Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 maggio 2004
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori delle aziende «TE.PA S.p.a.», «Selene Calabria S.r.l.», «Fosfotec S.r.l.», «Graftech S.p.a.», «Mericonf meridionale confezioni». (Decreto n. 34012).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Viste le istanze di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di trentasette dipendenti della societa' «TE.PA S.p.a.», unita' di San Gregorio (Reggio Calabria), gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21. L'onere previsto e' pari a Euro 582.528,00.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di settantadue dipendenti della societa' «Selene Calabria S.r.l.», di Reggio Calabria, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21. L'onere previsto e' pari a Euro 1.133.568,00.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di ventuno dipendenti della societa' «Fosfotec S.r.l.», di Crotone, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto direttoriale n. 32383 del 23 maggio 2003. L'onere previsto e' pari a Euro 330.624,00.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di novantacinque dipendenti della societa' «Graftech S.p.a.» gia' «Ucar S.p.a.», di Caserta, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21. L'onere previsto e' pari a Euro 1.495.680,00.
 
Art. 5.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 marzo 2004, in favore di un numero massimo di settantatre dipendenti della societa' «Mericonf meridionale confezioni», di Terzigno (Napoli), gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21. L'onere previsto e' pari a euro 1.149.312,00.
 
Art. 6.
L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalle societa' indicate agli articoli 1, 2 e 5.
 
Art. 7.
La concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dall'1 al 5, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 4.691.712,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 8.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 7, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 9.
La misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20%.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 329
 
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