Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 giugno 2004
Determinazione della misura degli interessi, da corrispondersi nell'anno 2003, per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni INPS di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, che fa carico all'I.N.P.S. in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di avvalersi temporaneamente delle disponibilita' delle gestioni attive dallo stesso amministrate;
Vista la deliberazione n. 521 dell'8 ottobre 2002, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ha disposto, per il fabbisogno delle gestioni passive, l'utilizzo per l'anno 2003 degli avanzi delle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto l'art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, ai fini delle richiamate anticipazioni fra le gestioni deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura degli interessi da corrispondersi in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato;
Vista la nota n. 0033151 del 16 marzo 2004, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha comunicato che per l'anno 2003 il tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato e' risultato essere pari al 2,93%;
Ritenuto doversi assumere nella sopradetta misura il tasso di interesse da valere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel richiamato art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l'anno 2003;
Decreta:
La misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle Gestioni INPS di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' fissata, per l'anno 2003, in ragione del 2,93%.
Roma, 23 giugno 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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