Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 23 giugno 2004 |
Proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte, e dei termini di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sostituito dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sostituito il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto, in particolare, l'art. 10, commi 20 e 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 49/2003, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalita' di attuazione del programma di abbandono totale ai sensi dell'art. 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte che hanno aderito al programma di abbandono; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera ai sensi dell'art. 10, comma 20, della legge 30 maggio 2003, n. 119; Considerata l'opportunita' di prorogare il termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte e il termine di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera, in ragione della richiesta di informazioni formulata dalla Commissione europea con nota AGR12343 del 7 maggio 2004, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato;
A d o t t a
il seguente decreto:
Articolo unico 1. Il termine di sessanta giorni entro cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono determinare le proprie linee di indirizzo per la formulazione della graduatoria regionale dei produttori, che intendono procedere alla riconversione dell'azienda di cui sono titolari in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, previsto all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte, citato nelle premesse, e' sostituito dal termine di centottanta giorni. 2. Il termine di centoventi giorni entro cui i produttori possono presentare la richiesta di adesione al programma di abbandono totale della produzione lattiera, previsto all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 26 febbraio 2004 recante modalita' di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera, citato nelle premesse, e' sostituito dal termine di duecentoquaranta giorni. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2004 Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2004 Ufficio di controllo Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, foglio n. 103 |
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