa e' considerata come attivita' dell'impresa di investimento stessa e non della persona in questione;". - L'art. 1, punto 5, della direttiva 2000/12/CE, cosi' recita: "5) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attivita' principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco di cui all'allegato I". - La direttiva 92/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 228 dell'11 agosto 1992. L'art. 1, lettera a), cosi' recita: "Art. 1. - Ai fini della presente direttiva si intende per: a) "impresa di assicurazione": ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'art. 6 della direttiva 73/239/CEE;". - La direttiva 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 360 del 9 dicembre 1992. L'art. 1, lettera a), cosi' recita: "Art. 1. - Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) impresa di assicurazione: ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'art. 6 della direttiva 79/267/CEE;". - La direttiva 85/611/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 375 del 31 dicembre 1985. L'art. 1, paragrafo 2, cosi' recita: "2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'art. 2, si intendono per o.i.c.v.m. gli organismi: il cui oggetto esclusivo e' l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico e il cui funzionamento e' soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e, le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. E' assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario.". - L'art. 1-bis, paragrafo 2, della citata direttiva 85/611/CEE, cosi' recita: "Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) "depositario", un ente al quale sono affidati i compiti di cui all'art. 7 e all'art. 14 e che e' soggetto alle altre disposizioni di cui alle sezioni III-bis e IV-bis; 2) "societa' di gestione", una societa' che esercita abitualmente l'attivita' di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento e/o di societa' di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM); tale gestione comprende le funzioni elencate nell'allegato II; 3) "Stato membro di origine di una societa' di gestione", lo Stato membro nel quale e' situata la sede statutaria della societa' di gestione; 4) "Stato membro ospitante di una societa' di gestione", ogni Stato membro diverso da quello di origine in cui la societa' di gestione ha una succursale o presta servizi; 5) "Stato membro di origine di un OICVM": a) per gli OICVM costituiti in forma di fondo comune di investimento, lo Stato membro nel quale e' situata la sede statutaria della societa' di gestione; b) per gli OICVM costituiti in forma di societa' di investimento, lo Stato membro nel quale e' situata la sede statutaria della societa' di investimento; 6) "Stato membro ospitante di un OICVM", lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine di un OICVM, nel quale sono commercializzate le quote del fondo comune di investimento o della societa' di investimento; 7) "succursale", una sede di attivita' che costituisce una parte, priva di personalita' giuridica, di una societa' di gestione e che presta i servizi per i quali la societa' di gestione e' stata autorizzata; piu' sedi di attivita' costituite nello stesso Stato membro da una societa' di gestione con sede statutaria in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica; 8) "autorita' competenti", le autorita' designate da ogni Stato membro ai sensi dell'art. 49 della presente direttiva; 9) "stretti legami", la situazione definita nell'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 95/26/CE; 10) "partecipazione qualificata", ogni partecipazione diretta o indiretta in una societa' di gestione che rappresenti almeno il 10% del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporti la possibilita' di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione della societa' di gestione in cui e' detenuta tale partecipazione. Ai fini della suddetta definizione sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'art. 7 della direttiva 88/627/CEE; 11) "DSI", la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari; 12) "impresa madre", un'impresa madre quale definita negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; 13) "impresa figlia", un'impresa figlia quale definita negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa figlia di un'impresa figlia e' parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese; 14) "capitale iniziale", il capitale definito all'art. 34, paragrafo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2000/12/CE; 15) "fondi propri", i fondi propri quali definiti nella direttiva 2000/12/CE, titolo V, capo 2, sezione 1; questa definizione puo' tuttavia essere modificata nelle situazioni di cui all'allegato V della direttiva 93/6/CEE.". - La direttiva 98/26/CE e' pubblicata in GUCE n. L 166 dell'11 giugno 1998. L'art. 2, lettere c), d), ed e), cosi' recita: "c) "controparte centrale": il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento; d) "agente di regolamento": il soggetto che fornisce conti di regolamento agli enti e/o alle controparti centrali che partecipano ai sistemi attraverso i quali sono regolati gli ordini di trasferimento all'interno di tali sistemi e che, all'occorrenza, concede credito a tali enti e/o controparti centrali a fini di regolamento; e) "stanza di compensazione": il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette degli enti, di un'eventuale controparte centrale e/o di un eventuale agente di regolamento.". - L'art. 1, comma 2, lettera f) del testo unico della finanza, cosi' recita: "2. Per "strumenti finanziari" si intendono: a) - e) (omissis); f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;" - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa". - Per il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, vedi note all'art. 1. L'art. 3, commi 1, 2 e 3, cosi' recitano: "1. Ai fini del presente decreto si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passivita' e della restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure. 2. Nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa previste dal testo unico bancario e dal testo unico finanza gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento dell'insediamento dei commissari liquidatori, e comunque dal terzo giorno successivo alla data del provvedimento che dispone la liquidazione. Il momento dell'insediamento dei commissari liquidatori e' rilevato dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale di cui all'art. 85 del testo unico bancario. 3. Nel caso di pronuncia dell'autorita' giudiziaria gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento del deposito della sentenza, che a tal fine deve essere attestato in calce dal cancelliere con l'indicazione anche dell'ora e del minuto.". - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico bancario) vedi note all'art. 1. Gli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, cosi' recitano: "Art. 74 (Sospensione dei pagamenti). - 1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento e' assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che puo' emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalita', per altri due mesi. 2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione. 3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza". "Art. 77. - (omissis). 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.". "Art. 107 (Elenco speciale). - (omissis). 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. omissis". - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza) vedi note all'art. 1. L'art. 56, comma 3, cosi' recita: "3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.". - Per la direttiva 2002/47/CE vedi note alle premesse. Nota all'art. 2. - Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, reca: "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433". L'art. 30, cosi' recita: "Art. 30 (Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario). - 1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo V, e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, puo' effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del testo unico delle disposizioni sui mercati finanziari approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' di altri soggetti indicati nel regolamento di cui all'art. 36, comma 1, che individua i requisiti che tali soggetti debbono possedere e le attivita', previste dal presente decreto, che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere. 2. A nome e su richiesta degli intermediari, la societa' di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. 3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonche' il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'art. 34, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti.".
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| Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica ai contratti di garanzia finanziaria a condizione che: a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per iscritto; b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attivita' finanziarie costituite in garanzia. A tale fine e' sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e l'annotazione del contante sul conto di pertinenza. 2. Nel presente decreto legislativo, l'espressione: "per iscritto" si intende riferita anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole, secondo la normativa vigente in materia. |
| Art. 3. Efficacia della garanzia finanziaria 1. L'attribuzione dei diritti previsti dal presente decreto legislativo al beneficiario della garanzia e la loro opponibilita' ai terzi non richiedono requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di legge. |
| Art. 4. Escussione del pegno 1. Al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facolta', anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalita' previste nel contratto: a) alla vendita delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita; b) all'appropriazione delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale facolta' sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione; c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il creditore pignoratizio informa immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa o, se del caso, gli organi della procedura di risanamento o di liquidazione in merito alle modalita' di escussione adottate e all'importo ricavato e restituisce contestualmente l'eccedenza. |
| Art. 5. Potere di disposizione delle attivita' finanziarie oggetto del pegno 1. Il creditore pignoratizio puo' disporre, anche mediante alienazione, delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle pattuizioni in esso contenute. 2. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita. 3. La ricostituzione della garanzia equivalente non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data di prestazione della garanzia originaria. 4. Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo indicato nel comma 2, si verifichi un evento determinante l'escussione della garanzia, tale obbligo puo' essere oggetto della clausola di «close-out netting». In mancanza di tale clausola, il creditore pignoratizio procede all'escussione della garanzia equivalente in conformita' a quanto previsto nell'articolo 4. |
| Art. 6. Cessione del credito o trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia 1. I contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, hanno effetto in conformita' ai termini in essi stabiliti, indipendentemente dalla loro qualificazione. 2. Ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, non si applica l'articolo 2744 del codice civile. 3. Ai contratti di cessione del credito o di trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi da 2 a 4.
Nota all'art. 6: - L'art. 2744 del codice civile, cosi' recita: «Art. 2744 (Divieto del patto commissorio). - E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta' della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e' nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.».
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| Art. 7. Clausola di «close-out netting» 1. La clausola di «close-out netting» e' valida ed ha effetto in conformita' di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione nei confronti di una delle parti. |
| Art. 8. Condizioni di realizzo e criteri di valutazione 1. Le condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite devono essere ragionevoli sotto il profilo commerciale. Detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti le condizioni di realizzo, nonche' i criteri di valutazione, siano conformi agli schemi contrattuali individuati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, in relazione alle clausole di garanzia elaborate nell'ambito della prassi internazionale. 2. La violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale delle condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie puo' essere fatta valere in giudizio entro tre mesi dalla comunicazione indicata nell'articolo 4, comma 2, qualora non siano state previamente concordate tra le parti, ai fini della rideterminazione di quanto dovuto ai sensi del medesimo articolo. 3. Gli organi della procedura di liquidazione, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere, agli stessi fini indicati nel comma 2, anche la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale nella determinazione tra le parti delle condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie, nonche' dei criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite, qualora la determinazione sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura di liquidazione stessa. |
| Art. 9. Effetti delle procedure di liquidazione sulle garanzie finanziarie 1. La garanzia finanziaria prestata, anche in conformita' ad una clausola di integrazione o di sostituzione, ed il contratto relativo alla garanzia stessa non possono essere dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori soltanto in base al fatto che la prestazione della garanzia finanziaria o il sorgere dell'obbligazione finanziaria garantita siano avvenuti: a) il giorno di apertura della procedura medesima e prima del momento di apertura di detta procedura; b) il giorno di apertura della procedura medesima e dopo il momento di apertura di detta procedura, qualora il beneficiario della garanzia possa dimostrare di non essere stato, ne' di aver potuto essere, a conoscenza dell'apertura della procedura. 2. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 della legge fallimentare: a) il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia e la prestazione della medesima sono equiparati al pegno; b) la prestazione della garanzia in conformita' ad una clausola di sostituzione non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data della prestazione della garanzia originaria; c) la prestazione della garanzia in conformita' ad una clausola di integrazione si considera effettuata contestualmente al debito garantito e, nel caso indicato nell'articolo 1, lettera e), numero 1), al momento della prestazione della garanzia originaria o, in assenza di garanzia originaria, al momento della stipula del contratto di garanzia finanziaria; nel caso indicato nell'articolo 1, lettera e), numero 2), nel momento in cui la garanzia integrativa e' stata prestata. 3. Salvi gli effetti degli accordi tra le parti, ai contratti di garanzia finanziaria e alle garanzie finanziarie prestate in conformita' al presente decreto legislativo non si applicano l'articolo 203 del testo unico della finanza, ne' l'articolo 76 della legge fallimentare.
Note all'art. 9: - Per il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), vedi note all'art. 1. Gli articoli 66, 67 e 76, cosi' recitano: «Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). - Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.». «Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente cio' che a lui e' stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.». «Art. 76 (Contratto di borsa a termine). - Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, e' risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data della dichiarazione di fallimento e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.». - Per il testo unico della finanza vedi note all'art. 1. L'art. 203, cosi' recita: «Art. 203 (Contratti a termine). - 1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall'art. 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l'art. 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonche' alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorche' non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 2. Per l'applicazione dell'art. 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, puo' farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.».
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| Art. 10. Legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale 1. Quando i diritti, che hanno ad oggetto o sono relativi a strumenti finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato, le modalita' di trasferimento di tali diritti, nonche' di costituzione e di realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinati esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello Stato in cui e' situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto, con esclusione del rinvio alla legge di un altro Stato. 2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli. 3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di trasferimento dei diritti, nonche' di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del titolo V del medesimo decreto legislativo, in quanto applicabili.
Note all'art. 10: - Per il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, vedi note all'art. 2. L'art. 28, cosi' recita: «Art. 28 (Ambito di applicazione). - 1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. 2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'art. 36, comma 1, puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1. 3. L'emittente strumenti finanziari puo' assoggettarli alla disciplina del presente Titolo V.».
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| Art. 11. Abrogazioni e modifiche 1. All'articolo 87, comma 1, del testo unico della finanza, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni.». 2. All'articolo 87, comma 2, del testo unico della finanza, il primo periodo e' abrogato. 3. L'articolo 6, comma 3, l'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e 7, e l'articolo 9 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono abrogati. 4. All'articolo 70 del testo unico della finanza sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari); b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere distratte dalla destinazione prevista ne' essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.». 5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano solo alle garanzie costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 11: - Per il testo unico della finanza, vedi note all'art. 1. Il testo degli articoli 87 e 70, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 87 (Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati). - 1. A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell'art. 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni. 2. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente. 3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione. 4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni. 5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.». - Il testo vigente dell'art. 70, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere distratte dalla destinazione prevista ne' essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. 2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.». - Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del citato decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 6 (Diritti del partecipante). - 1. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2), i relativi contratti tra il partecipante e l'intermediario non si sciolgono. Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa esecuzione. In difetto di adempimento il partecipante, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, puo' soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione. 2. Il partecipante da' immediata comunicazione dei tempi e delle modalita' della vendita al curatore o ai commissari liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte residua e' debito di massa. 3. (Comma abrogato). 4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni revocatorie da parte degli organi della procedura d'insolvenza concernenti la somministrazione della provvista e l'adempimento dei debiti connessi con l'esecuzione degli ordini di trasferimento non possono essere esercitate nei confronti del partecipante.». «Art. 8 (Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza). - 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'art. 6 o di una controparte di banche centrali, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'art. 2 o connesse con le funzioni di banca centrale possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti. 2. (Comma abrogato). 3. (Comma abrogato). 4. (Comma abrogato). 5. (Comma abrogato). 6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo' pregiudicare nei confronti del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1. 7. (Comma abrogato).».
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