Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 170
Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2002 ed in particolare l'articolo 31, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni; b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni; c) attivita' finanziarie: il contante e gli strumenti finanziari e,
con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del
sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, le altre attivita' accettate a garanzia di
tali operazioni; d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di pegno o il
contratto di cessione del credito o di trasferimento della
proprieta' di attivita' finanziarie con funzione di garanzia, ivi
compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro
contratto di garanzia reale avente ad oggetto attivita'
finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni
finanziarie, allorche' le parti contraenti rientrino in una delle
seguenti categorie:
1) autorita' pubbliche, inclusi gli organismi del settore pubblico
degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o
che intervengano in tale gestione o che siano autorizzati a
detenere conti dei clienti, con l'esclusione delle imprese
assistite da garanzia pubblica;
2) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca dei
regolamenti internazionali, le banche multilaterali di sviluppo,
come definite all'articolo 1, punto 19, della direttiva 2000/12/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, il
Fondo monetario internazionale e la Banca europea per gli
investimenti;
3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi:
a) enti creditizi, come definiti dall'articolo 1, punto 1, della
direttiva 2000/12/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2,
paragrafo 3, della medesima direttiva;
b) imprese di investimento, come definite dall'articolo 1, punto
2, della direttiva 93/22/CE del Consiglio, del 10 maggio 1993;
c) enti finanziari, come definiti dall'articolo 1, punto 5,
della direttiva 2000/12/CE;
d) imprese di assicurazione, come definite dall'articolo 1,
lettera a), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1992, e dall'articolo 1, lettera a), della direttiva
92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992;
e) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari,
quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;
f) societa' di gestione, quali definite dall'articolo 1-bis,
paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20
dicembre 1985;
4) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze di
compensazione, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, articolo
2, rispettivamente alle lettere c), d) ed e), inclusi enti
analoghi che operano sui mercati dei contratti futures, come
definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del testo unico
della finanza, delle opzioni e dei prodotti finanziari derivati
non sottoposti a tale direttiva;
5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse imprese e
associazioni prive di personalita' giuridica, purche' la
controparte sia un ente definito ai numeri da 1) a 4); e) clausola di integrazione: la clausola del contratto di garanzia
finanziaria che prevede l'obbligo di prestare una garanzia
finanziaria o di integrare la garanzia finanziaria gia' prestata:
1) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione
finanziaria garantita, a seguito di variazione dei valori di
mercato correnti, o del valore della garanzia originariamente
prestata; 2) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione
finanziaria garantita per causa diversa da quella di cui al numero
1); f) clausola di interruzione dei rapporti e pagamento del saldo netto,
clausola di "close-out netting": la clausola di un contratto di
garanzia finanziaria o di un contratto che comprende un contratto
di garanziafinanziaria oppure, in mancanza di una previsione
contrattuale, una norma di legge in base alla quale, in caso di
evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria:
1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono
convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro
valore corrente stimato, oppure esse sono estinte e sostituite
dall'obbligazione di versare tale importo, ovvero
2) viene calcolato il debito di ciascuna parte nei confronti
dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni e viene
determinata la somma netta globale risultante dal saldo e dovuta
dalla parte il cui debito e' piu' elevato, ad estinzione dei
reciproci rapporti; g) clausola di sostituzione: la clausola del contratto di garanzia
finanziaria che prevede la possibilita' di sostituire in tutto o
in parte l'oggetto, nei limiti di valore dei beni originariamente
costituiti in garanzia; h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi crediti alla
restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario; i) evento determinante l'escussione della garanzia: l'inadempimento o
qualsiasi altro evento analogo convenuto fra le parti il cui
verificarsi da' diritto al beneficiario della garanzia, in base al
contratto o per effetto di legge, di procedere all'escussione
della garanzia finanziaria o di attivare la clausola di
"close-outnetting"; l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad oggetto il
contante, un ammontare dello stesso importo e nella stessa valuta;
quando la garanzia ha ad oggetto strumenti finanziari, strumenti
finanziari del medesimo emittente o debitore, appartenenti alla
medesima emissione o classe e con stesso importo nominale, stessa
valuta e stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia
finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita' al
verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti
finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre
attivita'; m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; n) giorno e momento di apertura di una procedura di risanamento o di
liquidazione: il giorno e il momento in cui si producono gli
effetti di sospensione dei pagamenti delle passivita' o di
restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni
dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 210; o) obbligazioni finanziarie: le obbligazioni, anche condizionali
ovvero future, al pagamento di una somma di denaro ovvero alla
consegna di strumenti finanziari, anche qualora il debitore sia
persona diversa dal datore della garanzia; p) obbligazioni finanziarie garantite: le obbligazioni finanziarie
assistite da un contratto di garanzia finanziaria; q) prestazione della garanzia: l'avvenuto compimento degli atti,
quali la consegna, il trasferimento, la registrazione delle
attivita' finanziarie, in esito ai quali le attivita' finanziarie
stesse risultino nel possesso o sotto il controllo del
beneficiario della garanzia o di persona che agisce per conto di
quest'ultimo o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la
notificazione al debitore della costituzione del pegno stesso o
della cessione, o la loro accettazione da parte del debitore; r) procedure di liquidazione: il fallimento, la liquidazione coatta
amministrativa, nonche' ogni altra misura destinata alla
liquidazione delle imprese e che comportano l'intervento delle
autorita' amministrative o giudiziarie; s) procedure di risanamento: l'amministrazione controllata, il
concordato preventivo, il provvedimento di sospensione dei
pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi
ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del testo
unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico della
finanza, nonche' ogni altra misura destinata al risanamento delle
imprese e che incide sui diritti dei terzi; t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati di cui all'articolo
1, comma 2, lettere da a) ad e), del testo unico della finanza e
gli altri individuati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta della Banca d'Italia e della
Commissione nazionale per le societa' e la Borsa, in relazione
alle previsioni della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 giugno 2002.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". L'art. 14, comma 1, cosi'
recita:
"1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai
sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
"decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.".
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002.". L'art. 31 cosi' recita:
"Art. 31 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di
garanzia finanziaria). - 1. Il Governo, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' delegato ad
adottare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno
o piu' decreti legislativi recanti le norme per
l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai
contratti di garanzia finanziaria.
2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sara'
informata ai principi in essa contenuti in merito
all'ambito di applicazione della disciplina, alla
definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia
finanziaria, nonche' ai seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) prevedere che possano essere parti dei contratti
anche i soggetti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera
e), della medesima direttiva e che ne possano formare
oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo
art. 1, paragrafo 4, lettera b);
b) individuare le modalita' mediante le quali il
beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa
realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 2, della medesima direttiva.
3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed
integrale recepimento della citata direttiva, potra'
coordinare le disposizioni di attuazione della delega di
cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento
interno in materia di prestazione di garanzie e di
realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le
norme vigenti nelle stesse materie in vista del
perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
- La direttiva 2002/47/CE e' pubblicata in GUCE n. L
168 del 27 giugno 2002.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
"Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, reca:
"Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita'
degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di
regolamento titoli". L'art. 1, comma 1, lettera r), cosi'
recita:
"1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a)-q) omissis;
r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura
contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono
eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati, ordini
di trasferimento fra i partecipanti, che sia
contestualmente:
1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza
contare un eventuale agente di regolamento, una controparte
centrale, una stanza di compensazione o un partecipante
indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora
cio' sia giustificato sotto il profilo del contenimento del
rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o
nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea
abbiano esercitato la facolta' di limitare a due il numero
dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro
dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista
dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei
partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato alla
Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea
di cui si applica la legge.".
- La direttiva 2000/12/CE e' pubblicata in GUCE n. L
126 del 26 maggio 2000. L'art. 1, punto 1 punto 19, e
l'art. 2, paragrafo 3, cosi' recitano:
"1) "ente creditizio": un'impresa la cui attivita'
consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi
rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto.
Ai fini dell'applicazione della vigilanza su base
consolidata, sono considerati enti creditizi gli enti
definiti al primo comma, nonche' tutte le imprese private e
pubbliche che rispondono a tale definizione e che sono
state autorizzate in un Paese terzo.
Ai fini dell'applicazione della vigilanza e del
controllo dei grandi rischi, sono considerati enti
creditizi gli enti definiti al primo comma, comprese le
succursali di tali enti in Paesi terzi, nonche' tutte le
imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali,
che rispondono alla definizione del primo comma e che sono
state autorizzate in un Paese terzo;".
"19) "banche multilaterali di sviluppo": la Banca
internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la
Societa' finanziaria internazionale, la Banca
interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo,
la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento
del Consiglio d'Europa, la "Nordic Investiment Bank" e la
Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli
investimenti e la Societa' interamericana di
investimento;".
"3. Le disposizioni della presente direttiva non si
applicano alle attivita' svolte:
dalle banche centrali degli Stati membri;
dagli uffici dei conti correnti postali;
in Belgio: dall'"Institut de reescompte et de
garantie/Herdl-scontering - en Waarborgsinstituut";
in Danimarca: dal "Dansk Eksportfinansieringsfond",
del "Danmarks Skibskreditfond" e dal "Dansk Landbrugs
Realkreditfond";
in Germania: dalla "Kreditanstalt für Wiederaufbau",
dagli organismi riconosciuti in virtu' del
"Wohnungsgemeinnüt-zigkeitsgesetz" quali organi della
politica nazionale in materia di alloggi e le cui
operazioni bancarie non costituiscono l'attivita'
principale, nonche' dagli organismi riconosciuti in virtu'
della legge succitata quali organismi di interesse pubblico
in materia di alloggi; ----> Vedere Nota in lingua greca a pag. 15 della G.U. <----

in Spagna: dall'"Instituto de Credito Oficial";
in Francia: dalla "Caisse des depôts et
consignations";
in Irlanda: dalle "credit unions" e dalle "friendly
societies";
in Italia: dalla "Cassa depositi e prestiti";
nei Paesi Bassi: dalla "Nederlandse lnvesteringsbank
voor Ontwikkelingslanden NV", dalla "NV Noordelijke
Ontwikkelingsmaatschappij", dalla "NV lndustriebank
Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering" e
dalla "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV";
in Austria: dalle imprese riconosciute come
associazioni edilizie di interesse pubblico e dalla
"sterreichische Kontrollbank AG";
in Portogallo: dalle "Caixas Economicas" esistenti al
1° gennaio 1986 ad eccezione sia di quelle che sono
costituite in societa' per azioni che della "Caixa
Economica Montepio Geral";
in Finlandia: dalla "Teollisen yhteistyn rahasto
Oy/Fonden fr industriellt samarbete Ab", e dalla "Kera
Oy/Kera Ab";
in Svezia: dalla "Svenska Skeppshypotekskassan";
nel Regno Unito: dalla "National Savings Bank", dalla
"Commonwealth Development Finance Company Ltd", dalla
"Agricultural Mortgage Corporation Ltd", dalla "Scottish
Agricultural Securities Corporation Ltd", dai "Crown Agents
for overseas governments and administrations", dalle
"credit unions" e dalle "municipal banks".".
- La direttiva 93/22/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 141
dell'11 giugno 1993. L'art. 1, punto 2, cosi' recita:
"2) "impresa di investimento": una persona giuridica
che esercita abitualmente una professione o un'attivita'
consistente nel prestare a terzi un servizio di
investimento a titolo professionale.
Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri
possono includere nel concetto di "impresa di investimento"
imprese che non sono persone giuridiche:
se il loro regime giuridico garantisce agli interessi
dei terzi un livello di protezione equivalente a quello
offerto dalle persone giuridiche e: a condizione che esse
formino oggetto di una sorveglianza prudenziale equivalente
e adeguata alla loro struttura giuridica.
Tuttavia dette persone fisiche, quando forniscono
servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori
mobiliari di terzi, possono essere considerate come
un'impresa di investimento ai fini della presente direttiva
soltanto se, fatti salvi gli altri requisiti fissati da
quest'ultima e dalla direttiva 93/6/CEE soddisfano le
condizioni seguenti:
i diritti di proprieta' dei terzi nei confronti dei
valori e dei fondi che appartengono loro devono essere
salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza
dell'impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di
compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai
creditori dell'impresa o dei suoi proprietari;
l'impresa di investimento deve essere soggetta a
norme il cui scopo e' di assicurare il controllo sulla
solvibilita', compresa quella dei suoi proprietari;
i conti annuali dell'impresa di investimento devono
essere controllati da una o piu' persone abilitate, in
virtu' della legislazione nazionale, alla revisione dei
conti;
quando un'impresa ha un solo proprietario, questo
deve prendere le disposizioni necessarie per la protezione
degli investitori in caso di cessazione delle attivita'
dell'impresa dovuta al suo decesso, alla sua incapacita' o
a qualsiasi altra situazione simile.
Anteriormente al 31 dicembre 1997 la Commissione
presenta una relazione sull'applicazione del secondo e
terzo comma del presente punto e propone, se del caso, di
modificarlo o sopprimerlo.
Qualora una persona eserciti un'attivita' di cui
all'allegato, sezione A, punto 1, lettera a) e detta
attivita' sia esercitata unicamente per conto e sotto la
piena e incondizionata responsabilita' di un'impresa di
investimento, essa e' considerata come attivita'
dell'impresa di investimento stessa e non della persona in
questione;".
- L'art. 1, punto 5, della direttiva 2000/12/CE, cosi'
recita:
"5) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente
creditizio la cui attivita' principale consiste
nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o
piu' delle attivita' di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco
di cui all'allegato I".
- La direttiva 92/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 228
dell'11 agosto 1992. L'art. 1, lettera a), cosi' recita:
"Art. 1. - Ai fini della presente direttiva si intende
per:
a) "impresa di assicurazione": ogni impresa che abbia
ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente
all'art. 6 della direttiva 73/239/CEE;".
- La direttiva 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 360
del 9 dicembre 1992. L'art. 1, lettera a), cosi' recita:
"Art. 1. - Ai fini della presente direttiva, si intende
per:
a) impresa di assicurazione: ogni impresa che abbia
ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente
all'art. 6 della direttiva 79/267/CEE;".
- La direttiva 85/611/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
375 del 31 dicembre 1985. L'art. 1, paragrafo 2, cosi'
recita:
"2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo
l'art. 2, si intendono per o.i.c.v.m. gli organismi:
il cui oggetto esclusivo e' l'investimento collettivo
in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il
pubblico e il cui funzionamento e' soggetto al principio
della ripartizione dei rischi, e,
le cui quote sono, su richiesta dei portatori,
riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a
carico del patrimonio dei suddetti organismi. E' assimilato
a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m.
agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa
si allontani sensibilmente dal valore netto di
inventario.".
- L'art. 1-bis, paragrafo 2, della citata direttiva
85/611/CEE, cosi' recita:
"Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "depositario", un ente al quale sono affidati i
compiti di cui all'art. 7 e all'art. 14 e che e' soggetto
alle altre disposizioni di cui alle sezioni III-bis e
IV-bis;
2) "societa' di gestione", una societa' che esercita
abitualmente l'attivita' di gestione di OICVM costituiti in
forma di fondi comuni di investimento e/o di societa' di
investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM);
tale gestione comprende le funzioni elencate nell'allegato
II;
3) "Stato membro di origine di una societa' di
gestione", lo Stato membro nel quale e' situata la sede
statutaria della societa' di gestione;
4) "Stato membro ospitante di una societa' di
gestione", ogni Stato membro diverso da quello di origine
in cui la societa' di gestione ha una succursale o presta
servizi;
5) "Stato membro di origine di un OICVM":
a) per gli OICVM costituiti in forma di fondo
comune di investimento, lo Stato membro nel quale e'
situata la sede statutaria della societa' di gestione;
b) per gli OICVM costituiti in forma di societa' di
investimento, lo Stato membro nel quale e' situata la sede
statutaria della societa' di investimento;
6) "Stato membro ospitante di un OICVM", lo Stato
membro, diverso dallo Stato membro di origine di un OICVM,
nel quale sono commercializzate le quote del fondo comune
di investimento o della societa' di investimento;
7) "succursale", una sede di attivita' che
costituisce una parte, priva di personalita' giuridica, di
una societa' di gestione e che presta i servizi per i quali
la societa' di gestione e' stata autorizzata; piu' sedi di
attivita' costituite nello stesso Stato membro da una
societa' di gestione con sede statutaria in un altro Stato
membro sono considerate come una succursale unica;
8) "autorita' competenti", le autorita' designate da
ogni Stato membro ai sensi dell'art. 49 della presente
direttiva;
9) "stretti legami", la situazione definita nell'art.
2, paragrafo 1, della direttiva 95/26/CE;
10) "partecipazione qualificata", ogni partecipazione
diretta o indiretta in una societa' di gestione che
rappresenti almeno il 10% del capitale sociale o dei
diritti di voto oppure che comporti la possibilita' di
esercitare un'influenza rilevante sulla gestione della
societa' di gestione in cui e' detenuta tale
partecipazione.
Ai fini della suddetta definizione sono presi in
considerazione i diritti di voto di cui all'art. 7 della
direttiva 88/627/CEE;
11) "DSI", la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del
10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel
settore dei valori mobiliari;
12) "impresa madre", un'impresa madre quale definita
negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
13) "impresa figlia", un'impresa figlia quale
definita negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
ogni impresa figlia di un'impresa figlia e' parimenti
considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui
fanno capo tali imprese;
14) "capitale iniziale", il capitale definito
all'art. 34, paragrafo 2, punti 1 e 2, della direttiva
2000/12/CE;
15) "fondi propri", i fondi propri quali definiti
nella direttiva 2000/12/CE, titolo V, capo 2, sezione 1;
questa definizione puo' tuttavia essere modificata nelle
situazioni di cui all'allegato V della direttiva
93/6/CEE.".
- La direttiva 98/26/CE e' pubblicata in GUCE n. L 166
dell'11 giugno 1998. L'art. 2, lettere c), d), ed e), cosi'
recita:
"c) "controparte centrale": il soggetto interposto
tra gli enti di un sistema che funge da controparte
esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di
trasferimento;
d) "agente di regolamento": il soggetto che fornisce
conti di regolamento agli enti e/o alle controparti
centrali che partecipano ai sistemi attraverso i quali sono
regolati gli ordini di trasferimento all'interno di tali
sistemi e che, all'occorrenza, concede credito a tali enti
e/o controparti centrali a fini di regolamento;
e) "stanza di compensazione": il centro responsabile
del calcolo delle posizioni nette degli enti, di
un'eventuale controparte centrale e/o di un eventuale
agente di regolamento.".
- L'art. 1, comma 2, lettera f) del testo unico della
finanza, cosi' recita:
"2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) - e) (omissis);
f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su
tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi
indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;"
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca:
"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa".
- Per il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
vedi note all'art. 1. L'art. 3, commi 1, 2 e 3, cosi'
recitano:
"1. Ai fini del presente decreto si considera momento
di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il
giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti
di sospensione dei pagamenti delle passivita' e della
restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni
applicabili alle singole procedure.
2. Nel caso delle procedure di liquidazione coatta
amministrativa previste dal testo unico bancario e dal
testo unico finanza gli effetti di cui al comma 1 si
producono dal momento dell'insediamento dei commissari
liquidatori, e comunque dal terzo giorno successivo alla
data del provvedimento che dispone la liquidazione. Il
momento dell'insediamento dei commissari liquidatori e'
rilevato dalla Banca d'Italia sulla base del processo
verbale di cui all'art. 85 del testo unico bancario.
3. Nel caso di pronuncia dell'autorita' giudiziaria gli
effetti di cui al comma 1 si producono dal momento del
deposito della sentenza, che a tal fine deve essere
attestato in calce dal cancelliere con l'indicazione anche
dell'ora e del minuto.".
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(testo unico bancario) vedi note all'art. 1. Gli
articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, cosi' recitano:
"Art. 74 (Sospensione dei pagamenti). - 1. Qualora
ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di
tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il
pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte
della banca ovvero la restituzione degli strumenti
finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal
decreto legislativo di recepimento della direttiva
93/22/CEE. Il provvedimento e' assunto sentito il comitato
di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca
d'Italia, che puo' emanare disposizioni per l'attuazione
dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non
superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le
stesse formalita', per altri due mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono
essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o
atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti
finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non
possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o
acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della
banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi
anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza".
"Art. 77. - (omissis).
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
della presente sezione.".
"Art. 107 (Elenco speciale). - (omissis).
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
omissis".
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(testo unico della finanza) vedi note all'art. 1. L'art.
56, comma 3, cosi' recita:
"3. La direzione della procedura e tutti gli
adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi
da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario,
intendendosi le suddette disposizioni riferite agli
investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle
imprese di investimento extracomunitarie, alle societa' di
gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche,
e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli
strumenti finanziari e al denaro.".
- Per la direttiva 2002/47/CE vedi note alle premesse.
Nota all'art. 2.
- Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, reca:
"Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento
nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17
dicembre 1997, n. 433".
L'art. 30, cosi' recita:
"Art. 30 (Attribuzioni della societa' di gestione e
dell'intermediario). - 1. Il trasferimento degli strumenti
finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo V,
e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, puo'
effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a
norma del testo unico delle disposizioni sui mercati
finanziari approvato con decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nonche' di altri soggetti indicati nel
regolamento di cui all'art. 36, comma 1, che individua i
requisiti che tali soggetti debbono possedere e le
attivita', previste dal presente decreto, che i soggetti
stessi sono abilitati a svolgere.
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la
societa' di gestione accentrata accende per ogni
intermediario conti destinati a registrare i movimenti
degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.
3. L'intermediario, qualora incaricato dello
svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di
conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonche'
il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui
all'art. 34, disposti dal titolare o a carico del medesimo,
in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli
eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In
ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione
dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il
titolare ha aperto il conto, per i successivi
adempimenti.".



 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica ai contratti di garanzia finanziaria a condizione che: a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per iscritto; b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia
provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione
della data di costituzione e delle attivita' finanziarie
costituite in garanzia. A tale fine e' sufficiente la
registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli
intermediari ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e l'annotazione del contante
sul conto di pertinenza.
2. Nel presente decreto legislativo, l'espressione: "per iscritto" si intende riferita anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole, secondo la normativa vigente in materia.
 
Art. 3.
Efficacia della garanzia finanziaria
1. L'attribuzione dei diritti previsti dal presente decreto legislativo al beneficiario della garanzia e la loro opponibilita' ai terzi non richiedono requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di legge.
 
Art. 4.
Escussione del pegno
1. Al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facolta', anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalita' previste nel contratto:
a) alla vendita delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita;
b) all'appropriazione delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale facolta' sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione;
c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il creditore pignoratizio informa immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa o, se del caso, gli organi della procedura di risanamento o di liquidazione in merito alle modalita' di escussione adottate e all'importo ricavato e restituisce contestualmente l'eccedenza.
 
Art. 5. Potere di disposizione delle attivita' finanziarie oggetto del pegno
1. Il creditore pignoratizio puo' disporre, anche mediante alienazione, delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle pattuizioni in esso contenute.
2. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita.
3. La ricostituzione della garanzia equivalente non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data di prestazione della garanzia originaria.
4. Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo indicato nel comma 2, si verifichi un evento determinante l'escussione della garanzia, tale obbligo puo' essere oggetto della clausola di «close-out netting». In mancanza di tale clausola, il creditore pignoratizio procede all'escussione della garanzia equivalente in conformita' a quanto previsto nell'articolo 4.
 
Art. 6. Cessione del credito o trasferimento della proprieta' con funzione di
garanzia
1. I contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, hanno effetto in conformita' ai termini in essi stabiliti, indipendentemente dalla loro qualificazione.
2. Ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, non si applica l'articolo 2744 del codice civile.
3. Ai contratti di cessione del credito o di trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi da 2 a 4.



Nota all'art. 6:
- L'art. 2744 del codice civile, cosi' recita:
«Art. 2744 (Divieto del patto commissorio). - E' nullo
il patto col quale si conviene che, in mancanza del
pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta'
della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il
patto e' nullo anche se posteriore alla costituzione
dell'ipoteca o del pegno.».



 
Art. 7.
Clausola di «close-out netting»
1. La clausola di «close-out netting» e' valida ed ha effetto in conformita' di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione nei confronti di una delle parti.
 
Art. 8.
Condizioni di realizzo e criteri di valutazione
1. Le condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite devono essere ragionevoli sotto il profilo commerciale. Detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti le condizioni di realizzo, nonche' i criteri di valutazione, siano conformi agli schemi contrattuali individuati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, in relazione alle clausole di garanzia elaborate nell'ambito della prassi internazionale.
2. La violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale delle condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie puo' essere fatta valere in giudizio entro tre mesi dalla comunicazione indicata nell'articolo 4, comma 2, qualora non siano state previamente concordate tra le parti, ai fini della rideterminazione di quanto dovuto ai sensi del medesimo articolo.
3. Gli organi della procedura di liquidazione, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere, agli stessi fini indicati nel comma 2, anche la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale nella determinazione tra le parti delle condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie, nonche' dei criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite, qualora la determinazione sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura di liquidazione stessa.
 
Art. 9.
Effetti delle procedure di liquidazione sulle garanzie finanziarie
1. La garanzia finanziaria prestata, anche in conformita' ad una clausola di integrazione o di sostituzione, ed il contratto relativo alla garanzia stessa non possono essere dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori soltanto in base al fatto che la prestazione della garanzia finanziaria o il sorgere dell'obbligazione finanziaria garantita siano avvenuti:
a) il giorno di apertura della procedura medesima e prima del momento di apertura di detta procedura;
b) il giorno di apertura della procedura medesima e dopo il momento di apertura di detta procedura, qualora il beneficiario della garanzia possa dimostrare di non essere stato, ne' di aver potuto essere, a conoscenza dell'apertura della procedura.
2. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 della legge fallimentare:
a) il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia e la prestazione della medesima sono equiparati al pegno;
b) la prestazione della garanzia in conformita' ad una clausola di sostituzione non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data della prestazione della garanzia originaria;
c) la prestazione della garanzia in conformita' ad una clausola di integrazione si considera effettuata contestualmente al debito garantito e, nel caso indicato nell'articolo 1, lettera e), numero 1), al momento della prestazione della garanzia originaria o, in assenza di garanzia originaria, al momento della stipula del contratto di garanzia finanziaria; nel caso indicato nell'articolo 1, lettera e), numero 2), nel momento in cui la garanzia integrativa e' stata prestata.
3. Salvi gli effetti degli accordi tra le parti, ai contratti di garanzia finanziaria e alle garanzie finanziarie prestate in conformita' al presente decreto legislativo non si applicano l'articolo 203 del testo unico della finanza, ne' l'articolo 76 della legge fallimentare.



Note all'art. 9:
- Per il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare), vedi note all'art. 1. Gli articoli 66, 67 e
76, cosi' recitano:
«Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). - Il curatore
puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti
compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo
le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare,
sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto
dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile
contro costoro.».
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,
garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi
che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano notevolmente cio' che a lui e' stato dato o
promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori
alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti
entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a
compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a
queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».
«Art. 76 (Contratto di borsa a termine). - Il contratto
di borsa a termine, se il termine scade dopo la
dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, e'
risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La
differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle
cose o dei titoli alla data della dichiarazione di
fallimento e' versata nel fallimento se il fallito risulta
in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso
contrario.».
- Per il testo unico della finanza vedi note all'art.
1. L'art. 203, cosi' recita:
«Art. 203 (Contratti a termine). - 1. Fermi restando la
decorrenza degli effetti della liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 83 del T.U. bancario, e
quanto previsto dall'art. 90, comma 3, del medesimo T.U.
bancario, l'art. 76 della legge fallimentare si applica
agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi
individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a),
alle operazioni a termine su valute nonche' alle operazioni
di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto.
Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i
contratti conclusi, ancorche' non ancora eseguiti in tutto
o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o
di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa.
2. Per l'applicazione dell'art. 76 della legge
fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni
indicati nel comma 1, puo' farsi riferimento anche al costo
di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di
mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di
efficacia del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa.».



 
Art. 10. Legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma
scritturale
1. Quando i diritti, che hanno ad oggetto o sono relativi a strumenti finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato, le modalita' di trasferimento di tali diritti, nonche' di costituzione e di realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinati esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello Stato in cui e' situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto, con esclusione del rinvio alla legge di un altro Stato.
2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli.
3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di trasferimento dei diritti, nonche' di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del titolo V del medesimo decreto legislativo, in quanto applicabili.



Note all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
vedi note all'art. 2. L'art. 28, cosi' recita:
«Art. 28 (Ambito di applicazione). - 1. Gli strumenti
finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui
mercati regolamentati non possono essere rappresentati da
titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui
al Titolo V, Libro IV, del codice civile.
2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il
regolamento di cui all'art. 36, comma 1, puo' prevedere che
siano assoggettati alla disciplina del presente decreto
anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di
cui al comma 1.
3. L'emittente strumenti finanziari puo' assoggettarli
alla disciplina del presente Titolo V.».



 
Art. 11.
Abrogazioni e modifiche
1. All'articolo 87, comma 1, del testo unico della finanza, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 87, comma 2, del testo unico della finanza, il primo periodo e' abrogato.
3. L'articolo 6, comma 3, l'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e 7, e l'articolo 9 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono abrogati.
4. All'articolo 70 del testo unico della finanza sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari);
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere distratte dalla destinazione prevista ne' essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.».
5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano solo alle garanzie costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 11:
- Per il testo unico della finanza, vedi note all'art.
1. Il testo degli articoli 87 e 70, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 87 (Vincoli sugli strumenti finanziari
accentrati). - 1. A detti vincoli e a quelli
successivamente costituiti si applicano le disposizioni
dell'art. 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213, e successive modificazioni.
2. Resta fermo, per gli strumenti finanziari
nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro
dell'emittente.
3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal
sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui
relativi certificati con l'indicazione della data della
loro costituzione.
4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal
presente articolo sono comunicate, entro tre giorni,
all'emittente per le conseguenti annotazioni.
5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari
immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei
comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice
di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei
depositari.».
- Il testo vigente dell'art. 70, cosi' come modificato
dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su
strumenti finanziari). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con
la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di
compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto
strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti
al sistema effettuino versamenti di margini o altre
prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli
obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso.
Le garanzie acquisite non possono essere distratte dalla
destinazione prevista ne' essere soggette ad azioni
esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo
partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche
in caso di apertura di procedure concorsuali.
2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel
comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da
regolare.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, come modificato
dal decreto qui pubblicato:
«Art. 6 (Diritti del partecipante). - 1. In caso di
apertura di una procedura di insolvenza nei confronti
dell'intermediario per conto del quale un partecipante
esegue ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1,
lettera m), numero 2), i relativi contratti tra il
partecipante e l'intermediario non si sciolgono.
Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel
contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi,
sino alla loro completa esecuzione. In difetto di
adempimento il partecipante, in deroga alle disposizioni
vigenti in materia, puo' soddisfarsi per il capitale, gli
interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli
strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini
eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di
ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto
l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e
quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie o da
sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine
della compensazione e della liquidazione.
2. Il partecipante da' immediata comunicazione dei
tempi e delle modalita' della vendita al curatore o ai
commissari liquidatori, precisando le somme
complessivamente utilizzate per la soddisfazione del
proprio credito, che per la parte residua e' debito di
massa.
3. (Comma abrogato).
4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni
revocatorie da parte degli organi della procedura
d'insolvenza concernenti la somministrazione della
provvista e l'adempimento dei debiti connessi con
l'esecuzione degli ordini di trasferimento non possono
essere esercitate nei confronti del partecipante.».
«Art. 8 (Realizzazione della garanzia nella procedura
di insolvenza). - 1. Nel caso in cui sia aperta una
procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad
un sistema o di un intermediario per conto del quale un
partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi
dell'art. 6 o di una controparte di banche centrali, le
garanzie costituite prima del momento di apertura della
procedura di insolvenza per i crediti derivanti da
operazioni definitive ai sensi dell'art. 2 o connesse con
le funzioni di banca centrale possono essere realizzate ad
esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo'
pregiudicare nei confronti del sistema la realizzazione
della garanzia di cui al comma 1.
7. (Comma abrogato).».



 
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