IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001; Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 7, che definisce la struttura organizzativa e le attivita' degli Uffici delle dogane e l'articolo 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o piu' atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unita' organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse; Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la nota prot. 42 del 5 luglio 2004 della direzione regionale per la Toscana relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Prato; Ritenuta la necessita' di attivare i nuovi uffici delle dogane; Considerato, infine, che al riguardo e' stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali; Adotta la seguente determinazione: Art. 1. Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Prato A far data dal 19 luglio 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Prato, dipendente dalla direzione regionale per la Toscana. Viene altresi' istituita e attivata la sezione operativa territoriale di Montale. Alla data di cui al comma 1 sono soppressi: la dogana di Prato; la dogana di Montale; la sezione doganale magazzini generali; la sezione doganale scalo ferroviario. L'Ufficio delle dogane di Prato che comprende la sezione operativa di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Prato e Pistoia. L'Ufficio delle dogane di Prato assume le competenze della soppressa dogana di Prato, delle soppresse sezioni doganali magazzini generali e scalo ferroviario e, relativamente alle province di Prato e Pistoia, della soppressa circoscrizione doganale di Firenze e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Firenze. La sezione operativa territoriale di Montale assume, in relazione alle attivita' di accertamento nel settore doganale e delle accise, le competenze della soppressa sezione doganale di Montale e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Firenze, relativamente alla provincia di Pistoia. Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Prato vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa dogana di Prato e, relativamente alle province di Prato e Pistoia, dei direttori della soppressa Circoscrizione doganale di Firenze e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Firenze. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Prato e' strutturato, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attivita' antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attivita' di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa. Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Prato assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2. Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli Uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili. Roma, 6 luglio 2004 Il direttore: Guaiana |