Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 2004 |
Autorizzazione al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, ed al Ministero degli affari esteri, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato; Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del citato art. 39; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 7, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzioni di personale a tempo indeterminato, devono inviare una comunicazione, recante gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire, necessaria al fine di provvedere all'assegnazione del personale collocato in disponibilita'; Vista la richiesta (note n. 035/0015334 del 14 gennaio 2004) del Ministero degli affari esteri di autorizzazione a bandire un concorso pubblico per complessivi 25 posti di segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica; Vista la richiesta (nota n. 558/21204 del 2 marzo 2004) del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per complessive 67 unita di personale, di cui 61 unita' appartenenti all'area funzionale B e n. 6 unita' appartenenti all'area funzionale C; Considerato che il Ministero degli affari esteri ha rappresentato l'improcrastinabile esigenza di acquisire le necessarie professionalita' per fare fronte ai compiti connessi al rispetto degli impegni internazionali; Considerato, altresi', che il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha rappresentato l'urgenza di coprire i posti disponibili nei profili amministrativo-informatici per l'accresciuta complessita' delle procedure amministrativo-contabili che accompagnano i servizi istituzionali e di garantire la piena funzionalita' dei nuclei elicotteri; Ritenuto, pertanto, che il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, possono, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere autorizzate ad avviare le citate procedure dli reclutamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004; Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il Ministero degli affari esteri, sono autorizzati ad avviare procedure di reclutamento per il numero di posti indicati, rispettivamente, nella tabella allegata al presente decreto. Le amministrazioni di cui al primo comma sono tenute a trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubblica amministrazione copia dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche', all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, copia dei bandi di concorso relativi ai posti autorizzati con il presente decreto. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 1° giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 8 Interno, foglio n. 126 |
| Tabella
----> vedere Tabella a pag. 4 della G.U. <---- |
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