Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Salame di Napoli»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Salame di Napoli» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Comitato Promotore per la registrazione della D.O.P. «Salame di Napoli», con sede in Napoli, piazza Garibaldi n. 26, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
PROTETTA «SALAME DI NAPOLI»

Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Salame di Napoli» e' riservata esclusivamente al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione e caratteristiche
La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Salame di Napoli» designa il prodotto di salumeria ottenuto esclusivamente con carni fresche di suino pesante di cui all'art. 3.
Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:
1) chimico-fisiche:
a) proteine totali minimo 25,0%;
b) rapporto collagene/ proteine massimo 0,08;
c) rapporto acqua/proteine massimo 1,8;
d) rapporto grasso/proteine massimo 0,9;
e) pH \geq 5.2;
f) nel prodotto stagionato il cloruro di sodio e' contenuto in quantita' non superiore al 5%;
2) organolettiche:
a) odore tipico di affumicato;
b) sapore dolce (piccante per la tipologia tradizionalmente individuata come salsiccia con conserva di peperone e/o peperoncino) e caratteristico di affumicato e/o speziato;
3) morfologiche:
a) superficie esterna di colore rosso carico con frazioni adipose in evidenza;
b) consistenza compatta e non elastica;
c) aspetto al taglio: superficie compatta, di colore rosso carico e con grasso bianco;
d) forma allungata a cilindro, irregolare, con diametro non inferiore a cm 4 e non superiore a cm 10; il peso della forma intera non deve essere inferiore a 0,25 kg per il prodotto stagionato;
e) forma cilindrica, irregolare, piegata a ferro di cavallo nel rispetto delle consuetudini locali, con diametro non inferiore a cm 3 e non superiore a cm 4; il peso della forma intera non deve essere inferiore a 0,2 kg per il prodotto stagionato. In questo caso la D.O.P. «Salame di Napoli» deve essere specificata con la dicitura, da riportare in etichetta, di salsiccia.
L'immissione al consumo della D.O.P. «Salame di Napoli» deve avvenire secondo le seguenti modalita':
in pezzo singolo tal quale;
confezionato, sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci e/o affettato.
Art. 3.
Zona di produzione
I suini ammessi a fornire le carni idonee alla produzione della D.O.P. «Salame di Napoli» devono essere nati, allevati, macellati in strutture provviste delle autorizzazioni Regionale ed U.E., sezionati e lavorati nella regione Campania.
La produzione della D.O.P. «Salame di Napoli», compreso il confezionamento, il porzionamento e l'affettatura deve avvenire esclusivamente nell'intero territorio della regione Campania, al fine di garantire la qualita', la tracciabilita' e il controllo.
La D.O.P. «Salame di Napoli» e' prodotta impiegando carne di suino, di eta' non inferiore ad otto mesi e di peso vivo non inferiore a 140 kg; e' vietato l'impiego di carni provenienti da verri e scrofe.
I soggetti da destinare alla D.O.P. «Salame di Napoli» devono essere sempre identificati, entro i primi trenta giorni di vita, con due microchips applicati a destra ed a sinistra nel tessuto sottocutaneo della regione del collo o alla base dell'orecchio, contenente il codice di identificazione assegnato all'allevatore unitamente al mese di nascita del suino oppure con tatuaggio riproducente il codice di identificazione assegnato all'allevatore unitamente ad una lettera identificativa del mese di nascita del suino. Il tatuaggio deve essere apposto, con l'uso di inchiostro indelebile, mediante strumenti a compressione od a percussione ed in modo inamovibile anche post mortem, su entrambe le cosce posteriori.
I soggetti da destinare alla D.O.P. «Salame di Napoli» devono essere:
a) suini di tutte le razze italiane iscritte nel registro anagrafico o libro genealogico;
b) suini delle razze large white e landrace italiana cosi come migliorate dal libro genealogico italiano;
c) suini derivanti da incroci di prima generazione tra soggetti delle razze di cui al punto a) con le razze di cui al punto b);
d) suini derivanti da incroci di prima generazione tra soggetti delle razze di cui al punto a) e b) con riproduttori delle razze duroc, landrace belga, hampishire e pietrain con finalita' compatibili con quelle del libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante;
e) suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purche' detti verri, siano provenienti da schemi di selezione od incrocio attuati con finalita' non incompatibili con quelle del libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.
Per contro sono esclusi dalla D.O.P. «Salame di Napoli»: suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilita' agli stress.
Il ciclo di allevamento per i produttori che operano ai fini del disciplinare della D.O.P. «Salame di Napoli» comprende le seguenti fasi:
a) allattamento: prime quattro settimane sotto scrofa;
b) svezzamento: dalla 5ª alla 12ª settimana;
c) magronaggio: da 30 a 80 kg di peso vivo;
d) ingrasso: da 80 a 140 kg di peso vivo ed oltre.
Le strutture e attrezzature dell'allevamento devono risultare coibentate ed aerate in modo da garantire la temperatura ed il ricambio dell'aria come previsto dalla normativa vigente sul benessere animale.
L'alimentazione dovra' essere razionata sottoforma liquida o di pastone, con l'aggiunta di acqua, e/o di siero di latte e/o liquidi provenienti dalla fermentazione di lieviti.
Dalla nascita al completamento della fase di magronaggio l'alimentazione degli animali e' quella definita nella tabella n. 1.

Tabella 1
ALIMENTI AMMESSI FINO A 80 CHILOGRAMMI DI PESO VIVO

(Sono utilizzabili gli alimenti sottoindicati, nonche' tutti quelli ammessi nel periodo di ingrasso, in idonea concentrazione. La presenza di sostanza secca da cereali non dovra' essere inferiore al
45% di quella totale)

=====================================================================
| % massima sulla sostanza secca
Alimenti | della razione ===================================================================== Semola glutinata di mais e/o corn |s.s.: fino al 5% della s.s. della gluten feed |razione ---------------------------------------------------------------------
|s.s.: fino al 3% della s.s. della Carrube denocciolate |razione ---------------------------------------------------------------------
|s.s.: fino al 1% della s.s. della Farina di pesce |razione --------------------------------------------------------------------- Farina di estrazione di soia |s.s.: fino ad un massimo del 20% ---------------------------------------------------------------------
|s.s.: fino al 3% della s.s. della Distillers |razione ---------------------------------------------------------------------
|s.s.: fino ad un massimo di 6 1. Latticello e/o siero di latte |capo/giorno --------------------------------------------------------------------- Lipidi con punto di fusione |s.s.: fino al 2% della s.s. della superiore a 36° |razione ---------------------------------------------------------------------
|s.s.: fino al 1% della s.s. della Lisati proteici |razione

s.s. = sostanza secca

Gli alimenti e le dosi consentite per l'alimentazione dei suini durante l'intera fase di ingrasso sono riportati nella successiva tabella 2.

Tabella 2

(La presenza di sostanza secca da cereali nella fase di ingrasso non
dovra' essere inferiore al 55% di quella totale)

=====================================================================
| % massima sulla sostanza secca
Alimenti | della razione =====================================================================
|fino al 55% della s.s. della Granella e/o farina di mais |razione ---------------------------------------------------------------------
|fino al 40% della s.s. della Granella e/o farina di orzo |razione ---------------------------------------------------------------------
|fino al 25% della s.s. della Granella e/o farina di frumento |razione ---------------------------------------------------------------------
|fino al 25% della s.s. della Granella e/o farina di avena |razione --------------------------------------------------------------------- Granella e/o farina di cereali |fino al 25% della s.s. della minori |razione --------------------------------------------------------------------- Cruscami e altri sottoprodotti |fino al 20% della s.s. della della lavorazione frumento |razione ---------------------------------------------------------------------
|fino al 20% della s.s. della Patata e/o patata disidratata |razione ---------------------------------------------------------------------
|fino al 15% della s.s. della Polpe di bietola surpressate |razione ---------------------------------------------------------------------
|fino al 2% della s.s. della Expeller di lino |razione ---------------------------------------------------------------------
|fino al 4% della s.s. della Polpe secche esauste di bietola |razione --------------------------------------------------------------------- Mele e pere, buccette uva o di | pomodori quali veicoli di |fino al 2% della s.s. della integratori |razione --------------------------------------------------------------------- Latticello |fino a 250 gr capo/giorno di s.s. --------------------------------------------------------------------- Siero di latte |fino a 10 litri capo/giorno ---------------------------------------------------------------------
|fino al 2% della s.s. della Farina disidratata di medica |razione ---------------------------------------------------------------------
|fino al 5% della s.s. della Melasso |razione ---------------------------------------------------------------------
|fino a 15% della s.s. della Farina di estrazione di soia |razione --------------------------------------------------------------------- Farina di estrazione di girasole |fino a 8% della s.s. della razione --------------------------------------------------------------------- Farina di estrazione di cocco |fino a 5% della s.s. della razione --------------------------------------------------------------------- Pisello e/o altri semi di | leguminose |fino a 5% della s.s. della razione --------------------------------------------------------------------- Lievito di birra e di morula ed | altri |fino a 3% della s.s. della razione --------------------------------------------------------------------- Lipidi con punto di fusione |fino al 2% della s.s. della superiore a 50° |razione

Ai fini di ottenere il grasso di copertura e' indicata la presenza massima di acido linoleico pari o inferiore al 2% della sostanza secca della dieta.
Siero e latticello insieme non devono superare 11 litri capo/giorno.
Se associato a borlande il contenuto di azoto deve essere inferiore al 2%.
Un mese prima del giorno di macellazione, e' vietato somministrare nell'alimentazione dei suini, siero di latte e/o latticello.
Ai suini da destinare alla D.O.P. «Salame di Napoli», dalla nascita alla fase di ingrasso, non possono essere somministrati:
a) mangimi ottenuti da colture geneticamente modificate, secondo la normativa comunitaria vigente;
b) mangimi di origine animale, ad esclusione della farina di pesce come riportato nella tabella 1 (alimenti ammessi fino a 80 kg di peso vivo);
c) urea e derivati, sali di ammonio;
d) antibiotici ad uso auxinico, terreni di fermentazione e qualsiasi principio attivo ed additivo non ammesso dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Nel loro insieme, le tecniche di allevamento e l'alimentazione, sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obbiettivo che deve essere perseguito, assicurando accrescimenti giornalieri compresi dal 20 al 40% della sostanza secca prevista nella razione giornaliera. Al fine di assicurare il conseguimento dei requisiti generali prescritti e previsti dal presente disciplinare, la composizione della razione e' definita dai seguenti parametri, che costituiscono limiti percentuali rispetto alla sostanza secca:

=====================================================================
| 1ª fase fino a 80 kg di |2ª fase oltre gli 80 kg di
Parametri | peso vivo | peso vivo ===================================================================== Fibra grezza |da 3 a 10 |da 3 a 8 --------------------------------------------------------------------- Grassi |da 3 a 7 |da 3 a 6 --------------------------------------------------------------------- Proteina grezza|da 14 a 20 |da 12 a 16 --------------------------------------------------------------------- Ceneri |da 5 a 9 |da 4 a 8 --------------------------------------------------------------------- Amido |> 25 |> 30

Prima della macellazione, gli animali devono riposare almeno sedici ore in stalle di sosta, presso i macelli, in condizione di benessere e tranquillita' cosi' come previsto dalla normativa vigente.
Art. 4.
Materie prime
Il processo di macellazione e' caratterizzato dall'ottenimento delle mezzane che vengono poi sezionate nei vari tagli, successivamente elencati, utilizzati per la produzione della D.O.P. «Salame di Napoli». I tagli sono sottoposti ad una frollatura di almeno trentasei ore ad una temperatura compresa tra 0 e 4 °C.
La D.O.P. «Salame di Napoli» deve essere preparata esclusivamente con carne fresca proveniente da uno o piu' dei seguenti tagli da utilizzare in misura non inferiore al 70% dell'intero impasto:
prosciutto di spalla;
prosciutto di coscia e suo trito;
pancetta e suo trito.
Possono inoltre essere utilizzati in misura non superiore al 10% dell'intero impasto:
coppa;
lombo;
gola.
I tagli devono essere identificati dal macellatore e/o sezionatore con tatuaggio riproducente il codice di identificazione assegnato al macellatore e/o sezionatore. Il tatuaggio deve essere apposto, con l'uso di inchiostro indelebile, mediante strumenti a compressione od a percussione ed in modo inamovibile, su tutti i tagli sopraelencati.
Il macellatore e/o il sezionatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa, dell'origine e provenienza dei tagli. Il certificato del macello e/o del laboratorio di sezionamento, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal trasformatore.
Art. 5.
Metodo di elaborazione
I tagli di carne devono essere accuratamente disossati e mondati, asportando cotenna, grasso, tessuto connettivo e tendini. Il grasso aggiunto da utilizzare, proveniente dai tagli sopraelencati, e' quello duro di copertura, in quantita' non superiore al 20% dell'impasto. I tagli di carne suina fresca ed il grasso vengono sottoposti a macinatura in tritacarne utilizzando stampi con fori da 12 a 16 millimetri di diametro. All'impasto, lavorato ad una temperatura compresa tra 0 e 5 °C, viene aggiunta la concia, preventivamente miscelata. Nella concia sono presenti: sale marino essiccato in misura non superiore al 3% della miscela, pepe bianco in polvere in misura non superiore al 0,1%, pepe nero in grani e/o macinato in misura non superiore al 0,5%, zuccheri (saccarosio e/o destrosio o loro miscele) in misura non superiore all'1,5%, innesti microbiologici selezionati (max 1\times 10 alla decima unita' formanti colonia/grammo di lattobacillacee, micrococcacee, pediococcacee e stafilococcacee scelta fra ceppi non troppo acidificanti con proprieta' di riduzione dei nitrati), latte in polvere, potassio nitrato, acido ascorbico ed il suo sale sodico, nella misura prevista dalla normativa vigente, vino bianco DOC e DOCG della regione Campania.
Possono essere presenti per la produzione della D.O.P. «Salame di Napoli» ma solo nella caratteristica morfologica di cui all'art. 2, punto 3, lettera e): conserva di peperone e/o peperoncino anche in polvere, in una percentuale non superiore al 5% del prodotto stagionato, con la stagionatura non inferiore a venti giorni.
L'omogeneita' dell'impastatura di tutti gli ingredienti e' assicurata dall'utilizzo di macchine che operano a pressione atmosferica oppure sottovuoto.
L'impasto ottenuto, prima di essere insaccato, deve sostare per la maturazione in cella frigorifera ad una temperatura compresa tra 0 e 5 °C per un tempo non inferiore a 12 ore. Il budello da impiegare per l'insacco deve essere di suino o bovino, accuratamente preparato e pulito con acqua e aceto e/o acido citrico in soluzione non superiore al 3%.
Il prodotto, una volta insaccato, e' forellato e viene legato con spago di fibre vegetali. Soltanto per la categoria «Salame di Napoli» destinato all'affettatura per l'imbustamento e' ammesso l'utilizzo anche di budelli sintetici composti con materiali a norma di legge. L'asciugamento della D.O.P. «Salame di Napoli» e' effettuato in locali con temperatura compresa tra i 15 ed i 25 °C, per un periodo non superiore ai sette giorni. Durante la fase di asciugamento il «Salame di Napoli» deve essere sottoposto a trattamento di affumicatura, da effettuarsi con fumo di faggio, quercia o castagno.
La fase successiva e' quella della stagionatura che deve avvenire in locali con una temperatura compresa fra 11 e 15 °C e con una umidita' relativa pari al 70-90%. Il periodo di stagionatura, comprendente anche la fase di asciugamento, e' riportato nella seguente tabella.

=====================================================================
| Tempi minimi di stagionatura (compreso asciugamento) Diametro in cm| in giorni dalla data di insacco ===================================================================== da 3 a 4 |non inferiore a 20 giorni --------------------------------------------------------------------- da 4 a 6 |non inferiore a 35 giorni --------------------------------------------------------------------- da 6 a 8 |non inferiore a 55 giorni --------------------------------------------------------------------- da 8 a 10 |non inferiore a 80 giorni

I prodotti descritti nel disciplinare possono essere commercializzati interi tal quale, ovvero confezionati, sottovuoto o in atmosfera protettiva, interi, in tranci e/o affettati.
Le operazioni di confezionamento, porzionamento ed affettatura devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 3, sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 8.
Art. 6.
O r i g i n i
La Campania annovera una storica tradizione nell'allevamento del maiale e nella trasformazione delle sue carni in salumi ed insaccati. Infatti sin dai tempi della Campania Felix il maiale era tra gli animali allevati, cosi' come L. Giunio Moderato Columella, «parlando dei porci» nel «Re Rustica» (Libro VII, Cap. IX), riferisce «..... ho compiuto un esame accurato dei bronzi e delle terrecotte rappresentanti suini, dei bassorilievi, dei mosaici e delle pitture murali contenenti figure di porci e cinghiali, che sono state ritrovate in Pompei ed in Ercolano, le due citta' campane sepolte dall'eruzione del Vesuvio nell'anno 79 a. C., e negli scavi dell'antica Capua, cospicua capitale della Campania .....».
Sintomo di una grande tradizione rurale, era per il mondo contadino la necessita' di poter conservare, per il maggior tempo possibile, i prodotti del loro lavoro, frutto dei campi o della macellazione dei loro animali. Tra questi ultimi spiccavano i «Presciutti» e la «soppressa di porco», denominazione utilizzata nel passato per definire gli attuali salami e salsicce.
La produzione del «Salame di Napoli» comincia a svilupparsi verso la fine dell'600 contemporaneamente alla costruzione della strada Nazionale delle Puglie, che collegando la Campania con la Puglia, attraversa il territorio compreso tra la provincia di Napoli ed Avellino. E proprio lungo questo percorso, sorgono le prime «stazioni di cambio» e «locande» che offrono ospitalita' e ristoro ai numerosi viandanti e carrettieri che coprivano il percorso Napoli-Bari. Tra i prodotti che venivano consumati, il piatto principale era rappresentato dai salumi, che inizialmente destinati al solo fabbisogno familiare della popolazione di queste aree dedite all'agricoltura e all'allevamento del maiale, diventarono, con l'aumento della richiesta, merce da scambiare e commercializzare, ed e' cosi' che si diffusero in tutta la regione.
Nel corso dei secoli i salumi, per le loro caratteristiche organolettiche, si guadagnarono un posto di privilegio tra i prodotti ed i piatti tipici regionali. Infatti Ippolito Cavalcanti (1787-1859, duca di Buonvicino, Cavaliere dell'Ordine Gerosolimitano), autore di numerosi ricettari che ancora oggi sono i piu' importanti documenti della codificazione della gastronomia napoletana, spesso inserisce tra gli ingredienti di molte ricette il salame napoletano, come nella ricetta «Frettata co le pommadore», descritta a pagina 392 della II edizione «Cucina teorico pratica», stampato dalla Tipografia G. Palma di Napoli nel 1839 e nella ricetta «Gatto' di polenta alla marescialle», a pagina 108 della V edizione del libro «Cucina teorico pratica», stampato dalla Tipografia de' Gemelli di Napoli nel 1847.
Con il decreto ministeriale n. 21189 del 31 dicembre 1986, il Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della produzione agricola, finanzio' all'Istituto nazionale di sociologia rurale (INSOR) un'indagine sui salumi tipici italiani, che fu oggetto, nel 1989, della pubblicazione «Atlante dei prodotti tipici: I Salumi», edito dalla Franco Angeli di Milano. Nella seconda parte, dal titolo «Il censimento dei prodotti» relativi alla regione Campania, sono menzionati, tra gli insaccati storicamente tipici, il «Salame e la salsiccia di Napoli».
Al fine di garantire la tracciabilita' del prodotto, l'Organismo di controllo, di cui all'art. 8, terra' un elenco degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori ed affettatori.
Art. 7.
Legame con l'ambiente
Il Salame di Napoli ha un profondo legame con l'ambiente che si evidenzia in tutta la filiera del prodotto. L'allevamento dei suini in aziende zootecniche del territorio campano, ne caratterizza la qualita' della materia prima con la razione alimentare che risulta essere preferibilmente sotto forma di pastone a cui si va ad aggiungere del siero, proveniente dalla lavorazione dei prodotti tipici della regione Campania (mozzarella di bufala campana DOP, fiordilatte della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari, etc.).
Il rispetto dell'antica tradizione nella preparazione del Salame di Napoli, tramandata di generazione in generazione, continua ancora oggi, in regione Campania, dando vita ad una vera e propria scuola di specialisti nel sezionamento delle carni, nell'insacco e soprattutto nella legatura del prodotto.
Il clima e le caratteristiche naturali di questa regione dove la brezza marina si va a miscelare con l'aria montana degli Appennini, trasferiscono al Salame di Napoli nella sua maturazione: il gusto, il profumo e l'aroma tipico ed ineguagliabile di questa terra.
E' proprio questo legame con l'ambiente che determina un prodotto peculiare, quale e' il Salame di Napoli prodotto in regione Campania, le cui caratteristiche organolettiche restano inconfondibili tutt'oggi come in passato.
Art. 8.
Controlli
Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorita' pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
Art. 9.
Etichettatura
Fatta salva l'applicazione del regolamento CEE n. 2037/93 e successive modifiche ed integrazioni, sulle confezioni della D.O.P. «Salame di Napoli» o su etichette appostavi o su cartelli, anelli e fascette legate al prodotto tal quale, devono essere riportati a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse:
il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco descritto nel successivo art. 11;
il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del regolamento CEE della Commissione n. 1726/98;
il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo;
quando la D.O.P. «Salame di Napoli» ha le caratteristiche morfologiche riportate all'art. 2, punto 3, lettera e), deve essere obbligatoriamente riportata la dicitura salsiccia seguita dal termine piccante o dolce, rispettivamente nel caso in cui siano presenti o meno conserva di peperone e/o peperoncino anche in polvere.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente/consumatore.
Art. 10.
Commercializzazione prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Salame di Napoli», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o nel quale e' trasformato o elaborato.
Art. 11.
Logotipo
Il logotipo della D.O.P. «Salame di Napoli», successivamente raffigurato, e' rappresentato da un'immagine di forma circolare, con sfondo blu, bordatura oro e filetto terminale in tinta con lo sfondo.
All'interno del cerchio, sono raffigurati, procedendo dall'alto verso il basso:
il Vesuvio in forma stilizzata ed un tratto del Golfo di Napoli in colore azzurro;
la dicitura D.O.P. in colore bianco;
la dicitura Salame in colore bianco;
la dicitura di Napoli in colore bianco.
Gli indici colorimetrici sono i seguenti:
sfondo e filetto terminale: PANTONE 295 C;
bordatura oro: PANTONE 871 C;
Vesuvio: PANTONE 298 C.

----> vedere LOGO a pag. 28 della G.U. <----
 
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